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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/10/2025, n. 4247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4247 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10314/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 10314/2017 R.G., vertente
TRA
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 rilasciata in calce al decreto ingiuntivo n. 2879/2017, dall'avv. Francesco Marino e dall'avv. Rosa
Russo, nonché, giusta procura generale alle liti per notar del 9.10.2024 (rep. n. 27515, racc. n. Per_1
4424), dall'avv. Guido Verderosa, elettivamente domiciliata in , alla via Nizza n. 146, presso Pt_1 la struttura complessa “Funzioni Affari Legali”
OPPONENTE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta e difesa, giusta procura Controparte_1 rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., al decreto ingiuntivo n.
2879/2017, dall'avv. Andrea Baratta, e, giusta procura generale per notar del 6.11.2013 (rep. Per_2
n. 34227, racc. n. 10599), dall'avv. Leopoldo Conti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in , al Lungomare Clemente Tafuri n.15; Pt_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 26.2.2025, entrambe le parti rassegnavano le proprie conclusioni, come da note scritte depositate in atti (cfr., per parte opponente, la nota del 25.2.2025; per parte opposta, la nota del 24.2.2025), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.11.2017, l' ” proponeva opposizione avverso Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 2879/2017, emesso dal Tribunale di Salerno in data 2.10.2017 e notificato in data 12.10.2017, con cui veniva ingiunto all'odierna opponente di pagare, in favore della CP_1 , la somma di € 339.441,70, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura
[...] monitoria. Più in particolare, la figurava quale cessionaria dei crediti vantati da Controparte_1 diverse società nei confronti dell'odierna opponente.
Ed invero, l'odierna opponente deduceva preliminarmente l'insussistenza delle condizioni di cui all'art 633 c.p.c. Eccepiva, altresì il difetto di legittimazione attiva della , oltre alla Controparte_1 carenza della forma scritta, quale requisito imposto a pena di nullità dei singoli contratti attinenti ai crediti oggetto di causa in questa sede.
Inoltre, contestava la fondatezza dell'avversa pretesa, non risultando applicabile alla fattispecie in esame la disciplina inerente agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, non essendo stato prodotto in giudizio alcun contratto intercorrente tra l'opponente e le aziende fornitrici coinvolte. Sul punto, rilevava in via subordinata che eventualmente la decorrenza degli interessi avrebbe dovuto essere parametrata al momento della notifica del decreto ingiuntivo, non essendo stato notificato alcun atto di costituzione in mora relativamente alle fatture azionate con il presente decreto.
Contestando l'avversa pretesa anche sotto il profilo del quantum, concludeva perché fosse accertata l'insussistenza delle condizioni di cui all'art 633 c.p.c., nonché dichiarata la nullità del contratto, e l'improponibilità del ricorso opposto per l'illegittimo frazionamento del credito, e, per l'effetto, perché fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Così integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la , contestando integralmente, in fatto e in diritto, le Controparte_1 eccezioni formulate da parte opponente e domandando il rigetto dell'opposizione proposta dall'
[...]
, con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 2879/2017 opposto. Pt_1
L'opposta, in via preliminare, procedeva a una sintetica ricostruzione dei fatti, precisando di essere cessionaria pro soluto dei crediti vantati da numerose società fornitrici di presidi medico-sanitari e di altri servizi nei confronti dell' . Controparte_2
Parte Osservava che l' pur avendo provveduto al pagamento della sorte capitale delle fatture, aveva omesso di corrispondere gli interessi moratori maturati per il ritardo nei pagamenti, in violazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002.
In ordine al preteso difetto di legittimazione attiva, l'opposta produceva in giudizio la documentazione relativa agli atti di cessione in suo favore dei crediti stipulati con le società fornitrici, nonché le notifiche effettuate all'ente debitore, ritenendo così provata la propria titolarità del credito.
Rispetto all'eccezione relativa alla mancanza di forma scritta dei contratti di fornitura, la CP_1
Parte
rilevava che l' non aveva mai contestato l'effettività delle prestazioni, né l'avvenuto
[...] pagamento delle somme a titolo di sorte capitale, circostanza che confermava per facta concludentia sia l'avvenuta esecuzione dei contratti, sia la validità delle cessioni dei relativi crediti. Quanto alla pretesa inapplicabilità degli interessi moratori, l'opposta richiamava la disciplina di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, evidenziando che il termine massimo per il pagamento, quando debitore risultava la Pubblica Amministrazione, era fissato in sessanta giorni, e che, in difetto di pagamento entro detto termine, gli interessi sarebbero decorsi automaticamente, senza necessità di messa in mora. Contestava pertanto l'assunto avverso circa la necessità della previa costituzione in mora, ritenendo inapplicabile, nel caso di specie, la disciplina ordinaria delle obbligazioni pecuniarie.
Con riferimento alla doglianza in merito alla quantificazione degli importi dovuti, l'opposta ribadiva la puntualità e completezza della documentazione prodotta, rilevando che ogni fattura di interessi era corredata dai dati relativi alla fattura di capitale sottostante, date di emissione e pagamento, tasso di interesse applicato, giorni di ritardo e importo maturato, con ciò escludendo ogni profilo di indeterminatezza. In ogni caso, rilevava la mancata contestazione specifica delle singole voci da parte dell'opponente, con conseguente efficacia probatoria ex art. 115 c.p.c. delle circostanze allegate.
Per tali ragioni, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.
2879/2017, nonché per la condanna dell' al pagamento della somma di € 339.441,70, Parte_2 oltre interessi, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28.3.2018, veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto ed erano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
La causa veniva, di poi, rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del
26.2.2025. Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 30.5.2025 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
l'
[...]
va contestualmente condannata al pagamento, in favore della , dell'importo Pt_1 Controparte_1 di € 201.975,28.
In via del tutto preliminare, occorre rilevare che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non integra un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Cass.
Civ., SS.UU., 13.1.2022, n. 927).
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 3.3.2009, n. 5071). Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 10.10.2003, n. 15186).
Sotto tale profilo, invero, l'odierna parte opposta deduceva, in sede monitoria, di aver acquistato i crediti vantati da vari enti nei confronti dell' , aventi ad oggetto, nello specifico, gli Parte_1 interessi moratori maturati ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 in relazione ai crediti attinenti ai corrispettivi relativi a taluni contratti di fornitura, per l'importo complessivo pari ad € 399.441,70.
Si trattava, più in particolare, delle seguenti fatture: 1) FT 000000449 del 14.4.20156, per l'importo di € 62.421,13; 2) FT 00000707 del 1.8.2016, per l'importo di € 41.604,34; 3) FT 000001002 del
3.11.2016, per l'importo di € 50.544,90; 4) FT 00000159 del 15.2.2017, per l'importo di € 33.310,59;
5) FT 000000455 del 10.5.2017, per l'importo di € 211.560,74.
Tali fatture attenevano agli interessi moratori maturati in relazione ai corrispettivi pagati in ritardo in relazione alle forniture effettuate, nei confronti dell' , da parte dei seguenti enti: Parte_1 CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
[...] CP_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16 [...]
Siram s.p.a. Controparte_17 CP_18 CP_19
Tali crediti erano stati pertanto ceduti in favore dell'odierno ente opposto che agiva in via monitoria per il pagamento degli stessi. Part Occorre a questo punto soffermarsi in merito alla doglianza dedotta per conto dell' opponente in merito alla mancata prova, da parte della , dei titoli contrattuali di tali crediti, che CP_1 CP_1 avrebbero dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam.
Tale doglianza è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va anzitutto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, Part secondo cui l' ientra nel novero degli enti pubblici economici (Cons. di St., Sez. VI, 14.12.2004,
n. 5924; Cass. Civ., SS.UU., 30.1.2008, n. 2031; Cort. Cost., 20.3.2013, n. 49), avendo la stessa conseguito personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia imprenditoriale, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis d.lgs. n. 502/1992.
Sicché, anche ad ammettere l'inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923 Part all'attività negoziale svolta dall' che non rientra nel novero delle amministrazioni statali (arg. da
Cass. Civ., Sez. III, 21.12.2017, n. 30658), a tale ente deve comunque riconoscersi la qualità di organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, XXVI comma d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis con riferimento alle fatture emesse tra il 2012 ed il 2016.
Per quanto concerne invece le fatture attinenti al periodo ricompreso tra il 19.4.2016 ed il 2017, presumibilmente relative a contratti ricadenti nell'ambito applicativo di cui al d.lgs. n. 50/2016, deve parimenti aversi riguardo alla definizione di organismo di diritto pubblico disciplinata dall'art. 3, I comma lett. d) d.lgs. n. 50/2016.
Sono infatti riscontrati tutti gli elementi costitutivi di tale figura subiettiva di diritto amministrativo nel caso di specie (istituzione per il soddisfacimento di esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
sussistenza della personalità giuridica;
finanziamento dell'attività in modo maggioritario dallo Stato o da altre figure subiettive di diritto amministrativo) (ex plurimis,
Cons. di St., Sez. V, 12.4.2005, n. 1638).
Ed è proprio dall'ammontare del credito oggetto dell'originaria richiesta monitoria (€ 399.441,70), attinente, come detto, agli interessi moratori, che è possibile inferire che l'ammontare complessivo dei corrispettivi ad essi annessi, fossero senz'altro superiori alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28, I comma lett. a) del medesimo decreto legislativo, così dovendosi applicare la disciplina specifica di cui alla parte II, Titolo I del d.lgs. n. 163/2006.
Sicché, avrebbero dovuto applicarsi le procedure per l'individuazione del contraente di cui all'art. 54
d.lgs. n. 163/2006 ed il contratto avrebbe dovuto stipularsi con le forme previste dall'art. 11, XIII comma d.lgs. n. 163/2006 (e cioè, avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, III comma d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012,
"mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante").
Sotto tale specifico profilo, invero, pur non risultando specificamente prevista la sanzione della nullità del contratto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della predetta novella del 2012, si è avuto modo di rilevare come la disciplina in commento configurasse comunque un
“corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici”, così venendosi ad integrare un'ipotesi di nullità per violazione di norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418, I comma c.c. (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 2.12.2016, n. 24640).
Per altro verso, e a tutto voler concedere, anche a voler ritenere che i contratti in esame non superassero il limite della soglia di valore comunitario, alcun dubbio può porsi in merito all'operatività del vincolo della forma scritta anche in tal caso, posto il diretto richiamo, ai sensi dell'art. 121 d.lgs. n. 163/2006, dell'art. 13, comma XI d.lgs. n. 163/2006. Quanto invece ai contratti presumibilmente riconducibili nell'alveo dell'ambito applicativo del d.lgs.
n. 50/2016, dovrà invece aversi riguardo alla disciplina di cui all'art. 32, XIV comma.
Quanto ai contratti sotto-soglia, parimenti avrebbe dovuto rispettarsi tale requisito formale, tenuto conto della littera legis: l'art. 32, XIV del d.lgs. n. 50/2016 risulta infatti applicabile, sia pure nelle modalità peculiari previste dello scambio di corrispondenza, anche per gli affidamenti di valore inferiore ad € 40.000,00.
Trattasi, invero, di un principio della modalità di affidamento “comune” (parte I, Titolo IV), e pertanto da applicarsi anche con riferimento a tale tipologia di contratti, quale diretta esplicazione dei più generali principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, pubblicità di cui all'art. 30 d.lgs. n. 50/2016, direttamente applicabili nel caso di specie ai sensi dell'art. 36, I comma d.lgs. n. 50/2016.
