TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/06/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 573 R.G. dell'anno 2025
TRA con sede legale in Milano (MI) Piazza Gae Aulenti n. 3, Partita IVA: Parte_1
, in persona del l.r.p.t., e, per essa “ (già in persona P.IVA_1 CP_1 CP_2 del legale rappresentante p.t., p. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Filippo P.IVA_2
Coleine C.F. in virtù di procura generale alle liti conferita con atto CodiceFiscale_1
Notaio di Verona del 15/7/2010 rep. 67254 racc. 18481, ed elettivamente Persona_1 domiciliata presso lo studio del suddetto sito in Roma, Via Boncompagni n. 93 (cap 00187)
Attrice
e
, nata a [...] il [...], Codice Fiscale , CP C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio dell'Avv. Virginia
Giocoli del Foro di Roma (Cod. Fisc. ), che la rappresenta e difende in C.F._3 virtù di procura speciale in atti
Convenuta
e nata a [...] il [...] - CF: Controparte_4 C.F._4
Convenuta
OGGETTO: accettazione eredità
CONCLUSIONI: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Per l'attrice:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, adversis reiectis: dichiarare la perdita in capo alla sig.ra CP_4
nata a [...] il [...] - CF: del diritto di accettare
[...] C.F._4
l'eredità relitta del sig. costituita dalla quota di ¼ del bene immobile suindicato;
Persona_2
- ordinare al Conservatore competente di trascrivere l'emananda sentenza a favore e contro i soggetti suindicati;
- dichiarare estinto il giudizio nei confronti di . CP
Per la convenuta CP
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, dichiarare estinto il giudizio nei confronti di . CP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice con l'atto introduttivo ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
In via principale - Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 485 del c.c. l'intervenuta qualità di erede in capo alla sig.ra nata a [...] il [...] CF della eredità CP C.F._2 relitta del sig. nato a [...] il [...] - CF: Persona_2
e deceduto in Roma il 3/12/2023 e dunque per quanto ci interessa della quota di ¼ C.F._5 dell'immobile sito Immobile sito nel Comune di Civitavecchia, Via Giotto n. 4 e precisamente;
appartamento posto al piano rialzato (primo catastale), distinto con il n. int. 2, composto da quattro vani catastali, confinante con appartamento interno 1, areacortilizia, detta Via, salvo altri. Quanto in oggetto è distinto al Catasto fabbricati di detto Comune come segue;
Fg 24, p.lla 700, sub. 10. Zona censuaria 3, cat A/3, classe 1, vani 4, rendita catastale Euro 268,56;
- Per effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare che la sig.ra è divenuta quindi titolare CP della quota di ¼ del bene suindicato;
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la perdita in capo alla sig.ra CP_4
nata a [...] il [...] - CF: del diritto di accettare
[...] C.F._4
l'eredità relitta del sig. costituita dalla quota di ¼ del bene immobile suindicato;
Persona_2
- Per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuto accrescimento di detta quota in capo alla sig.ra CP
e per l'effetto dichiarare la stessa erede dell'ulteriore quota di ¼ del bene suindicato;
[...]
- Accertare e dichiarare dunque per effetto di quanto sopra l'intervenuta titolarità della quota complessiva di ½ in capo a del bene suindicato costituente l'eredità relitta del sig. ; CP Persona_2
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- Ordinare al Conservatore competente di trascrivere l'emananda sentenza a favore e contro i soggetti suindicati;
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi l'ill.mo Tribunale adito non dovesse accogliere la domanda del ricorrente, accertare e dichiarare l'assenza di eredi per intervenuto decorso del termine di accettazione e per l'assenza di atti comportanti volontà di accettare e, per l'effetto, devolvere allo Stato la quota di eredità relitta pari a ½ o ¼ di
[...]
relativamente al bene suindicato. Per_2
La sig.ra si è costituita formulando le seguenti conclusioni: CP
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Civitavecchia:
- rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente, siccome infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare che la IG.ra non è erede del defunto IG. , per effetto CP Persona_2 della sua rinuncia in data 8.7.2024 e, in ogni caso, stante la mancata dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 471 Cod. Civ.; in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui sia ritenuta sussistente una accettazione dell'eredità del IG.
per conto della IG.ra , dichiararne la nullità ai sensi dell'art. 1418 Cod. Civ, Persona_2 CP per violazione della norme di cui all'art. 471 Cod. Civ. e, quindi, dichiarare che la IG.ra non è CP erede pura e semplice del defunto;
Persona_2 in via di ulteriore subordine: - nella denegata ipotesi in cui la IG.ra venisse riconosciuta come CP erede pura e semplice del de cuius, accertare e dichiarare che la IG.ra è responsabile nei Controparte_4 confronti della figlia per l'omissione degli adempimenti prescritti dalla legge a tutela dei chiamati all'eredità minorenni e, per l'effetto, dichiararla tenuta e condannarla a manlevare e tenere indenne la figlia CP dalle pretese economiche vantate dalla ove e nei limiti in cui siano ritenute fondate. Parte_1
La signora non si costituiva e se ne deve dichiarare la contumacia. Controparte_4
In data 28 maggio 2025 i difensori della parte ricorrente e di depositavano atto di CP rinuncia congiunta. Pertanto deve dichiararsi l'estinzione del giudizio tra e Parte_1 CP
.
