Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/05/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
22 aprile 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8904/2023 promossa da
, nato a [...] il [...] C.F. in proprio Parte_1 C.F._1
e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società “ , Parte_2
C.F. , rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti P.IVA_1
Michele Scacciante e Fabio Vincenzo Esposito, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
C.F. – Controparte_1 P.IVA_2
PARTITA IVA , con sede centrale in Roma, in persona del presidente legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio in
Catania, Piazza della Repubblica, 26 sede provinciale – presso il procuratore avv. Pier CP_1
Luigi Tomaselli (c.f. ) che lo rappresenta per procura generale alle liti C.F._2
a rogito notaio in Roma rep. n. 37590/7331 del 23.1.2023; Persona_1
Parte_3
C.F. n. , in persona del Direttore regionale pro
[...] P.IVA_4 tempore per la , elettivamente domiciliato presso l'ufficio avvocatura di Catania, sito Pt_2 presso la sede in via Cifali 76/a, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Maccarrone, Parte_3 giusta procura generale alle liti a rogito notaio rep. n. 2536/1915 del 17.1.2023, Persona_2 depositata unitamente alla memoria di costituzione di nuovo difensore del 24.10.2024;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione a verbale unico di accertamento e notificazione - variazione
. Pt_3
1
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 17 agosto 2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il
Tribunale di Catania in funzione di giudice unico del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “IN VIA PRELIMINARE, respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, dichiarare la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017024062/T02 e di ogni atto a questo consequenziale, ivi compreso il certificato di variazione del Pt_3
19.12.2022, chiave gestionale 22621088369600. NEL MERITO, respinta ogni contraria istanza, azione ed eccezione, annullare il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2017024062/T02 e di ogni atto allo stesso consequenziale per tutti i motivi su esposti, ivi compreso il certificato di variazione del 19.12.2022, chiave gestionale Pt_3
22621088369600. IN VIA SUBORDINATA, annullare parzialmente il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017024062/T02 impugnato, disponendo e la riduzione delle sanzioni, degli interessi e delle richieste contributive ivi compreso il certificato di variazione
del 19.12.2022, chiave gestionale 22621088369600. Con condanna alle spese e Pt_3
compensi del giudizio.”
A sostegno della propria domanda il ricorrente adduceva di avere ricevuto in data 6.9.2022, a seguito di un'ispezione avviata il 10.6.2021, il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017024062/T02.
Riferiva che l'accesso ispettivo iniziale del 10.6.2021 presso la sede legale indicata non aveva avuto successo, poiché la sede operativa non risultava più attiva;
per cui gli ispettori avevano successivamente richiesto alla società la documentazione relativa al personale occupato tra il
2015 e il 2021.
Aggiungeva che, dopo l'analisi dei documenti forniti dalla società e le dichiarazioni da lui rese nella qualità di amministratore unico della , gli ispettori avevano contestato Parte_2
le seguenti irregolarità: violazione dell'art. 1 D.L. n. 338/1989 e dell'art. 2, comma 25, L. n.
549/1995, omesso versamento dei contributi sulla maggiore retribuzione presuntivamente dovuta calcolata secondo i criteri di cui agli artt. 108 e 115 CCNL Istituti di Vigilanza e Servizi
Fiduciari, recupero su tutte le somme registrate nel L.U.L. a titolo di trasferta o rimborso spese per il periodo ottobre 2016 - dicembre 2020, recupero per somme versate a titolo di ANF;
sanzioni per infedeli registrazioni sul LUL e recupero di benefici e agevolazioni fiscali.
2 Aggiungeva, inoltre, che gli ispettori avevano individuato il socio come Persona_3
"amministratore di fatto" ritenendolo solidalmente responsabile.
Riferiva, altresì, di avere ricevuto il 19.12.2022 da parte dell' , in seguito a tali Pt_3
contestazioni, un certificato di variazione con addebiti economici alla società e che sia il verbale ispettivo che la variazione erano stati impugnati senza tuttavia ricevere Pt_3
riscontro.
Aggiungeva di avere sempre operato nel rispetto della normativa e del contratto collettivo di settore, di avere sempre collaborato con gli ispettori fornendo tempestivamente la documentazione richiesta e chiarendo la posizione dei dipendenti.
Tanto premesso in fatto, parte ricorrente eccepiva in via preliminare la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione opposto in quanto carente di adeguata motivazione.
Invero, secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981 il verbale di accertamento e notificazione avrebbe dovuto contenere gli esiti dettagliati della ispezione con indicazione delle fonti di prova (obbligo motivazionale e specificazione degli addebiti contestati), la diffida a regolarizzare gli inadempimenti, la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 dell'art. 13, cit., ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione, la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida e non regolarizzati, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della l. n. 689/1981
e l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione, mentre nel caso in esame il provvedimento impugnato risultava carente di motivazione specifica, con conseguente violazione dell'obbligo sancito dalla legge 689/1981, fondamentale per garantire il diritto di difesa del presunto trasgressore.
Sempre in via preliminare, eccepiva la nullità del verbale per tardiva notifica, atteso che secondo l'art. 14 della legge 689/1981 la contestazione doveva avvenire immediatamente oppure essere notificata entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti ispettivi. Il verbale impugnato, invece, era stato redatto il 29 agosto 2022 - a conclusione degli accertamenti ispettivi iniziati con accesso del 10 giugno 2021 - e notificato il 2 settembre
2022, oltre il termine previsto, rendendo l'accertamento invalido.
Rilevava che la suindicata disposizione, oltre a fissare il termine massimo tra la conclusione degli accertamenti e la notifica del verbale unico, esprimeva il c.d. principio di ragionevolezza della durata dell'accertamento ispettivo, enucleato proprio a tutela del diritto di difesa del
3 destinatario dei provvedimenti sanzionatori;
principio violato, nel caso specifico, stante la eccesiva durata dell'attività ispettiva che si era protratta per oltre 15 mesi, la data del primo accesso ispettivo, infatti, risalendo al 10 giugno 2021, concluso l'accertamento in data 29 agosto 2022. Tale tempistica, non adeguatamente giustificata, violava il principio di ragionevolezza, esponendo la società a uno stato di incertezza prolungata, con pregiudizio per il diritto di difesa.