Inoltre, ed in linea più in generale, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria
(Cass. Civ., Sez. II, 22.3.2019, n. 8244).
Com'è noto, tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, ed in genere dagli enti pubblici
(anche quando essi agiscano iure privatorum), richiedono la forma scritta ad substantiam, in base al cd. principio “formalistico”, non potendo a tal fine venire in rilievo neppure la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi, quali ad esempio l'avvenuto pagamento dell'obbligazione (cfr. la giurisprudenza costante e pacifica sul punto: ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
III, 18.4.2006, n. 8950; Sez. III, 12.4.2006, n. 8621; Sez. III, 2.3.2006, n. 4635; Sez. II, 30.7.2004, n.
14570).
Sempre in linea di principio, è poi da escludere che la sussistenza di tale requisito formale possa essere ricavata aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (Cass. Civ., Sez. I, 23.11.2004, n. 22107), ovvero da comportamenti concludenti dell'amministrazione, consistenti, ad esempio, nella mancata contestazione delle prestazioni eseguite dalla controparte.
Alla luce dei predetti principi, non è dato configurare il perfezionamento del contratto stipulato iure privatorum, in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per facta concludentia mediante esecuzione delle prestazioni (ex plurimis: Cass. Civ.,
Sez. III, 11.10.2016, n. 20391; Sez. I, 15.6.2015, n. 12316).
Si è invero avuto modo di evidenziare che i contratti in cui sia parte qualsiasi figura di P.A., pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost. (Cass. Civ., Sez. I,
26.1.2007, n. 1752; SS.UU., 25.3.2022, n. 9775).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorre a questo punto soffermarsi sui crediti attinenti alle fatture prodotte in atti da parte dell'odierno ente opposto.
Gli stessi, invero, risultano analiticamente individuati sulla scorta dei computi allegati all'originario ricorso monitorio, in cui sono puntualmente precisate le fatture attinenti ai corrispettivi originariamente dovuti, nonché i giorni di ritardo dei pagamenti così effettuati, con contestuale individuazione dell'ammontare degli interessi moratori maturati su tali importi.
Risultano altresì specificamente indicati anche i relativi originari creditori.
Tale computo veniva altresì meglio precisato come da prospetto allegato alla nota del 28.2.2023 a seguito di sollecitazione di questo Tribunale, come da verbale d'udienza del 6.12.2018, reiterata all'udienza del 4.5.2022 e de 19.10.2022 (cfr. verbali d'udienza relativi).
Sotto tale profilo, pur non avendo parte opposta assolto alla richiesta di chiarimento avente ad oggetto la specifica indicazione, per ciascun credito, del relativo titolo contrattuale di riferimento – richiesta giustificata in ragione della mole significativa della documentazione in atti, peraltro collazionata in forma nemmeno immediatamente intellegibile-, possono comunque trarsi le seguenti conclusioni.
Quanto alla fornitura effettuata dalla risultano in atti: la comunicazione da parte CP_4 dell' dell'avvenuta aggiudicazione della fornitura di “dispositivi medici vari” datata Parte_1
12.11.2015, prot. n. 22421; il contratto di fornitura triennale di “lentine intraoculari e dispositivi medici per oculistica”, stipulato con la in data 3.7.2015, per l'importo complessivo di € Parte_1
673.811,06, in cui era specificamente indicato il contenuto e l'oggetto del contratto, oltre al corrispettivo così dovuto. Ancora, risultano in atti le delibere emesse dall' aventi ad Parte_1 oggetto la proroga della fornitura del materiale di consumo per faco anteriore in dotazione ai reparti di oculistica di vari presidi ospedalieri del distretto (prot. n. 58716 del 14.4.2014; 146802 del
9.7.2015); vari atti di natura endoprocedimentale attinenti alla fornitura di materiale di consumo per i medesimi reparti di oculistica (prot. n. 8135 del 1.10.2013) (docc. n. 150-152 allegati alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Dalla documentazione in atti, quindi, risulta da un lato riscontrato il contratto di fornitura datato
3.7.2015; non risulta invece versato in atti altro titolo contrattuale in forma scritta volto a regolare le condizioni della fornitura con riferimento all'anno 2014; né, in assenza del relativo contratto originariamente stipulato tra le parti in causa, può in alcun modo aversi riguardo alla proroga dello stesso disposta in via unilaterale con provvedimento n. 127 del 9.7.2013.
Sicché, in assenza di adeguata prova in forma scritta di un titolo negoziale legittimante l'esecuzione delle prestazioni rese nel corso dell'anno 2014, deve incidentalmente rilevarsi la nullità in parte qua del contratto di fornitura con riferimento al periodo anteriore al luglio del 2015, quando cioè veniva stipulato il contratto descritto in precedenza. Occorrerà quindi provvedere allo scomputo degli interessi maturati con riferimento alle fatture emesse in tale periodo, non risultando in alcun modo provato il relativo titolo contrattuale delle stesse.
Sicché, avuto riguardo ai computi allegati al ricorso monitorio, in cui era specificamente indicato l'ammontare dei predetti importi con riferimento a tale periodo, si ottiene la cifra complessiva pari ad € 3.781,52 (cfr. docc. da 3 a 7 allegati al ricorso monitorio). Quindi, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei crediti vantati nei confronti di tale società, per l'importo pari ad € 7.265,94, risulta in questa sede provato il minore ammontare di € 3.484,42 (7.265,94 – 3.781,52= 3.484,42).
Quanto alla posizione dell' , risulta in atti una raccomandata dell' (prot. n. CP_15 Parte_1
8849 del 2009), avente ad oggetto la comunicazione, nei confronti di un' “Ati” composta, oltre che dall' , anche dalla , dalla , dell'aggiudicazione, con Parte_3 Parte_4 CP_15 delibera del 28.10.2005, della fornitura di “gas terapeutici e tecnici”, con invito alla produzione di ulteriore documentazione, per la conclusione del procedimento. Vi è inoltre la delibera n. 292 del
4.3.2011, con cui era disposta la rinnovazione della predetta fornitura per il periodo intercorrente tra il 1.1.2009 ed il 31.12.2011 alle condizioni specificamente indicate in quella sede. (doc. n. 153 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Anche in tale circostanza deve evidenziarsi come non risulti prodotto in atti lo specifico titolo contrattuale in forma scritta con riferimento alle prestazioni rese tra il 2015 ed il 2016, per le quali erano rilasciate le fatture oggetto della richiesta monitoria (cfr. docc. n. 5- 7 del ricorso monitorio).
Sicché, rilevata la nullità di tale titolo negoziale, va scomputato l'importo richiesto in questa sede con riguardo a tali fatture, come desumibile dai computi analitici di cui ai docc. 5, 6 e 7 allegati al ricorso monitorio, per l'importo complessivo pari ad € 1.360,84. Risulta in atti il contratto stipulato tra l'ente opponente e la “Roche Diagnostics s.p.a.”, avente ad oggetto la fornitura, a seguito di aggiudicazione adottata con delibera specificamente descritta in quella sede, di “reagenti e materiali di consumo per i laboratori di analisi e di biologia molecolare
e centri trasfusionali”, per l'importo di € 1.399.295,88, oltre I.V.A., dalla durata triennale, datata
24.7.2008, oltre ai relativi atti procedimentali. Era altresì allegata in atti la delibera n. 87 del 5.5.2014 dell' di proroga della fornitura per tutto l'anno 2014 (cfr. pagg. 44 e ss. doc. n. 154 allegato Parte_1 alla seconda memoria istruttoria di parte attrice), alle condizioni ivi convenute.
Sicché, risulta adeguatamente documentata l'esistenza di un rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, con riferimento all'anno 2014, per il quale erano rilasciate le fatture oggetto di richiesta monitoria, risultando senz'altro idonea la proroga disposta con provvedimento amministrativo da Part parte dell' alle condizioni contrattuali pregresse, ad integrare il requisito della forma scritta ad substantiam nel caso di specie (arg. da Cass. Civ., SS.UU., 25.3.2022, n. 9775).
Sicché, risulta adeguatamente provata l'esistenza del credito richiesto in parte qua in questa sede, per l'importo pari ad € 3.621,86 (doc. n. 3 allegato al ricorso monitorio).
Alcun rilievo può invece accordarsi al documento n. 155 relativo al capitolato redatto dalla “Soresa
s.p.a.” per l'acquisizione di emoderivati e farmaci.
Risulta ancora in atti il contratto di appalto stipulato tra la “Soresa s.p.a.” e la secondo CP_18 il modello del sistema dinamico di acquisizione avente ad oggetto la fornitura di emoderivati e farmaci, dalla durata quadriennale, datato 26.9.2012, per l'importo convenuto di € 47.489.786,27.
Risultano in atti anche le richieste di formulazione di offerte per l'acquisizione dei farmaci da parte dell' (doc. n. 156). È stato prodotto in atti anche altro contratto stipulato nelle stesse forme Parte_1 tra le medesime parti, in data 8.11.2014, avente ad oggetto la fornitura di farmaci ed emoderivati ivi specificamente indicati, per l'importo complessivo di € 2.141.077,40; la durata convenuta era biennale (doc. n. 157).
Pertanto, risulta provato il credito così maturato con riferimento alle fatture emesse tra il 2014 ed il
2015, per l'ammontare complessivo pari ad € 1.833,53 (docc. da 3 a 5 allegati al ricorso monitorio).
Risulta in atti anche il contratto stipulato tra la “Soresa s.p.a.” e la , avente ad oggetto CP_19 la fornitura di ausili per incontinenza con sistema di assorbenza e servizi connessi, da destinare ai Part pazienti delle strutture delle datato 19.2.2015, dalla durata annuale, per il valore di €
71.284.070,76, in uno alla delibera dell' di adesione alla convenzione, prot. n. 99178 del Parte_1
4.5.2015 (doc. n. 158).
Sicché, anche in questo caso risulta obiettivamente assolto il requisito della forma scritta ad substantiam, oltre che provato il credito attinente agli interessi moratori maturati con riferimento alle fatture attinenti al predetto arco temporale di riferimento: non v'è prova, infatti, della protrazione della fornitura anche in epoca successiva al febbraio del 2016, così dovendosi scomputare il valore dei crediti attinenti a tale periodo, per il valore complessivo pari ad € 8.621,75 (doc. n. 7 allegato al ricorso monitorio). Risulta pertanto provato il solo credito pari ad € 70.678,31.
È stato prodotto in atti anche il contratto dalla durata triennale per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti termici ed elettrici del P.O. di Scafati (SA), stipulato in data 21.1.2008 tra l' e la “Siram s.p.a.”, dall'importo di € 1.490.400,00, oltre I.V.A., con delibera dell' Parte_1 [...]
di proroga del servizio per il mese di aprile e maggio del 2016 (doc. n. 159). Pt_1
Risulta pertanto sufficientemente provato il titolo contrattuale delle fatture oggetto di richiesta monitoria, così apparendo riscontrato l'importo di € 184,08 a tal uopo vantato (docc.
3-6 allegati al ricorso monitorio).
