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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 8490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8490 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6664/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Parte_1
Carlini per mandato allegato al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Capaldo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistenti -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 19 marzo 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 20249130688157000, notificatagli il 18 febbraio 2025, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: - n. 39720120021343729000, relativo agli anni dal 2007 al 2011, per un importo € 7.405,91, asseritamente notificato il 18 gennaio 2013;
- n. 39720130004312071000, relativo agli anni dal 2007 al 2011, per un importo di € 7.312,01, asseritamente notificato in data 8 maggio 2013;
- n. 39720130011012927000, relativo agli anni dal 2007 al 2011, per un importo di € 14.614,86, asseritamente notificato il 7 gennaio 2014. A sostegno della domanda, parte ricorrente ha contestato la notifica dei titoli impositivi, nonché, nel merito, l'insussistenza dell'obbligo contributivo e, in ogni caso, la prescrizione estintiva quinquennale delle obbligazioni contributive ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l CP_1 deducendo la tardività dell'opposizione con riguardo della deduzione della mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, comunque addebitabile esclusivamente a comportamento del concessionario. Si è parimenti costituito il concessionario, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e il rituale compimento di atti interruttivi del corso della prescrizione. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note di discussione depositate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'opposizione è fondata e va accolta. In via preliminare, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' in memoria di costituzione. Controparte_2
Già con sentenza n. 16425 del 19 giugno 2019 il Supremo Collegio ha affermato che in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera litis denuntiatio, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato. Muovendo su questa linea interpretativa, al fine di dirimere i contrasti insorti nella prassi applicativa e svolgendo una penetrante ricognizione del quadro normativo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022, nel sottolineare la specificità della materia rispetto alle
2 opposizioni per crediti di tributari, ha stabilito il principio di diritto per cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. Si tratta di principi ormai consolidati, ribaditi dalla Corte di legittimità anche nel caso di opposizione a intimazione di pagamento per crediti contributivi, come nel caso di specie (cfr. Cass., sez. lav., n. 19447 del 10 luglio 2023). Nella stessa linea esegetica la Corte regolatrice, più di recente, ha confermato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione” (cfr. Cass., sez. lav., n. 19985 del 19 luglio 2024). In forza di questi consolidati e condivisibili principi, pertanto, da cui non sono stati forniti argomenti che inducano a discostarsi, ricorre la legittimazione passiva del solo ente creditore, correttamente evocato in giudizio, in quanto profilata soltanto l'insussistenza, nel merito, della pretesa contributiva, anche per la sopravvenuta estinzione, per prescrizione, dei crediti opposti.
3. Parimenti, è fondata l'eccezione di tardività sollevata dall' nei CP_1 termini che seguono. La giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che all'opposizione all'intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo si applichi il termine perentorio di venti giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 c.p.c. – o di quello previgente di cinque giorni nel testo originario applicabile ratione temporis – per l'opposizione agli atti esecutivi, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude anche ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass., sez. lav., n. 27019 del 12 novembre 2008 e Cass., sez. lav., n. 11338 dell'11 maggio 2010).
3 Detto indirizzo si fonda sul fatto che, in tema di sanzioni amministrative in materia previdenziale, l'opposizione avverso l'avviso di pagamento – contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 –, configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre ai sensi dell'art. 617 c.p.c., atteso che per l'art. 29 del d. lgs. n. 46/1999 le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. In termini, invero, la Corte regolatrice ha così motivato: “È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie). A norma del suddetto art. 617 c.p.c., la opposizione si doveva quindi proporre nei cinque giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento” (cfr. Cass., n. 27019/2008, cit.). Si tratta, peraltro, di un indirizzo ermeneutico ormai consolidatosi e del tutto granitico (cfr., più di recente, Cass., sez. lav., n. 29241 del 28 dicembre 2011, Cass., sez. lav., 7 maggio 2015, n. 9246 e Cass, sez. lav., 11 aprile 2016, n. 7042), dal quale non sussistono ragioni per discostarsi. In quest'ottica, peraltro, anche successivamente le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno chiarito in termini generali, che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza
4 legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (cfr., in senso adesivo, di recente, anche Cass., sez. 2, n. 8969 del 4 aprile 2025). Principi, questi, applicabili oggi anche agli avvisi di addebito ex art. 30 del decreto-legge n. 78/2020, convertito in legge n. 122/2010.
4. Accertata, dunque, per effetto della tardiva opposizione all'intimazione di pagamento, anche la rituale notifica degli avvisi di addebito a essa sottesi – su cui parte ricorrente è decaduta da ogni censura –, se ne trae la conseguenza che siano divenute inammissibili tutte le questioni che avrebbero dovuto essere proposte mediante una tempestiva impugnazione, entro il termine perentorio decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46/1999, applicabile a tutte le ipotesi di riscossione di contributi previdenziali mediante ruolo – come nella specie – a norma del quale
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Termine non rispettato, perché l'opposizione, per tutti gli atti impositivi impugnati nel presente giudizio, è stata introdotta per la prima volta con il presente procedimento. Stabilendo, infatti, un termine entro cui il destinatario dell'atto impositivo può proporre opposizione per contestare il diritto all'iscrizione a ruolo, il legislatore ha inteso indicare un termine perentorio entro il quale esperire la tutela giurisdizionale, parallelamente a quanto disposto in merito all'impugnazione delle altre sanzioni amministrative irrogate dalla Pubblica Autorità, quali soprattutto quelle disciplinate dalla legge n. 689/1981 (sulla perentorietà del termine per l'opposizione in materia di sanzioni amministrative, cfr. Cass. 27 agosto 2003, n. 12545). In effetti, al termine di impugnazione, posto a presidio di una basilare esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e diretto a determinare la definitività delle pretese contributive affermate con l'iscrizione a ruolo, a fronte di possibili contestazioni attinenti anche al merito di tali pretese, occorre attribuire natura perentoria. Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che il termine fissato dalla norma sia inutile, non producendo la sua violazione alcun effetto e potendo l'atto amministrativo essere impugnato senza limiti temporali. Raccogliendo queste argomentazioni, pertanto, la Corte di legittimità ha definitivamente ritenuto che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, il termine di quaranta giorni, di cui al comma 5 dell'art. 24 d.lg. 46/1999, è accordato al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito
5 contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo” (cfr. Cass. 25 giugno 2007, n. 14692, Cass. n. 6674 del 12 marzo 2008, Cass. n. 2835 del 5 febbraio 2009, Cass. n. 8900 del 14 aprile 2010); ovvero, sotto il medesimo profilo, che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (cfr. Cass. n. 4506 del 27 febbraio 2007). Più di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46 del 1999, determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, pur senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (cfr. Cass., sez. Un., n. 23397 del 17 novembre 2016). Principi confermati anche per l'avviso di addebito, sul rilievo che “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 8198 del 22 marzo 2023). Alla stregua di questi principi, pacifici in giurisprudenza, condivisi dal Tribunale e dai quali non sono stati forniti argomenti tali da indurne una rimeditazione, parte ricorrente è decaduta da qualsivoglia censura, formale o di merito, relativa al periodo pregresso alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, compresa l'eccezione decadenza e quella di prescrizione, che, quale causa di estinzione dell'obbligazione contributiva, deve essere fatta valere nel termine decadenziale stabilito dal legislatore, così come a ogni questione sulla debenza della contribuzione richiesta.
6 Preme, sul punto, evidenziare che certamente, eccependo la prescrizione del credito, parte ricorrente ha introdotto in giudizio una opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi. Tuttavia, posto che a fronte dell'atto esecutivo (intimazione di pagamento) successivo alla – assertitamente viziata – notifica degli atti impositivi il ricorso è stato introdotto oltre il termine di 20 giorni, il ricorrente è decaduto da ogni censura sulla validità della notifica di quello presupposto, che va considerata così regolarmente perfezionata: sicché la questione relativa anche all'eventuale prescrizione maturata prima della notifica dell'atto presupposto avrebbe dovuto essere introdotta nel giudizio di opposizione tempestivamente proposto avverso la cartella o l'avviso di addebito, decorrente dalla data di notifica ormai definitivamente accertata.
5. Ciò non toglie che, anche qualora decaduto dalla possibilità di contestare l'effettiva e rituale notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito
– per avere tardivamente opposto l'intimazione di pagamento – l'interessato sia comunque legittimato a fare valere la prescrizione maturata successivamente, proponendo un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., la quale non soggiace al rispetto di un termine perentorio. Invero, è ammissibile fare valere il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale e la relativa censura va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d. lgs. n. 46/1999, essendo volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione e alla stabilizzazione del titolo esecutivo. In questi termini, la giurisprudenza di legittimità ha di recente stabilito, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, che nel caso di mancata tempestiva opposizione dell'atto l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo (cfr. Cass., sez. lav., n. 8198 del 22 marzo 2023). In fattispecie sostanzialmente analoga – sotto questa angolazione – a quella controversa, in cui l'intimazione di pagamento non era stata opposta nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo, per mancata notifica della cartella, può essere dedotta con opposizione all'esecuzione, contro l'atto di pignoramento, senza doversi opporre tempestivamente, ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, al primo atto successivo all'eccepita estinzione prescrizionale, nella specie, costituito proprio dall'intimazione di pagamento (cfr. Cass., sez. 3, n. 16024 del 2 agosto 2016).
7 6. Orbene, alla stregua degli atti di causa e delle stesse allegazioni delle parti e, specificamente, del concessionario alla riscossione, emerge che tra l'intimazione di pagamento n. 09720169054374731000, consegnata a mani proprie in data 25 gennaio 2017 (doc. 11 e 12 della memoria) e l'intimazione di pagamento n. 09720239013623014000, notificata per assenza del destinatario ex artt. 140 c.p.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973 con il deposito alla Casa Comunale il 19 settembre 2023 e l'affissione all'albo dell'avviso di deposito (cfr. doc. 13 e 14 della memoria) non sia stato compiuto alcun altro atto interruttivo. Ne consegue che, anche a tenere in considerazione il periodo di sospensione della prescrizione in forza della normativa emergenziale emanata in costanza della pandemia da covid-19, il termine di prescrizione quinquennale è interamente decorso. Con specifico riferimento al corso della prescrizione in materia contributiva, infatti, l'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha stabilito: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, entrato in vigore il 31 dicembre 2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni. In forza del dato testuale della norma, infatti, la sospensione del termine di prescrizione implica che il relativo arco temporale vada considerato neutro, riprendendo il termine a decorrere alla scadenza del periodo di sospensione medesimo. Malgrado il periodo di sospensione, tuttavia, come sopra osservato tra gli unici due atti interruttivi allegati dal concessionario il termine di prescrizione è interamente maturato, sicché l'opposizione va accolta.
7. Le spese di lite tra le parti vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione
8 di valore della causa, (valore tra € 26.000e € 52.000), in ragione dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021). Per quanto, invero, l'accoglimento dell'opposizione dipenda dal mancato compimento da parte del concessionario di atti interrutivi idonei a prevenire la prescrizione dei crediti contributivi, nel presente giudizio quest'ultimo non è munito di legittimazione passiva e, d'altro canto, l' non CP_1 ha proposto domanda di essere manlevato dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori, comunque potendo detto diritto “essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede” (cfr. Cass., sez. lav., n. 6092 del 4 marzo 2020). Non è, per contro, pertinente la pronuncia della Suprema Corte n. 7716/2022, richiamata dall' , la quale si riferisce a una fattispecie di CP_3 opposizione all'esecuzione diretta avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali nella quale sussiste la legittimazione passiva tanto in capo all' , che dell'ente impositore, da escludere, Controparte_4 per contro, nel caso di specie.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara prescritti i contributi portati negli avvisi di addebito n. 39720120021343729000, n. 39720130004312071000 e n. 39720130011012927000 e, per l'effetto, dichiara che i convenuti non hanno titolo per procedere a esecuzione forzata nei confronti del ricorrente sulla base dei predetti atti impositivi. Condanna l' a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1 complessivo di € 4.850, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Condanna il ricorrente a rifondere al concessionario le spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 3.291, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 17 luglio 2025 Il giudice Cesare Russo
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Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 6664/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Parte_1
Carlini per mandato allegato al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Paola Scarlato, giusta procura generale alle liti a rogito notaio di Fiumicino, Persona_1
e
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessia Capaldo, giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistenti -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento e ad avviso di addebito. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi scritti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in forma telematica in data 19 marzo 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 097 20249130688157000, notificatagli il 18 febbraio 2025, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito: - n. 39720120021343729000, relativo agli anni dal 2007 al 2011, per un importo € 7.405,91, asseritamente notificato il 18 gennaio 2013;
- n. 39720130004312071000, relativo agli anni dal 2007 al 2011, per un importo di € 7.312,01, asseritamente notificato in data 8 maggio 2013;
- n. 39720130011012927000, relativo agli anni dal 2007 al 2011, per un importo di € 14.614,86, asseritamente notificato il 7 gennaio 2014. A sostegno della domanda, parte ricorrente ha contestato la notifica dei titoli impositivi, nonché, nel merito, l'insussistenza dell'obbligo contributivo e, in ogni caso, la prescrizione estintiva quinquennale delle obbligazioni contributive ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l CP_1 deducendo la tardività dell'opposizione con riguardo della deduzione della mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione impugnata, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, comunque addebitabile esclusivamente a comportamento del concessionario. Si è parimenti costituito il concessionario, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e il rituale compimento di atti interruttivi del corso della prescrizione. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione allegata agli scritti difensivi delle parti. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note di discussione depositate dalle parti la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, l'opposizione è fondata e va accolta. In via preliminare, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' in memoria di costituzione. Controparte_2
Già con sentenza n. 16425 del 19 giugno 2019 il Supremo Collegio ha affermato che in tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46 del 1999, il valore di una mera litis denuntiatio, intesa a rendere nota la pendenza della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato. Muovendo su questa linea interpretativa, al fine di dirimere i contrasti insorti nella prassi applicativa e svolgendo una penetrante ricognizione del quadro normativo la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 7514 dell'8 marzo 2022, nel sottolineare la specificità della materia rispetto alle
2 opposizioni per crediti di tributari, ha stabilito il principio di diritto per cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. Si tratta di principi ormai consolidati, ribaditi dalla Corte di legittimità anche nel caso di opposizione a intimazione di pagamento per crediti contributivi, come nel caso di specie (cfr. Cass., sez. lav., n. 19447 del 10 luglio 2023). Nella stessa linea esegetica la Corte regolatrice, più di recente, ha confermato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione” (cfr. Cass., sez. lav., n. 19985 del 19 luglio 2024). In forza di questi consolidati e condivisibili principi, pertanto, da cui non sono stati forniti argomenti che inducano a discostarsi, ricorre la legittimazione passiva del solo ente creditore, correttamente evocato in giudizio, in quanto profilata soltanto l'insussistenza, nel merito, della pretesa contributiva, anche per la sopravvenuta estinzione, per prescrizione, dei crediti opposti.
3. Parimenti, è fondata l'eccezione di tardività sollevata dall' nei CP_1 termini che seguono. La giurisprudenza della Suprema Corte è ferma nel ritenere che all'opposizione all'intimazione di pagamento dei contributi omessi e iscritti a ruolo si applichi il termine perentorio di venti giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 c.p.c. – o di quello previgente di cinque giorni nel testo originario applicabile ratione temporis – per l'opposizione agli atti esecutivi, la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude anche ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento (cfr. Cass., sez. lav., n. 27019 del 12 novembre 2008 e Cass., sez. lav., n. 11338 dell'11 maggio 2010).
3 Detto indirizzo si fonda sul fatto che, in tema di sanzioni amministrative in materia previdenziale, l'opposizione avverso l'avviso di pagamento – contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni, ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 –, configura un'opposizione agli atti esecutivi, da proporre ai sensi dell'art. 617 c.p.c., atteso che per l'art. 29 del d. lgs. n. 46/1999 le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. In termini, invero, la Corte regolatrice ha così motivato: “È noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 11 e 12. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, comma 2, come modificato dal cit. D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., (cfr D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie). A norma del suddetto art. 617 c.p.c., la opposizione si doveva quindi proporre nei cinque giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento” (cfr. Cass., n. 27019/2008, cit.). Si tratta, peraltro, di un indirizzo ermeneutico ormai consolidatosi e del tutto granitico (cfr., più di recente, Cass., sez. lav., n. 29241 del 28 dicembre 2011, Cass., sez. lav., 7 maggio 2015, n. 9246 e Cass, sez. lav., 11 aprile 2016, n. 7042), dal quale non sussistono ragioni per discostarsi. In quest'ottica, peraltro, anche successivamente le Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, hanno chiarito in termini generali, che “nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n. 16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza
4 legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.)” (cfr., in senso adesivo, di recente, anche Cass., sez. 2, n. 8969 del 4 aprile 2025). Principi, questi, applicabili oggi anche agli avvisi di addebito ex art. 30 del decreto-legge n. 78/2020, convertito in legge n. 122/2010.