Aggiungeva a tal proposito che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte e gli orientamenti di e , la durata di un accertamento ispettivo deve CP_1 Controparte_2 essere proporzionata alla complessità dell'ispezione e delimitata entro un tempo ragionevole;
consentire ai verificatori di autodeterminare la durata dell'accertamento senza limiti contrasterebbe con i principi di equità e trasparenza e rischierebbe di invalidare il procedimento stesso.
In via subordinata, eccepiva la totale erroneità circa l'accertamento del ruolo di Per_3
all'interno della compagine sociale, evidenziando che l'accertamento ispettivo che
[...] aveva attribuito allo stesso il ruolo di amministratore di fatto si era basato in realtà su elementi scarni e privi di riscontri documentali.
Deduceva che le dichiarazioni generiche di alcuni dipendenti (tratti in errore dal fatto che era stato amministratore legale nel 2015 e proprietario del 25% delle quote Persona_3 nel 2021) non potevano costituire prova sufficiente per determinare un ruolo gestionale effettivo in capo a . Persona_3
Sottolineava, infatti, di essersi occupato in via esclusiva e continuativa, quale attuale amministratore della società, della gestione aziendale, in tutte le sue fasi, della gestione dei rapporti di lavoro, dell'esercizio del potere disciplinare, dell'organizzazione e dei rapporti con terzi e fornitori.
Precisava che secondo la giurisprudenza consolidata per definire un “amministratore di fatto” devono esserci indici sintomatici chiari, tra cui assenza dell'amministratore legale, conferimento di deleghe e gestione diretta dell'azienda; criteri nel caso in esame insussistenti.
Ribadiva, con riguardo alla presunta violazione dell'art. 1 D.L. 338/1989 e art. 2, comma 25,
L. 549/1995, la totale carenza di motivazione del provvedimento impugnato, evidenziando che gli ispettori avevano contestato la corresponsione di una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari e la registrazione sul LUL di diversi dipendenti con un orario di lavoro inferiore rispetto a quello risultante dalle comunicazioni obbligatorie, senza tuttavia avere fornito dati concreti, quali i lavoratori coinvolti, il periodo
4 esatto né la quantità di ore registrate erroneamente, con conseguente pregiudizio per il diritto di difesa.
Lamentava, altresì, la genericità della contestazione relativa all'asserita omessa retribuzione per prestazioni di lavoro straordinario, precisando di avere sempre regolarmente registrato le ore di lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, versando in atti le buste paga a comprova del regolare pagamento.
Contestava le affermazioni contenute nel verbale riguardo alla presunta illegittimità delle registrazioni relative ai rimborsi spese e alle trasferte, con il conseguente recupero contributivo per il periodo ottobre 2016 - dicembre 2020, sottolineando di avere sempre registrato correttamente i rimborsi spese erogati ai dipendenti sempre solo previa esibizione di documentazione idonea a provare il concreto esborso di spese per ragioni di servizio.
Evidenziava, altresì, di non avere mai erogato compensi a titolo di trasferta, bensì solo rimborsi chilometrici per lavoratori autorizzati a usare il proprio veicolo per motivi aziendali.
Contestava, altresì, il recupero dell'indennità di malattia di per gennaio Persona_4
2021, affermando che il lavoratore si era effettivamente astenuto dal lavoro durante il periodo indicato, nonché l'asserita infedele registrazione sul Libro Unico del Lavoro (LUL), non essendovi difformità tra la realtà e le registrazioni aziendali, per cui anche il recupero di benefici ed agevolazioni risultava illegittimo.
Adduceva la mancanza di fondamento giuridico e fattuale delle contestazioni del verbale di accertamento, la mancanza di chiarezza in ordine alla modalità di calcolo della sanzione amministrativa con conseguente violazione dell'art. 11 l.n. 689/1981 e della circolare n. 121/1988 e la sproporzionalità della stessa rispetto ai presunti illeciti. Controparte_2
1.2 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 settembre 2023, si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso e la conseguente conferma della richiesta Pt_3 di pagamento delle somme dovute.
A tal proposito precisava che il richiesto pagamento del premio assicurativo evaso si era basato sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017024062/T02, con il quale erano state riscontrate presunte irregolarità nelle retribuzioni omesse per il periodo oggetto dell'accertamento. Le somme richieste riguardavano diverse posizioni assicurative, in particolare per la posizione assicurativa n. 8750973 erano state quantificate retribuzioni omesse per gli anni dal 2017 al 2021, mentre per la posizione n. 95000542, relativa al personale amministrativo, erano state inserite retribuzioni convenzionali per l'amministratore, in qualità di tutor di un apprendista assunto nel 2017.
5 Evidenziava che tali retribuzioni non erano state comunicate correttamente, determinando il pagamento di un premio inferiore al dovuto per gli anni 2017 e 2018.
Concludeva chiedendo: “in via principale, nel merito, respingere ogni domanda avanzata nei confronti dell' , perché infondata sia in fatto che in diritto, così confermando la CP_1 legittimità dell'opposto Certificato di variazione del rapporto assicurativo . In Pt_3 subordine, provvedere come di giustizia sul quantum di effettiva spettanza dell'Istituto con condanna di in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro Parte_1 tempore della società in persona al pagamento del dovuto per Parte_2 contributi previdenziali non versati all' . Condannare in proprio e Pt_3 Parte_1 nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società in Parte_2 persona al pagamento delle intere spese di giudizio o, in subordine, totale compensazione delle stesse.”.
1.3. A seguito della rinotifica del ricorso, unitamente agli atti del procedimento, nei confronti dell' , con memoria di costituzione e risposta depositata in data 5 gennaio 2024 si CP_1 costituiva in giudizio l'ente previdenziale richiamando il contenuto del verbale di accertamento e rilevando che lo stesso non era frutto di mere supposizioni ma conseguiva a precise deduzioni fondate sui fatti accertati.
Evidenziava come, secondo la giurisprudenza di legittimità, i verbali di accertamento hanno efficacia probatoria privilegiata e fanno piena prova fino a querela di falso, secondo l'art. 2700
c.c., per cui per contestare i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza occorreva impugnare il verbale con querela di falso.
Aggiungeva che i verbali ispettivi possono costituire fonte di prova autonoma quando contengono un'indagine completa e motivata e la loro attendibilità può essere messa in discussione solo tramite una prova contraria.
Deduceva l'affidabilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori nell'immediatezza dei fatti, poiché era meno probabile che fossero influenzate dal datore di lavoro.
Ribadiva, dunque, la legittimità del provvedimento impugnato poiché fondato sulle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso delle ispezioni, sull'esame della documentazione in possesso dell'azienda, nonché dei libri contabili (libro paga, libro matricola) e delle registrazioni effettuate.
Rilevava come dall'analisi delle dichiarazioni acquisite e degli accertamenti effettuati era emerso chiaramente che aveva esercitato un ruolo predominante all'interno Persona_3 della società nonostante nel periodo tra dicembre 2015 e marzo 2021 Parte_2
6 non risultasse né titolare di quote societarie né ricoprisse alcuna carica amministrativa. La maggior parte dei 38 lavoratori escussi, infatti, aveva identificato come il vero datore Per_3 di lavoro, colui che prendeva decisioni e impartiva disposizioni operative, a cui per prassi ci si rivolgeva per risolvere problemi lavorativi, così risultando il potere decisionale e disciplinare da lui esercitato all'interno della società.
Sottolineava, dunque, che dalle dichiarazioni testimoniali era emerso che Parte_1
, pur essendo formalmente amministratore unico dal 2015, non aveva avuto alcuna
[...] autonomia decisionale nella gestione ordinaria e straordinaria della società, poiché ogni scelta doveva essere vagliata dallo , che per tale motivo era stato chiamato a rispondere, in Per_3 solido con la società, congiuntamente al legale rappresentante, anche con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni accertate a carico della stessa società.
L'ente previdenziale riferiva, altresì, che il recupero contributivo effettuato era stato distinto tenuto conto per i dipendenti, le cui dichiarazioni non erano state acquisite delle risultanze in atti, e con riguardo ai quali erano state riscontrate assenze o orari inferiori a quello contrattuale, per i dipendenti che avevano rilasciato dichiarazioni, anche del riscontro e della conferma di prestazioni lavorative orarie maggiori di quelle registrate. Per i primi, il recupero era stato effettuato sulla base dell'art. 1, co. 1, D.L. n. 338/1989, che stabilisce l'obbligo di versare contributi sulla base delle retribuzioni minime previste da contratti collettivi o individuali, per cui se un lavoratore era stato assunto per 40 ore settimanali la contribuzione doveva essere parametrata su tale orario, indipendentemente dalle registrazioni a Libro Unico che indicavano meno ore. Per il secondo gruppo di lavoratori, le cui dichiarazioni (secretate per indagini penali) avevano confermato un orario di lavoro superiore a quello ufficialmente registrato, in alcuni casi senza il rispetto dei riposi settimanali, si era proceduto al recupero contributivo sulla base del maggior orario di lavoro effettuato, applicando, altresì, la sanzione per infedele registrazione, stante la evidente volontà della ditta di ridurre formalmente le ore lavorative per eludere la contribuzione.
Aggiungeva che i criteri di quantificazione degli importi richiesti erano stati esplicitati nel verbale e nel prospetto dei calcoli in cui venivano ricostruiti gli orari di lavoro e le retribuzioni omesse sulla base del CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari applicato dalla ditta.
Rilevava, ancora, che il lavoratore aveva prestato servizio nel giorno in cui risultava Pt_4 in malattia.
7 Infine, in merito al recupero dei benefici contributivi, precisava che l'art. 1, comma 1175, della l. n. 296/2006 stabilisce che l'accesso agli incentivi contributivi è vincolato al possesso del DURC, al rispetto degli obblighi di legge e alla conformità ai contratti collettivi applicabili, per cui nel caso di specie in presenza di inadempienze contrattuali tali benefici non potevano che essere revocati per i lavoratori coinvolti.
Con riguardo al rimborso spese e trasferte, sottolineava che dall'esame della documentazione offerta non era emersa la prova della necessaria correlazione delle somme poste ad esonero fiscale e contributivo quale “trasferta e/o rimborso spese” per gli anni dal 2016 al 2020: non era stata data, infatti, alcuna indicazione né tantomeno dimostrazione di quali lavoratori ed in quali giorni e località erano state effettuate le trasferte con diritto alla indennità chilometrica o a quali spese erano riferite le somme rimborsate ai dipendenti, tra l'altro la maggior parte dei lavoratori sentiti avendo affermato di non avere mai effettuato trasferte e di avere ritenuto le somme versate a tale titolo volte a remunerare il lavoro straordinario non registrato.
Concludeva chiedendo: “[…] ritenere e dichiarare l'infondatezza delle domande proposte da
, in proprio e quale legale rappr.te di e Parte_1 Parte_2 conseguentemente confermare l'addebito contributivo formulato con il verbale unico di accertamento e notificazione n.2017024062/T02, elevato il 29/8/2022, integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. Con il favore di spese ed onorari di causa.”.
1.4. Con ordinanza del 19 gennaio 2024 l'Ufficio, considerato il tenore del ricorso in opposizione avverso il verbale unico di accertamento n. 2017024062/T02 notificato il 6 settembre 2022 - che al punto 6) riguardava pure sanzioni per infedeli registrazioni al LUL e tenuto conto del tenore del petitum (“… … … annullare parzialmente il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017024062/T02 impugnato, disponendo la riduzione delle sanzioni… … “), invitava le parti a comparire all'udienza del 30 gennaio 2024 al fine di dedurre in ordine alla competenza funzionale del giudice del lavoro adito in relazione alla pretesa afferente le sanzioni amministrative non irrogate in ragione di omissioni contributive, tabellarmente rientrante nella competenza del giudice ordinario civile.
1.5. Alla suddetta udienza parte ricorrente chiedeva termine per depositare memoria al fine di precisare la domanda e con note del 29 febbraio 2024 rinunciava alle contestazioni formulate nei paragrafi nn. 1, 2, 3 del ricorso introduttivo e precisamente da pag. 5 a pag. 13, rigo 18, del ricorso (cfr. pag. 3 delle note autorizzate) precisando che per sanzioni e interessi, in questa sede contestate, devono intendersi quelli qualificati in seno al verbale quali “somme
8 aggiuntive” (“… …. … è evidente come le pagine da 74 a 81 del verbale afferiscano esclusivamente a sanzioni per presunti illeciti amministrativi asseritamente commessi dal Sig.
(ritenuto amministratore di fatto in luogo di ) e che gli stessi Per_3 Parte_1 ricadano all'interno del perimetro normativo e giudiziale delineato dalla L. n. 689/1981.
