Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/04/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
33/25 p.u.
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali
Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Mauro P. Bernardi Presidente Rel. Est.
dott. Alessandra Venturini Giudice
dott. Francesca Arrigoni Giudice nel giudizio n. 35/25 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da
Parte 1 Parte 2 P.IVA 1 ) nonché, in proprio e in qualità di soci della medesima, da[...] (C.F.:
C.F. 1 Parte 1 C.F.: (C.F.: Parte 3 و
(C.F.:
), Parte 4 C.F. 3 C.F. 2
e da Parte_5 (C.F.: C.F. 4
);
RICORRENTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: dichiarazione di liquidazione controllata.
- Letto il ricorso n. 35/25 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto il 17-3-2025 da [...]
in qualità di soci della medesima, da Parte 3 Parte 1
ai sensi degli artt. 65, 66 e 268 e Parte 4 da Parte 5
segg. CCI essendo gli istanti persone fisiche padri e figli e derivando in gran parte la situazione debitoria dall'attività della società agricola, inattiva da anni;
- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti risiedono e hanno sede nell'ambito del circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminate la documentazione allegata e la nota integrativa depositata il 4-4-2025 e ritenuto che non appare necessario acquisire ulteriori informazioni;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dai debitori e in mancanza di specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib.
Modena 12-8-2024; Trib. Mantova 9-2-2023; Trib. Verona 20-9-2022) potendosi dare continuità all'orientamento espresso, in relazione dall'art. 14 1.f., da Cass. 18-8-2017
n. 20187;
- rilevato che i debitori rientrano fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, posto che la
[...]
aveva ha ad oggetto Parte_6
esclusivamente l'attività agricola (coltivazioni miste associate all'allevamento di suini) benchè da tempo cessata e che i soci sono pensionati i primi due e lavoratori dipendenti gli altri;
-- osservato che gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento come emerge, dalla complessiva entità dei debiti riportata a pag. 6 e segg. del ricorso nonché dalla relazione redatta dal gestore della crisi dott. Persona 1 senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- osservato che spetta al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui i debitori sono titolari sia necessaria al mantenimento dei medesimi e dei rispettivi nuclei familiari (costituiti rispettivamente da Parte 3 e moglie;
Parte_6 moglie e due figlie di moglie e un figlio minorenne;
Parte 5cui una minorenne;
Parte_4
moglie e due figli minorenni) e, quindi, esclusa dalla liquidazione, precisandosi che l'eventuale acquisizione della quota di stipendio/pensione potrà avvenire entro e non oltre il termine di tre anni dalla apertura della procedura (cfr. Trib. Piacenza 6-3-2025;
Trib. Bologna 20-6-2024 e, nel vigore della legge n. 37/2012 v. Trib. Verona 20-9-
2022; Trib. Padova 20-10-2022; cfr. anche Corte Cost. 19-1-2024 n. 6);
- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo ai debitori;
- rilevato che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, non possono essere iniziate o proseguite le azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella liquidazione;
- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona dell'OCC ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
Parte 6 con sede legale in Piubega, via Bice Andreoli in Scalari n. 20/A; C.F.: P.IVA 1
nonché, in proprio e in qualità di soci della medesima, da Parte 3 nato a Piubega il 30-7-1947 e residente Curtatone, via Tobagi, 56; C.F.: a nato a [...] e ivi residente in [...] C.F. 1 " Bice Andreoli in Scalari, 18; C.F.:
), [...]C.F. 5 Parte 4 nato a [...] il [...] e residente ad Asola in via Cesare Battisti,
7; C.F.: C.F. 3 e da Parte 5 (nato ad [...] il 19-7- 1974 e residente a [...]; C.F.: C.F. 4 );
- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;
Persona 1 (C.F.: C.F._6 con studio
- nomina liquidatore il dott.
in Mantova;
- dispone che il liquidatore:
a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
b) provveda alla formazione dei singoli stati passivi delle persone fisiche e della società ex artt. 66 co. 3 e 273 CCI;
c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto assegnando al debitore e ai creditori termine di giorni 15 dalla comunicazione per formulare eventuali osservazioni;
d) ordina ai debitori il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
f) ordina ai debitori di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;
g) dispone che il liquidatore notifichi la sentenza ai debitori ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di
Mantova;
h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e
155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
1) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso competenti uffici ove i debitori siano proprietari di beni immobili o mobili registrati.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori, al liquidatore e al Registro
Imprese.
Mantova, 10 aprile 2025.
Il Presidente Est.
dott. Mauro P. Bernardi