[...]
All'udienza del 28 maggio 2025 l' concludeva chiedendo l'accoglimento della Parte_1 domanda formulata nei confronti di Controparte_4
La domanda nei confronti di quest'ultima si basa sulle seguenti deduzioni:
- coniuge del de cuius è sempre stata nel possesso dei beni ereditari sino ad Controparte_4 oggi come emerge dai certificati in atti;
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- l'art. 540 comma secondo del Codice Civile, riserva al coniuge superstite il diritto reale di abitazione sulla casa che in vita è stata adibita a residenza famigliare, nonché il diritto d'uso su tutto il mobilio che la correda;
- la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 4847/2013 a Sezioni Unite ha affermato che il diritto di abitazione del coniuge superstite e il diritto d'uso del mobilio che correda la casa famigliare costituiscono una sorta di prelegato ex lege;
ciò significa che i diritti sopra elencati prescindono dall'accettazione ovvero dalla rinuncia all'eredità del de cuius e, dunque, il possesso della casa famigliare e del relativo mobilio da parte del coniuge superstite nei primi tre mesi successivi all'apertura della successione non costituiscono, ove si ometta di effettuare l'inventario, forma di accettazione tacita dell'eredità da parte dello stesso;
l'acquisto, infatti, di detti diritti non
è collegato e non dipende dall'assunzione della qualità di erede, ma discende direttamente, in forza dell'art. 540, comma secondo del Codice Civile, dalla qualità di coniuge superstite;
ciò significa che il coniuge superstite può continuare a vivere nella casa famigliare non solo senza la necessità di redigere inventario, ma anche nell'ipotesi estrema in cui decida di rinunciare all'eredità del de cuius;
il diritto d'uso e di abitazione, infatti, vengono attribuiti al coniuge superstite ex lege ed è, quindi, escluso che il coniuge possa ver accettato tacitamente per il solo fatto che sia nel possesso dei beni;
- pertanto la sig.ra ha definitivamente perso il diritto CP_4 di accettare l'eredità in quanto non sono emersi, come sopra detto, nei dieci anni dal decesso del marito, atti di accettazione espressa né di accettazione tacita né altri atti riconducibili alla volontà di accettare l'eredità.
Ritiene tuttavia questo Giudice di non poter aderire alla tesi prospettata dalla parte attrice secondo la quale “il diritto d'uso e di abitazione, vengono attribuiti al coniuge superstite ex lege ed è, quindi, escluso che il coniuge possa ver accettato tacitamente per il solo fatto che sia nel possesso dei beni” in quanto l'orientamento della Corte di cassazione sul punto specifico è diverso avendo la giurisprudenza di legittimmità affermato (Cass. 5 maggio 2008 n. 11018) che: “in tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta
l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità”.
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Questo orientamento non può ritenersi superato dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite indicata dalla parte ricorrente in quanto entrambe le sentenze sono concordi nel ritenere che il diritto di abitazione del coniuge superstite e il diritto d'uso del mobilio che correda la casa famigliare non rientrano nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. dell'asse ereditario e nonostante ciò la sentenza Cass. 5 maggio 2008 n. 11018 afferma che ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, è sufficiente da parte del chiamato all'eredità “l'instaurazione di una relazione materiale” con uno dei beni ereditari “intesa come situazione di fatto ………….. che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi” cosicchè vi sarebbe “in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione,
l'accettazione "ex lege" dell'eredità”.
In sostanza il chiamato all'eredità che si trova in una relazione materiale con i beni rientranti nell'asse ereditario può solo rinunciare espressamente all'eredità, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Pertanto la domanda formulata nei confronti di deve essere rigettata. Controparte_4
Nulla a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 573 del 2025 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- dichiara estinto il giudizio tra e;
Parte_1 CP
- rigetta la domanda proposta nei confronti di Controparte_4
- nulla a provvedere sulle spese.
