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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 26/05/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG 565/ 2024
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 26/05/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'avv. De Nisco. Per D&D nessuno compare.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 565/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa r.g. 565/2024, cui sono riunite le cause r.g. n. 570/2024 e s
e , rappresentati e difesi, in Parte_1 Parte_2 Parte_3
m ichele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_2
SQ Di Martino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
E CONTRO
in persona del Responsabile della direzione legal Controparte_3 Controparte_4 esentata e difesa, in forza di procura depositata t
[...]
AR SO, CA AZ e TO Di AT, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti1, i lavoratori, sulla premessa d'aver lavorato per con adibizione esclusiva presso lo stabilimento CP_2 CP_1 di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio la stessa chiedendone la condanna, CP_1 ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, al pagamento della somma - rispettivamente, di euro 7.036,69, di euro 5.294,56 e CP_5 CP_6 CP_7 euro 6.054,98 - dovuta a titolo di differenze sulla retribuzione per il lavoro ordinario e straordinario svolto per il periodo da febbraio ad aprile 2022 e da ottobre a dicembre 2022, oltre alla 13ma e al t.f.r. maturati. A sostegno della loro pretesa hanno dedotto che la datrice di lavoro avrebbe versato solo parzialmente la retribuzione dovuta per la loro prestazione, contraddistinta sempre dall'orario, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 12:30 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e i primi due sabati di ogni mese dalle ore 7.00 alle ore 12.00.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso. Per l'ipotesi del suo accoglimento, ha comunque chiesto la condanna di di cui ha domandato e ottenuto la chiamata in causa, a tenerla indenne dalle conseguenze della statuizione.
3. si è costituita in giudizio sostenendo che i ricorrenti avrebbero osservato un diverso orario di lavoro – dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30 con un'ora di pausa e il sabato dalle 7.30 alle 12.30 – e che avrebbero integralmente percepito la retribuzione dovuta per il lavoro svolto. In aggiunta, ha segnalato che i ricorrenti avrebbero indicato in modo errato il periodo in cui sono stati dipendenti di D&D, dal momento che costoro, avviati i rapporti, si sarebbero dimessi tutti il 15.06.2022 per poi essere riassunti il successivo 30.08.2022. Da ciò, secondo la difesa di deriva, «l'infondatezza delle domande proposte, perché i ricorrenti chiedono pagamenti anche per mesi in cui non sono stati alle dipendenze della Tali circostanze costituiscono il manifesto della infondatezza della domanda, perché i ricorrenti non riescono neanche a riferire correttamente il periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della » [p.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, va precisato che è documentale e pacifica la sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra i ricorrenti e D&D anche con riferimento alla loro articolazione temporale. Sul punto va chiarito che ad essere infondata non è la deduzione dei ricorrenti relativa ai periodi di lavoro alle dipendenze di bensì la tesi di quest'ultima secondo cui i lavoratori avrebbero avanzato pretese relative a periodi non coperti dai contratti di lavoro. In verità, sarebbe stato sufficiente alla difesa di procede ad un'integrale e più attenta lettura dei ricorsi, per verificare, in modo ampiamente tranquillizzante, che i lavoratori hanno azionato le loro pretese relativamente ai periodi da febbraio ad aprile 2022 e da ottobre a dicembre 2022, ovverossia entro fasce temporali per cui la sussistenza dei rapporti di lavoro è del tutto pacifica.
5.1. Ciò chiarito, va osservato che l'istruttoria svolta ha anche confermato l'articolazione oraria indicata dai ricorrenti nei propri atti introduttivi, smentendo invece quella sostenuta da
, collega dei ricorrenti presso società ove ha lavorato da Parte_4 settembre 2022 a dicembre 2023, ha riferito che i ricorrenti lavoravano come tubisti con il suo stesso orario di lavoro: «lavoravamo dal lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 16.30, con mezz'ora di pausa intermedia. Lavoravamo anche al sabato, almeno due volte al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00, senza pausa. I ricorrenti hanno cessato il loro rapporto con prima di me…» Si è espresso negli stessi termini anche , collega dei ricorrenti Testimone_1 presso società ove ha lavorato da febbraio 2021 al 20.12.2023. Egli, tubista al pari dei ricorrenti, dopo aver riferito l'orario di lavoro «dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.00 con mezz'ora di pausa. Lavoravamo anche al sabato, non sempre ma almeno per due volte al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00, senza pause intermedie» si è corretto, indicando d'aver indicato il suo attuale orario di lavoro presso altra compagine societaria e indicando quello osservato da nell'orario compreso dalle «
7.00 alle 16.30, con mezz'ora di pausa. Quest'ultimo orario era osservato anche dai ricorrenti». Dalla ricostruzione che precede risulta provato che i ricorrenti, nel pacifico periodo dedotto in giudizio, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.30, con una pausa di mezz'ora, e, per almeno due sabati al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00. 5.2. In funzione di questa ricostruzione, e in mancanza di contestazioni specifiche in merito ai criteri d'elaborazione dei conteggi, risulta che i lavoratori sia rimasti creditori degli importi rivendicati nei rispettivi ricorsi introduttivi. Del resto, al loro interno è chiarito espressamente che la somma pretesa riguarda le ore di lavoro ordinario e straordinario svolto ma non considerate ai fini del calcolo della retribuzione.
* 6. Ciò posto, quanto alla responsabilità di la stessa committente ha CP_1 dato atto d'aver appaltato i lavori a I testi escussi hanno confermato la CP_2 costante presenza dei ricorrenti presso i cantieri della committente a Monfalcone. Non sussiste alcun dubbio sulla sua responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, per i crediti rivendicati nei suoi confronti.
* 7. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di D&D. CP_1
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore (D&D), sia del committente ( , è unico e consiste nella CP_1 prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. D&D va dunque condannata a tenere indenne e manlevare di tutto CP_1 quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della causa. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di la somma di euro CP_1 Parte_1
7.036,69, in favore di la somma di euro 5.294,56 e in favore di Parte_2
la somma di euro 6.054,98, il tutto oltre interessi e rivalutazione Parte_3 monetaria dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_2 CP_3 di tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza;
[...] condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in CP_1 euro 6.132,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Controparte_2 Controparte_3 giudizio, liquidate in euro 6.132,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; Gorizia, 26 maggio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 13.01.2025.
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 26/05/2025 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Latino Quartarone, e, per CP_1
l'avv. De Nisco. Per D&D nessuno compare.
I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 565/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa r.g. 565/2024, cui sono riunite le cause r.g. n. 570/2024 e s
e , rappresentati e difesi, in Parte_1 Parte_2 Parte_3
m ichele Latino Quartarone e dall'avv. Maddalena Esposito, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Controparte_2
SQ Di Martino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata resistente
E CONTRO
in persona del Responsabile della direzione legal Controparte_3 Controparte_4 esentata e difesa, in forza di procura depositata t
[...]
AR SO, CA AZ e TO Di AT, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Lovero a Trieste, via San Francesco d'Assisi 9 resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorsi successivamente riuniti1, i lavoratori, sulla premessa d'aver lavorato per con adibizione esclusiva presso lo stabilimento CP_2 CP_1 di Monfalcone nell'ambito dell'appalto affidato da quest'ultima società alla datrice di lavoro, ha convenuto in giudizio la stessa chiedendone la condanna, CP_1 ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 273 del 2003, al pagamento della somma - rispettivamente, di euro 7.036,69, di euro 5.294,56 e CP_5 CP_6 CP_7 euro 6.054,98 - dovuta a titolo di differenze sulla retribuzione per il lavoro ordinario e straordinario svolto per il periodo da febbraio ad aprile 2022 e da ottobre a dicembre 2022, oltre alla 13ma e al t.f.r. maturati. A sostegno della loro pretesa hanno dedotto che la datrice di lavoro avrebbe versato solo parzialmente la retribuzione dovuta per la loro prestazione, contraddistinta sempre dall'orario, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 12:30 e dalle ore 13.00 alle ore 16.30 e i primi due sabati di ogni mese dalle ore 7.00 alle ore 12.00.
2. si è costituita in giudizio sostenendo che il ricorrente non avrebbe CP_1 offerto alcuna prova della sua pretesa. Per questo, ha chiesto il rigetto del ricorso. Per l'ipotesi del suo accoglimento, ha comunque chiesto la condanna di di cui ha domandato e ottenuto la chiamata in causa, a tenerla indenne dalle conseguenze della statuizione.
3. si è costituita in giudizio sostenendo che i ricorrenti avrebbero osservato un diverso orario di lavoro – dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 15.30 con un'ora di pausa e il sabato dalle 7.30 alle 12.30 – e che avrebbero integralmente percepito la retribuzione dovuta per il lavoro svolto. In aggiunta, ha segnalato che i ricorrenti avrebbero indicato in modo errato il periodo in cui sono stati dipendenti di D&D, dal momento che costoro, avviati i rapporti, si sarebbero dimessi tutti il 15.06.2022 per poi essere riassunti il successivo 30.08.2022. Da ciò, secondo la difesa di deriva, «l'infondatezza delle domande proposte, perché i ricorrenti chiedono pagamenti anche per mesi in cui non sono stati alle dipendenze della Tali circostanze costituiscono il manifesto della infondatezza della domanda, perché i ricorrenti non riescono neanche a riferire correttamente il periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della » [p.
4. Istruita documentalmente e mediante l'escussione dei testimoni, la causa è stata discussa dai difensori delle parti che si sono riportati ai rispettivi atti.
* 5. Così ricostruito l'iter processuale, va precisato che è documentale e pacifica la sussistenza dei rapporti di lavoro intercorsi tra i ricorrenti e D&D anche con riferimento alla loro articolazione temporale. Sul punto va chiarito che ad essere infondata non è la deduzione dei ricorrenti relativa ai periodi di lavoro alle dipendenze di bensì la tesi di quest'ultima secondo cui i lavoratori avrebbero avanzato pretese relative a periodi non coperti dai contratti di lavoro. In verità, sarebbe stato sufficiente alla difesa di procede ad un'integrale e più attenta lettura dei ricorsi, per verificare, in modo ampiamente tranquillizzante, che i lavoratori hanno azionato le loro pretese relativamente ai periodi da febbraio ad aprile 2022 e da ottobre a dicembre 2022, ovverossia entro fasce temporali per cui la sussistenza dei rapporti di lavoro è del tutto pacifica.
5.1. Ciò chiarito, va osservato che l'istruttoria svolta ha anche confermato l'articolazione oraria indicata dai ricorrenti nei propri atti introduttivi, smentendo invece quella sostenuta da
, collega dei ricorrenti presso società ove ha lavorato da Parte_4 settembre 2022 a dicembre 2023, ha riferito che i ricorrenti lavoravano come tubisti con il suo stesso orario di lavoro: «lavoravamo dal lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 16.30, con mezz'ora di pausa intermedia. Lavoravamo anche al sabato, almeno due volte al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00, senza pausa. I ricorrenti hanno cessato il loro rapporto con prima di me…» Si è espresso negli stessi termini anche , collega dei ricorrenti Testimone_1 presso società ove ha lavorato da febbraio 2021 al 20.12.2023. Egli, tubista al pari dei ricorrenti, dopo aver riferito l'orario di lavoro «dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.00 con mezz'ora di pausa. Lavoravamo anche al sabato, non sempre ma almeno per due volte al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00, senza pause intermedie» si è corretto, indicando d'aver indicato il suo attuale orario di lavoro presso altra compagine societaria e indicando quello osservato da nell'orario compreso dalle «
7.00 alle 16.30, con mezz'ora di pausa. Quest'ultimo orario era osservato anche dai ricorrenti». Dalla ricostruzione che precede risulta provato che i ricorrenti, nel pacifico periodo dedotto in giudizio, dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 16.30, con una pausa di mezz'ora, e, per almeno due sabati al mese, con orario dalle 7.00 alle 12.00. 5.2. In funzione di questa ricostruzione, e in mancanza di contestazioni specifiche in merito ai criteri d'elaborazione dei conteggi, risulta che i lavoratori sia rimasti creditori degli importi rivendicati nei rispettivi ricorsi introduttivi. Del resto, al loro interno è chiarito espressamente che la somma pretesa riguarda le ore di lavoro ordinario e straordinario svolto ma non considerate ai fini del calcolo della retribuzione.
* 6. Ciò posto, quanto alla responsabilità di la stessa committente ha CP_1 dato atto d'aver appaltato i lavori a I testi escussi hanno confermato la CP_2 costante presenza dei ricorrenti presso i cantieri della committente a Monfalcone. Non sussiste alcun dubbio sulla sua responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, per i crediti rivendicati nei suoi confronti.
* 7. Va poi accolta, ricorrendone i presupposti, la domanda di manleva formulata da nei confronti di D&D. CP_1
È una domanda di cui va affermata senz'altro l'ammissibilità, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande;
mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale
[Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002]. Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore (D&D), sia del committente ( , è unico e consiste nella CP_1 prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato al suo datore di lavoro. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, ex art. 40 c.p.c., del rito del lavoro. In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003. Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore- datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore. D&D va dunque condannata a tenere indenne e manlevare di tutto CP_1 quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza.
* 8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto del valore della causa. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto della maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna a pagare in favore di la somma di euro CP_1 Parte_1
7.036,69, in favore di la somma di euro 5.294,56 e in favore di Parte_2
la somma di euro 6.054,98, il tutto oltre interessi e rivalutazione Parte_3 monetaria dal dovuto al saldo;
condanna a tenere indenne e manlevare Controparte_2 CP_3 di tutto quanto da essa pagato ai ricorrenti in forza della presente sentenza;
[...] condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in CP_1 euro 6.132,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; condanna a rifondere a le spese del Controparte_2 Controparte_3 giudizio, liquidate in euro 6.132,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; Gorizia, 26 maggio 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. verbale d'udienza del 13.01.2025.