4. Accertata, dunque, per effetto della tardiva opposizione all'intimazione di pagamento, anche la rituale notifica degli avvisi di addebito a essa sottesi – su cui parte ricorrente è decaduta da ogni censura –, se ne trae la conseguenza che siano divenute inammissibili tutte le questioni che avrebbero dovuto essere proposte mediante una tempestiva impugnazione, entro il termine perentorio decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46/1999, applicabile a tutte le ipotesi di riscossione di contributi previdenziali mediante ruolo – come nella specie – a norma del quale
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”. Termine non rispettato, perché l'opposizione, per tutti gli atti impositivi impugnati nel presente giudizio, è stata introdotta per la prima volta con il presente procedimento. Stabilendo, infatti, un termine entro cui il destinatario dell'atto impositivo può proporre opposizione per contestare il diritto all'iscrizione a ruolo, il legislatore ha inteso indicare un termine perentorio entro il quale esperire la tutela giurisdizionale, parallelamente a quanto disposto in merito all'impugnazione delle altre sanzioni amministrative irrogate dalla Pubblica Autorità, quali soprattutto quelle disciplinate dalla legge n. 689/1981 (sulla perentorietà del termine per l'opposizione in materia di sanzioni amministrative, cfr. Cass. 27 agosto 2003, n. 12545). In effetti, al termine di impugnazione, posto a presidio di una basilare esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e diretto a determinare la definitività delle pretese contributive affermate con l'iscrizione a ruolo, a fronte di possibili contestazioni attinenti anche al merito di tali pretese, occorre attribuire natura perentoria. Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che il termine fissato dalla norma sia inutile, non producendo la sua violazione alcun effetto e potendo l'atto amministrativo essere impugnato senza limiti temporali. Raccogliendo queste argomentazioni, pertanto, la Corte di legittimità ha definitivamente ritenuto che “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, il termine di quaranta giorni, di cui al comma 5 dell'art. 24 d.lg. 46/1999, è accordato al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito
5 contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo” (cfr. Cass. 25 giugno 2007, n. 14692, Cass. n. 6674 del 12 marzo 2008, Cass. n. 2835 del 5 febbraio 2009, Cass. n. 8900 del 14 aprile 2010); ovvero, sotto il medesimo profilo, che “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (cfr. Cass. n. 4506 del 27 febbraio 2007). Più di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d. lgs. n. 46 del 1999, determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, pur senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (cfr. Cass., sez. Un., n. 23397 del 17 novembre 2016). Principi confermati anche per l'avviso di addebito, sul rilievo che “In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, riferibile anche all'avviso di addebito ex art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo” (cfr. Cass., sez. lav., n. 8198 del 22 marzo 2023). Alla stregua di questi principi, pacifici in giurisprudenza, condivisi dal Tribunale e dai quali non sono stati forniti argomenti tali da indurne una rimeditazione, parte ricorrente è decaduta da qualsivoglia censura, formale o di merito, relativa al periodo pregresso alla notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, compresa l'eccezione decadenza e quella di prescrizione, che, quale causa di estinzione dell'obbligazione contributiva, deve essere fatta valere nel termine decadenziale stabilito dal legislatore, così come a ogni questione sulla debenza della contribuzione richiesta.
6 Preme, sul punto, evidenziare che certamente, eccependo la prescrizione del credito, parte ricorrente ha introdotto in giudizio una opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi. Tuttavia, posto che a fronte dell'atto esecutivo (intimazione di pagamento) successivo alla – assertitamente viziata – notifica degli atti impositivi il ricorso è stato introdotto oltre il termine di 20 giorni, il ricorrente è decaduto da ogni censura sulla validità della notifica di quello presupposto, che va considerata così regolarmente perfezionata: sicché la questione relativa anche all'eventuale prescrizione maturata prima della notifica dell'atto presupposto avrebbe dovuto essere introdotta nel giudizio di opposizione tempestivamente proposto avverso la cartella o l'avviso di addebito, decorrente dalla data di notifica ormai definitivamente accertata.
5. Ciò non toglie che, anche qualora decaduto dalla possibilità di contestare l'effettiva e rituale notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito
– per avere tardivamente opposto l'intimazione di pagamento – l'interessato sia comunque legittimato a fare valere la prescrizione maturata successivamente, proponendo un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., la quale non soggiace al rispetto di un termine perentorio. Invero, è ammissibile fare valere il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella esattoriale e la relativa censura va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d. lgs. n. 46/1999, essendo volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione e alla stabilizzazione del titolo esecutivo. In questi termini, la giurisprudenza di legittimità ha di recente stabilito, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, che nel caso di mancata tempestiva opposizione dell'atto l'opposizione all'esecuzione è esperibile per dedurre fatti estintivi della pretesa contributiva verificatisi dopo la notifica dell'avviso e non per far valere vizi di merito riguardanti l'originaria esistenza del credito, per i quali l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, prevede il mezzo dell'opposizione proponibile entro il termine di quaranta giorni dalla data di notifica del titolo (cfr. Cass., sez. lav., n. 8198 del 22 marzo 2023). In fattispecie sostanzialmente analoga – sotto questa angolazione – a quella controversa, in cui l'intimazione di pagamento non era stata opposta nel termine di cui all'art. 617 c.p.c., la Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo, per mancata notifica della cartella, può essere dedotta con opposizione all'esecuzione, contro l'atto di pignoramento, senza doversi opporre tempestivamente, ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, al primo atto successivo all'eccepita estinzione prescrizionale, nella specie, costituito proprio dall'intimazione di pagamento (cfr. Cass., sez. 3, n. 16024 del 2 agosto 2016).