Negli all. nn. 160 e 161 risultano prodotte soltanto fatture, in uno ai relativi d.d.t., relativi ad una fornitura effettuata da parte della in favore dell' . Sicché, va rilevata la Controparte_20 Parte_1 nullità del relativo contratto di fornitura, con conseguente scomputo degli importi riferibili a tale titolo, per la somma complessiva pari ad € 16.040,98 (docc. nn.
3-6 allegati al ricorso monitorio). Pa Con il doc. n. 162 veniva prodotta in atti l'offerta per la fornitura del materiale di consumo da parte della in favore dell' , datata 11.11.2014; risultano infine versati in atti CP_6 Parte_1 fatture e d.d.t. attinenti alla fornitura effettuata da parte della medesima società (docc. nn. 163-164).
Anche in tale circostanza, quindi, va rilevata la nullità di tale contratto, non risultando validamente integrato il requisito della forma scritta nel caso di specie, con conseguente scomputo degli importi riferibili a tale titolo, per il valore complessivo pari ad € 81,56.
Risulta altresì la comunicazione dell'aggiudicazione, in favore della Controparte_7 da parte dell' , della fornitura di aghi e dispositivi medici, alle condizioni ivi previste, Parte_1 datata 16.1.2006, in uno alle relative proroghe sino al 30.6.2009 (doc. n. 165). Non risultava invece versato in atti alcun titolo contrattuale nel caso di specie;
erano inoltre allegate talune fatture (doc. n.
166).
Ne deriva, pertanto, la nullità del relativo titolo contrattuale con riferimento alle fatture prodotte in atti, peraltro attinenti all'anno 2013, per il valore complessivo pari ad € 1.461,56.
Risulta in atti anche un preventivo redatto dalla , avente ad oggetto Controparte_8
l'installazione di impianti di condizionamento presso il P.O. ”, datato 4.6.2013 (doc. n. 167). Per_3
Vi sono anche due comunicazioni attinenti a lavori svolti da parte della medesima società (30.1.2014 Part e 7.5.2014), in uno alla comunicazione dell' i autorizzazione di due interventi (impianto termico e gruppo refrigeratore), datata 4.7.2014 (doc. n. 168).
Nei docc. nn. 169 e 170 risultavano prodotte in atti varie delibere volte ad autorizzare l'esecuzione, da parte della medesima società cooperativa, di lavori di somma urgenza, per gli importi ivi specificamente indicati, datate 16.2.2015, 14.4.2015, 12.5.2015, 13.1.2016, 12.2.2016, 16.2.2016,
23.6.2016, 21.9.2016 Vi è anche un “verbale di somma urgenza” (pag. 32 doc. n. 169) e due delibere Part di aggiudicazione provvisoria (pag. 4 e pag. 71, doc. n. 171). Ancora, vi è una delibera per l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di manutenzione per il mese di marzo del 2015, nelle more del completamento della procedura della nuova gara di appalto, in uno alle relative fatture e ai certificati di regolare esecuzione dei lavori.
La documentazione in atti, pertanto, consente di riscontrare l'esistenza del relativo titolo contrattuale con riferimento alle prestazioni rese in esecuzione di tali richieste di effettuazione dei lavori di somma urgenza, per gli importi ivi indicati.
Sicché, risulta senz'altro integrato, nel caso di specie, il requisito della forma scritta richiesto ai fini della validità del contratto, avuto riguardo alla specifica individuazione del contenuto dello stesso;
né, a fronte di tali specifiche allegazioni, risulta in altro modo meglio precisato, da parte dell'
[...]
, come e per quali termini tali prestazioni non avrebbero dovuto ritenersi riferibili a tali Pt_1 richieste così formulate da parte del predetto ente.
Ne deriva, pertanto, come risulti adeguatamente riscontrato l'importo pari ad € 9.057,77, così vantato a tale titolo.
Quanto invece ai crediti attinenti alla posizione della , risulta in atti la delibera Parte_6
Part n. 605 del 10.6.2014, con cui, richiamati gli atti attinenti all'aggiudicazione in favore del R.T.I. con capogruppo a mandataria “Elettronica Bio Medicale s.r.l.” per il periodo tra il 1.3.2010 ed il
28.2.2014 ed indicato l'impegno di spesa, veniva disposto di prorogare, tra il 1.7.2014 ed il
31.12.2014, la fornitura delle apparecchiature elettromedicali e dei materiali consumabili, adottando i canoni in essere per il mese di marzo del 2014, individuandosi al riguardo l'importo complessivo di
€ 1.964.684,20, I.V.A. inclusa (doc. n. 172).
Risultano altresì varie fatture, oltre all'offerta per la riparazione dell'iniettore angiografico in extracontratto, accettata per l'importo di € 450,00 oltre I.V.A, datata 13.10.2014; la richiesta CIG di intervento di manutenzione correttiva su attrezzature biomediche, non rientrante nel contratto di assistenza full risk, a firma dell' , per l'importo di € 17.269,00 I.V.A. inclusa, datata Parte_1
29.5.2014; un preventivo con riguardo alla riparazione di defibrillatori, dall'importo di € 10.000,00, datato 9.4.2014; l'offerta attinente alla riparazione dell'autoclave con sostituzione display, inoltrata all' del 13.7.2013, per l'importo di € 5.400,00; l'offerta attinente alla rimessa in funzione Parte_1 di un apparecchio, con il relativo preventivo di € 200,00, datata 23.6.2014; un preventivo per la riparazione di apparecchio con sostituzione di un cavo a fibra ottica, per l'importo di € 250,00, datato Part 23.4.2014; una richiesta CIG dell' n relazione ad altro intervento di manutenzione correttiva, su attrezzature biomediche, non rientranti nel contratto di assistenza full risk, con richiesta di preventivo Part e richiesta di intervento urgente da parte dell' per l'importo di € 460,00, datato 16.4.2014; una richiesta CIG per intervento di manutenzione correttiva su attrezzature biomediche, non rientrante nel contratto full risk, con relativo preventivo, per l'importo di € 340,00 datata 5.5.2014; un preventivo per la realizzazione di un elettrobisturi Erbe mod. ICC200, datato 14.4.2014 e dall'importo di €
950,00 (doc. n. 173). Ancora, risultano in atti altre richieste CIG per interventi di manutenzione correttiva da parte dell' con riguardo ad attrezzature biomediche non rientranti nel Parte_1 contratto di assistenza full risk, per i seguenti importi: € 2.800,00 oltre I.V.A., con correlativa Part accettazione da parte dell' con data 23.4.2015; un affidamento diretto per € 3.200,00, datato
24.4.2015; un preventivo per € 3.200,00 datato 25.3.2015; altro preventivo di € 1.450,00 oltre I.V.A., datato 5.3.2015; altro preventivo di € 600,00 oltre I.V.A., datato 9.1.2015 (doc. n. 174).
La documentazione in atti, pertanto, consente senz'altro di riscontrare l'esistenza di un valido titolo contrattuale stipulato in forma scritta con riferimento alle prestazioni attinenti all'anno 2014, posta la delibera di proroga del precedente affidamento per la durata dal 2010 al 2014; nonché, sia pure con riferimento agli specifici ordinativi non rientranti nel contratto full-risk, con riguardo alle predette prestazioni attinenti agli anni 2013, 2014 e 2015.
Sicché, devono scomputarsi gli importi attinenti alla fattura di cui al doc. n. 3 allegato al ricorso monitorio, attinente a prestazioni riconducibili al 2015, ma a mensilità per le quali non risulta documentata la valida stipula di un contratto (febbraio, giugno e novembre), per la somma di €
9.367,08.
Analogamente a dirsi anche con riferimento ai crediti relativi all fattura di cui al doc. n. 4 allegato al ricorso monitorio, venendo in rilievo prestazioni attinenti a mensilità per le quali non risulta documentato alcun titolo contrattuale (luglio 2013, settembre, novembre e dicembre 2015), così dovendosi scomputare anche l'importo di € 1.891,28.
Quanto invece alla fattura di cui al doc. n. 5 allegato al ricorso monitorio, dovrà aversi riguardo ai soli importi riferibili alle fatture emesse tra il giugno ed il novembre del 2014, per un totale complessivo pari ad € 3.333,79, così dovendosi scomputare gli interessi attinenti alle fatture relative ai mesi di febbraio, giugno, agosto, settembre, ottobre e dicembre del 2015, oltre che al mese di febbraio del 2016, per un totale pari ad € 5.080,69. Alcuno specifico titolo contrattuale risulta infatti provato con riferimento a tali prestazioni.
Analoghe considerazioni devono valere con riguardo alla fattura di cui al doc. n. 6 allegata al ricorso monitorio, così dovendosi scomputare l'importo di € 770,02, trattandosi di prestazioni rese tra il dicembre 2015 e il luglio del 2016, nonché con riferimento alla fattura di cui al doc.n.7 allegata al ricorso monitorio, trattandosi di prestazioni rese tra l'ottobre del 2015 e il novembre del 2016, così dovendosi scomputare la somma di € 108.274,10. Quanto invece alla posizione della , risulta in atti la delibera di adesione n. Parte_7 prot. 860/2014 alle “convenzioni stipulate, ovvero in corso di stipula, dalla SO.RE.SA.” con le ditte aggiudicatarie”, in relazione alla fornitura triennale di vaccini, tra cui figurava la predetta società
(doc. n. 175), per l'importo complessivo pari ad € 6.085.804,23 I.V.A. inclusa. È stata anche prodotta la delibera n. 113 del 18.6.2015 dell' , con cui si prendeva atto della variazione dei prezzi Parte_1 della fornitura da parte della predetta società, oltre ad altri atti di natura endoprocedimentale. È stata prodotta in atti anche la delibera prot. n. 228561 del 18.11.2015, con cui veniva disposta l'acquisizione del vaccino “Tetravac” dalla medesima società; nonché la delibera n. 161496 del Part 25.9.2014, con cui veniva comunicata l'adesione da parte dell' alla fornitura oggetto della convenzione stipulata con la “SO.RE.SA.” (doc. n. 176). Del tutto irrilevante risulta la delibera n. 114 del 9.10.2013 avente ad oggetto la correzione dell'errore materiale ivi indicato (doc. n 177).
Cionondimeno, alcuno specifico titolo negoziale veniva prodotto con riferimento a tale rapporto contrattuale;
né è in alcun modo dato rilevare a quale specifica fornitura le fatture indicate in atti fossero riferibili. Ne deriva, pertanto, come non risulti sufficientemente provata l'esistenza del contratto in forma scritta con riferimento alle prestazioni così rese: pertanto, dal calcolo complessivo, deve scomputarsi l'importo pari ad € 6.805,35 attinente agli interessi oggetto di richiesta monitoria in questa sede (cfr. docc. nn.
3-5 allegati al ricorso monitorio).
Quanto alla posizione della risultano in atti due preventivi attinenti alla fornitura di CP_13 polvere e solvente per soluzione iniettabili, datati 28.9.2015 e 28.10.2015 (doc. n. 178); risultano altresì talune fatture e documenti di trasporto attinenti al periodo intercorrente tra l'ottobre 2013 e l'ottobre del 2015 (doc. n. 179). Anche in tale circostanza non risulta prodotto in atti il contratto in forma scritta: va pertanto scomputata la somma di € 2.558,46 riferibile alle prestazioni effettuate da parte di tale società (doc. n. 6 allegato al ricorso monitorio).
