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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 28/05/2025, n. 1463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1463 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
In esito all'udienza del 27 maggio 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 441/2025 R.G. e al n. 1973/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Micali giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 28.1.2025 Parte_1
esponeva di aver presentato, in data 29.9.2023, domanda alla competente
[...]
Commissione Medica al fine di essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile nella misura pari al 75% al fine di ottenere i benefici economici relativi all'assegno di invalidità civile;
che,
1 a seguito della visita medico collegiale, veniva riconosciuta invalida nella misura pari al 35%; di aver presentato, in data 11.4.2024, istanza di ATP, incoato presso questo Tribunale al n. R.G.
1973/2024, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire del beneficio richiesto ma che, disposta c.t.u. medico legale, era stata riconosciuta invalido nella misura pari al 35%, sicché in data 3.1.2025, era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Lamentava che il c.t.u. non aveva valutato correttamente la portata invalidante delle patologie delle quali era affetta. Evidenziava, innanzitutto, l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente per avere sottovalutato le patologie a carico dell'apparato endocrino, in particolare il diabete mellito tipo II da egli sofferto che risultava riconducibile, per analogia, al codice tabellare 94309 con una percentuale pari al 41%. Denunciava, altresì,
l'errore diagnostico valutativo e metodologico in cui era incorso il consulente per avere sottovalutato la patologia a carico dell'apparato psichico, in particolare, la sindrome depressiva endoreattiva media riconducibile al codice tabellare 2205 con una percentuale pari al 25%.
Sottolineava, infine che, valutando le patologie refertate alla luce dei codici ministeriali, e non necessariamente ai minimi tabellari in caso di intervallo di valori, con l'applicazione della maggiorazione ex art. 3 del D.Lgs. n. 509/88, si arrivava a una percentuale del 75%. Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, accertare che il proprio stato patologico era tale da integrare i presupposti per il riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate, status di invalido civile nella misura del
75% (assegno di invalidità civile) e, per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio difensore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 26.3.2025 si costituiva in giudizio l' , eccependo, CP_1
preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento ex art. 445bis comma 1 c.p.c., veniva disposto il richiamo del c.t.u.
Depositata la relazione integrativa di consulenza tecnica, l'udienza del 27.5.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte, in esito al deposito di esse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è destituita di fondamento e va pertanto disattesa.
2 Il c.t.u. nominato nella fase sommaria ha accertato che la ricorrente è affetta da “nevrosi ansiosa, ipertensione arteriosa, diabete mellito tipo II in trattamento dietetico, portatrice di anemia mediterranea, ipercolesterolemia, utero fibromiomatoso” ed ha motivatamente concluso affermando che la predetta è invalida in misura pari al 35%.
Il c.t.u., con la relazione integrativa redatta nella presente fase di merito, ha risposto in maniera puntuale e convincente alle osservazioni formulate da parte ricorrente con l'atto introduttivo del giudizio di merito e ha modificato in parte le proprie considerazioni medico legali, osservando che “È stata prodotta nuova documentazione medica con certificazione del
24/10/2024 indicante “Cardiopatia ipertensiva classe NYHA II” e certificato del 29/10/2024 indicante “Sindrome ansioso-depressiva reattiva……. Per quanto riguarda la “Sindrome ansioso-depressiva reattiva”, il codice da attribuire sarebbe il 2204 (10%), percentuale inferiore a quella da me proposta, cod. 2207 (15%), poiché di grado lieve in quanto non in trattamento farmacologico al momento della mia osservazione clinica. Soltanto in data
29/10/2024 è stata prescritta una blanda terapia antidepressiva consistente in NT (5 gtt)
e NO (10 mg) la sera per 60 giorni. La difesa propone il codice 2205 con una percentuale di invalidità del 25%, ma non è menzionato in nessun certificato il grado medio della depressione, né tantomeno una terapia adeguata che lo sostenga…. Soltanto in data
24/10/2024, subito dopo la mia osservazione clinica del 17/10/2024, è stata prodotta la certificazione di classe NYHA II senza ecocardiogramma, la cui valutazione, se fosse adeguatamente supportata da ecocardiogramma con il codice 6442, sarebbe del 41%....Il codice 9309 non è possibile inserirlo perché il diabete mellito continua ad oggi a non essere certificato. Il c.t.u. ha quindi concluso affermando che tali patologie rendono la ricorrente invalida in misura pari al 50% con decorrenza dal 24.10.2024.
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
5.- Le superiori considerazioni impongono, pertanto, il rigetto della domanda.
6.- Va disposto l'esonero della ricorrente dal pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo la predetta reso la prescritta dichiarazione.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
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P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1
ex art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 11.4.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma
6 c.p.c. depositato in data 28.1.2025, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta le domande;
- esonera dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. Parte_1
152 disp. att. c.p.c.;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con CP_1
separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, lì 28 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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