Si rileva che per applicazione dei principi di economia processuale e di integrità del contraddittorio, oltre che di pragmaticità dovendo ricostruire le circostanze di fatto citate in verbale, la società opponente in seno al ricorso ha formulato eccezioni anche relative alle asserite contestazioni relative alla esistenza di un amministratore di fatto sig. Persona_3 rispetto alla posizione del sig. amministratore unico: sul punto la Parte_1 società, a precisazione della domanda rinuncia in questa sede solo agli atti relativi a tale contestazione, e precisamente alle contestazioni formulate nei paragrafi nn. 1, 2, 3 del ricorso introduttivo (cfr. da pag. 5 a pag. 13, rigo 18, del ricorso).
Sul punto si precisa che le eccezioni e contestazioni espresse nei detti paragrafi saranno oggetto di relativa azione che verrà fatta valere personalmente (da parte del sig. Parte_1
e del Sig. ) dinanzi la sede giudiziaria competente”)”. CP_3
1.6. Con ordinanza dell'1 ottobre 2024 veniva quindi ammessa la documentazione versata in atti dall' , acquisita a seguito di autorizzazione all'estrazione da parte del PM titolare di CP_1 procedimento iscritto a RGNR, e ciò ritenendo necessario delibare compiutamente in ordine alle rispettive prospettazioni e richieste delle parti, assegnando termine alla controparte onde interloquire in merito, nel rispetto dei principi di corretto contraddittorio e difesa.
1.7. La causa istruita solo documentalmente - stante l'irrilevanza della CTU, l'inconducenza ed irrilevanza della prova per testi richiesta in ricorso su circostanze peraltro genericamente articolate – è stata rinviata con concessione di termine per note all'udienza del 22 aprile 2025 trattata ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., all'esito della quale udienza è stata trattenuta per la decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Preliminarmente si prende atto dell'avvenuta delimitazione dell'oggetto del contendere da parte ricorrente;
segnatamente con le note autorizzate del 29 febbraio 2024 essendo stato precisato di rinunciare alle contestazioni formulate nei paragrafi nn. 1, 2, 3 del ricorso introduttivo (da pag. 5 a pag. 13, rigo 18, del ricorso) ed in particolare alla prospettazione difensiva afferente le sanzioni non correlate ad omissioni contributive previo accertamento della posizione di amministratore di fatto di , sì come meglio e testualmente Persona_3 riportato nella parte in fatto del presente provvedimento.
9 2.1. Quanto al resto, occorre in primo luogo delibare in ordine alla ammissibilità della documentazione prodotta da parte dell' in data successiva alla propria costituzione. CP_1
In proposito ritiene l'Ufficio che la stessa debba ritenersi definitivamente acquisita agli atti ai sensi dell'art. 421 c.p.c., in quanto essenziale ai fini della decisione.
Ai sensi della disposizione in parola quando la parte interessata non sia incorsa in una preclusione a causa della sua colpevole inerzia processuale (tardività della richiesta istruttoria)
e sussista la necessità di integrare il quadro probatorio già tempestivamente delineato dalle parti e, quindi, di colmare eventuali lacune, ove l'iniziativa dell'Ufficio sia indispensabile e non volta a supplire alle carenze probatorie delle parti (come nel caso di richieste tardive o assoluta carenza di prova in ordine ai fatti di causa), risulta possibile l'integrazione documentale a cura della parte laddove utile all'accertamento della verità materiale.
Nella fattispecie in esame l' , già in seno alla memoria di costituzione e risposta, aveva CP_1 precisato che il verbale era stato redatto “a seguito della escussione di diversi lavoratori, le cui dichiarazioni però non possono essere allo stato prodotte, in quanto acquisite all'interno del predetto procedimento penale, ancora non giunto allo stadio di conclusione di indagini, e per le quali pertanto si formula riserva di deposito, non appena le stesse si renderanno ostensibili in uno a tutto il restante materiale probatorio del fascicolo del PM.” (cfr. pag. 11 della cit. memoria di costituzione dell' ). CP_1
L'ente previdenziale, quindi, ha allegato già in sede di costituzione il motivo per il quale non ha versato in atti la documentazione a sostegno della propria tesi, per cui nel caso specifico l'iniziativa dell'ufficio non è volta a supplire alle carenze probatorie della parte, l'acquisizione successiva – a fronte del rilascio della autorizzazione ad estrarre gli atti dal fascicolo del dell'Ufficio del PM - essendosi resa indispensabile onde acclarare la fondatezza o meno dei rilievi ispettivi.
Come statuito dalla stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 8202/05) il deposito di atti in momento successivo alla memoria di costituzione non è elemento di per sé ostativo alla relativa acquisizione se la produzione ha ad oggetto circostanze decisive e allegate negli atti introduttivi, a completamento della pista probatoria.
3. Ciò posto, si rileva che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del "credito contributivo" di un istituto previdenziale, preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere
10 comprovata dall' con riguardo ai fatti costitutivi rispetto ai quali il verbale non riveste CP_1 efficacia probatoria" (si cita, fra le altre, Cass. 18 maggio 2010, n. 12108).
Non può infatti attribuirsi fede privilegiata al verbale ispettivo in ordine alle valutazioni e conclusioni in esse effettuate, determinandosi un'inversione dell'onere della prova degli elementi di fatto e di diritto a fondamento di quanto addebitato.
Il verbale di accertamento seppur redatto da pubblici ufficiali fa piena prova, d'altro verso, fino a querela di falso dei fatti avvenuti in presenza degli stessi pubblici ufficiali - ex art. 2700
c.c. - non estendendosi tale fede privilegiata alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, in quanto mediati dall'occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (ex multis Cass. Civ., Sez. Lavoro, 25 febbraio 2014, n. 4462. In senso conforme, Cass. Civ., Sez. Lavoro, 8 gennaio 2014, n. 166).
Con recente convincimento, la Corte di cassazione (cfr. Ord. 19982/2020) ha ribadito “la giurisprudenza di questa Corte di legittimità formatasi in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, secondo la quale essi fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (vd.
Cass. 15702/2014) […] in tale contesto, non vige alcun principio di gerarchia tra le fonti di prova posto che nel nostro ordinamento, tranne che per il giuramento, a cui è attribuito valore di prova legale, spetta al giudice del merito il potere esclusivo, nell'individuare le fonti del proprio convincimento, di valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, del quale, peraltro, egli deve dare una motivazione immune da vizi logici e giuridici, senza che possa pretendersi l' attribuzione di un maggior valore ad un accertamento rispetto ad un altro a cagione della sua provenienza […] si è, dunque, fatta corretta applicazione del principio espresso da questa Corte (vd. Cass. n. 14965/2014) secondo il quale nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale incombe all' CP_1
l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto CP_1 ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle
11 dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.”
Tale principio di carattere generale può tuttavia subire alcune eccezioni o atteggiarsi in maniera differente in relazione alla natura della pretesa creditoria fatta valere o alla tipologia del giudizio.
Ad esempio in tema di sgravi contributivi sarà onere del datore di lavoro la dimostrazione del diritto agli sgravi, sì come laddove si sostenga, in caso di mancato assoggettamento a contribuzione di emolumenti corrisposti, l'esclusione dalla base imponibile degli stessi;
ciò in applicazione del generale principio in tema di ripartizione dell'onere probatorio nell'inadempimento delle obbligazioni espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.13533/2001, secondo cui il creditore deve solo provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Ne consegue che in ogni caso la prova del diritto ad esenzioni o benefici contributivi spetta alla parte che intende avvalersene.
Così individuate le regole relative all'onus probandi, occorre pertanto compiere una verifica circa la fondatezza o meno della pretesa avanzata dall con riferimento alla fattispecie in CP_1 esame, tenuto conto delle contestazioni mosse da con proprio verbale ispettivo. CP_1
Nel predetto verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017024062/T02 si è rilevato quanto appresso in relazione ai seguenti profili.
3.1 Con riguardo alla violazione degli artt. 1 D.L. n. 338/89 e 2 comma 25 L. 549/95 si legge:
“La ditta ha corrisposto a diversi dipendenti una retribuzione inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL "Vigilanza e Servizi Fiduciari, comportando così una omissione di imponibile ai sensi del citato art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989 n° 338.
La ditta ha altresì registrato nel Libro Unico diversi dipendenti con un orario di lavoro inferiore da quello risultante dalle comunicazioni obbligatorie di assunzione, di proroga o di trasformazione dei rapporti di lavoro.
Invero il combinato disposto della citata normativa prevede che "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale" e che "in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da
12 assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria".
Di conseguenza, con il presente verbale nei casi in cui è stata riscontrata la riduzione di fatto dell'orario della prestazione di lavoro e della retribuzione si è proceduto al recupero della contribuzione dovuta per tutti i giorni lavorativi in base all'orario di lavoro risultante dalle
Comunicazioni Obbligatorie di assunzione e/o variazione del rapporto di lavoro” (cfr. pag.
24 del cit. verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017024062/T02).
Invero, a fronte dell'accertamento condotto dall' fondato sulla disamina dei registri e CP_1 della documentazione aziendale elencata in seno allo stesso verbale di ispezione, la parte ricorrente si è limitata a dedurre la laconicità della motivazione del verbale ispettivo impugnato e la conseguente violazione del diritto di difesa senza mai allegare né tanto meno provare la correttezza del proprio operato.
Va precisato che il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale è attendibile fino a prova contraria (mai svolta né tantomeno richiesta dal soggetto ispezionato), quando esprime gli elementi da cui trae origine, e rappresentano fonti di prova relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati, restando comunque liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori (Cass. 22395/2019).
Nella fattispecie le violazioni accertate dagli ispettori e riportate nel verbale (rispetto alle quali non sono state mosse specifiche contestazioni di merito) sono emerse dalla contabilità aziendale e dai LUL e si sono palesate attraverso un semplice raffronto documentale tra le scritture contabili con le previsioni normative del CCNL di categoria, non necessitando tale verifica di alcun ulteriore accertamento probatorio specifico, trattandosi di irregolarità agevolmente desumibili per tabulas e peraltro riscontrate dalla audizione dei lavoratori che dichiaravano di avere lavorato tutti i giorni in conformità al contratto, salvo rare eccezioni.
Nel verbale unico di accertamento vengono riportati e descritti gli elementi da cui sono scaturite le omissioni contributive nonché i criteri seguiti per determinare le relative debenze contributive per differenza.
Dunque, il verbale di accertamento avversato in giudizio contiene tutti gli elementi sia in fatto che in diritto per supportare e fondare le pretese creditorie dell'ente previdenziale. Parte ricorrente nulla ha dedotto in merito né tantomeno ha versato in atti la prova documentale necessaria per confutare la tesi di parte resistente.
13 La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (artt. 1, comma 1, e 2 DL 338/89 conv. in L. 389/89; art. 2, comma 25,
L. 549/95).
Tali norme non possono essere derogate, nemmeno se il fatto che comporta il mancato espletamento delle prestazioni lavorative sia dipeso dal lavoratore.
Sulla questione del minimale contributivo, con orientamento consolidato, la Corte di
Cassazione ha affermato che “ la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto dall'art. 1 comma 1 del d.l.9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre
1989 n. 389) (Sez. U, Sentenza n. 11199 del 29/07/2002, 05/01/2012, n. 16, e, da ultimo, n.
24109 del 03/10/2018) (Cass. ord. 12363/2019).
Nel medesimo segno la Cassazione ha affermato che “L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla l. n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro
- ai fini della determinazione della giusta retribuzione;
né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale
n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso” (Cassazione civile, sez. VI,
02/08/2017, n. 19284).
14 Conseguentemente, il credito dell'ente previdenziale deve avere quale base di calcolo la retribuzione dovuta e non quella corrisposta, in quanto l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera, ovvero che questi abbia rinunziato ai suoi diritti.
La regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all'orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, e superiore;
ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro (Cass. Sez.L., Sentenza n. 15120 del 03/06/2019).
Ne consegue che, non avendo parte ricorrente fornito prova alcuna circa il corretto versamento dei contributi o offerto elementi che potessero in qualche modo giustificare la applicazione di una retribuzione inferiore rispetto a quella dovuta e sulla quale dover operare il calcolo della contribuzione previdenziale ed essendo onere della stessa fornire la documentazione necessaria (LUL, modelli Uniemens), l'opposizione avverso la predetta contestazione non può trovare accoglimento.
