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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 7933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7933 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro
IL GIUDICE dott.ssa Daniela Ammendola quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc) all'esito della scadenza del termine per note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 13342/2024 del ruolo generale lavoro, avente ad oggetto: riliquidazione TFS
T R A
rappresentato e difeso dagli avv.ti NO Alfonso e Parte_1
NO OR
Ricorrente
C O N T R O
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Elberti Mauro CP_1
Resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06.6.2024 il ricorrente in epigrafe ha premesso: di essere già dipendente dell' ; che con precedente ricorso al Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro ha chiesto ed Parte_2 ottenuto l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo del TFS considerando anche per il periodo di lavoro dall'1 agosto 1978 al 11 giugno 1985, quindi, per il periodo complessivo dall'1 agosto 1978 al 31 gennaio 2018, avendo ricevuto un TFS calcolato per un minor periodo, vale a dire dal 12 giugno 1985 al 31 gennaio 2018, con riserva di quantificare la differenza dovuta con separato giudizio;
che il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro con sentenza n. 6902/2023 in accoglimento della domanda proposta ha dichiarato il diritto “… al trattamento di fine servizio calcolato per l'intero periodo di lavoro dal 1 agosto 1978 al 31 gennaio 2018 …” e per l'effetto ha condannato l' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente delle relative differenze economiche: “… da liquidarsi in separata sede …”; che da prospetto di calcolo dell' , all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, gli CP_1 era stato riconosciuto un TFS lordo pari ad € 54.124,22; per il periodo dal 12.06.1985 al 31.01.2018 (33 anni) e così calcolato: stipendio utile complessivo: € 30.752,40 : 15 X 80% X 33 anni di servizio
- € 54.124,22, applicando i criteri di cui all'art. 4 della Legge n. 153/68. La parte ricorrente ha, quindi, dedotto che, in esecuzione della sentenza dianzi richiamata, aveva diritto a percepire un TFS calcolato per 39 anni di servizio (dall'1.08.1978 al 31.1.2018) e, in esecuzione della predetta pronuncia giudiziaria, l' ha rideterminato il TFS dovuto alla ricorrente CP_1 per 39 anni di servizio, pari ad € 63.964,99 calcolando una differenza ancora dovuta allo stesso pari ad € 9.840,77 derivante dalla differenza di quanto dovuto (€ 63.964,99) e di quanto già erogato per il minor periodo (€ 54.124,22) e ha lamentato che l' ha trattenuto da detto importo la somma lorda CP_1 di € 4.194,29 a titolo di recuperi per “contributo fondo previdenza e credito”, corrispondendo la restante somma netta. Ha argomentato l'illegittimità della trattenuta operata e ha rivendicato il pagamento dell'importo di € 4.194,29 illegittimamente trattenuto, a titolo di contributi previdenziali non versati per il periodo di lavoro dal 1978 al 1985. Ha, quindi, concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare che, per le motivazioni di cui alla premessa del presente atto, la trattenuta di € 4194,29 operata dall sulla differenza di TFS spettante al ricorrente è illegittima e per l'effetto, CP_1 condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla CP_1 via Ciro il Grande n. 21, a corrispondere al ricorrente l'anzidetto importo di € 4.194,29, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo”. L' si è costituto in giudizio insistendo per il rigetto della domanda per i motivi diffusamente CP_1 illustrati in memoria. Il Giudicante, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti ricorrente, alla scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. ha deciso la causa in data odierna con sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti. Questo Giudice condivide integralmente il percorso argomentativo, in ogni suo passaggio logico e cronologico, che si rinviene in altre sentenze emesse dal Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro considerato che le problematiche in essa affrontate sono pienamente sovrapponibili a quelle oggetto del presente giudizio. Il ricorso è fondato. Premesso che il giudicato formatosi è relativo all'accertamento del diritto al ricalcolo ed alla condanna su quanto dovuto per differenze sulla prestazione previdenziale, nella specie non vi è contestazione in ordine all'importo lordo dovuto e sui conteggi che ne hanno determinato il quantum. La questione controversa attiene all'individuazione del soggetto tenuto al pagamento della contribuzione dovuta e che, all'epoca della maturazione, non è stata corrisposta dal datore di lavoro. L'ente resistente sostiene che la parte di cui si richiede il pagamento non sia dovuta in quanto contributi posti carico del lavoratore. Invero, nella fattispecie in esame, trova applicazione l'art. 23 L. n. 218/1952, poiché vertendosi nell'ipotesi in cui i contributi non sono stati versati dal datore di lavoro nel termine di legge, come affermato dalla Suprema Corte, è il datore di lavoro inadempiente ad essere tenuto a versare non solo la quota a proprio carico ma anche quella a carico del lavoratore (v. Cass. n. 18897 del 15/07/2019; Cass. n. 25596 del 31/10/2017; Cass. n. 22379/2015; Cass. n. 18027/2014). Difatti, la trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 L. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, mentre, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non ha provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene perciò stesso parte della retribuzione a lui spettante (in termini: Cass. n. 23426 del 2016). La stessa circolare n. 6 del 16/01/2014 ha previsto apposita procedura per il recupero della contribuzione a carico dell'ente di appartenenza con applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla legge 388/2000, art. 116 (cfr. articolo 9). Ne consegue la condanna dell' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € CP_1 4.194,29.In applicazione dell'art 22 della L. n° 724/94 devono riconoscersi i soli interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano in applicazione del DM 55/2014 e successive mod. secondo i minimi tariffari tenuto conto della serialità della controversia e dell'attività difensiva svolta, come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della CP_1 somma di € 4. 194,29 oltre interessi legali dalla cessazione del rapporto al saldo;
condanna l ' CP_1 al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1312,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore degli avv.ti di parte ricorrente antistatari. Così deciso in Napoli , 3.11.2025 IL GL dott.ssa Daniela Ammendola