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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/10/2024, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 106/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 01/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti BALZARINI SONIA ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.TO M. CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA CANU resistente
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 28/2/2024 ha Parte_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del
Lavoro, l' proponendo ricorso avverso Avviso di addebito CP_1
n. 402 2023 00028409 90 000, con valore di titolo CP_2 CP_1
esecutivo, per la somma di Euro 2.313,21, comprensiva di €.
606,06 a titolo di sanzioni per omesso versamento contributi alla gestione separata ed €. 187,90 per interessi di mora, nonché spese di notifica per €. 4,11 relativo a Gestione Separata:
[...]
per il periodo dal 01/2014 al 12/2014. CP_3
Ha affermato di essere un ingegnere iscritto all'Albo degli
Ingegneri della Provincia di Sassari al n. B2 dal 26 maggio
2003 e nell'anno 2014, da gennaio fino a luglio compreso, di essere stato dipendente a tempo determinato presso l'Autorità
Portuale di Olbia e Golfo Aranci con pos izione previdenziale, quindi, assolta dall' . CP_1
Ha altres ì esposto che successivamente alla scadenza del contratto con l'Autorità Portuale, per i restanti mesi del 2014, aveva percepito l'indennità di disoccupazione e che contestualmente al suddetto lavoro dipendente cos tituente l'attività prevalente aveva di fatto ricoperto un unico incarico come ingegnere libero professionista, svolgendo tale attività di lavoro autonomo in maniera as solutamente residuale ed occasionale, i quali redditi venivano regolarmente denunciati all' e all'Agenzia delle Entrate. CP_4
Ha da ultimo esposto di avere corris posto, sul reddito derivante da attività professionale di ingegnere prodotto nell'anno 2014, a
, la contribuzione previdenziale obbligatoria richiesta CP_4
per legge nella misura di €. 294,00.
Ha eccepito: l' Intervenuta prescrizione dei crediti portati nell'avviso di addebito impugnato in quanto i contributi richiesti si riferivano all'anno 2014 e la notifica dell'avviso di addebito era avvenuta in data 19.01.2024, ben oltre, quindi, il termine quinquennale previsto all'art. 3, comma 9 della L.
Pag. 2 di 8 335/95, anche tenuto conto delle sospensioni della prescrizione previste nel periodo dell'emergenza Covid -19; Illegittimità della iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata.
Ha chiesto: 1) In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
2) In via principale accertare l'inesistenza del diritto di credito vantato dall'Istituto opposto per intervenuta prescrizione e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del dir itto del presunto creditore a procedere ad esecuzione;
3)
In via subordinata dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o
l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 402 2023 00028409 90
00, emanato dall' Controparte_5
per i motivi esposti nel merito e per l'effetto dichiarare
l'inesistenza del diritto del presunto creditore a procedere ad esecuzione;
4) con vittoria di spese, competenze, IVA e CPA e sentenza provvisoriamente esecutiva,
Si è costituita in giudizio l' ed ha contestato tutto quanto CP_1
avversariamente affermato sostenendo che trovavano applicazione i periodi di sospensione della prescrizione dal
23/02/2020 al 30/06/2020 e pertanto, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto l'avviso bonario n. 68965514328 -0 del
10/09/2020 inviato a mezzo A/R all'interessato in data
15/09/2020 e notificato per C IU CE in data
21/11/2020, è da intendersi come atto interruttivo della prescrizione, rispetto alla pretesa contributiva e sanzionatoria portata dall'Avviso di addebito n. 402 2023 00028409 90 000 notificato il 16/01/2024
Pag. 3 di 8 Ha chiesto: rigettare tutte le avverse domande poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare il r icorrente al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito impugnato, oltre sanzioni ed interessi matur ati e maturandi ex lege fino al saldo, o in via ulteriormente subordinata di quelle diverse, anche maggiori, risultanti in corso di causa;
- in ogni caso, con il favore delle spese
La causa è stata istruita esclusivamente con documenti e all'udienza odierna dopo breve discussione, all'esito della
Camera di Cons iglio è stata decisa con sentenza e motivazione contestuale;
Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previs to dall'art. 276 c.p.c.
La questio iuris da esaminare nel caso de quo riguarda la eccepita prescrizione.
E' utile rammentare, al riguardo, che, a norma dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995: " Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
Pag. 4 di 8 pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9 -bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per cui se il diritto di credito è correlato a un obbligo di natura negativa la prescrizione decorre dal giorno dell'inadempimento; se correlato ad un obbligo di natura pos itiva la prescrizione decorre dal giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass. 8720/2007 e
2371/1970).
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale, nonché verificare se l' convenuto dalla CP_5
data di accertamento dell'omiss ione contributiva a quella della notifica dell'avviso di addebito impugnato ha adottato e comunicato al contribuente eventuali atti interruttivi della prescrizione.
In proposito la Suprema C orte di Cassazione, con la recente sentenza (data ud. 07/07/2022) 07/11/2022, n. 32682) mutando l'orientamento espresso con Ordinanza n. 7836/2016 (secondo cui nel cas o in cui il lavoratore autonomo omette di richiedere
Pag. 5 di 8 l'apertura di una posizione previdenziale press o la Gestione
Separata la prescrizione decorre " solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi", perché solo da quel momento l'ente previdenziale è "posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere), ha affermato che, in tema di contributi “ la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa….Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento”
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, secondo la regola posta dall'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, a norma del quale: " i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il vers amento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Ne discende che il termine prescrizionale di pagamento dei contributi alla Gestione Separata inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati, e non dal giorno di
Pag. 6 di 8 presentazione della dichiarazione dei redditi, tesi questa sostenuta sull'assunto che, ai fini della CP_6 CP_1
quantificazione dell'importo dei contributi, l' deve CP_5
necessariamente essere in possesso della dichiarazione dei redditi presentata dal professionis ta.
Quanto ai contributi relativi all'anno 2014 il termine per il pagamento scadeva il 16/06/2015, ma il DPCM 09/06/2015 ha prorogato il pagamento entro il 6 luglio 2015 (senza alcuna maggiorazione) ovvero dal 7 luglio 2015 al 20 agos to 2015 con la maggiorazione dello 0,40%.
Nel caso in disamina, ritenendo questo GOP di aderire alla più recente giurisprudenza della Cassazione, (Cass. 07/11/2022, n.
32682) osserva che “ per la decorrenza si deve avere riguardo al primo termine di scadenza che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta;
è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l' può dunque far valere i propri diritti” CP_1
In conclusione, il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva per il 2015 è la data del 6 luglio 2015;
Per i contributi relativi all'anno 2014 l'avviso bonario è stato notificato in data 21/11/2020, per cIU giacenza, circos tanza documentale e non contestata;
Anche a voler cons iderare il periodo di sospensione covid dal l , non ha Controparte_7 CP_1
utilmente interrotto il termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c., .
Pag. 7 di 8 L'eccezione di prescrizione è, quindi, fondata, e, per tale ragione, il ricorso merita accoglimento.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il credito portato nell'avviso di addebito n. CP_1
402 2023 00028409 90 000 notificato il 19/1/2024 è estinto per intervenuta prescrizione, e per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto da Parte_1
alla Gestione Separata Liberi Professionisti a titolo di contribuzione CP_1
per l'anno 2014.
-condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite CP_1
che liquida in euro 1.400,00 oltre spese generali (15%) IVA e CPA
01/10/2024 Il Giudice
Maria Francesca Scala
Pag. 8 di 8
Sezione Lavoro
N.R.G. 106/2024
Il Giudice Maria Francesca Scala, all'udienza del 01/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti BALZARINI SONIA ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.TO M. CP_1 P.IVA_1
ANTONIETTA CANU resistente
OGGETTO: opposizione avviso di addebito
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGI ONI DI FAT TO E DI DIRIT TO DELLA DE CISIONE
Con ricorso depositato in data 28/2/2024 ha Parte_1
evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice del
Lavoro, l' proponendo ricorso avverso Avviso di addebito CP_1
n. 402 2023 00028409 90 000, con valore di titolo CP_2 CP_1
esecutivo, per la somma di Euro 2.313,21, comprensiva di €.
