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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1134/2023 R.G. promossa da
Parte_1
(COD. FISC: ) - elettivamente domiciliata presso il difensore in V.LE P.IVA_1
ROMA 20 54100 MASSA - rappresentata e difesa dall'Avv. IC ON appellante nei confronti di:
(COD. FISC. ) nato in RAGUSA (RG) Parte_2 C.F._1
il 09/12/1947
(COD. FISC. ) nato in Parte_3 C.F._2
RAGUSA (RG) il 05/08/1971
1 (COD. FISC. ) nata in RAGUSA Parte_4 C.F._3
(RG) il 27/06/1986 - elettivamente domiciliati presso il difensore in VIA E. FERMI,6 54100 MASSA - rappresentati e difesi dall'Avv. FIROMINI ANNA LUCIA appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
: “previa rimessione in istruttoria, con ammissione della richiesta
[...]
CTU (non disposta dal Giudice in primo grado) al fine di valutare la quantificazione delle somme non giustificate da documenti contabili in relazione alle spese sostenute per gli oneri di cantiere di cui al punto 1a), nonché la quantificazione delle somme riportate all'interno della relazione a firma della Dott.ssa e relative al margine Per_1
di contribuzione di cui al punto 1c) ed al mancato guadagno di cui al punto 2a).
Voglia la Corte d'Appello di Genova, in riforma della sentenza impugnata: preliminarmente ed in rito, dichiarare l'inammissibilità per decadenza della domanda attorea nella parte relativa alle spese legali ed alle spese di CTU e CTP relative alla procedura di A.T.P. n° 1351/13, in quanto tardivamente richiesta in via riconvenzionale nel procedimento n° 2001/19 e non espressamente rinunciata;
nel merito, accertato il recesso unilaterale dal contratto di appalto stipulato in data
24/09/2012, ai sensi dell'art. 1671 c.c., condannare i Sigg.ri Parte_3
residente a [...]H, , Parte_4
residente a [...] e , residente a Parte_2
IG (MS) in via Marietta n. 16, in solido, al pagamento a favore della “
[...]
” della somma di € 33.681,60 (oltre Parte_1
IVA se dovuta) a titolo di rimborso delle spese sostenute, per i motivi di cui ai punti
1a), 1b) e 1c), o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa al termine della prefiggenda istruttoria, il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori al dì del saldo effettivo;
al pagamento a favore della “
[...]
” della somma di € 33.800,00 (oltre IVA) a titolo Parte_1
2 di risarcimento del danno per i motivi di cui al punto 3a), o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa al termine della prefiggenda istruttoria, il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori al dì del saldo effettivo;
al pagamento a favore della “ ” Parte_1
della somma di € 62.203,79 (oltre IVA) a titolo di mancato guadagno sulle opere non eseguite, calcolato nella differenza fra il valore delle opere stesse ed i relativi costi
(materiali, trasporti, manodopera, contributi, etc.), per i motivi di cui al punto 2a), o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa al termine della prefiggenda istruttoria, il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori al dì del saldo effettivo, o in denegata ipotesi, al pagamento a favore della “
[...]
”, della somma di € 22.136,58 (oltre Parte_1
IVA) a titolo di mancato guadagno, equitativamente calcolato nel limite del 10% delle opere non realizzate, per i motivi di cui al punto 2b), o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa al termine della prefiggenda istruttoria, il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori al dì del saldo effettivo. nel merito ed in via subordinata, accertato il grave inadempimento dei committenti rispetto all'obbligazione assunta con la sottoscrizione del contratto di appalto, rigettare le domande da questi avanzate, ai sensi dell'art. 1227 II° comma c.c., in relazione ai danni che gli stessi avrebbero potuto evitare usando l'ordinaria diligenza e per i quali, pertanto, non è dovuto alcun risarcimento nel merito ed in via ulteriormente subordinata, qualora il Giudice ritenesse di accogliere, anche parzialmente, le domande svolte dalla committenza, ridurre ai sensi dell'art. 1227 I° comma c.c. l'entità del risarcimento in proporzione della corresponsabilità della stessa nella causazione del danno” in ogni caso, condannare i Sigg.ri i Sigg.ri e Parte_3 Parte_4
(anche ai fini di una compensazione con le somme eventualmente Parte_2
riconosciute alla. committenza), in solido, al risarcimento integrale delle somme da questi dovute in relazione ai punti 1a) e 1b), per un totale di € 8.769,50 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi moratori al dì del saldo effettivo.
3 IN TUTTE LE IPOTESI con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello di primo grado, oltre ad IVA e C.N.A.P. come per legge”
Per gli appellati: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza reietta:
1)- In via pregiudiziale, dichiarare l'appello inammissibile per inesistenza di procura.
2)- Rigettare comunque l'appello perché inammissibile ed infondato.
3)- Condannare l'Avv. Simone Ricci al pagamento delle spese del giudizio in favore degli appellati.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “Con l'atto di citazione introduttivo della causa
(da ora anche Parte_5
l'appaltatore o l'impresa) conveniva in giudizio i sig.ri , Parte_2 Parte_4
e (da ora anche i committenti ) allegando in estrema sintesi
[...] Parte_3
le seguenti circostanze:
- Di avere stipulato con i committenti in data 24.9.2012 contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere di completamento di una porzione di fabbricato sita in IG;
- Che in data 19.3.2013, ad opere già parzialmente eseguite, i committenti erano unilateralmente receduti dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c.
Su tali premesse chiedeva la condanna dei convenuti al rimborso delle spese sostenute, al mancato guadagno e al risarcimento del danno ulteriori, come meglio specificato in atto di citazione. Con vittoria delle spese.
I committenti si costituivano allegando il grave inadempimento di controparte priva del durc ed esecutrice di opere non previste dal contratto, mai autorizzate dai committenti, irregolari dal punto di vista urbanistico. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e in via riconvenzionale principale di dichiarare risolto il contratto di appalto per grave inadempimento della controparte e la condanna al risarcimento dei danni meglio specificati in comparsa;
in via riconvenzionale subordinata chiedeva accertarsi che il recesso dal contratto, che si allegava essere stato richiesto in via d'urgenza per
4 ottenere la restituzione del cantiere prima della scadenza del permesso di costruire, era stato conseguenza del grave inadempimento di controparte nonché la condanna dell'impresa al risarcimento dei danni. Con vittoria delle spese. (…) Esaurita
l'istruttoria le parti precisavano le conclusioni, sostanzialmente confermando quelle di cui alla prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc, mediante deposito di note scritte in previsione dell'udienza del 7.2.2023 quando la stessa era trattenuta in decisione”.
Con sentenza definitiva n. 293/2023 pubbl. il 18/05/2023, il Tribunale di MASSA, in composizione monocratica, così decideva: “ACCERTATO lo scioglimento del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 24.9.2012 a seguito di recesso unilaterale dei committenti e ACCERTATO il grave inadempimento della società appaltatrice alle obbligazioni contrattuali CO
[...]
( p.iva ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore a risarcire a e Parte_3 Parte_2 Parte_4
in danni conseguiti all'inadempimento, che quantifica nella complessiva
[...]
somma di euro 37, 95 con rivalutazione e interessi sulla somma anno per anno rivalutata dal 21.3.2013 alla data di deposito della presente sentenza e interessi legali successivi fino al saldo.
RIGETTA ogni altra domanda
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese delle due cause riunite e le spese dei difensori nell'ambito della procedura di accertamento tecnico preventivo.
PONE le spese relative agli onorari dell'arch. nell'ambito Controparte_1
della procedura di accertamento tecnico preventivo a carico solidale tra le parti con condanna di ( p.iva Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere a P.IVA_2 Parte_3
e la metà di quanto da costoro anticipato.”
[...] Parte_2 Parte_4
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte
[...]
, con atto Parte_1
notificato in data 16.12.2023.
5 Con comparsa si costituivano , Parte_2 Parte_3
, i quali eccepivano in via pregiudiziale che l'appello fosse Parte_4
inammissibile per inesistenza della procura, instando nel merito per il rigetto dell'appello..
Con ordinanza in data, la Corte, visto l'art. 350 bis c.p.c., fissava l'udienza del
3.07.2024, per precisazione delle conclusioni, disponendo la modalità in trattazione scritta, all'esito della quale ai sensi dell'art. 350 bis comma 2 c.p.c., veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note conclusionali antecedente all'udienza collegiale di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., fissata al 22.1.2025.
