Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg5725 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5725 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1
in atti, dall'avv. MARRA CATERINA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Strada Vicinale Cimitero Israelita n. 20,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_2
atti, dall'avv. MARRA CATERINA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Strada Vicinale Cimitero Israelita n. 20,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/03/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio Parte_2
in Napoli il 11/07/2009 e che dalla loro unione nascevano due figli:
1
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“-Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
-Affidamento dei figli minori e ad Persona_3 Persona_4
entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della SI.ra . Parte_2
In virtù dell'affidamento condiviso e sempre tenendo quale obiettivo primario la tutela e l'interesse nei confronti dei minori, le decisioni relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute dei ragazzi saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori. I SI.ri e si Controparte_1 Parte_1
impegnano a tenersi costantemente aggiornati ed informati in relazione alle questioni relative ai minori. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli minorenni per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Ove la SI.ra lo ritenga opportuno avrà facoltà di trasferire la Parte_2
propria residenza, unitamente a quella dei minori, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre e con tempestivo preavviso al SI. . Parte_1
- 1. Permanenza infrasettimanale
I minori pernotteranno presso l'abitazione del padre due notti a settimana, secondo un'alternanza articolata su base bisettimanale:
2 Prima settimana del mese: pernottamento martedì e giovedì;
Seconda settimana del mese: pernottamento mercoledì e venerdì;
E così a seguire, alternando settimanalmente le coppie di giorni indicate.
Considerato che il padre inizia il turno lavorativo alle ore 13:00 e lo termina alle ore
20:00, non può recarsi personalmente a prendere i figli da scuola. Pertanto: in tali giornate, il padre preleverà i minori alle ore 20:00 presso l'abitazione materna;
Li accompagnerà personalmente a scuola il mattino successivo.
Nelle settimane in cui il pernottamento avviene il venerdì, i minori rientreranno dalla madre dopo il pranzo del sabato, così da consentire un risveglio sereno e la possibilità di trascorrere il sabato mattina in modo più disteso con il padre, in coerenza con l'organizzazione familiare e gli impegni lavorativi e scolastici dei ragazzi che impediscono di trascorrer tante ore insieme durante la settimana lavorativa.
2. Weekend alternati
A integrazione della permanenza infrasettimanale, ì genitori si alterneranno nel tenere con sé i minori durante i fine settimana interi, secondo il seguente schema:
1I fine settimana presso il padre inizierà il venerdì alle ore 20:00 (al termine de! suo turno lavorativo) e terminerà la domenica alle ore 20:00, momento in cui i minori saranno ricondotti presso l'abitazione della madre. I weekend saranno alternati settimanalmente tra i genitori. Nel caso in cui un weekend coincida con il venerdì già assegnato come pernottamento settimanale, il fine settimana si intenderà unificato, senza soluzione di continuità.
3. Festività natalizie
Le festività natalizie saranno suddivise secondo il seguente criterio:
Dal 24 dicembre ore 13:00 al 25 dicembre ore 14:00 i minori saranno con la madre nell'anno 2025, e successivamente con il padre ad anni alterni;
Dal 25 dicembre ore 14:00 al 26 dicembre ore 20:00 i minori saranno con il padre nell'anno 2025, e successivamente con la madre ad anni alterni.
Per i giorni successivi, dal 27 dicembre al 6 gennaio, o comunque durante tutto il periodo delle vacanze scolastiche, i genitori si alterneranno equamente con turni di due giorni ciascuno da concordare, garantendo a entrambi congrui periodi di permanenza e
3 tenendo conto degli impegni lavorativi del padre, unico occupato, il quale naturalmente non potrà trascorrere con i figli le ore dalle 13 alle 20, trovandosi a lavoro, pertanto, nei due giorni che pernotteranno presso di lui, li accompagnerà dalla madre prima di andare al lavoro e lì andrà a prendere nuovamente al termine del turno.
4. Festività pasquali
Dal sabato antecedente la Pasqua ore 20:00 alla domenica di Pasqua ore 20:00 i minori saranno con il padre nell'anno 2025, e con la madre nell'anno successivo e così via;
Dalla domenica di Pasqua ore 20:00 al lunedì di Pasquetta ore 20:00 i minori saranno con la madre nell'anno 2025, e con il padre nell'anno successivo e così via.
Anche per le festività scolastiche pasquali saranno previsti gli stessi accordi di quelle natalizie, due giorni alterni, tenendo conto delle necessità lavorative del padre.
5. Vacanze estive -
I minori trascorreranno con il padre almeno 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto, da concordare annualmente entro la data del 1/03 di ogni anno, in modo da consentire una corretta organizzazione ed eventuali prenotazioni.
I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei passaporti dei figli minori, prestando sin d'ora il proprio consenso a che ciascuno di essi possa richiedere e ottenere il rilascio del documento anche in assenza dell'altro genitore, per i soli fini conformi all'interesse dei minori.
6. Compleanni
Nel 2025, i minori trascorreranno il giorno del compleanno con la madre;
A partire dal 2026, il compleanno sarà trascorso a turno con ciascun genitore, in modo alternato anno per anno.
Ove il compleanno cada in una giornata non già assegnata, sarà favorita, se possibile, una condivisione della giornata, con particolare attenzione ai desideri e alla serenità dei minori.
- Il SI. , a decorrere dal mese di Marzo 2025 compreso, si Parte_1
impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei minori, la somma globale di € 500,00 (euro cinquecento), da rivalutarsi
4 di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT. Tale importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra oppure Pt_2
mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla stessa, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare.
- Il SI. si impegna inoltre al rimborso alla SI.ra Parte_1 [...]
del 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie dalla stessa Parte_2
sostenute nell'interesse dei ragazzi, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Per quanto attiene invece alle spese straordinarie relative alle attività ricreative o sportive, sarà necessario un accordo tra i genitori. Va da sé che anche la SI.ra si impegna a rimborsare il 50% (cinquanta per Parte_2
cento) di tutte le spese straordinarie eventualmente sostenute dal SI. Parte_1
dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa
[...]
spesa.
- I genitori rimarranno entrambi obbligati a corrispondere gli importi di cui sopra nell'interesse della dei ragazzi fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la
SI.ra ed in ogni caso fino a che non saranno economicamente indipendenti, a Pt_2
prescindere dal raggiungimento della maggiore età, imminente per il SI. Persona_4
[...]
- La SI.ra ed il SI. , nell'interesse dei propri figli, si impegnano Pt_2 Parte_1
a mantenere una costante e serena comunicazione tra loro, caratterizzata dal rispetto reciproco e dalla massima collaborazione, impegnandosi a garantire l'uno all'altro un rapporto continuativo dei minori con ciascuno di essi. A tal fine si impegnano a non esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro in presenza dei ragazzi, tutelando in tal modo la figura paterna e materna.
5 - Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
- I SI.ri e si dichiarano entrambi soddisfatti delle condizioni Pt_2 Parte_1
stabilite nel presente ricorso, che accettano e sottoscrivono.
- La casa coniugale, sopra meglio identificata, resterà assegnata alla SI.ra Pt_2
la quale è anche proprietaria della stessa e continuerà ad essere la residenza dei ragazzi.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
6 Parte_3
(atto n.91, parte II, s. A sez. I, reg. Atti
[...]
Matrimonio anno 2009);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
7