606,06 a titolo di sanzioni per omesso versamento contributi alla gestione separata ed €. 187,90 per interessi di mora, nonché spese di notifica per €. 4,11 relativo a Gestione Separata:
[...]
per il periodo dal 01/2014 al 12/2014. CP_3
Ha affermato di essere un ingegnere iscritto all'Albo degli
Ingegneri della Provincia di Sassari al n. B2 dal 26 maggio
2003 e nell'anno 2014, da gennaio fino a luglio compreso, di essere stato dipendente a tempo determinato presso l'Autorità
Portuale di Olbia e Golfo Aranci con pos izione previdenziale, quindi, assolta dall' . CP_1
Ha altres ì esposto che successivamente alla scadenza del contratto con l'Autorità Portuale, per i restanti mesi del 2014, aveva percepito l'indennità di disoccupazione e che contestualmente al suddetto lavoro dipendente cos tituente l'attività prevalente aveva di fatto ricoperto un unico incarico come ingegnere libero professionista, svolgendo tale attività di lavoro autonomo in maniera as solutamente residuale ed occasionale, i quali redditi venivano regolarmente denunciati all' e all'Agenzia delle Entrate. CP_4
Ha da ultimo esposto di avere corris posto, sul reddito derivante da attività professionale di ingegnere prodotto nell'anno 2014, a
, la contribuzione previdenziale obbligatoria richiesta CP_4
per legge nella misura di €. 294,00.
Ha eccepito: l' Intervenuta prescrizione dei crediti portati nell'avviso di addebito impugnato in quanto i contributi richiesti si riferivano all'anno 2014 e la notifica dell'avviso di addebito era avvenuta in data 19.01.2024, ben oltre, quindi, il termine quinquennale previsto all'art. 3, comma 9 della L.
Pag. 2 di 8 335/95, anche tenuto conto delle sospensioni della prescrizione previste nel periodo dell'emergenza Covid -19; Illegittimità della iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata.
Ha chiesto: 1) In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
2) In via principale accertare l'inesistenza del diritto di credito vantato dall'Istituto opposto per intervenuta prescrizione e per l'effetto dichiarare l'inesistenza del dir itto del presunto creditore a procedere ad esecuzione;
3)
In via subordinata dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o
l'inefficacia dell'avviso di addebito n. 402 2023 00028409 90
00, emanato dall' Controparte_5
per i motivi esposti nel merito e per l'effetto dichiarare
l'inesistenza del diritto del presunto creditore a procedere ad esecuzione;
4) con vittoria di spese, competenze, IVA e CPA e sentenza provvisoriamente esecutiva,
Si è costituita in giudizio l' ed ha contestato tutto quanto CP_1
avversariamente affermato sostenendo che trovavano applicazione i periodi di sospensione della prescrizione dal
23/02/2020 al 30/06/2020 e pertanto, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto l'avviso bonario n. 68965514328 -0 del
10/09/2020 inviato a mezzo A/R all'interessato in data
15/09/2020 e notificato per C IU CE in data
21/11/2020, è da intendersi come atto interruttivo della prescrizione, rispetto alla pretesa contributiva e sanzionatoria portata dall'Avviso di addebito n. 402 2023 00028409 90 000 notificato il 16/01/2024
Pag. 3 di 8 Ha chiesto: rigettare tutte le avverse domande poiché indimostrate ed infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare il r icorrente al pagamento delle somme portate dall'avviso di addebito impugnato, oltre sanzioni ed interessi matur ati e maturandi ex lege fino al saldo, o in via ulteriormente subordinata di quelle diverse, anche maggiori, risultanti in corso di causa;
- in ogni caso, con il favore delle spese
La causa è stata istruita esclusivamente con documenti e all'udienza odierna dopo breve discussione, all'esito della
Camera di Cons iglio è stata decisa con sentenza e motivazione contestuale;
Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previs to dall'art. 276 c.p.c.
La questio iuris da esaminare nel caso de quo riguarda la eccepita prescrizione.
