Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Matteo Gatti Giudice
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 31/10/1973, residente in [...]39/13 16100
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
GARAVENTA SARA (C.F. ), che la rappresenta e la C.F._2
difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...], il Parte_2 C.F._3
09/08/1972, residente in [...]94/6 GENOVA
ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. CIPRIANI
LARA (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, come da C.F._4
procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate in sede di ricorso introduttivo ed hanno rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 12/07/1998 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 339/2024 emessa dal
Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GENOVA il 12/07/1998 dai IGnori e Parte_1 [...]
[...]
Parte_3
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
2 “1. affidamento congiunto del figlio minore;
Persona_1
2. la ex casa coniugale sita in Genova Via Stefanina Moro n. 94/6 continuerà ad essere assegnata al sig. , come già avviene dal tempo della Parte_2
separazione, in virtù ed in ragione del fatto che presso il ricorrente continueranno a risiedere il figlio minore , ivi collocato, minorenne ed Per_1
i figli e , che seppure maggiorenni, non sono ancora Per_2 Per_3
economicamente indipendenti: si è iscritta al secondo corso di laurea in Per_2
scienze infermieristiche per l'anno accademico 2024/2025 (avendo già conseguito quest'anno la laurea triennale in ostetricia) del ricorrente, ed , non avendo Per_3
passato il test di ammissione alla facoltà di psicologia, ha deciso di iscriversi, come si è iscritto, al primo anno corso di laurea in scienze infermieristiche per l'anno accademico 2024/2025;
3. collocazione del figlio minore presso il padre e mantenimento della Per_1
residenza anagrafica presso il padre. I genitori danno atto e convengono di comune accordo che, rispetto a quanto convenuto in separazione, viene modificato il regime di visita e frequentazione del figlio , in quanto i Per_1
genitori concordano la frequentazione paritetica del figlio minore. Pertanto,
frequenterà a settimane alterne la casa paterna e poi quella materna, Per_1
dal lunedì mattina della settimana precedente al lunedì pomeriggio della settimana successiva, in cui deve rientrare a casa dell'altro genitore, come da piano genitoriale prodotto. A tale fine la madre, che svolge il lavoro di OSS presso una struttura per anziani su turnazione, nella settimana di sua competenza, si impegna a garantire la sua presenza anche di notte, e in caso di sua assenza per motivi lavorativi, si impegna a garantire la presenza di un altro soggetto maggiorenne, di fiducia, che faccia compagnia a durante la Per_1
notte. Durante i tre mesi estivi di sospensione delle lezioni scolastiche, si seguirà il medesimo calendario, ma viene fatta salva la possibilità per la madre e per il padre di trascorrere con il figlio due settimane di vacanza anche non Per_1
consecutive, che devono essere garantiti ad entrambi i genitori;
Durante le vacanze natalizie la madre terrà con sé il figlio ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio, salvo il 24 e il 25 dicembre
3 che saranno sempre alternati;
Nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua e con la il padre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
4. entrambi genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio minore
, mentre le spese straordinarie saranno ripartite tra il IG. e la Per_1 Pt_2
IG.ra nella misura del 50% ciascuno come da “documento uniforme Parte_1
in materia di spese straordinarie della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, verbale in data 15.09.2016” da intendersi integralmente richiamato. Le spese saranno anticipate dal IG. e la IG.ra provvederà al rimborso Pt_2 Parte_1
del 50% delle spese de quibus nel mese successivo, tramite bonifico bancario, entro il giorno 13 di ogni mese. Sarà cura del IG. documentare le spese Pt_2
straordinarie sostenute al fine di ottenere il rimborso;
5. i figli maggiorenni e , in ragione della loro maturità e della Per_2 Per_3
loro libertà di movimento (entrambi sono motomuniti), potranno vedere liberamente entrambi i genitori, ma manterranno la loro residenza anagrafica presso la casa coniugale ed i genitori provvederanno al loro mantenimento, ciascuno in via diretta, per il tempo in cui avranno con sé l'uno e/o l'altra, nel rispetto di un bilanciato criterio temporale con entrambi;
6. disporre che le spese straordinarie relative ai figli maggiorenni ed Per_2
, non essendo ancora i ragazzi economicamente autosufficienti, saranno Per_3
ripartite tra il IG. e la IG.ra nella misura del 50% ciascuno Pt_2 Parte_1
come punto n.
4. Le spese saranno anticipate dal IG. e la IG.ra Pt_2
provvederà al rimborso del 50% delle spese de quibus nel mese Parte_1
successivo, tramite bonifico bancario al padre, entro il 13 di ogni mese. Sarà cura del IG. documentare le spese straordinarie sostenute al fine di Pt_2
ottenere il rimborso. Le parti concordano che le spese di mantenimento
(assicurazione) del motoveicolo in uso ad (intestato al ) saranno a Per_3 Pt_2
carico di e quello in uso a (intestato alla verranno Pt_2 Per_2 Parte_1
sostenute dalla sig.ra le spese di eventuali sanzioni per violazioni di Parte_1
CDS saranno pagati dal proprietario, come anche le spese di manutenzione e riparazione saranno pagate da ciascun proprietario. Le spese di bollo saranno pagate dalla per la moto di analogamente le spese di bollo Parte_1 Per_2
4 del motoveicolo di saranno pagate dal padre. Le spese riguardanti il Per_3
motociclo in uso a saranno a carico della IG.ra fino a Per_2 Parte_1
quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente, così come le spese del motociclo di saranno a carico del IG. fino a quando Per_3 Pt_2 Per_3
non sarà economicamente autosufficiente;
7. i genitori hanno concordato che l'assegno unico erogato dall'Inps per il figlio verrà diviso tra il IG. e la IG.ra dando atto che Per_1 Pt_2 Parte_1
non lo percepisce più avendo superato il limite di età; Per_3
8. il IG. e la IG.ra si impegnano reciprocamente a Pt_2 Parte_1
comunicare ai rispettivi commercialisti che le spese sanitarie dei figli verranno detratte al 50% ciascuno;
9. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno divorzile e/o di mantenimento e/o alimentare, essendo entrambi economicamente indipendenti;
10. i coniugi dichiarano di dare attuazioni alle condizioni de qua dal momento della sottoscrizione del ricorso introduttivo”;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 1998, Numero 388, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 10.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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