In ordine al CCNL si precisa che l'ente previdenziale non ha contestato alla società ricorrente l'applicazione di un “diverso CCNL”, contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente, quanto di avere applicato in maniera erronea il CCNL Vigilanza e Servizi Fiduciari sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative ed in concreto adottato da
Parte_2
3.2 Con riguardo alla contestazione circa la maggiore retribuzione dovuta per prestazioni di lavoro effettuate oltre l'ordinario orario di lavoro si legge: “Dagli accertamenti eseguiti è emerso che diversi lavoratori effettuavano un orario di lavoro maggiore rispetto all'orario registrato a Libro Unico. Per tali dipendenti la ditta avrebbe dovuto versare i contributi sulla maggiore retribuzione omessa calcolata secondo quando prevedono gli artt. 108 e 115 del
CCNL Vigilanza e Servizi fiduciari applicato dalla ditta. Pertanto con il presente verbale si è proceduto al recupero della contribuzione dovuta sulla retribuzione non corrisposta in relazione al maggiore orario di lavoro effettuato.” (cfr. pag. 24 e 25 cit. verbale unico di accertamento e notificazione).
15 Di contro parte ricorrente ha allegato di avere sempre corrisposto ai lavoratori tutto quanto dovuto per quantità e qualità di lavoro svolto, di avere sempre regolarmente registrato le ore di lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo, producendo all'uopo le buste paga sottoscritte per quietanza.
Si rileva a tal proposito che le buste paga firmate dai lavoratori, ancorché vi è indicato l'inciso
“per quietanza”, non può assurgere a prova incontrovertibile della reale erogazione degli importi dovuti al lavoratore medesimo.
L'allegazione di buste paga ove una tale locuzione risulti apposta richiede altresì in caso di contestazione l'onere di provare che le somme ivi indicate corrispondano effettivamente a quanto versato.
Nel caso a mani, le buste paga versate in atti riportano per alcuni lavoratori e solo per alcune mensilità la voce “lavoro straor. 30%” e comunque per un orario complessivo che non coincide con quanto dichiarato dagli stessi lavoratori in sede di audizione.
A titolo meramente esemplificativo: 1) sentito a sommarie Persona_5 informazioni dal Comando dei Carabinieri in data 28 gennaio 2022, ha dichiarato di avere prestato servizio dall'1 luglio 2018 sempre come GPG presso la SI. osservando turni CP_4 da 12 ore e precisamente ha dichiarato: “I turni di servizio sono così suddivisi: (*) due unità per il turno dalle ore 08.00 alle ore 20.00 all'ingresso civico nr. 36, dal Lunedì al Venerdi, mentre il Sabato e la Domenica il servizio viene svolto da una personale sola;
(*) una sola unità una unità per il turno dalle ore 05.45 alle ore 17,45 all'ingresso civico 34/b dal Lunedi al Venerdi, il Sabato e la Domenica nessuno servizio;
(*) una unità dalle ore 20.00 alle ore
08.00 al Lunedì alla Domenica.” (cfr. pag. 67 del doc. n. 4 di cui alle note del 24 settembre
2024). La dichiarazione del lavoratore di avere lavorato su turni di 12 ore per un totale di
250/280 ore mensili trova, altresì, riscontro nel prospetto turni della SI.FI. s.p.a. versato in atti dall' (cfr. doc. n. 7 e 10 produzione documenti del 10 gennaio 2025). Le buste CP_1 CP_1 paga, invece, vedono il riconoscimento del lavoro straordinario solo per alcune mensilità e per un orario non corrispondente a quanto dichiarato dal lavoratore e risultante dalla documentazione in atti e più precisamente la voce “lavoro straor. 30%” si legge solo nelle buste paga dei mesi di luglio 2018 per 20 ore, agosto 2018 per 20 ore, settembre 2018 per 14 ore, ottobre 2018 per 14 ore, ancora per l'anno 2019 la suddetta voce viene indicata solo per le mensilità di gennaio per 13 ore e aprile 2019 per 20 ore, per l'anno 2020 solo per la mensilità di aprile per 10 ore, maggio per 8 ore, luglio per 10 ore, novembre per 10 ore e dicembre per
15 ore, per l'anno 2021 lo straordinario è stato indicato per le mensilità di marzo 2021 per 20
16 ore, maggio 2021 per 10 ore, giugno 2021 per 39,50 ore, luglio 2021 per 22 ore, agosto 2021 per 16 ore, settembre 2021 per 19 ore, ottobre 2021 per 21,20 ore, novembre 2021 per 22,70 ore e dicembre 2021 per 10,20 ore, infine nell'anno 2022 solo per il mese di gennaio 2022 per Part 60 ore (cfr. doc. n. 9 del ricorso); 2) , sentito dai funzionari in data Controparte_5
16 novembre 2021, ha dichiarato: “lavoro per la ditta dal primo luglio 2018 […] Parte_2
Il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato dopo sei mesi. Ho sempre lavorato ininterrottamente con le mansioni di guardia giurata. Ho lavorato per da luglio Pt_6
2018 a gennaio 2019 e lavoravo quattordici ore al giorno da lunedì a venerdì solo di notte e il fine settimana anche di giorno, con un orario complessivo mensile di almeno 250 ore. Dal
1 marzo 2019 ho iniziato a lavorare per PO e DE con il seguente orario dalle nove e trenta di mattina alle ventuno della sera per circa 280 o trecento ore nei mesi di marzo, aprile
e maggio 2019. Successivamente da giugno 2019 a settembre 2019 ho lavorato fino a 250 ore mensili. Da ottobre 2019 mi hanno spostato a fare la pattuglia a Catania o a sorvegliare farmacie e in quest'anno non ho lavorato più di 200 ore al mese. Da dicembre 2019 lavoravo in SiFi e faccio servizi di non meno 250 ore al mese e fino a trecento ore al mese. I servizi sono dalle otto della mattina alle venti della sera e dalle venti della sera alle otto del mattino.
[…]” (cfr. pag. 50 e 51 del doc. n. 4 di cui alle note del 24 settembre 2024). CP_1
Le buste paga, invece, vedono il riconoscimento del lavoro straordinario solo per alcune mensilità e per un orario non corrispondente a quanto dichiarato dal lavoratore e risultante dalla documentazione in atti e più precisamente la voce “lavoro straor. 30%” si legge solo nelle buste paga dei mesi luglio 2018 per 34 ore, agosto 2018 per 20 ore, settembre 2018 per
16 ore, ottobre 2918 per 14 ore, novembre 2018 per 12 ore e dicembre 2018 per 15 ore, per l'anno 2019 nel mese di marzo per 10 ore, aprile per 20 ore, maggio per 50 ore, giugno per 30 ore, luglio per 15 ore, agosto per 15 ore, settembre per 23 ore, ottobre per 8 ore, novembre per
10 ore e dicembre per 8 ore, per l'anno 2020 nel mese di gennaio per 8 ore, febbraio 16, 50 ore, aprile per 10 ore, maggio per 15 ore, luglio per 15 ore, agosto per 12 ore, settembre per
10 ore, ottobre per 10 ore, novembre per 10 ore e dicembre per 15 ore (cfr. doc. n. 9 del ricorso).