Con riguardo alla , risultano in atti vari preventivi di offerta attinenti alla fornitura Controparte_14 di medicinali: non risulta documentata, però, l'esistenza di un contratto stipulato per iscritto tra le parti;
né risulta in altro modo meglio precisato come e per quali termini tali preventivi fossero stati accettati da parte dell' (doc. n. 180). Risultano infine talune fatture, oltre a vari dd.t. Parte_1 attinenti a tale fornitura (doc. n. 181 e 182). Va pertanto scomputata la somma di € 1.506,93 richiesta nel presente procedimento riferibile a tali prestazioni (cfr. doc da 3 a 7 allegati al ricorso monitorio).
Ancora, quanto alla , in cui veniva incorporata la risulta in atti un CP_16 Controparte_21 preventivo per la fornitura di un farmaco, oltre a varie fatture e d.d.t.; anche in questo caso, non risulta prodotto in atti alcun documento attestante la valida stipulazione di un contratto in forma scritta tra le parti, oltre che con riferimento all'aggiudicazione della fornitura (doc. nn. 183-184). Va pertanto scomputato l'importo complessivo pari ad € 11.980,42, riferibile a tale posizione contrattuale (doc. da 3 a 7 allegati al ricorso monitorio).
Infine, sono stati prodotti in atti vari contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con l'
[...]
CP_1
in data 10.9.2008; 19.5.2009; 10.4.2011; 15.4.2011, oltre alle relative condizioni generali di contratto (docc. nn. 185-196). Risulta pertanto adeguatamente provata l'esistenza del relativo titolo contrattuale, così risultando provato il credito a tale titolo maturato, per l'ammontare complessivo pari ad € 109.781,52 (docc. nn. da 3 a 7 allegati al ricorso monitorio).
Alcun titolo contrattuale risulta infine versato in atti con riguardo alle prestazioni rese da parte della
, così dovendosi scomputare l'importo complessivo pari ad € 17.620,15. Analoghe Controparte_5 considerazioni devono valere anche con riferimento alla , relativamente alla Controparte_12 quale non risultava versato in atti alcun titolo contrattuale, così dovendosi scomputare l'importo di €
263,73 (doc. n. 4 allegato al ricorso monitorio).
Pertanto, sulla scorta di tale risultanze istruttorie, tenuto conto degli scomputi precedentemente descritti, risulta sufficientemente provato il credito vantato da parte dell'odierna parte opposta, per l'ammontare complessivo pari ad € 201.975,28; non risulta invece adeguatamente riscontrato l'importo pari ad € 197.466,42, tenuto conto della carenza della prova documentale attinente ai contratti relativi alle prestazioni, per il cui pagamento in ritardo erano maturati i relativi interessi moratori oggetto di causa. Sicché, accertata incidentalmente la nullità di tali contratti, va senz'altro scomputato tale importo.
Inoltre, deve darsi atto che parte opposta provvedeva al deposito di un analitico computo (cfr. docc. nn.
3-7 allegati al ricorso monitorio e allegato prodotto alla nota depositata in data 28.2.2023), in cui erano puntualmente indicate le fatture cui afferivano gli interessi moratori oggetto di richiesta monitoria, gli originari enti creditori, l'ammontare degli stessi, la scadenza e la data del pagamento Part in ritardo da parte dell' opponente, nonché l'ammontare degli importi dovuti a titolo di interessi moratori. Tale prospetto veniva depositato in atti su sollecitazione di questo Tribunale (cfr. verbale d'udienza del 6.12.2018, 4.5.2022 e 19.10.2022).
Benché non sia stato specificamente indicato nei computi in esame il relativo titolo contrattuale di riferimento, come si è avuto modo di rilevare in precedenza, sulla scorta della copiosa documentazione prodotta in allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice è stato possibile verificare per quale dei crediti oggetto di causa fosse riscontrata l'esistenza del contratto in forma scritta.
Sicché, nonostante lo specifico invito rivolto all “a prendere specifica posizione sui Parte_1 singoli crediti in esame, al fine di verificare per quale degli stessi sussista contestazione in merito all'esistenza e/o ammontare dell'obbligazione, mediante deposito di nota telematica entro il 31.3.2023”, e tanto, anche a sensi e per gli effetti di cui agli artt. 115, 116, II comma e 91 e ss. c.p.c., alcuna specifica contestazione veniva dedotta in parte qua da parte del predetto ente opponente.
Né, a fronte della documentazione prodotta in atti, la mera circostanza che nel predetto computo non Part fosse indicato il titolo contrattuale di riferimento può ritenersi idonea ad esonerare l' opponente dall'onere della specifica contestazione dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti ivi indicati.
Nemmeno, d'altro canto, è stato fornito alcun riscontro in merito alle ragioni dell'effettivo perfezionamento dei singoli pagamenti, sia pure tardivi, in relazione ai crediti per i quali la relativa prova del titolo contrattuale è stata raggiunta.
Deve pertanto ritenersi che il credito così vantato da parte dell'odierno ente opposto, nei limiti in cui sia stata raggiunta la prova in forma scritta dei relativi contratti di riferimento, non sia stato specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115, I comma c.p.c.
L'ente creditizio opposto, pertanto, ha assolto l'onere probatorio gravante sullo stesso, avendo dato Part prova del titolo delle obbligazioni in esame, nonché del relativo termine di scadenza;
né l' ha in alcun modo dato prova di aver provveduto al tempestivo pagamento di tali obbligazioni, o comunque della causa non imputabile volta ad escludere l'inadempimento nel caso di specie.
Per altro verso, tenuto conto della specifica indicazione, in sede di computo allegato alla nota del
28.2.2023, dei singoli titoli contrattuali con cui gli originari creditori avevano ceduto il relativo credito in favore della , con relativa indicazione dei documenti allegati al fascicolo Controparte_1
Part monitorio (cfr. all. da 3 a 129), risulta del tutto generica la doglianza dedotta da parte dell' in merito al difetto di legittimazione attiva dell'ente opposto- rectius, di titolarità attiva dell'obbligazione (arg. da Cass. Civ., SS.UU., 16.2.2016, n. 2951). Ne deriva, pertanto, come risulti sufficientemente provata la titolarità attiva dei crediti per cui è causa in capo alla . Controparte_1
Quanto invece ai titoli contrattuali che non risultano prodotti in atti, non può essere accolta la richiesta di emissione dell'ordine di esibizione formulata per conto dell'ente opposto in sede di seconda memoria istruttoria. Trattasi, invero, di richiesta avente scopo meramente esplorativo, non essendo in alcun modo riscontrata l'effettiva esistenza di tali titoli contrattuali;
per altro verso, e a tutto voler concedere, trattasi di documentazione che avrebbe potuto essere oggetto di autonoma acquisizione da parte dell'odierno ente opposto previo rilascio della stessa da parte dei singoli danti causa dei crediti oggetto di esame in questa sede (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. I, 11.6.2024, n. 16233; Sez. III,
8.10.2021, n. 27412).
Infine, diversamente da quanto sostenuto dall'ente opponente, l'applicabilità, nel caso di specie, degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 discende dal rilievo per cui la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal predetto d.lgs. in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cass. Civ.,
Sez. II, 27.2.2019, n. 5734) tra i quali rientrano senz'altro anche quelli oggetto del presente giudizio, consistenti nelle forniture di medicinali, materiale sanitario e servizi (cfr., tra l'altro, sia pure con riferimento alle prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N., Cass. Civ., SS.UU.,
14.12.2023, n. 35092). Part Infine, è infondata la doglianza dedotta da parte dell' pponente con riguardo alla configurabilità, nel caso di specie, di un'ipotesi di frazionamento del credito.
Da un lato, invero, la documentazione depositata in allegato alla nota del 31.3.2023 è tardiva, trattandosi dei decreti ingiuntivi n. 133-2017, 1135/2017 e 1179/2017, che avrebbero dovuto essere prodotti entro la maturazione del termine delle preclusioni istruttorie. Né risulta in alcun modo allegata, prima ancora che riscontrata, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 153, II comma c.p.c. nel caso di specie.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, la doglianza è pure infondata nel merito.
Quanto al D.I. N. 133/2017, non risulta in alcun modo dato rilevare a quale specifica fornitura attenessero i crediti richiesti in quella sede, né tantomeno è possibile inferire se ed in quali termini si trattasse dei medesimi rapporti contrattuali oggetto di esame in questa sede.
Con riferimento al D.I. n. 1135/2017, venivano invece in rilievo dei crediti originariamente vantati da parte di enti relativamente ai quali non è stata riconosciuta alcuna posizione creditizia in tale sede
( IR IA s.r.l.; AY PH, . Tanto, peraltro, anche a voler Controparte_21 Controparte_14 prescindere dal fatto che, non risultando documentato lo stato dei predetti procedimenti, non risulta in alcun modo riscontrata la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improponibilità della domanda in questa sede (arg. da Cass. Civ. SS.UU., 19.3.2025, n. 7299).
Non può infine essere accolta l'originaria domanda formulata in sede monitoria avente ad oggetto il pagamento degli “interessi ai sensi dell'art. 1284, IV comma c.c. dal dovuto fino al saldo effettivo”.
Deve rilevarsi che viene in rilievo nel caso di specie una generica domanda di pagamento degli interessi moratori;
sicché, in assenza di una puntuale formulazione di una domanda di pagamento degli interessi anatocistici, non può aversi riguardo alla possibilità di riconoscimento degli interessi sugli interessi scaduti (Cass. Civ., Sez. III, 21.7.2023, n. 21935).
Né, tenuto conto dell'ambigua formulazione della domanda in esame, risulta in altro modo richiesto il pagamento degli ulteriori interessi maturati con riguardo all'originaria sorte capitale tardivamente Part adempiuta da parte dell' pponente.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento dell'opposizione (Cass.
Civ., Sez. VI, 27.8.2020, n. 17854), nonché del solo parziale adempimento da parte dell'ente opposto alla sollecitazione del Tribunale con riguardo all'analitica individuazione dei crediti oggetto di causa
(con particolare riguardo all'indicazione dei contratti prodotti in atti), le spese di lite devono essere compensate per la quota della metà; per la restante quota della metà, le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate per intero come in dispositivo, secondo i valori inferiori ai medi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss. mm. ii. di valore corrispondente a quello della lite (da € 52.001,00 ad € 260,000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio recante R.G. n. 10314/2017, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l' al pagamento, in favore della , dell'importo di € 201.975,28; Parte_1 Controparte_1
2) compensa per la quota della metà le spese di lite e condanna l' alla refusione Parte_1 della restante quota delle spese di lite in favore della società opposta, che si liquidano per intero in € 9.000,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 21.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 10314/2017 R.G., vertente
TRA
“ ”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 rilasciata in calce al decreto ingiuntivo n. 2879/2017, dall'avv. Francesco Marino e dall'avv. Rosa
Russo, nonché, giusta procura generale alle liti per notar del 9.10.2024 (rep. n. 27515, racc. n. Per_1
4424), dall'avv. Guido Verderosa, elettivamente domiciliata in , alla via Nizza n. 146, presso Pt_1 la struttura complessa “Funzioni Affari Legali”
OPPONENTE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta e difesa, giusta procura Controparte_1 rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., al decreto ingiuntivo n.