All'esito della discussione orale, la Corte riservava il deposito della sentenza nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AD AVVISO DELLA CORTE, L'APPELLO È INAMMISSIBILE.
La Corte osserva quanto segue:
1) in data 13.12.2023 in qualità di liquidatore e rappresentante Parte_6
legale di Parte_1
conferiva mandato all'avv.to Simone Ricci per rappresentarlo nel
[...]
giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Massa n. 293/2023;
2) alla data del 13.12.2023 Parte_1
risultava cancellata dal registro delle Imprese a far data dal
[...]
7.12.2023 (doc. 1 appellati):
6 3) la cancellazione è stata disposta dal Conservatore ex art 2490 co. 6 c.c. con provvedimento n. 62 del 29.08.2023 non avendo la società depositato per tre anni consecutivi il bilancio di liquidazione (cfr. doc. 2 appellati):
4) La proposizione dell'appello è pertanto avvenuta in assenza di un rapporto di mandato in quanto la procura ad litem è stata conferita da soggetto sfornito di poteri dopo la cancellazione della società e l'appello deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Nessuna rilevanza possono assumere né la “disattivazione” dell'indirizzo pec della società, avendo questa per legge l'obbligo di mantenere attivo l'indirizzo pec, (cfr. art. 33 CCI) né il provvedimento dell'8.03.2024 del Conservatore della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest di “reiscrizione” in seguito a istanza della società cancellata (doc. allegato note 26.06.2024 parti appellate:
5) La Corte sul punto osserva che: i) si tratta di provvedimento extra ordinem motivato dalla apparente necessità per la società di difendersi nel presente giudizio, emesso su istanza dell'interessato nel quale il Conservatore dà comunque atto della sussistenza dei presupposti originari per la cancellazione d'ufficio e dell'avvenuta pubblicità in seguito all'iscrizione della cancellazione nel Registro Imprese;
7 ii) tale provvedimento, emesso da soggetto incompetente (trattandosi di provvedimento adottabile esclusivamente dal Giudice del Registro ex art. 2191 c.c. e segg., come evidenziato dalle parti appellate con note del 20.12.2024) non ha l'effetto di far rivivere ex tunc il mandato conferito da soggetto privo di poteri per proporre l'appello i cui termini sono perenti il 19.12.2023.
TANTO PREMESSO, L'APPELLO DEVE ESSERE DICHIARATO
INAMMISSIBILE.
SPESE
Le spese del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico del difensore di
, Parte_1
avv.to IC ON a favore della parte appellata.
La Corte osserva quanto segue: i) alla data del conferimento del mandato per la proposizione dell'appello (13.12.2023) il provvedimento di cancellazione risultava iscritto nel registro imprese dal 7.12.2023; ii) tale evento era conoscibile dal difensore mediante l'acquisizione di una visura camerale aggiornata, adempimento reso ancor più necessario dallo stato di liquidazione della società e dall'omesso deposito di bilanci a partire dall'anno 2014 (cfr. visure camerali in atti).
Come insegnato dalla Giurisprudenza, “La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante;
ne consegue che l'attività processuale svolta resta
8 nell'esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura, essendo compito dell'avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltre che l'identità del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, di validi poteri rappresentativi dell'ente collettivo, al fine di assicurare gli effetti dell'atto, restando ferma, peraltro,
l'eventuale corresponsabilità di quest'ultimo - da farsi valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa -, laddove abbia consapevolmente speso poteri rappresentativi della società già cancellata dal registro delle imprese” (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 27847 del 22/09/2022, Rv. 665953 - 01)
Quanto alla misura della liquidazione, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si ritiene che si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza della lite, di cui alle tabelle allegate al decreto medesimo, trattandosi di pronuncia in rito ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00
Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 4.295,10
Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti € 18.612,10
Riduzione del 50 % su € 18.612,10 per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità (art. 4, comma 9) € -9.306,05
Compenso al netto delle riduzioni € 9.306,05
P. Q. M.
9 La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza Parte_1
pronunciata inter partes dal Tribunale di Massa in composizione monocratica;
2. condanna IC ON a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 9.306,05 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte appellata.
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
Genova, 22/01/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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