Peraltro dall'esito della disamina dell'Ispettorato del Lavoro del 20 luglio 2023 della documentazione sottoposta a sequestro a seguito di perquisizione nel procedimento n. Part 12138/2022 RGNR (doc. 2 depositato il 24 settembre 2024 - esito disamina documentazione sequestrata prot.14049 del 20.7.2023) risulta che all'interno dei locali venivano rinvenuti prospetti prestampati dai quali si evinceva che molti dei servizi di vigilanza
17 programmati prevedevano turni consecutivi di 12 ore continuative giornaliere non dovuti a esigenze momentanee ed eccezionali ma ad una organizzazione routinaria dell'attività.
Veniva verificata la discrasia tra i documenti inviati alla e quelli rinvenuti all'interno CP_6 della società ad uso interno, atteso che venivano comunicati solo turni di servizio limitati alle
8 ore giornaliere. In alcuni casi mancava addirittura la comunicazione di inizio attività (ad esempio presso il cantiere SIFI). Ugualmente incoerente era la comunicazione dei turni presso la Centrale Operativa, attiva 24 ore su 24. Tale modus operandi riguardava sia il personale armato che gli addetti al portierato.
Coerenti e sostanzialmente uniformi sono le dichiarazioni acquisite dai dipendenti che hanno unanimemente confermato che veniva svolto lavoro straordinario anche notturno e festivo non retribuito, con previsione di turni di servizio che andavano ben oltre la prestazione oraria giornaliera prevista per contratto (si vedano gli atti afferenti anche al procedimento penale
522/21 mod 46).
Risulta quindi confermata la discrasia tra il dato meramente contabile e l'orario di lavoro osservato cui non corrisponde il dovuto trattamento retributivo e per quanto in questa sede rileva contributivo.
Sarebbe stato dunque onere della parte ricorrente non articolare una generica prova avente ad oggetto per tutti i dipendenti indicati ai capitoli 7 e 8 del ricorso l'effettuazione di “prestazioni di lavoro oltre l'ordinario orario di lavoro pari a n. 40 ore settimanali” e per le quali “è stato riconosciuto il pagamento per le prestazioni di lavoro straordinario oltre l'ordinario orario di lavoro pari a n. 40 ore settimanali”, quanto piuttosto confutare anche per il tramite di documentazione - attesa la peculiarità del settore di servizi della ricorrente - la prospettazione e le contestazioni avversarie dimostrando le turnazioni dei lavoratori, la copertura dei servizi di vigilanza in relazione ai contratti stipulati con le ditte appaltanti.
Dalla documentazione invece prodotta da parte resistente risulta la violazione dell'obbligo di corretto versamento dei contributi sul maggiore orario di lavoro osservato di fatto dai lavoratori.
Giova precisare, altresì, che la contestazione di parte ricorrente circa quanto riferito dai lavoratori , , , Controparte_7 Persona_5 Controparte_5 Per_6
, , e perché al
[...] Persona_4 Controparte_8 CP_9 Controparte_10 momento della loro audizione risultavano avere un contenzioso pendente, conclusi per i primi sette con verbali di conciliazione (cfr. doc. n. 8 del ricorso e doc. A, B e K di cui alle note autorizzate dell'8 novembre 2024), non risulta essere fondata.
18 Il verbale di conciliazione che ha definito la controversia di lavoro è un atto estraneo al rapporto tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale, per il quale rileva la retribuzione dovuta e non quella corrisposta.
A tal proposito la Cassazione con sentenza n. 23799 del 7 novembre 2014 ha affermato che i verbali di conciliazione stipulati avanti alla commissione provinciale di conciliazione hanno efficacia tra le parti ma non vincolano gli Uffici o gli Enti titolari di interessi pubblici, come l' , i quali non incontrano limite probatorio nell'accertamento della natura e delle CP_1 modalità del rapporto intercorso tra le parti (nel caso di specie si trattava di rapporti a tempo parziale che l' , sulla base delle prove acquisite, riteneva che fossero a tempo pieno, CP_1 nonostante che in sede di conciliazione le parti avessero definito i rapporti come part-time e definito le relative competenze economiche).
Da ultimo la Cassazione con la sentenza del 20 luglio 2021 n. 20719 ha ribadito che “la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro è estranea al rapporto tra quest'ultimo e l' avente ad oggetto il credito contributivo derivante dalla legge in CP_1 relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, giacché alla base del credito dell'ente previdenziale deve essere posta la retribuzione dovuta e non quella corrisposta, in quanto l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano stati in tutto o in parte soddisfatti gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore
d'opera, ovvero che questi abbia rinunziato ai suoi diritti”.
Trattasi di posizioni del tutto autonome che non inficiano le dichiarazioni dei lavoratori né vincolano al contrario l , l'eventuale pendenza di contenzioso potendo determinare una CP_1 maggiore prudenza nella valutazione delle dichiarazioni che non risultano del tutto inutilizzabili per tale sola circostanza.
Precisato quanto sopra, esaminate le prove acquisite al giudizio, costituite anche dai verbali di audizione avanti agli ispettori del lavoro ed in parte rese innanzi al Comando dei
Carabinieri, dai verbali di conciliazione, dagli elenchi dei servizi prodotti dall' , dalle CP_1 buste paga, può ritenersi raggiunta la prova sufficiente a far ritenere effettivamente prestate le maggiori ore di lavoro dei dipendenti indicati nel citato verbale unico di accertamento e notificazione.