Civitavecchia 3 giugno 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 573 R.G. dell'anno 2025
TRA con sede legale in Milano (MI) Piazza Gae Aulenti n. 3, Partita IVA: Parte_1
, in persona del l.r.p.t., e, per essa “ (già in persona P.IVA_1 CP_1 CP_2 del legale rappresentante p.t., p. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Filippo P.IVA_2
Coleine C.F. in virtù di procura generale alle liti conferita con atto CodiceFiscale_1
Notaio di Verona del 15/7/2010 rep. 67254 racc. 18481, ed elettivamente Persona_1 domiciliata presso lo studio del suddetto sito in Roma, Via Boncompagni n. 93 (cap 00187)
Attrice
e
, nata a [...] il [...], Codice Fiscale , CP C.F._2 residente in [...], elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in Roma, Via Giovanni Nicotera n. 29, presso lo studio dell'Avv. Virginia
Giocoli del Foro di Roma (Cod. Fisc. ), che la rappresenta e difende in C.F._3 virtù di procura speciale in atti
Convenuta
e nata a [...] il [...] - CF: Controparte_4 C.F._4
Convenuta
OGGETTO: accettazione eredità
CONCLUSIONI: TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Per l'attrice:
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, adversis reiectis: dichiarare la perdita in capo alla sig.ra CP_4
nata a [...] il [...] - CF: del diritto di accettare
[...] C.F._4
l'eredità relitta del sig. costituita dalla quota di ¼ del bene immobile suindicato;
Persona_2
- ordinare al Conservatore competente di trascrivere l'emananda sentenza a favore e contro i soggetti suindicati;
- dichiarare estinto il giudizio nei confronti di . CP
Per la convenuta CP
"Voglia l'Ill.mo Giudice adito, dichiarare estinto il giudizio nei confronti di . CP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice con l'atto introduttivo ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
In via principale - Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 485 del c.c. l'intervenuta qualità di erede in capo alla sig.ra nata a [...] il [...] CF della eredità CP C.F._2 relitta del sig. nato a [...] il [...] - CF: Persona_2
e deceduto in Roma il 3/12/2023 e dunque per quanto ci interessa della quota di ¼ C.F._5 dell'immobile sito Immobile sito nel Comune di Civitavecchia, Via Giotto n. 4 e precisamente;
appartamento posto al piano rialzato (primo catastale), distinto con il n. int. 2, composto da quattro vani catastali, confinante con appartamento interno 1, areacortilizia, detta Via, salvo altri. Quanto in oggetto è distinto al Catasto fabbricati di detto Comune come segue;
Fg 24, p.lla 700, sub. 10. Zona censuaria 3, cat A/3, classe 1, vani 4, rendita catastale Euro 268,56;
- Per effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare che la sig.ra è divenuta quindi titolare CP della quota di ¼ del bene suindicato;
- Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la perdita in capo alla sig.ra CP_4
nata a [...] il [...] - CF: del diritto di accettare
[...] C.F._4
l'eredità relitta del sig. costituita dalla quota di ¼ del bene immobile suindicato;
Persona_2
- Per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuto accrescimento di detta quota in capo alla sig.ra CP
e per l'effetto dichiarare la stessa erede dell'ulteriore quota di ¼ del bene suindicato;
[...]
- Accertare e dichiarare dunque per effetto di quanto sopra l'intervenuta titolarità della quota complessiva di ½ in capo a del bene suindicato costituente l'eredità relitta del sig. ; CP Persona_2
2 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- Ordinare al Conservatore competente di trascrivere l'emananda sentenza a favore e contro i soggetti suindicati;
In via subordinata
- Nella denegata ipotesi l'ill.mo Tribunale adito non dovesse accogliere la domanda del ricorrente, accertare e dichiarare l'assenza di eredi per intervenuto decorso del termine di accettazione e per l'assenza di atti comportanti volontà di accettare e, per l'effetto, devolvere allo Stato la quota di eredità relitta pari a ½ o ¼ di
[...]
relativamente al bene suindicato. Per_2
La sig.ra si è costituita formulando le seguenti conclusioni: CP
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Civitavecchia:
- rigettare tutte le domande proposte dalla ricorrente, siccome infondate in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare che la IG.ra non è erede del defunto IG. , per effetto CP Persona_2 della sua rinuncia in data 8.7.2024 e, in ogni caso, stante la mancata dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 471 Cod. Civ.; in via subordinata: - nella denegata ipotesi in cui sia ritenuta sussistente una accettazione dell'eredità del IG.
per conto della IG.ra , dichiararne la nullità ai sensi dell'art. 1418 Cod. Civ, Persona_2 CP per violazione della norme di cui all'art. 471 Cod. Civ. e, quindi, dichiarare che la IG.ra non è CP erede pura e semplice del defunto;
Persona_2 in via di ulteriore subordine: - nella denegata ipotesi in cui la IG.ra venisse riconosciuta come CP erede pura e semplice del de cuius, accertare e dichiarare che la IG.ra è responsabile nei Controparte_4 confronti della figlia per l'omissione degli adempimenti prescritti dalla legge a tutela dei chiamati all'eredità minorenni e, per l'effetto, dichiararla tenuta e condannarla a manlevare e tenere indenne la figlia CP dalle pretese economiche vantate dalla ove e nei limiti in cui siano ritenute fondate. Parte_1
La signora non si costituiva e se ne deve dichiarare la contumacia. Controparte_4
In data 28 maggio 2025 i difensori della parte ricorrente e di depositavano atto di CP rinuncia congiunta. Pertanto deve dichiararsi l'estinzione del giudizio tra e Parte_1 CP
.
[...]
All'udienza del 28 maggio 2025 l' concludeva chiedendo l'accoglimento della Parte_1 domanda formulata nei confronti di Controparte_4
La domanda nei confronti di quest'ultima si basa sulle seguenti deduzioni:
- coniuge del de cuius è sempre stata nel possesso dei beni ereditari sino ad Controparte_4 oggi come emerge dai certificati in atti;
3 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- l'art. 540 comma secondo del Codice Civile, riserva al coniuge superstite il diritto reale di abitazione sulla casa che in vita è stata adibita a residenza famigliare, nonché il diritto d'uso su tutto il mobilio che la correda;
- la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 4847/2013 a Sezioni Unite ha affermato che il diritto di abitazione del coniuge superstite e il diritto d'uso del mobilio che correda la casa famigliare costituiscono una sorta di prelegato ex lege;
ciò significa che i diritti sopra elencati prescindono dall'accettazione ovvero dalla rinuncia all'eredità del de cuius e, dunque, il possesso della casa famigliare e del relativo mobilio da parte del coniuge superstite nei primi tre mesi successivi all'apertura della successione non costituiscono, ove si ometta di effettuare l'inventario, forma di accettazione tacita dell'eredità da parte dello stesso;
l'acquisto, infatti, di detti diritti non
è collegato e non dipende dall'assunzione della qualità di erede, ma discende direttamente, in forza dell'art. 540, comma secondo del Codice Civile, dalla qualità di coniuge superstite;
ciò significa che il coniuge superstite può continuare a vivere nella casa famigliare non solo senza la necessità di redigere inventario, ma anche nell'ipotesi estrema in cui decida di rinunciare all'eredità del de cuius;
il diritto d'uso e di abitazione, infatti, vengono attribuiti al coniuge superstite ex lege ed è, quindi, escluso che il coniuge possa ver accettato tacitamente per il solo fatto che sia nel possesso dei beni;
- pertanto la sig.ra ha definitivamente perso il diritto CP_4 di accettare l'eredità in quanto non sono emersi, come sopra detto, nei dieci anni dal decesso del marito, atti di accettazione espressa né di accettazione tacita né altri atti riconducibili alla volontà di accettare l'eredità.
Ritiene tuttavia questo Giudice di non poter aderire alla tesi prospettata dalla parte attrice secondo la quale “il diritto d'uso e di abitazione, vengono attribuiti al coniuge superstite ex lege ed è, quindi, escluso che il coniuge possa ver accettato tacitamente per il solo fatto che sia nel possesso dei beni” in quanto l'orientamento della Corte di cassazione sul punto specifico è diverso avendo la giurisprudenza di legittimmità affermato (Cass. 5 maggio 2008 n. 11018) che: “in tema di successione legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta
l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità”.
4 di 5 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Questo orientamento non può ritenersi superato dalla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite indicata dalla parte ricorrente in quanto entrambe le sentenze sono concordi nel ritenere che il diritto di abitazione del coniuge superstite e il diritto d'uso del mobilio che correda la casa famigliare non rientrano nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. dell'asse ereditario e nonostante ciò la sentenza Cass. 5 maggio 2008 n. 11018 afferma che ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, è sufficiente da parte del chiamato all'eredità “l'instaurazione di una relazione materiale” con uno dei beni ereditari “intesa come situazione di fatto ………….. che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi” cosicchè vi sarebbe “in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione,
l'accettazione "ex lege" dell'eredità”.
In sostanza il chiamato all'eredità che si trova in una relazione materiale con i beni rientranti nell'asse ereditario può solo rinunciare espressamente all'eredità, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Pertanto la domanda formulata nei confronti di deve essere rigettata. Controparte_4
Nulla a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n. 573 del 2025 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta:
- dichiara la contumacia di Controparte_4
- dichiara estinto il giudizio tra e;
Parte_1 CP
- rigetta la domanda proposta nei confronti di Controparte_4
- nulla a provvedere sulle spese.
Civitavecchia 3 giugno 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
5 di 5