Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'esito dell'udienza del
05.06.2025, che si è svolta con le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato, nel termine di cui all'art. 127-ter, ult. co. c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1344/2024, con contestuale motivazione
TRA
rappresentato e difeso come in atti dall'avv. dagli Parte_1
avv.ti Barbara Burla, Giovanni Burla, Tito Burla e Anna Chigliaro ricorrente
E
,in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Alfonsino Imparato
convenuto
OGGETTO: ricongiunzione contributi Gestione separata - CP_2
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 04.06.2024 ritualmente notificato, agiva in giudizio nei confronti dell' CP_1, innanzi Parte_1
all'intestato Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentir accertare e dichiarare il proprio diritto alla ricongiunzione dei contributi dallo stesso versati alla Gestione separata CP_1
(gestione speciali CP_1) ai contributi versati presso il proprio ente
,
Cassazione con le recenti sentenze nn. 26039/2019 e 3635/2023, con conseguente condanna dell' CP_1 convenuto a procedere alla suddetta ricongiunzione dal 01.04.1996 al 31.12.1997.
Con memoria depositata in data 20.09.2024, si costituiva in giudizio l' CP_1, contestando le avverse pretese ed insistendo per il rigetto delle stesse in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto.
Il Giudice trattava la causa con le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., anche in considerazione della natura documentale e di puro diritto della causa;
rimetteva, pertanto, la causa in decisione senza necessità di approfondimenti istruttori.
La domanda attorea può essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
***
Il ricorrente, consulente del lavoro, iscritto al relativo albo dal
15.01.1998 (doc. 1 fasc. ricorrente), inviava, in data 02.01.2024, all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro CP_2 domanda di ricongiunzione della contribuzione accreditata nelle "gestioni speciali CP_1 - Gestione Separata (doc.
2 fasc. ricorrente). di "farL CP_2 in data 27.03.2024, richiedeva all' CP_1 pervenire a questo Ente tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto" (doc. 3 fasc. ricorrente), ma l'istituto oggi resistente, respingeva la richiesta con provvedimento del
03.04.2024, dal momento che che: "I periodi assicurativi accreditati sulla P.A. ai sensi dell'art. 2 della L. 8/8/95 n. 335, in qualità di iscritto alla G.S. non sono ricongiungibili presso gestioni alternative” (doc. 4 fasc. ricorrente e doc. 1 fasc. CP_1 ).
Con nota del 22.04.2024, CP_2 prendendo atto della posizione assunta dall' CP_1, comunicava al ricorrente “l'impossibilità di procedere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi accreditati presso la Gestione Separata", con conseguente archiviazione della pratica (doc. 5 fasc. ricorrente).
Si rendeva, pertanto, necessaria la presenza azione giudiziaria, con la quale il ricorrente Parte_1 chiedeva accertarsi il proprio diritto soggettivo alla ricongiunzione ai contributi versati presso la propria cassa professionale anche dei contributi versati presso la gestione speciali della Gestione Separata CP_1, ritenendo superata la tesi dell'Istituto dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 26039/2019 e, da ultimo, Cass. n. 3635/2023 seppur riferite, a rigore, ad altre casse professionali).
In effetti, a parere di questo Tribunale, il caso in esame ben si inquadra nell'alveo della L. n. 45/1990 che detta “Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti"; l'art. 1 prevede testualmente che "Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.
Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti...”.
In sostanza, sia al lavoratore dipendente che al lavoratore autonomo che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, spetta la facoltà di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo, ai fini del percepimento di un'unica pensione.
In proposito, la Corte di Cassazione ha affermato che "il lavoratore dipendente o il lavoratore autonomo, già iscritto a forme di previdenza per liberi professionisti e cessato dall'iscrizione per avvenuta cancellazione dall'albo professionale, può, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità presso l'CP_1 effettuare la ricongiunzione dei periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali nella gestione cui risulti iscritto [...] anche se non abbia raggiunto l'età pensionabile per il conseguimento della pensione di vecchiaia prevista dal comma 4 dello stesso articolo” (Cass. n. 15/2016) e, con maggiore aderenza al caso di specie, con la sentenza n. 26039/2019, ha specificato che il libero professionista, iscritto alla cassa di previdenza categoriale, ha diritto alla ricongiunzione dei contributi versati alla Gestione
Separata CP_1 presso la cassa categoriale di appartenenza, senza limitazione alcuna, così superando la tesi dell' CP_1 secondo cui la facoltà della ricongiunzione sarebbe da escludersi laddove il trattamento pensionistico dell'interessato richieda un calcolo in base al solo metodo contributivo ex L. n. 335/1995, come appunto per la Gestione Separata.
La Suprema Corte ha così argomentato in base alla pronunzia della
Corte Costituzione (sent. n. 61/1999) che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38
Cost., gli artt. 1 e 2 L. n. 45/1990 nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non ha maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestoni nelle quali è, o è stato, iscritto, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato, può porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentono il conseguimento del medesimo obiettivo dell'utilizzo della contribuzione;
un'interpretazione dell'art. 1, co. 2, L n. 45/1990 che riflette l'assenza di limiti, né quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui al primo comma dello stesso art. 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo in entrata della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa a quelli del cumulo e della totalizzazione.
Come affermato dal ricorrente, negli scritti depositati, tale convincimento non è mai stato oggetto di rivalutazione da parte della Corte di Cassazione, come si evince dalla più recente Cass n.
3635/2023, la quale ha affermato circa l'ammissibilità della ricongiunzione a titolo oneroso dei contributi versati dal con i professionista, avvocato, alla gestione separata CP_1 contributi versati alla CP_3 ― che “la sentenza impugnata
-
ha dato corretta attuazione all'orientamento di questa Corte
(espresso, da ultimo, da Cass. n.26039 del 2019) con cui è stato stabilito che l'assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla CP_3 professionale a cui è iscritto con i contributi precedentemente versati alla Gestione Separata CP_1.
L'orientamento assunto dai giudici di legittimità è stato condiviso più volte dalla giurisprudenza di merito (ex multis, Corte d'Appello di Milano n. 1623/2021; Tribunale di Padova n. 538/2022;
Tribunale di Milano n. 3344/2023; Corte d'Appello di Milano n.
97/2022 e Corte d'Appello di Milano n. 399/2023), la quale ha evidenziato come la Corte di Cassazione avesse fatto discendere dalla alternatività tra gli strumenti della totalizzazione, del cumulo e della ricongiunzione, un principio generale di portabilità delle posizioni contributive senza limitazioni e tale da valere anche con riferimento alla contribuzione versata alla Gestione Separata ancorché vi possa essere eterogeneità tra i sistemi di calcolo della pensione tra gli enti di previdenza.
Priva di pregio anche l'eccezione secondo la quale la L. n. 45/1990 non menziona la contribuzione alla Gestione Separata per la circostanza che questa è stata istituita successivamente.
Per tutte le ragioni appena esposte, si può affermare che il sig. odierno ricorrente, sia titolare di un diritto Parte_1
,
soggettivo alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati presso la Gestione separata CP_1 (gestione speciale CP_1) ai contributi versati presso l CP_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e accerta il diritto del ricorrente alla ricongiunzione dei contributi versati presso la Gestione separata
CP_1 ai contributi versati presso CP_2 e, conseguentemente, condanna l' CP_1 al trasferimento della predetta contribuzione;
- condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 06.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta