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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/09/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
SENT.N. _____
RUOLO N. 1538/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MI
SEZIONE CIVILE Settore Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 20\12\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con MI : CP_1
1) Accertato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità in convenzione internazionale in cumulo a far data dal 01\04\2022 , condanna l' a corrispondere da tale data a la pensione di CP_1 Parte_1 vecchiaia con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.309,00 (di cui euro 301,00 a titolo di rimborso spese forfetarie) oltre ad esborsi pari a € 43,00 ed I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Motivazione in giorni 60.
Così deciso a Rimini il giorno 18 settembre 2025
Il Giudice
Lucio ARDIGO'
RUOLO N. 1538/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MI
SEZIONE CIVILE Settore Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 20\12\2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede in contraddittorio con MI : CP_1
1) Accertato il diritto di parte ricorrente ad ottenere la pensione di anzianità in convenzione internazionale in cumulo a far data dal 01\04\2022 , condanna l' a corrispondere da tale data a la pensione di CP_1 Parte_1 vecchiaia con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
2) Condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 2.309,00 (di cui euro 301,00 a titolo di rimborso spese forfetarie) oltre ad esborsi pari a € 43,00 ed I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Motivazione in giorni 60.
Così deciso a Rimini il giorno 18 settembre 2025
Il Giudice
Lucio ARDIGO'