E' utile rammentare, al riguardo, che, a norma dell'art. 3, comma 9, della L. n. 335 del 1995: " Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
Pag. 4 di 8 pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 9 -bis, comma 2, del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito con modificazioni della L. 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), per cui se il diritto di credito è correlato a un obbligo di natura negativa la prescrizione decorre dal giorno dell'inadempimento; se correlato ad un obbligo di natura pos itiva la prescrizione decorre dal giorno in cui la prestazione diviene esigibile (Cass. 8720/2007 e
2371/1970).
Va, quindi, stabilito il dies a quo da cui computare il termine prescrizionale, nonché verificare se l' convenuto dalla CP_5
data di accertamento dell'omiss ione contributiva a quella della notifica dell'avviso di addebito impugnato ha adottato e comunicato al contribuente eventuali atti interruttivi della prescrizione.
In proposito la Suprema C orte di Cassazione, con la recente sentenza (data ud. 07/07/2022) 07/11/2022, n. 32682) mutando l'orientamento espresso con Ordinanza n. 7836/2016 (secondo cui nel cas o in cui il lavoratore autonomo omette di richiedere
Pag. 5 di 8 l'apertura di una posizione previdenziale press o la Gestione
Separata la prescrizione decorre " solo dal momento della presentazione della dichiarazione dei redditi", perché solo da quel momento l'ente previdenziale è "posto in condizione di conoscere l'esistenza del credito da riscuotere), ha affermato che, in tema di contributi “ la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa….Per quanto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell'obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento”
Così, sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e, quindi, dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, secondo la regola posta dall'articolo 18, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997, a norma del quale: " i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il vers amento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi".
Ne discende che il termine prescrizionale di pagamento dei contributi alla Gestione Separata inizia a decorrere dal momento in cui i contributi devono essere versati, e non dal giorno di
Pag. 6 di 8 presentazione della dichiarazione dei redditi, tesi questa sostenuta sull'assunto che, ai fini della CP_6 CP_1
quantificazione dell'importo dei contributi, l' deve CP_5
necessariamente essere in possesso della dichiarazione dei redditi presentata dal professionis ta.
Quanto ai contributi relativi all'anno 2014 il termine per il pagamento scadeva il 16/06/2015, ma il DPCM 09/06/2015 ha prorogato il pagamento entro il 6 luglio 2015 (senza alcuna maggiorazione) ovvero dal 7 luglio 2015 al 20 agos to 2015 con la maggiorazione dello 0,40%.
Nel caso in disamina, ritenendo questo GOP di aderire alla più recente giurisprudenza della Cassazione, (Cass. 07/11/2022, n.
32682) osserva che “ per la decorrenza si deve avere riguardo al primo termine di scadenza che la fonte regolamentare stabilisce per il pagamento dell'importo dovuto, senza maggiorazioni di sorta;
è da tale momento che sorge l'obbligo contributivo e l' può dunque far valere i propri diritti” CP_1
In conclusione, il dies a quo da cui computare la prescrizione contributiva per il 2015 è la data del 6 luglio 2015;
Per i contributi relativi all'anno 2014 l'avviso bonario è stato notificato in data 21/11/2020, per cIU giacenza, circos tanza documentale e non contestata;
Anche a voler cons iderare il periodo di sospensione covid dal l , non ha Controparte_7 CP_1
utilmente interrotto il termine di prescrizione, ex art. 2943 c.c., .
Pag. 7 di 8 L'eccezione di prescrizione è, quindi, fondata, e, per tale ragione, il ricorso merita accoglimento.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
P.Q.M.
Accerta e dichiara che il credito portato nell'avviso di addebito n. CP_1
402 2023 00028409 90 000 notificato il 19/1/2024 è estinto per intervenuta prescrizione, e per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto da Parte_1
alla Gestione Separata Liberi Professionisti a titolo di contribuzione CP_1
per l'anno 2014.
-condanna l al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite CP_1
che liquida in euro 1.400,00 oltre spese generali (15%) IVA e CPA
01/10/2024 Il Giudice
Maria Francesca Scala
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