TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/10/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 897/2025, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Erminia Curcio; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 15.03.2004 in Crotone (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 6 – parte 1 – – 2004), dal quale è nato un figlio ormai maggiorenne;
che i coniugi si sono separati consensualmente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.
132/2014 tramite convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 28.08.2023, munita del nulla-osta del Pubblico Ministero e trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Crotone al n. 10 – parte 2 – serie C – anno 2024, e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da intendersi come pronuncia di scioglimento, trattandosi di matrimonio contratto con rito civile), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
1 Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati consensualmente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014 tramite convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 28.08.2023, munita del nulla-osta del Pubblico Ministero e trascritta nei registri di matrimonio del Comune di
Crotone al n. 10 – parte 2 – serie C – anno 2024.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia di scioglimento del matrimonio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 15.03.2004 in Crotone (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 6
– parte 1 – – 2004), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Volontaria giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL. EST.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 897/2025, vertente
TRA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Erminia Curcio; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e – Parte_1 Parte_2 premesso di aver contratto matrimonio in data 15.03.2004 in Crotone (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 6 – parte 1 – – 2004), dal quale è nato un figlio ormai maggiorenne;
che i coniugi si sono separati consensualmente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n.
132/2014 tramite convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 28.08.2023, munita del nulla-osta del Pubblico Ministero e trascritta nei registri di matrimonio del Comune di Crotone al n. 10 – parte 2 – serie C – anno 2024, e che dal momento della separazione non si sono più riconciliati – hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio (da intendersi come pronuncia di scioglimento, trattandosi di matrimonio contratto con rito civile), alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
1 Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970.
Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati consensualmente ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 132/2014 tramite convenzione di negoziazione assistita conclusa in data 28.08.2023, munita del nulla-osta del Pubblico Ministero e trascritta nei registri di matrimonio del Comune di
Crotone al n. 10 – parte 2 – serie C – anno 2024.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e la domanda congiunta delle parti di pronuncia di scioglimento del matrimonio consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Sussistono i presupposti per accogliere il ricorso per lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni ivi concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2 data 15.03.2004 in Crotone (trascritto nel registro degli atti di matrimonio di tale Comune al n. 6
– parte 1 – – 2004), alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
2