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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 3922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3922 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 3490/2024 R.G. Lavoro vertente
TRA
(C.F.: , in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. Tommaso Parisi (C.F.: ) (posta C.F._1 cert. t ) , elett.te dom.to in Napoli alla Via De Gasperi 55 Email_1 presso la sede dell'Avvocatura Metropolitana dell'I.N.P.S;
- Appellante
E
in qualità di tutrice di rapp.ta e difesa in primo Controparte_1 Controparte_2 grado dall'Avv. Giovanna Ocona elett.te dom.ta in Ponte alla Via Ripagallo 21.
- Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05.02.2024 presso il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, nella qualità di tutrice della sig.ra conveniva Controparte_1 Controparte_2 in giudizio l' chiedendo dichiararsi l'illegittimità del provvedimento del 15.09.2023, ricevuto Pt_1 il 03.10.2023, con cui l' confermava l'obbligo di restituzione della somma di € Controparte_3 1.503,06, asseritamente indebitamente percepita dalla pensionata a titolo di maggiorazione sociale nel periodo dal 01.01.2003 al 01.12.2003.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente deduceva, in via preliminare, la nullità della notificazione dell'atto impositivo ed eccepiva, nel merito, l'inesistenza dei presupposti per la
1 ripetibilità dell'indebito, invocando l'affidamento maturato sulla legittimità dei pagamenti, l'assenza di qualsivoglia condotta dolosa idonea a determinare l'erogazione indebita, nonché l'intervenuta prescrizione del credito, riferito a prestazioni risalenti all'anno 2003. Evidenziava, altresì, la mancata prova, da parte dell' dell'effettiva esistenza del credito restitutorio. Pt_1
Costituitosi ritualmente, l' contestava integralmente le deduzioni avverse, deducendo la piena Pt_1 legittimità della procedura di ripetizione d'indebito e sostenendo, in particolare, che la verifica reddituale relativa all'anno 2003 era stata tempestivamente eseguita, con conseguente emissione della diffida al pagamento del 30.06.2004, notificata il 17.07.2004, nel rispetto dell'art. 13, comma 2, L. n. 412/1991. L'Ente evidenziava, inoltre, che negli anni successivi (2014, 2015, 2023) erano stati notificati ulteriori atti interruttivi impedendo la prescrizione della pretesa. Contestava, infine, l'esistenza di un affidamento tutelabile in capo alla pensionata.
Con sentenza n. 753/2024, pubbl. il 15.07.2024, il giudice adito accoglieva il ricorso sul rilievo che i dati reddituali della pensionata erano stati regolarmente comunicati alla P.A. e dunque già erano nella sfera conoscitiva dell' escludendo pertanto qualsiasi profilo di dolo in capo alla Pt_1 beneficiaria, anche in considerazione del modesto superamento del limite reddituale. Inoltre, rilevava che l' aveva richiesto per la prima volta la restituzione delle somme indebite in data Pt_1 17.04.2004, mentre ulteriori diffide risultavano notificate solo dal 2014 in avanti, con conseguente maturazione della prescrizione decennale. Sulla base di tali elementi, riteneva, quindi, l'indebito irripetibile e dichiarava la non debenza della somma richiesta dall'Ente, condannando quest' ultimo al pagamento delle spese di lite che venivano liquidate in € 886,00 oltre accessori.
Avverso detta decisione, con ricorso depositato presso questa Corte in data 27.12.2024, ha proposto appello l' censurando la sentenza di primo grado per avere il Tribunale erroneamente Pt_1 valorizzato il principio dell'affidamento, senza considerare la disciplina speciale dettata dall'art. 13 L. n. 412/1991, che impone all'Istituto la verifica annuale dei redditi e il recupero delle somme entro l'anno successivo, indipendentemente dalla provenienza dei dati reddituali e dall' accertamento del dolo dell' assicurato. Ha contestato il giudice di prime cure per non aver considerato la tempestività delle comunicazioni di indebito del 2004, nonché l'effetto interruttivo dei successivi atti di diffida, ritenendo erroneamente maturata la prescrizione. Ha, quindi, concluso per la piena regolarità del procedimento di recupero e l'insussistenza di vizi tali da incidere sul diritto alla ripetizione.
Ritualmente notificato l'atto di appello, parte appellata non si è costituita in giudizio.
Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note scritte dell' appellante, all'odierna udienza come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' appello dell' è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Pt_1
La controversia trae origine dalla comunicazione del 17.04.2004 con cui l' informava Pt_1 l'assistita di avere proceduto al ricalcolo della pensione per l'anno 2003, avendo accertato un'indebita erogazione, pari ad euro 1.503,06 della maggiorazione sociale corrisposta in misura eccedente rispetto al dovuto.
La disciplina applicabile è quella dettata dall'art. 13 della legge n. 412/1991, il quale, nel chiarire l'ambito di operatività dell'irripetibilità delle somme corrisposte in base a un provvedimento viziato da errore imputabile all'ente erogatore e sempre che non ricorra il dolo del beneficiario, stabilisce altresì che l' è tenuto a verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sul diritto o Pt_1 sulla misura delle prestazioni e, entro l'anno successivo, a procedere alla formale richiesta di recupero delle somme risultate indebitamente corrisposte.