7 6. Orbene, alla stregua degli atti di causa e delle stesse allegazioni delle parti e, specificamente, del concessionario alla riscossione, emerge che tra l'intimazione di pagamento n. 09720169054374731000, consegnata a mani proprie in data 25 gennaio 2017 (doc. 11 e 12 della memoria) e l'intimazione di pagamento n. 09720239013623014000, notificata per assenza del destinatario ex artt. 140 c.p.c. e 26 d.P.R. n. 602/1973 con il deposito alla Casa Comunale il 19 settembre 2023 e l'affissione all'albo dell'avviso di deposito (cfr. doc. 13 e 14 della memoria) non sia stato compiuto alcun altro atto interruttivo. Ne consegue che, anche a tenere in considerazione il periodo di sospensione della prescrizione in forza della normativa emergenziale emanata in costanza della pandemia da covid-19, il termine di prescrizione quinquennale è interamente decorso. Con specifico riferimento al corso della prescrizione in materia contributiva, infatti, l'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha stabilito: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, entrato in vigore il 31 dicembre 2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”. Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e, ancora, per 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni. In forza del dato testuale della norma, infatti, la sospensione del termine di prescrizione implica che il relativo arco temporale vada considerato neutro, riprendendo il termine a decorrere alla scadenza del periodo di sospensione medesimo. Malgrado il periodo di sospensione, tuttavia, come sopra osservato tra gli unici due atti interruttivi allegati dal concessionario il termine di prescrizione è interamente maturato, sicché l'opposizione va accolta.
7. Le spese di lite tra le parti vanno liquidate come in dispositivo alla luce della regola generale sulla soccombenza, in ossequio ai parametri minimi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147/2022, con riguardo allo scaglione
8 di valore della causa, (valore tra € 26.000e € 52.000), in ragione dell'assenza di attività istruttoria. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, in particolare, in tema di liquidazione delle spese processuali in base al d.m. n. 55 del 2014, l'effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e/o quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e/o di trattazione, sicché non va liquidata la fase istruttoria o di trattazione quando non si svolga un'attività di tipo istruttorio diversa dalla mera valutazione dei documenti prodotti (cfr., da ultimo, Cass., sez. lav., n. 11343 del 30 aprile 2025, la quale richiama in senso adesivo Cass., sez. 3, n. 10206 del 16 aprile 2021). Per quanto, invero, l'accoglimento dell'opposizione dipenda dal mancato compimento da parte del concessionario di atti interrutivi idonei a prevenire la prescrizione dei crediti contributivi, nel presente giudizio quest'ultimo non è munito di legittimazione passiva e, d'altro canto, l' non CP_1 ha proposto domanda di essere manlevato dal pagamento dei compensi professionali dei propri difensori, comunque potendo detto diritto “essere esercitato nell'ambito del medesimo giudizio ovvero in separata sede” (cfr. Cass., sez. lav., n. 6092 del 4 marzo 2020). Non è, per contro, pertinente la pronuncia della Suprema Corte n. 7716/2022, richiamata dall' , la quale si riferisce a una fattispecie di CP_3 opposizione all'esecuzione diretta avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali nella quale sussiste la legittimazione passiva tanto in capo all' , che dell'ente impositore, da escludere, Controparte_4 per contro, nel caso di specie.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara prescritti i contributi portati negli avvisi di addebito n. 39720120021343729000, n. 39720130004312071000 e n. 39720130011012927000 e, per l'effetto, dichiara che i convenuti non hanno titolo per procedere a esecuzione forzata nei confronti del ricorrente sulla base dei predetti atti impositivi. Condanna l' a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1 complessivo di € 4.850, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario. Condanna il ricorrente a rifondere al concessionario le spese di lite, che liquida nell'importo complessivo di € 3.291, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 17 luglio 2025 Il giudice Cesare Russo
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