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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Prima Sezione - Volontaria
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott.sa Rosella Silvestri -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott.sa Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 43 / 2024 R.G.V.G. promossa da
(COD. FISC: ) Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore in LUNGOTEVERE ARNALDO DA
BRESCIA 9 00196 ROMA rappresentata e difesa dall'Avv. MANNOCCHI MASSIMO reclamante nei confronti di
1 Q. (COD. FISC. Controparte_1
) P.IVA_2
elettivamente domiciliato presso il difensore in Genova via Redipuglia 16/6 rappresentato e difeso dall'Avv. BERTIERI SILVIO reclamata
(COD. FISC. ) CP_2 C.F._1
nato in GENOVA (GE) il 23/08/1963 elettivamente domiciliato presso il difensore in Genova via Redipuglia 16/6 rappresentato e difeso dall'Avv. BERTIERI SILVIO reclamato
CONCLUSIONI
Per il reclamante: “in riforma del Decreto reso ai sensi dell'art. 50 CC.II. dal
Tribunale di Genova, Sezione VII civile, in data 02.02.2024, comunicato a mezzo pec in pari data, in via principale:
- in accoglimento del presente reclamo dichiarare aperta la procedura di Liquidazione
Giudiziale di cui agli art.li 121 e segg. del D.lgs 14/2019 della
[...]
C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. nonché del CP_2
Sig. (C.F. ) quale socio illimitatamente CP_2 C.F._1
responsabile, assumendo ogni ulteriore e conseguenziale provvedimento di legge.
Con vittoria di spese, compensi, spese generali oltre oneri di legge per il doppio grado di giudizio”.
2 Per i reclamati: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte D'Appello, assunta ogni informazione e documentazione ritenuta utile, effettuate le opportune valutazioni del caso:
- in via principale, rigettare il reclamo proposto da avverso il Parte_1
decreto del Tribunale di rigetto della domanda di apertura di liquidazione giudiziale della società e del socio accomandatario, in Controparte_4
quanto infondato in fatto e diritto;
- in subordine, se ritenuto, concedere termine alla società per la predisposizione di un piano da sottoporre ai sensi e nelle forme degli artt. 74 e 75 CCII da sottoporre agli organi competenti;
- in via di ulteriore subordine, se ritenuto, nel caso di liquidazione personale dei beni del socio ovvero di esdebitazione del debitore incapiente;
CP_2
- voglia il Tribunale valutare positivamente l'applicabilità della legge 3/2012 s.m.i. e concedere agli istanti congruo termine per la predisposizione di un piano di rientro da sottoporre agli organi competenti, nelle forme e nei termini di legge.
Con vittoria dei compensi professionali della fase di reclamo da liquidarsi sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022 e s.m.i., oltre accessori di legge.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/02/2024 proponeva reclamo ex art. 50 CCI, avverso il decreto emesso il 2.02.2024 (R.G. 209/2023) dal Tribunale di Genova in composizione collegiale con il quale veniva rigettato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale di cf. Controparte_4
e del socio accomandatario dolendosi che il tribunale: P.IVA_2
1. abbia mal interpretato i principi espressi dal Supremo Collegio in tema di accertamento del credito del creditore istante e dell'Agenzia delle Entrate;
3 2. abbia valutato erroneamente le produzioni offerte dal resistente, ancorché giudicate tardive e aventi dubbia attendibilità, operando un'inversione dell'onere probatorio noti obliterando “i principi giurisprudenziali affermati in materia fallimentare secondo cui spetta all'impresa resistente dimostrare l'insussistenza dei requisiti di fallibilità” (reclamo pag. 14).
Si costituivano la società resistente ed il socio accomandatario in proprio instando per il rigetto del reclamo.
Il P.G., al quale è stato trasmesso il fascicolo in visione, non rassegnava specifiche conclusioni, limitandosi in data 14.05.2024 ad apporre il proprio visto.
All'udienza del 31.05.2024, svoltasi con la modalità della trattazione scritta, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado;
alla successiva udienza del
19.12.2024 i difensori delle parti depositavano note insistendo come in atti.
Premesso che “Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 l.fall. deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e la relative conclusioni, ancorché non sia richiesta l'indicazione degli
"specifici motivi" di cui all'art. 342 e 345 c.p.c., sicché tale mezzo non ha carattere pienamente devolutivo restando l'ambito dell'impugnazione circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi dal reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 l.fall., che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva, attribuendo alla corte d'appello il riesame completo della "res iudicanda". (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 31531 del
03/11/2021, Rv. 662737 - 01), ad avviso della Corte, il reclamo è fondato e deve essere accolto.
I.PRIMO MOTIVO: La società reclamante lamenta la violazione dei canoni interpretativi relativi all'accertamento del proprio credito, dolendosi altresì che il
Tribunale abbia errato nel verificare la consistenza dei crediti erariali.
Il reclamante deduce che il Tribunale avrebbe mal interpretato i principi espressi dalla giurisprudenza in relazione alla verifica della legittimazione del creditore istante, non essendo necessario, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale che “il credito
4 vantato dall'istante nel ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale sia certo ed incontestato, poiché l'effettivo accertamento del diritto di credito avverrà nella fase successiva di verificazione dello stato passivo” (reclamo pag. 9).
Le doglianze, a parere della Corte, sono fondate.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 legge fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”. (Sez. U, Sentenza n. 1521 del
23/01/2013, Rv. 624795 - 01). La verifica giudiziale è limitata ai presupposti della legittimazione e, pertanto, non può spingersi a vagliare la fondatezza del credito.
Nella specie la legittimazione dell'istante emerge dalla documentazione allegata ed in particolare dai documenti allegati in primo grado (doc.ti da 3 a 7 e da 15 a 18) relativi alla formazione del credito e alla successiva cessione dello stesso.
Priva di pregio, inoltre, appare l'eccezione di parte reclamata relativa alla carenza in Cont capo alla mandataria RI dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 TUB, posto che:
i) “Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del
1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici. (Sez.
3 - , Ordinanza n. 7243 del 18/03/2024, Rv. 670579 - 01); ii) il creditore istante è
regolarmente iscritto in detto elenco. Parte_1
5 Quanto alla verifica dell'ammontare dei crediti erariali risulta per tabulas, per ammissione di parte reclamata che gli stessi “ammontino quantomeno ad euro 160.000: secondo il debitore “Effettuando i dovuti calcoli, da circa 250.000,00 euro (meramente nominali) di crediti asseritamente vantati dall'Agenzia delle Entrate, andrebbero comunque detratti quantomeno 92.000,00 euro, residuando circa 160.000,00 euro di asserito debito complessivo tra soci e società (ampiamente al di sotto della soglia relativa), di cui peraltro buona parte oltre il 50% sarebbero sanzioni e interessi su tasse e tributi asseritamente non pagati” (cfr. “memoria di replica” resistente 26.01.2024, pag. 3).
II.SECONDO MOTIVO: La reclamante deduce la violazione dell'onere probatorio in relazione al superamento dei limiti dimensionali per l'apertura della liquidazione giudiziale;
in particolare il Tribunale, pur esprimendo dubbi sulla documentazione depositata dal debitore (ed in particolare sui “bilanci” e sulle dichiarazioni dell'ultimo triennio presentate solo dopo la presentazione del ricorso da parte del creditore ), Pt_1
ciò nonostante non ha ritenuto superate le soglie dimensionali previste dall'art. 2 CCI.
Il motivo ad avviso della Corte è fondato.
In particolare:
1) il debitore ha omesso di depositare documentazione relativa alla situazione patrimoniale aggiornata: “Per quanto attiene la società seppur si CP_3
siano attivate sin dalla notifica del provvedimento del Tribunale le necessarie richieste di verifica (vedasi, ad esempio, la richiesta inviata a Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.a. doc. 7) non è stato possibile allo stato ricostruire una situazione patrimoniale completa della società” (cfr. memoria autorizzata debitore primo grado pag. 5);
2) ha depositato le dichiarazioni fiscali dell'ultimo triennio (tutte presentate, in un'unica soluzione, solo in data 9.01.2024 in pendenza del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale) senza indicare non solo alcuna posta attiva, ma neppure passiva (cfr. doc. 16 primo grado);
6 3) ha avanzato la dichiarazione di “cessazione dall'attività” solo successivamente al deposito del ricorso (doc. 17).
La documentazione reddituale depositata dal debitore, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non consente la dimostrazione del possesso dei requisiti dell'art. 2 CCI co.1, lett. d) della quale era onerato il debitore;
devono pertanto ritenersi applicabili le disposizioni sulla liquidazione giudiziale ex art. 121 CCI.
A questo punto, è sufficiente richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: “In tema di istruttoria prefallimentare, l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di fallimento, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi), in violazione dell'art. 15, comma 4, l.fall. (come sostituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 169 del 2007), si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità” (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 25188 del 24/10/2017, Rv. 647013 - 01)
Tanto premesso, ritenutane la fondatezza, il reclamo deve essere accolto.
III. SULLE SPESE: Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., devono essere interamente poste a carico dei reclamanti e del socio Controparte_4
accomandatario le spese del presente grado, liquidate come di seguito, CP_2
applicando le tabelle di cui al DM 55/2014, modificato dal DM 147/2022, in relazione allo scaglione di pertinenza della lite.
Valore della causa: indeterminabile (euro fino 260.000) - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00
Così complessivamente € 12.156,00 per compensi di avvocato.
P. Q. M.
La Corte di Appello
7 Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. in accoglimento del reclamo dichiara aperta la liquidazione giudiziale di
[...]
e del socio accomandatario Controparte_4
CP_2
2. rimette gli atti al Tribunale per quanto di competenza;
3. pone a carico dei reclamati, in solido tra loro, le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 12.156,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%., iva e c.p.a. come per legge;
4. manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Genova, 8.01.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Francesca Traverso dott.ssa Rosella Silvestri
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