2879/2017, dall'avv. Andrea Baratta, e, giusta procura generale per notar del 6.11.2013 (rep. Per_2
n. 34227, racc. n. 10599), dall'avv. Leopoldo Conti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore in , al Lungomare Clemente Tafuri n.15; Pt_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 26.2.2025, entrambe le parti rassegnavano le proprie conclusioni, come da note scritte depositate in atti (cfr., per parte opponente, la nota del 25.2.2025; per parte opposta, la nota del 24.2.2025), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17.11.2017, l' ” proponeva opposizione avverso Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 2879/2017, emesso dal Tribunale di Salerno in data 2.10.2017 e notificato in data 12.10.2017, con cui veniva ingiunto all'odierna opponente di pagare, in favore della CP_1 , la somma di € 339.441,70, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002 e spese della procedura
[...] monitoria. Più in particolare, la figurava quale cessionaria dei crediti vantati da Controparte_1 diverse società nei confronti dell'odierna opponente.
Ed invero, l'odierna opponente deduceva preliminarmente l'insussistenza delle condizioni di cui all'art 633 c.p.c. Eccepiva, altresì il difetto di legittimazione attiva della , oltre alla Controparte_1 carenza della forma scritta, quale requisito imposto a pena di nullità dei singoli contratti attinenti ai crediti oggetto di causa in questa sede.
Inoltre, contestava la fondatezza dell'avversa pretesa, non risultando applicabile alla fattispecie in esame la disciplina inerente agli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002, non essendo stato prodotto in giudizio alcun contratto intercorrente tra l'opponente e le aziende fornitrici coinvolte. Sul punto, rilevava in via subordinata che eventualmente la decorrenza degli interessi avrebbe dovuto essere parametrata al momento della notifica del decreto ingiuntivo, non essendo stato notificato alcun atto di costituzione in mora relativamente alle fatture azionate con il presente decreto.
Contestando l'avversa pretesa anche sotto il profilo del quantum, concludeva perché fosse accertata l'insussistenza delle condizioni di cui all'art 633 c.p.c., nonché dichiarata la nullità del contratto, e l'improponibilità del ricorso opposto per l'illegittimo frazionamento del credito, e, per l'effetto, perché fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Così integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio la , contestando integralmente, in fatto e in diritto, le Controparte_1 eccezioni formulate da parte opponente e domandando il rigetto dell'opposizione proposta dall'
[...]
, con integrale conferma del decreto ingiuntivo n. 2879/2017 opposto. Pt_1
L'opposta, in via preliminare, procedeva a una sintetica ricostruzione dei fatti, precisando di essere cessionaria pro soluto dei crediti vantati da numerose società fornitrici di presidi medico-sanitari e di altri servizi nei confronti dell' . Controparte_2
Parte Osservava che l' pur avendo provveduto al pagamento della sorte capitale delle fatture, aveva omesso di corrispondere gli interessi moratori maturati per il ritardo nei pagamenti, in violazione della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002.
In ordine al preteso difetto di legittimazione attiva, l'opposta produceva in giudizio la documentazione relativa agli atti di cessione in suo favore dei crediti stipulati con le società fornitrici, nonché le notifiche effettuate all'ente debitore, ritenendo così provata la propria titolarità del credito.
Rispetto all'eccezione relativa alla mancanza di forma scritta dei contratti di fornitura, la CP_1
Parte
rilevava che l' non aveva mai contestato l'effettività delle prestazioni, né l'avvenuto
[...] pagamento delle somme a titolo di sorte capitale, circostanza che confermava per facta concludentia sia l'avvenuta esecuzione dei contratti, sia la validità delle cessioni dei relativi crediti. Quanto alla pretesa inapplicabilità degli interessi moratori, l'opposta richiamava la disciplina di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002, evidenziando che il termine massimo per il pagamento, quando debitore risultava la Pubblica Amministrazione, era fissato in sessanta giorni, e che, in difetto di pagamento entro detto termine, gli interessi sarebbero decorsi automaticamente, senza necessità di messa in mora. Contestava pertanto l'assunto avverso circa la necessità della previa costituzione in mora, ritenendo inapplicabile, nel caso di specie, la disciplina ordinaria delle obbligazioni pecuniarie.
Con riferimento alla doglianza in merito alla quantificazione degli importi dovuti, l'opposta ribadiva la puntualità e completezza della documentazione prodotta, rilevando che ogni fattura di interessi era corredata dai dati relativi alla fattura di capitale sottostante, date di emissione e pagamento, tasso di interesse applicato, giorni di ritardo e importo maturato, con ciò escludendo ogni profilo di indeterminatezza. In ogni caso, rilevava la mancata contestazione specifica delle singole voci da parte dell'opponente, con conseguente efficacia probatoria ex art. 115 c.p.c. delle circostanze allegate.
Per tali ragioni, concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n.
2879/2017, nonché per la condanna dell' al pagamento della somma di € 339.441,70, Parte_2 oltre interessi, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 28.3.2018, veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto ed erano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
La causa veniva, di poi, rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del
26.2.2025. Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, la causa veniva assegnata a sentenza con ordinanza del 30.5.2025 con concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
L'opposizione è parzialmente fondata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
l'
[...]
va contestualmente condannata al pagamento, in favore della , dell'importo Pt_1 Controparte_1 di € 201.975,28.
In via del tutto preliminare, occorre rilevare che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non integra un'actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore, anche se eventuale, del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari. Cass.
Civ., SS.UU., 13.1.2022, n. 927).
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 3.3.2009, n. 5071). Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo – tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa
(ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 10.10.2003, n. 15186).
Sotto tale profilo, invero, l'odierna parte opposta deduceva, in sede monitoria, di aver acquistato i crediti vantati da vari enti nei confronti dell' , aventi ad oggetto, nello specifico, gli Parte_1 interessi moratori maturati ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 in relazione ai crediti attinenti ai corrispettivi relativi a taluni contratti di fornitura, per l'importo complessivo pari ad € 399.441,70.
Si trattava, più in particolare, delle seguenti fatture: 1) FT 000000449 del 14.4.20156, per l'importo di € 62.421,13; 2) FT 00000707 del 1.8.2016, per l'importo di € 41.604,34; 3) FT 000001002 del
3.11.2016, per l'importo di € 50.544,90; 4) FT 00000159 del 15.2.2017, per l'importo di € 33.310,59;
5) FT 000000455 del 10.5.2017, per l'importo di € 211.560,74.
Tali fatture attenevano agli interessi moratori maturati in relazione ai corrispettivi pagati in ritardo in relazione alle forniture effettuate, nei confronti dell' , da parte dei seguenti enti: Parte_1 CP_3
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
[...] Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 CP_12
[...] CP_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16 [...]
Siram s.p.a. Controparte_17 CP_18 CP_19
Tali crediti erano stati pertanto ceduti in favore dell'odierno ente opposto che agiva in via monitoria per il pagamento degli stessi. Part Occorre a questo punto soffermarsi in merito alla doglianza dedotta per conto dell' opponente in merito alla mancata prova, da parte della , dei titoli contrattuali di tali crediti, che CP_1 CP_1 avrebbero dovuto rivestire la forma scritta ad substantiam.
Tale doglianza è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
Va anzitutto richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, Part secondo cui l' ientra nel novero degli enti pubblici economici (Cons. di St., Sez. VI, 14.12.2004,
n. 5924; Cass. Civ., SS.UU., 30.1.2008, n. 2031; Cort. Cost., 20.3.2013, n. 49), avendo la stessa conseguito personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia imprenditoriale, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis d.lgs. n. 502/1992.
Sicché, anche ad ammettere l'inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923 Part all'attività negoziale svolta dall' che non rientra nel novero delle amministrazioni statali (arg. da
Cass. Civ., Sez. III, 21.12.2017, n. 30658), a tale ente deve comunque riconoscersi la qualità di organismo di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 3, XXVI comma d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis con riferimento alle fatture emesse tra il 2012 ed il 2016.
Per quanto concerne invece le fatture attinenti al periodo ricompreso tra il 19.4.2016 ed il 2017, presumibilmente relative a contratti ricadenti nell'ambito applicativo di cui al d.lgs. n. 50/2016, deve parimenti aversi riguardo alla definizione di organismo di diritto pubblico disciplinata dall'art. 3, I comma lett. d) d.lgs. n. 50/2016.
Sono infatti riscontrati tutti gli elementi costitutivi di tale figura subiettiva di diritto amministrativo nel caso di specie (istituzione per il soddisfacimento di esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
sussistenza della personalità giuridica;
finanziamento dell'attività in modo maggioritario dallo Stato o da altre figure subiettive di diritto amministrativo) (ex plurimis,
Cons. di St., Sez. V, 12.4.2005, n. 1638).
Ed è proprio dall'ammontare del credito oggetto dell'originaria richiesta monitoria (€ 399.441,70), attinente, come detto, agli interessi moratori, che è possibile inferire che l'ammontare complessivo dei corrispettivi ad essi annessi, fossero senz'altro superiori alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 28, I comma lett. a) del medesimo decreto legislativo, così dovendosi applicare la disciplina specifica di cui alla parte II, Titolo I del d.lgs. n. 163/2006.
Sicché, avrebbero dovuto applicarsi le procedure per l'individuazione del contraente di cui all'art. 54
d.lgs. n. 163/2006 ed il contratto avrebbe dovuto stipularsi con le forme previste dall'art. 11, XIII comma d.lgs. n. 163/2006 (e cioè, avuto riguardo alla disciplina applicabile ratione temporis, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6, III comma d.l. n. 179/2012, conv. nella l. n. 221/2012,
"mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante").
Sotto tale specifico profilo, invero, pur non risultando specificamente prevista la sanzione della nullità del contratto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della predetta novella del 2012, si è avuto modo di rilevare come la disciplina in commento configurasse comunque un
“corpus non derogabile dalla volontà delle parti e dettato nel pubblico interesse circa il regolare e conveniente svolgimento dell'attività negoziale degli enti pubblici”, così venendosi ad integrare un'ipotesi di nullità per violazione di norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418, I comma c.c. (ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 2.12.2016, n. 24640).
Per altro verso, e a tutto voler concedere, anche a voler ritenere che i contratti in esame non superassero il limite della soglia di valore comunitario, alcun dubbio può porsi in merito all'operatività del vincolo della forma scritta anche in tal caso, posto il diretto richiamo, ai sensi dell'art. 121 d.lgs. n. 163/2006, dell'art. 13, comma XI d.lgs. n. 163/2006. Quanto invece ai contratti presumibilmente riconducibili nell'alveo dell'ambito applicativo del d.lgs.
n. 50/2016, dovrà invece aversi riguardo alla disciplina di cui all'art. 32, XIV comma.
Quanto ai contratti sotto-soglia, parimenti avrebbe dovuto rispettarsi tale requisito formale, tenuto conto della littera legis: l'art. 32, XIV del d.lgs. n. 50/2016 risulta infatti applicabile, sia pure nelle modalità peculiari previste dello scambio di corrispondenza, anche per gli affidamenti di valore inferiore ad € 40.000,00.
Trattasi, invero, di un principio della modalità di affidamento “comune” (parte I, Titolo IV), e pertanto da applicarsi anche con riferimento a tale tipologia di contratti, quale diretta esplicazione dei più generali principi di correttezza, imparzialità, trasparenza, pubblicità di cui all'art. 30 d.lgs. n. 50/2016, direttamente applicabili nel caso di specie ai sensi dell'art. 36, I comma d.lgs. n. 50/2016.
Inoltre, ed in linea più in generale, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, i contratti degli enti pubblici devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria
(Cass. Civ., Sez. II, 22.3.2019, n. 8244).
Com'è noto, tutti i contratti stipulati dalla Pubblica Amministrazione, ed in genere dagli enti pubblici
(anche quando essi agiscano iure privatorum), richiedono la forma scritta ad substantiam, in base al cd. principio “formalistico”, non potendo a tal fine venire in rilievo neppure la deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, dell'appalto o della fornitura (costituente atto interno preparatorio del negozio) non tradottasi in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguire ed al compenso da corrispondere. Da ciò consegue che il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive, nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi, quali ad esempio l'avvenuto pagamento dell'obbligazione (cfr. la giurisprudenza costante e pacifica sul punto: ex plurimis, Cass. Civ., Sez.
III, 18.4.2006, n. 8950; Sez. III, 12.4.2006, n. 8621; Sez. III, 2.3.2006, n. 4635; Sez. II, 30.7.2004, n.
14570).
Sempre in linea di principio, è poi da escludere che la sussistenza di tale requisito formale possa essere ricavata aliunde, attraverso la produzione di altri documenti che non costituiscono il contratto, ma lo presuppongono (Cass. Civ., Sez. I, 23.11.2004, n. 22107), ovvero da comportamenti concludenti dell'amministrazione, consistenti, ad esempio, nella mancata contestazione delle prestazioni eseguite dalla controparte.
Alla luce dei predetti principi, non è dato configurare il perfezionamento del contratto stipulato iure privatorum, in cui sia parte una pubblica amministrazione od un ente pubblico istituzionale, in forma verbale ovvero per facta concludentia mediante esecuzione delle prestazioni (ex plurimis: Cass. Civ.,
Sez. III, 11.10.2016, n. 20391; Sez. I, 15.6.2015, n. 12316).
Si è invero avuto modo di evidenziare che i contratti in cui sia parte qualsiasi figura di P.A., pur ove questa agisca iure privatorum, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta ad substantiam, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, e, per tale via, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost. (Cass. Civ., Sez. I,
26.1.2007, n. 1752; SS.UU., 25.3.2022, n. 9775).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche occorre a questo punto soffermarsi sui crediti attinenti alle fatture prodotte in atti da parte dell'odierno ente opposto.
Gli stessi, invero, risultano analiticamente individuati sulla scorta dei computi allegati all'originario ricorso monitorio, in cui sono puntualmente precisate le fatture attinenti ai corrispettivi originariamente dovuti, nonché i giorni di ritardo dei pagamenti così effettuati, con contestuale individuazione dell'ammontare degli interessi moratori maturati su tali importi.
Risultano altresì specificamente indicati anche i relativi originari creditori.
Tale computo veniva altresì meglio precisato come da prospetto allegato alla nota del 28.2.2023 a seguito di sollecitazione di questo Tribunale, come da verbale d'udienza del 6.12.2018, reiterata all'udienza del 4.5.2022 e de 19.10.2022 (cfr. verbali d'udienza relativi).
Sotto tale profilo, pur non avendo parte opposta assolto alla richiesta di chiarimento avente ad oggetto la specifica indicazione, per ciascun credito, del relativo titolo contrattuale di riferimento – richiesta giustificata in ragione della mole significativa della documentazione in atti, peraltro collazionata in forma nemmeno immediatamente intellegibile-, possono comunque trarsi le seguenti conclusioni.
Quanto alla fornitura effettuata dalla risultano in atti: la comunicazione da parte CP_4 dell' dell'avvenuta aggiudicazione della fornitura di “dispositivi medici vari” datata Parte_1
12.11.2015, prot. n. 22421; il contratto di fornitura triennale di “lentine intraoculari e dispositivi medici per oculistica”, stipulato con la in data 3.7.2015, per l'importo complessivo di € Parte_1
673.811,06, in cui era specificamente indicato il contenuto e l'oggetto del contratto, oltre al corrispettivo così dovuto. Ancora, risultano in atti le delibere emesse dall' aventi ad Parte_1 oggetto la proroga della fornitura del materiale di consumo per faco anteriore in dotazione ai reparti di oculistica di vari presidi ospedalieri del distretto (prot. n. 58716 del 14.4.2014; 146802 del
9.7.2015); vari atti di natura endoprocedimentale attinenti alla fornitura di materiale di consumo per i medesimi reparti di oculistica (prot. n. 8135 del 1.10.2013) (docc. n. 150-152 allegati alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Dalla documentazione in atti, quindi, risulta da un lato riscontrato il contratto di fornitura datato
3.7.2015; non risulta invece versato in atti altro titolo contrattuale in forma scritta volto a regolare le condizioni della fornitura con riferimento all'anno 2014; né, in assenza del relativo contratto originariamente stipulato tra le parti in causa, può in alcun modo aversi riguardo alla proroga dello stesso disposta in via unilaterale con provvedimento n. 127 del 9.7.2013.
Sicché, in assenza di adeguata prova in forma scritta di un titolo negoziale legittimante l'esecuzione delle prestazioni rese nel corso dell'anno 2014, deve incidentalmente rilevarsi la nullità in parte qua del contratto di fornitura con riferimento al periodo anteriore al luglio del 2015, quando cioè veniva stipulato il contratto descritto in precedenza. Occorrerà quindi provvedere allo scomputo degli interessi maturati con riferimento alle fatture emesse in tale periodo, non risultando in alcun modo provato il relativo titolo contrattuale delle stesse.
Sicché, avuto riguardo ai computi allegati al ricorso monitorio, in cui era specificamente indicato l'ammontare dei predetti importi con riferimento a tale periodo, si ottiene la cifra complessiva pari ad € 3.781,52 (cfr. docc. da 3 a 7 allegati al ricorso monitorio). Quindi, tenuto conto dell'ammontare complessivo dei crediti vantati nei confronti di tale società, per l'importo pari ad € 7.265,94, risulta in questa sede provato il minore ammontare di € 3.484,42 (7.265,94 – 3.781,52= 3.484,42).
Quanto alla posizione dell' , risulta in atti una raccomandata dell' (prot. n. CP_15 Parte_1
8849 del 2009), avente ad oggetto la comunicazione, nei confronti di un' “Ati” composta, oltre che dall' , anche dalla , dalla , dell'aggiudicazione, con Parte_3 Parte_4 CP_15 delibera del 28.10.2005, della fornitura di “gas terapeutici e tecnici”, con invito alla produzione di ulteriore documentazione, per la conclusione del procedimento. Vi è inoltre la delibera n. 292 del
4.3.2011, con cui era disposta la rinnovazione della predetta fornitura per il periodo intercorrente tra il 1.1.2009 ed il 31.12.2011 alle condizioni specificamente indicate in quella sede. (doc. n. 153 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice).
Anche in tale circostanza deve evidenziarsi come non risulti prodotto in atti lo specifico titolo contrattuale in forma scritta con riferimento alle prestazioni rese tra il 2015 ed il 2016, per le quali erano rilasciate le fatture oggetto della richiesta monitoria (cfr. docc. n. 5- 7 del ricorso monitorio).
Sicché, rilevata la nullità di tale titolo negoziale, va scomputato l'importo richiesto in questa sede con riguardo a tali fatture, come desumibile dai computi analitici di cui ai docc. 5, 6 e 7 allegati al ricorso monitorio, per l'importo complessivo pari ad € 1.360,84. Risulta in atti il contratto stipulato tra l'ente opponente e la “Roche Diagnostics s.p.a.”, avente ad oggetto la fornitura, a seguito di aggiudicazione adottata con delibera specificamente descritta in quella sede, di “reagenti e materiali di consumo per i laboratori di analisi e di biologia molecolare
e centri trasfusionali”, per l'importo di € 1.399.295,88, oltre I.V.A., dalla durata triennale, datata
24.7.2008, oltre ai relativi atti procedimentali. Era altresì allegata in atti la delibera n. 87 del 5.5.2014 dell' di proroga della fornitura per tutto l'anno 2014 (cfr. pagg. 44 e ss. doc. n. 154 allegato Parte_1 alla seconda memoria istruttoria di parte attrice), alle condizioni ivi convenute.
Sicché, risulta adeguatamente documentata l'esistenza di un rapporto contrattuale intercorrente tra le parti, con riferimento all'anno 2014, per il quale erano rilasciate le fatture oggetto di richiesta monitoria, risultando senz'altro idonea la proroga disposta con provvedimento amministrativo da Part parte dell' alle condizioni contrattuali pregresse, ad integrare il requisito della forma scritta ad substantiam nel caso di specie (arg. da Cass. Civ., SS.UU., 25.3.2022, n. 9775).
Sicché, risulta adeguatamente provata l'esistenza del credito richiesto in parte qua in questa sede, per l'importo pari ad € 3.621,86 (doc. n. 3 allegato al ricorso monitorio).
Alcun rilievo può invece accordarsi al documento n. 155 relativo al capitolato redatto dalla “Soresa
s.p.a.” per l'acquisizione di emoderivati e farmaci.
Risulta ancora in atti il contratto di appalto stipulato tra la “Soresa s.p.a.” e la secondo CP_18 il modello del sistema dinamico di acquisizione avente ad oggetto la fornitura di emoderivati e farmaci, dalla durata quadriennale, datato 26.9.2012, per l'importo convenuto di € 47.489.786,27.
Risultano in atti anche le richieste di formulazione di offerte per l'acquisizione dei farmaci da parte dell' (doc. n. 156). È stato prodotto in atti anche altro contratto stipulato nelle stesse forme Parte_1 tra le medesime parti, in data 8.11.2014, avente ad oggetto la fornitura di farmaci ed emoderivati ivi specificamente indicati, per l'importo complessivo di € 2.141.077,40; la durata convenuta era biennale (doc. n. 157).
Pertanto, risulta provato il credito così maturato con riferimento alle fatture emesse tra il 2014 ed il
2015, per l'ammontare complessivo pari ad € 1.833,53 (docc. da 3 a 5 allegati al ricorso monitorio).
Risulta in atti anche il contratto stipulato tra la “Soresa s.p.a.” e la , avente ad oggetto CP_19 la fornitura di ausili per incontinenza con sistema di assorbenza e servizi connessi, da destinare ai Part pazienti delle strutture delle datato 19.2.2015, dalla durata annuale, per il valore di €
71.284.070,76, in uno alla delibera dell' di adesione alla convenzione, prot. n. 99178 del Parte_1
4.5.2015 (doc. n. 158).
Sicché, anche in questo caso risulta obiettivamente assolto il requisito della forma scritta ad substantiam, oltre che provato il credito attinente agli interessi moratori maturati con riferimento alle fatture attinenti al predetto arco temporale di riferimento: non v'è prova, infatti, della protrazione della fornitura anche in epoca successiva al febbraio del 2016, così dovendosi scomputare il valore dei crediti attinenti a tale periodo, per il valore complessivo pari ad € 8.621,75 (doc. n. 7 allegato al ricorso monitorio). Risulta pertanto provato il solo credito pari ad € 70.678,31.
È stato prodotto in atti anche il contratto dalla durata triennale per l'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti termici ed elettrici del P.O. di Scafati (SA), stipulato in data 21.1.2008 tra l' e la “Siram s.p.a.”, dall'importo di € 1.490.400,00, oltre I.V.A., con delibera dell' Parte_1 [...]
di proroga del servizio per il mese di aprile e maggio del 2016 (doc. n. 159). Pt_1
Risulta pertanto sufficientemente provato il titolo contrattuale delle fatture oggetto di richiesta monitoria, così apparendo riscontrato l'importo di € 184,08 a tal uopo vantato (docc.
3-6 allegati al ricorso monitorio).
Negli all. nn. 160 e 161 risultano prodotte soltanto fatture, in uno ai relativi d.d.t., relativi ad una fornitura effettuata da parte della in favore dell' . Sicché, va rilevata la Controparte_20 Parte_1 nullità del relativo contratto di fornitura, con conseguente scomputo degli importi riferibili a tale titolo, per la somma complessiva pari ad € 16.040,98 (docc. nn.
3-6 allegati al ricorso monitorio). Pa Con il doc. n. 162 veniva prodotta in atti l'offerta per la fornitura del materiale di consumo da parte della in favore dell' , datata 11.11.2014; risultano infine versati in atti CP_6 Parte_1 fatture e d.d.t. attinenti alla fornitura effettuata da parte della medesima società (docc. nn. 163-164).
Anche in tale circostanza, quindi, va rilevata la nullità di tale contratto, non risultando validamente integrato il requisito della forma scritta nel caso di specie, con conseguente scomputo degli importi riferibili a tale titolo, per il valore complessivo pari ad € 81,56.
Risulta altresì la comunicazione dell'aggiudicazione, in favore della Controparte_7 da parte dell' , della fornitura di aghi e dispositivi medici, alle condizioni ivi previste, Parte_1 datata 16.1.2006, in uno alle relative proroghe sino al 30.6.2009 (doc. n. 165). Non risultava invece versato in atti alcun titolo contrattuale nel caso di specie;
erano inoltre allegate talune fatture (doc. n.
166).
Ne deriva, pertanto, la nullità del relativo titolo contrattuale con riferimento alle fatture prodotte in atti, peraltro attinenti all'anno 2013, per il valore complessivo pari ad € 1.461,56.
Risulta in atti anche un preventivo redatto dalla , avente ad oggetto Controparte_8
l'installazione di impianti di condizionamento presso il P.O. ”, datato 4.6.2013 (doc. n. 167). Per_3
Vi sono anche due comunicazioni attinenti a lavori svolti da parte della medesima società (30.1.2014 Part e 7.5.2014), in uno alla comunicazione dell' i autorizzazione di due interventi (impianto termico e gruppo refrigeratore), datata 4.7.2014 (doc. n. 168).
Nei docc. nn. 169 e 170 risultavano prodotte in atti varie delibere volte ad autorizzare l'esecuzione, da parte della medesima società cooperativa, di lavori di somma urgenza, per gli importi ivi specificamente indicati, datate 16.2.2015, 14.4.2015, 12.5.2015, 13.1.2016, 12.2.2016, 16.2.2016,
23.6.2016, 21.9.2016 Vi è anche un “verbale di somma urgenza” (pag. 32 doc. n. 169) e due delibere Part di aggiudicazione provvisoria (pag. 4 e pag. 71, doc. n. 171). Ancora, vi è una delibera per l'autorizzazione allo svolgimento dei servizi di manutenzione per il mese di marzo del 2015, nelle more del completamento della procedura della nuova gara di appalto, in uno alle relative fatture e ai certificati di regolare esecuzione dei lavori.
La documentazione in atti, pertanto, consente di riscontrare l'esistenza del relativo titolo contrattuale con riferimento alle prestazioni rese in esecuzione di tali richieste di effettuazione dei lavori di somma urgenza, per gli importi ivi indicati.
Sicché, risulta senz'altro integrato, nel caso di specie, il requisito della forma scritta richiesto ai fini della validità del contratto, avuto riguardo alla specifica individuazione del contenuto dello stesso;
né, a fronte di tali specifiche allegazioni, risulta in altro modo meglio precisato, da parte dell'
[...]
, come e per quali termini tali prestazioni non avrebbero dovuto ritenersi riferibili a tali Pt_1 richieste così formulate da parte del predetto ente.
Ne deriva, pertanto, come risulti adeguatamente riscontrato l'importo pari ad € 9.057,77, così vantato a tale titolo.
Quanto invece ai crediti attinenti alla posizione della , risulta in atti la delibera Parte_6
Part n. 605 del 10.6.2014, con cui, richiamati gli atti attinenti all'aggiudicazione in favore del R.T.I. con capogruppo a mandataria “Elettronica Bio Medicale s.r.l.” per il periodo tra il 1.3.2010 ed il
28.2.2014 ed indicato l'impegno di spesa, veniva disposto di prorogare, tra il 1.7.2014 ed il
31.12.2014, la fornitura delle apparecchiature elettromedicali e dei materiali consumabili, adottando i canoni in essere per il mese di marzo del 2014, individuandosi al riguardo l'importo complessivo di
€ 1.964.684,20, I.V.A. inclusa (doc. n. 172).
Risultano altresì varie fatture, oltre all'offerta per la riparazione dell'iniettore angiografico in extracontratto, accettata per l'importo di € 450,00 oltre I.V.A, datata 13.10.2014; la richiesta CIG di intervento di manutenzione correttiva su attrezzature biomediche, non rientrante nel contratto di assistenza full risk, a firma dell' , per l'importo di € 17.269,00 I.V.A. inclusa, datata Parte_1
29.5.2014; un preventivo con riguardo alla riparazione di defibrillatori, dall'importo di € 10.000,00, datato 9.4.2014; l'offerta attinente alla riparazione dell'autoclave con sostituzione display, inoltrata all' del 13.7.2013, per l'importo di € 5.400,00; l'offerta attinente alla rimessa in funzione Parte_1 di un apparecchio, con il relativo preventivo di € 200,00, datata 23.6.2014; un preventivo per la riparazione di apparecchio con sostituzione di un cavo a fibra ottica, per l'importo di € 250,00, datato Part 23.4.2014; una richiesta CIG dell' n relazione ad altro intervento di manutenzione correttiva, su attrezzature biomediche, non rientranti nel contratto di assistenza full risk, con richiesta di preventivo Part e richiesta di intervento urgente da parte dell' per l'importo di € 460,00, datato 16.4.2014; una richiesta CIG per intervento di manutenzione correttiva su attrezzature biomediche, non rientrante nel contratto full risk, con relativo preventivo, per l'importo di € 340,00 datata 5.5.2014; un preventivo per la realizzazione di un elettrobisturi Erbe mod. ICC200, datato 14.4.2014 e dall'importo di €
950,00 (doc. n. 173). Ancora, risultano in atti altre richieste CIG per interventi di manutenzione correttiva da parte dell' con riguardo ad attrezzature biomediche non rientranti nel Parte_1 contratto di assistenza full risk, per i seguenti importi: € 2.800,00 oltre I.V.A., con correlativa Part accettazione da parte dell' con data 23.4.2015; un affidamento diretto per € 3.200,00, datato
24.4.2015; un preventivo per € 3.200,00 datato 25.3.2015; altro preventivo di € 1.450,00 oltre I.V.A., datato 5.3.2015; altro preventivo di € 600,00 oltre I.V.A., datato 9.1.2015 (doc. n. 174).
La documentazione in atti, pertanto, consente senz'altro di riscontrare l'esistenza di un valido titolo contrattuale stipulato in forma scritta con riferimento alle prestazioni attinenti all'anno 2014, posta la delibera di proroga del precedente affidamento per la durata dal 2010 al 2014; nonché, sia pure con riferimento agli specifici ordinativi non rientranti nel contratto full-risk, con riguardo alle predette prestazioni attinenti agli anni 2013, 2014 e 2015.
Sicché, devono scomputarsi gli importi attinenti alla fattura di cui al doc. n. 3 allegato al ricorso monitorio, attinente a prestazioni riconducibili al 2015, ma a mensilità per le quali non risulta documentata la valida stipula di un contratto (febbraio, giugno e novembre), per la somma di €
9.367,08.
Analogamente a dirsi anche con riferimento ai crediti relativi all fattura di cui al doc. n. 4 allegato al ricorso monitorio, venendo in rilievo prestazioni attinenti a mensilità per le quali non risulta documentato alcun titolo contrattuale (luglio 2013, settembre, novembre e dicembre 2015), così dovendosi scomputare anche l'importo di € 1.891,28.
Quanto invece alla fattura di cui al doc. n. 5 allegato al ricorso monitorio, dovrà aversi riguardo ai soli importi riferibili alle fatture emesse tra il giugno ed il novembre del 2014, per un totale complessivo pari ad € 3.333,79, così dovendosi scomputare gli interessi attinenti alle fatture relative ai mesi di febbraio, giugno, agosto, settembre, ottobre e dicembre del 2015, oltre che al mese di febbraio del 2016, per un totale pari ad € 5.080,69. Alcuno specifico titolo contrattuale risulta infatti provato con riferimento a tali prestazioni.
Analoghe considerazioni devono valere con riguardo alla fattura di cui al doc. n. 6 allegata al ricorso monitorio, così dovendosi scomputare l'importo di € 770,02, trattandosi di prestazioni rese tra il dicembre 2015 e il luglio del 2016, nonché con riferimento alla fattura di cui al doc.n.7 allegata al ricorso monitorio, trattandosi di prestazioni rese tra l'ottobre del 2015 e il novembre del 2016, così dovendosi scomputare la somma di € 108.274,10. Quanto invece alla posizione della , risulta in atti la delibera di adesione n. Parte_7 prot. 860/2014 alle “convenzioni stipulate, ovvero in corso di stipula, dalla SO.RE.SA.” con le ditte aggiudicatarie”, in relazione alla fornitura triennale di vaccini, tra cui figurava la predetta società
(doc. n. 175), per l'importo complessivo pari ad € 6.085.804,23 I.V.A. inclusa. È stata anche prodotta la delibera n. 113 del 18.6.2015 dell' , con cui si prendeva atto della variazione dei prezzi Parte_1 della fornitura da parte della predetta società, oltre ad altri atti di natura endoprocedimentale. È stata prodotta in atti anche la delibera prot. n. 228561 del 18.11.2015, con cui veniva disposta l'acquisizione del vaccino “Tetravac” dalla medesima società; nonché la delibera n. 161496 del Part 25.9.2014, con cui veniva comunicata l'adesione da parte dell' alla fornitura oggetto della convenzione stipulata con la “SO.RE.SA.” (doc. n. 176). Del tutto irrilevante risulta la delibera n. 114 del 9.10.2013 avente ad oggetto la correzione dell'errore materiale ivi indicato (doc. n 177).
Cionondimeno, alcuno specifico titolo negoziale veniva prodotto con riferimento a tale rapporto contrattuale;
né è in alcun modo dato rilevare a quale specifica fornitura le fatture indicate in atti fossero riferibili. Ne deriva, pertanto, come non risulti sufficientemente provata l'esistenza del contratto in forma scritta con riferimento alle prestazioni così rese: pertanto, dal calcolo complessivo, deve scomputarsi l'importo pari ad € 6.805,35 attinente agli interessi oggetto di richiesta monitoria in questa sede (cfr. docc. nn.
3-5 allegati al ricorso monitorio).