2 Da tale norma e dai vari arresti della Corte di Cassazione in materia emerge che il termine annuale per procedere al recupero dell'indebito erogato , previsto dal secondo comma dell' art. 13 della L. 412/91, opera soltanto nei casi in cui non vi è alcuna condotta, addebitabile al beneficiario della pensione, che abbia dato luogo all'errore dell' nel caso contrario, il temine non opera. In Pt_1 particolare, la Cassazione ha evidenziato che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla Pt_1 verifica dei redditi dei pensionati, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (Sez. L, Sentenza n. 953 del 24/01/2012).
In conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, condivisa da questo Collegio, la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale viene autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale ovvero a seguito di informazioni regolarmente comunicate dall'interessato non appartiene all'ambito degli errori di cui all'art. 13, comma 1, legge 412/1991 e non appartiene, quindi, nella ricorrenza dei relativi presupposti, alla sfera della “non ripetibilità” di cui alla norma citata, ma soggiace, piuttosto, alla regola della ripetibilità, entro, però, il termine decadenziale stabilito dall'art. 13, comma 2, legge 412/1991 (si vedano, sul punto, Cass. 953/2012, Cass. 3802/2019, Cass. 15039/2019, Cass. 13918/2021, nonché, da ultimo, Cass. 29689/2024).
La Cassazione ha sottolineato che, per l'applicazione dell'art. 13, comma 2, sopra richiamato, non rileva l'accertamento del dolo del pensionato, ma esclusivamente la tempestività della richiesta di recupero in rapporto alle date in cui l' ha avuto effettiva o potenziale conoscenza dei redditi, Pt_1 con la conseguenza che, una volta che il pensionato abbia reso disponibili i dati necessari, la richiesta tempestiva dell' rende integralmente ripetibili le somme indebitamente erogate Pt_1 (Cass. 15039/2019).
Nella fattispecie, quindi, la questione non riguarda lo stato soggettivo della percettrice, bensì la tempestività della richiesta di recupero notificata il 17.07.2004 in relazione ai redditi dell'anno 2003, redditi dei quali l' è venuto a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale, Pt_1 mediante informazioni regolarmente trasmesse dall'interessata all'Amministrazione finanziaria. Sul punto la Corte di cassazione ha precisato che l' deve procedere alla verifica nell'anno civile Pt_1 in cui ha acquisito conoscibilità dei redditi e, entro l'anno civile successivo, deve formalizzare, a pena di decadenza, la richiesta di restituzione;
non è richiesto che il recupero sia materialmente eseguito in tale termine, essendo sufficiente che l'Ente avvii il procedimento amministrativo rendendo edotto il pensionato (Cass. 3802/2019; Cass. 13918/2021). Inoltre, poiché la dichiarazione dei redditi è conoscibile dall' soltanto nel corso dell'anno civile successivo rispetto a quello Pt_1 di maturazione, il termine ultimo per la richiesta di recupero scade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (Cass. 29689/2024).
Applicando tali principi al caso in esame, come emerge dagli atti, l' ha tempestivamente Pt_1 comunicato - a mezzo raccomandata ritualmente notificata in data 17.07.2004 - l'esito del ricalcolo della prestazione, dando atto che per l'anno 2003 era stato riscosso un importo superiore allo spettante, pari ad euro 1.503,06, e precisando che, con successiva comunicazione, sarebbero state fornite ulteriori informazioni in merito all'eventuale applicazione della sanatoria di cui all'art. 38 L. 448/2001 e alle modalità del recupero della somma residua.
Non è revocabile in dubbio che l' abbia quindi avviato l'iter procedimentale di recupero nei Pt_1 termini di legge e che la pensionata fosse pienamente edotta delle ragioni poste a fondamento della richiesta restitutoria.
Quanto alla prescrizione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, alcuna estinzione del credito può dirsi maturata. Risultano infatti depositati gli avvisi di ricevimento che documentano in
3 data 01.04.2014 la notifica alla ricorrente di una nuova comunicazione di ripetizione dell'indebito, contenente anche un programma di rateizzazione richiesto dalla stessa pensionata. A tale comunicazione ha fatto seguito l'ulteriore diffida notificata il 27.08.2015 nonché, in via ulteriore, quella notificata in data 03.10.2023, oggetto dell'odierna impugnazione. Tale sequenza di atti, tutti ritualmente notificati, ha reiteratamente interrotto il decorso del termine prescrizionale di legge. Ne deriva che il credito non è prescritto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, stante la tempestività della contestazione con la citata comunicazione del 17.07.2004, l'indebito è ripetibile avendo l' correttamente Pt_1 esercitato il proprio potere di verifica e recupero ai sensi dell'art. 13 della L. 412/1991, e, successivamente, riaffermato la propria pretesa restitutoria con atti idonei a interrompere la prescrizione.
Ne consegue che l'appello va accolto e la domanda proposta in primo grado va rigettata, risultando pienamente legittima la pretesa recuperatoria azionata dall' . Controparte_3
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello proposto dall' e per l'effetto rigetta la domanda proposta in primo grado Pt_1 da n.q. di tutrice della IG.ra ; Controparte_1 Controparte_2
- condanna n.q. di tutrice della IG.ra al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore dell' delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 886,00 Pt_1 per il primo grado e in € 962,00 per il secondo grado oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 10 novembre 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Carla Catalano
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