3.3 Con riguardo al recupero contributivo sulle voci indicate come “rimborso spese” o
“trasferte” nel verbale di accertamento impugnato si legge: “Il Libro Unico del Lavoro prodotto dalla ditta ha palesato la costante registrazione, in favore di diversi lavoratori, della voce "rimborso spese" e/o trasferte. Le registrazioni mensili "rimborso spese" riportano, per
19 ogni lavoratore, importi vari e senza alcun riferimento ai periodi e/o alle giornate a cui si riferiscono. La ditta per il periodo compreso tra ottobre 2016 e dicembre 2020 non ha prodotto alcuna documentazione a supporto e giustificazione di tali voci, non dimostrando in tal modo la causa dell'esonero dall'assoggettamento a contribuzione. […]. Nel contempo nel corso delle indagini ispettive si accertava che numerosi dipendenti non avevano mai percepito somme a titolo di trasferta o che non avevano mai effettuato trasferte o che percepivano somme a titolo di trasferte senza averne mai richiesto esplicito rimborso in base al servizio effettuato. Pertanto con il presente verbale si recuperano i contributi su tutte le somme registrate nel Libro Unico a titolo di trasferta o rimborso spese per il periodo ottobre 2016- dicembre 2020. Per l'anno 2021 si recuperano i contributi sulle somme registrate a Libro
Unico quali trasferte o rimborso spese per i seguenti dipendenti , Controparte_5 [...]
, , , , , Per_4 Persona_5 Controparte_11 CP_12 CP_13
.” CP_14
A tal riguardo si rileva che l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti delle stesse ed alla spettanza del beneficio della decontribuzione grava sul datore di lavoro.
Nella fattispecie in esame parte ricorrente non ha prodotto né in sede ispettiva né in questa sede alcuna documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei presupposti a fondamento della decontribuzione.
Spetta, infatti, al datore di lavoro dimostrare che una determinata erogazione, avente natura retributiva in quanto effettuata in dipendenza del rapporto di lavoro, non sia assoggettata a contribuzione perché rientrante in una delle esclusioni previste dalla normativa vigente.
Nel caso specifico, parte ricorrente si è limitata a versare in atti delle autorizzazioni preventive all'utilizzo del veicolo personale (cfr. doc. n. 10 fascicolo di parte ricorrente), mentre parte resistente ha prodotto delle note spese sulla base delle quali la società ha provveduto al rimborso.
Si tratta di documenti nei quali viene semplicemente indicato il tipo di veicolo usato, i chilometri percorsi e l'importo calcolato sulla base delle tariffe ACI, non risultando né il percorso seguito né tantomeno i giorni in cui veniva utilizzato il veicolo personale.
Parte ricorrente non ha dimostrato in modo analitico e puntuale che i viaggi ed i relativi chilometraggi e in definitiva, le spese per tali voci siano state sostenute dai dipendenti in esecuzione della prestazione lavorativa, a tal fine non potendo ritenersi dirimente la circostanza che il datore di lavoro avesse autorizzato i lavoratori all'uso del mezzo proprio.
20 Di conseguenza la pretesa contributiva dell'ente previdenziale deve ritenersi fondata per i rimborsi delle spese di viaggio.
Ugualmente e quanto alle somme erogate a titolo di trasferta e/o indennità chilometrica e di cui al punto 6) del verbale di accertamento.
Con il verbale di primo accesso ispettivo veniva richiesta alla ditta documentazione relativa alle trasferte, alla quantificazione degli importi erogati e al relativo metodo di calcolo per ciascuno di essi.
La ditta produceva tale documentazione solamente per l'anno 2021.
Dall'esame della documentazione offerta, gli ispettori non hanno enucleato la prova della necessaria correlazione delle somme poste ad esonero fiscale e contributivo quale “trasferta
e/o rimborso spese” per gli anni dal 2016 al 2020, non essendo stata data alcuna indicazione né tantomeno dimostrazione di quali lavoratori ed in quali giorni e località siano state effettuate le trasferte o a quali spese si riferissero le somme rimborsate ai dipendenti
La maggior parte dei lavoratori sentiti hanno inoltre affermato di non avere mai effettuato trasferte.
Inoltre alcuni lavoratori hanno espressamente affermato di non avere effettuato trasferte anche nell'anno 2021, pertanto sono stati recuperati i contributi dovuti sulle somme imputate a tale titolo, stante l'incoerenza tra documentazione prodotta e dichiarazione dei diretti interessati.
Altri hanno dichiarato che l'imputazione di somme a titolo di trasferta era effettuata onde procedere alla corresponsione di compensi per il lavoro straordinario espletato.
A fronte della riportata prospettazione difensiva dell assume parte ricorrente che CP_1 nessuna somma sarebbe stata erogata a titolo di trasferta. Ma in disparte il testuale riferimento a indennità di trasferta, si comprende dalla documentazione allegata e prodotta dalla stessa società ricorrente che risultano essere state erogate somme a titolo di indennità chilometrica
(v. allegato 4 alla memoria). Dal doc. n. 11 allegato alla produzione effettuata in corso di causa risulta che veniva suggerito ai lavoratori di riferire – nel caso in cui venisse loro chiesta qualche delucidazione in ordine ai rimborsi chilometrici – che si trattava di trattamenti corrisposti quali rimborsi spese documentate e inseriti in busta paga.
E' dunque evidente la scorretta imputazione a causale diversa di importi pagati per eludere l'obbligo contributivo.
3.4 Analogo discorso vale per il recupero dei benefici e agevolazioni previste dalla normativa vigente e per il recupero dell'indennità di malattia del lavoratore per il mese Persona_4 di gennaio 2021.
21 Anche in questo caso parte ricorrente non ha fornito documentazione adeguata a provare la legittimità dei pagamenti effettuati e il rispetto delle procedure per l'erogazione dell'indennità di malattia.
In ragione delle argomentazioni svolte e in difetto di una contestazione specifica della parte ricorrente, la quantificazione effettuata dall' deve ritenersi corretta. CP_1
4. In conclusione, in buona sostanza, l'intero architrave della documentazione contabile ufficiale a fronte degli accertamenti posti in essere, dell'esame incrociato con la documentazione acquisita ed afferente gli appalti e proveniente anche dalle ditte appaltanti, oltre che le dichiarazioni acquisite dai dipendenti – molti dei quali timorosi nel riferire in ordine alla loro condizione lavorativa, in quanto coniugati monoreddito con figli a carico – risulta del tutto inattendibile, piuttosto invece verosimili oltre che oggetto di riscontro probatorio i rilievi ispettivi e le singole contestazioni di cui al verbale impugnato.
Alla luce delle considerazioni esposte, la pretesa di pagamento di maggiori contributi vantata dall'ente è fondata, con conseguente legittimità del certificato di variazione dell' . Pt_3
7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto espletata dalle parti e del livello di complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell' e dell' delle spese di lite, CP_1 Pt_3
che si liquidano per ciascuno in complessivi € 6.872,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania il 10 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
22