Quanto alla posizione della risultano in atti due preventivi attinenti alla fornitura di CP_13 polvere e solvente per soluzione iniettabili, datati 28.9.2015 e 28.10.2015 (doc. n. 178); risultano altresì talune fatture e documenti di trasporto attinenti al periodo intercorrente tra l'ottobre 2013 e l'ottobre del 2015 (doc. n. 179). Anche in tale circostanza non risulta prodotto in atti il contratto in forma scritta: va pertanto scomputata la somma di € 2.558,46 riferibile alle prestazioni effettuate da parte di tale società (doc. n. 6 allegato al ricorso monitorio).
Con riguardo alla , risultano in atti vari preventivi di offerta attinenti alla fornitura Controparte_14 di medicinali: non risulta documentata, però, l'esistenza di un contratto stipulato per iscritto tra le parti;
né risulta in altro modo meglio precisato come e per quali termini tali preventivi fossero stati accettati da parte dell' (doc. n. 180). Risultano infine talune fatture, oltre a vari dd.t. Parte_1 attinenti a tale fornitura (doc. n. 181 e 182). Va pertanto scomputata la somma di € 1.506,93 richiesta nel presente procedimento riferibile a tali prestazioni (cfr. doc da 3 a 7 allegati al ricorso monitorio).
Ancora, quanto alla , in cui veniva incorporata la risulta in atti un CP_16 Controparte_21 preventivo per la fornitura di un farmaco, oltre a varie fatture e d.d.t.; anche in questo caso, non risulta prodotto in atti alcun documento attestante la valida stipulazione di un contratto in forma scritta tra le parti, oltre che con riferimento all'aggiudicazione della fornitura (doc. nn. 183-184). Va pertanto scomputato l'importo complessivo pari ad € 11.980,42, riferibile a tale posizione contrattuale (doc. da 3 a 7 allegati al ricorso monitorio).
Infine, sono stati prodotti in atti vari contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con l'
[...]
CP_1
in data 10.9.2008; 19.5.2009; 10.4.2011; 15.4.2011, oltre alle relative condizioni generali di contratto (docc. nn. 185-196). Risulta pertanto adeguatamente provata l'esistenza del relativo titolo contrattuale, così risultando provato il credito a tale titolo maturato, per l'ammontare complessivo pari ad € 109.781,52 (docc. nn. da 3 a 7 allegati al ricorso monitorio).
Alcun titolo contrattuale risulta infine versato in atti con riguardo alle prestazioni rese da parte della
, così dovendosi scomputare l'importo complessivo pari ad € 17.620,15. Analoghe Controparte_5 considerazioni devono valere anche con riferimento alla , relativamente alla Controparte_12 quale non risultava versato in atti alcun titolo contrattuale, così dovendosi scomputare l'importo di €
263,73 (doc. n. 4 allegato al ricorso monitorio).
Pertanto, sulla scorta di tale risultanze istruttorie, tenuto conto degli scomputi precedentemente descritti, risulta sufficientemente provato il credito vantato da parte dell'odierna parte opposta, per l'ammontare complessivo pari ad € 201.975,28; non risulta invece adeguatamente riscontrato l'importo pari ad € 197.466,42, tenuto conto della carenza della prova documentale attinente ai contratti relativi alle prestazioni, per il cui pagamento in ritardo erano maturati i relativi interessi moratori oggetto di causa. Sicché, accertata incidentalmente la nullità di tali contratti, va senz'altro scomputato tale importo.
Inoltre, deve darsi atto che parte opposta provvedeva al deposito di un analitico computo (cfr. docc. nn.
3-7 allegati al ricorso monitorio e allegato prodotto alla nota depositata in data 28.2.2023), in cui erano puntualmente indicate le fatture cui afferivano gli interessi moratori oggetto di richiesta monitoria, gli originari enti creditori, l'ammontare degli stessi, la scadenza e la data del pagamento Part in ritardo da parte dell' opponente, nonché l'ammontare degli importi dovuti a titolo di interessi moratori. Tale prospetto veniva depositato in atti su sollecitazione di questo Tribunale (cfr. verbale d'udienza del 6.12.2018, 4.5.2022 e 19.10.2022).
Benché non sia stato specificamente indicato nei computi in esame il relativo titolo contrattuale di riferimento, come si è avuto modo di rilevare in precedenza, sulla scorta della copiosa documentazione prodotta in allegato alla seconda memoria istruttoria di parte attrice è stato possibile verificare per quale dei crediti oggetto di causa fosse riscontrata l'esistenza del contratto in forma scritta.
Sicché, nonostante lo specifico invito rivolto all “a prendere specifica posizione sui Parte_1 singoli crediti in esame, al fine di verificare per quale degli stessi sussista contestazione in merito all'esistenza e/o ammontare dell'obbligazione, mediante deposito di nota telematica entro il 31.3.2023”, e tanto, anche a sensi e per gli effetti di cui agli artt. 115, 116, II comma e 91 e ss. c.p.c., alcuna specifica contestazione veniva dedotta in parte qua da parte del predetto ente opponente.
Né, a fronte della documentazione prodotta in atti, la mera circostanza che nel predetto computo non Part fosse indicato il titolo contrattuale di riferimento può ritenersi idonea ad esonerare l' opponente dall'onere della specifica contestazione dell'esistenza e dell'ammontare dei crediti ivi indicati.
Nemmeno, d'altro canto, è stato fornito alcun riscontro in merito alle ragioni dell'effettivo perfezionamento dei singoli pagamenti, sia pure tardivi, in relazione ai crediti per i quali la relativa prova del titolo contrattuale è stata raggiunta.
Deve pertanto ritenersi che il credito così vantato da parte dell'odierno ente opposto, nei limiti in cui sia stata raggiunta la prova in forma scritta dei relativi contratti di riferimento, non sia stato specificamente contestato, ai sensi dell'art. 115, I comma c.p.c.
L'ente creditizio opposto, pertanto, ha assolto l'onere probatorio gravante sullo stesso, avendo dato Part prova del titolo delle obbligazioni in esame, nonché del relativo termine di scadenza;
né l' ha in alcun modo dato prova di aver provveduto al tempestivo pagamento di tali obbligazioni, o comunque della causa non imputabile volta ad escludere l'inadempimento nel caso di specie.
Per altro verso, tenuto conto della specifica indicazione, in sede di computo allegato alla nota del
28.2.2023, dei singoli titoli contrattuali con cui gli originari creditori avevano ceduto il relativo credito in favore della , con relativa indicazione dei documenti allegati al fascicolo Controparte_1
Part monitorio (cfr. all. da 3 a 129), risulta del tutto generica la doglianza dedotta da parte dell' in merito al difetto di legittimazione attiva dell'ente opposto- rectius, di titolarità attiva dell'obbligazione (arg. da Cass. Civ., SS.UU., 16.2.2016, n. 2951). Ne deriva, pertanto, come risulti sufficientemente provata la titolarità attiva dei crediti per cui è causa in capo alla . Controparte_1
Quanto invece ai titoli contrattuali che non risultano prodotti in atti, non può essere accolta la richiesta di emissione dell'ordine di esibizione formulata per conto dell'ente opposto in sede di seconda memoria istruttoria. Trattasi, invero, di richiesta avente scopo meramente esplorativo, non essendo in alcun modo riscontrata l'effettiva esistenza di tali titoli contrattuali;
per altro verso, e a tutto voler concedere, trattasi di documentazione che avrebbe potuto essere oggetto di autonoma acquisizione da parte dell'odierno ente opposto previo rilascio della stessa da parte dei singoli danti causa dei crediti oggetto di esame in questa sede (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. I, 11.6.2024, n. 16233; Sez. III,
8.10.2021, n. 27412).
Infine, diversamente da quanto sostenuto dall'ente opponente, l'applicabilità, nel caso di specie, degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 discende dal rilievo per cui la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal predetto d.lgs. in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi (Cass. Civ.,
Sez. II, 27.2.2019, n. 5734) tra i quali rientrano senz'altro anche quelli oggetto del presente giudizio, consistenti nelle forniture di medicinali, materiale sanitario e servizi (cfr., tra l'altro, sia pure con riferimento alle prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col S.S.N., Cass. Civ., SS.UU.,
14.12.2023, n. 35092). Part Infine, è infondata la doglianza dedotta da parte dell' pponente con riguardo alla configurabilità, nel caso di specie, di un'ipotesi di frazionamento del credito.
Da un lato, invero, la documentazione depositata in allegato alla nota del 31.3.2023 è tardiva, trattandosi dei decreti ingiuntivi n. 133-2017, 1135/2017 e 1179/2017, che avrebbero dovuto essere prodotti entro la maturazione del termine delle preclusioni istruttorie. Né risulta in alcun modo allegata, prima ancora che riscontrata, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 153, II comma c.p.c. nel caso di specie.
Per altro verso, e a tutto voler concedere, la doglianza è pure infondata nel merito.
Quanto al D.I. N. 133/2017, non risulta in alcun modo dato rilevare a quale specifica fornitura attenessero i crediti richiesti in quella sede, né tantomeno è possibile inferire se ed in quali termini si trattasse dei medesimi rapporti contrattuali oggetto di esame in questa sede.
Con riferimento al D.I. n. 1135/2017, venivano invece in rilievo dei crediti originariamente vantati da parte di enti relativamente ai quali non è stata riconosciuta alcuna posizione creditizia in tale sede
( IR IA s.r.l.; AY PH, . Tanto, peraltro, anche a voler Controparte_21 Controparte_14 prescindere dal fatto che, non risultando documentato lo stato dei predetti procedimenti, non risulta in alcun modo riscontrata la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improponibilità della domanda in questa sede (arg. da Cass. Civ. SS.UU., 19.3.2025, n. 7299).
Non può infine essere accolta l'originaria domanda formulata in sede monitoria avente ad oggetto il pagamento degli “interessi ai sensi dell'art. 1284, IV comma c.c. dal dovuto fino al saldo effettivo”.
Deve rilevarsi che viene in rilievo nel caso di specie una generica domanda di pagamento degli interessi moratori;
sicché, in assenza di una puntuale formulazione di una domanda di pagamento degli interessi anatocistici, non può aversi riguardo alla possibilità di riconoscimento degli interessi sugli interessi scaduti (Cass. Civ., Sez. III, 21.7.2023, n. 21935).
Né, tenuto conto dell'ambigua formulazione della domanda in esame, risulta in altro modo richiesto il pagamento degli ulteriori interessi maturati con riguardo all'originaria sorte capitale tardivamente Part adempiuta da parte dell' pponente.
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e del parziale accoglimento dell'opposizione (Cass.
Civ., Sez. VI, 27.8.2020, n. 17854), nonché del solo parziale adempimento da parte dell'ente opposto alla sollecitazione del Tribunale con riguardo all'analitica individuazione dei crediti oggetto di causa
(con particolare riguardo all'indicazione dei contratti prodotti in atti), le spese di lite devono essere compensate per la quota della metà; per la restante quota della metà, le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e sono liquidate per intero come in dispositivo, secondo i valori inferiori ai medi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss. mm. ii. di valore corrispondente a quello della lite (da € 52.001,00 ad € 260,000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio recante R.G. n. 10314/2017, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna l' al pagamento, in favore della , dell'importo di € 201.975,28; Parte_1 Controparte_1
2) compensa per la quota della metà le spese di lite e condanna l' alla refusione Parte_1 della restante quota delle spese di lite in favore della società opposta, che si liquidano per intero in € 9.000,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Salerno, il 21.10.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato