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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/01/2024, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 15797/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi ORi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 15797/2023 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 in Pinerolo in via Cambiano n. 6, presso lo studio dell'avv. ZOPPOLATO ADRIANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori:
nato in [...] il [...], Controparte_1
nata in [...] il [...] Controparte_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e Parte_1 Parte_2
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 13/09/2023 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
Dispone che i figli minori ed vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori CP_1 CP_2
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei figli (tutte le decisioni dovranno essere da loro concordate e assunte nel rispetto delle capacità e delle inclinazioni naturali dei figli). Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del minore presso di sé e si impegnano a comunicare preventivamente eventuali mutamenti di residenza o di domicilio. I figli ed CP_1
mantengono l'attuale collocazione presso la madre, dove manterranno la propria residenza CP_2
anagrafica.
Dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
a) a week-end alternati, dal sabato alle ore 21.00 e fino alla domenica dopo pranzo alle ore 15.00;
b) durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre con il papà e il 25 dicembre con la mamma. li 31 dicembre ad anni alterni tra i genitori (nel 2023 bambini rimarranno con la mamma). Il 6 gennaio ad anni alterni tra i genitori (nel 2023 i bambini rimarranno con il papà). c) durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di QU (Pasqua
2024: il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di QU con il padre);
d) i ponti alternati tra i genitori;
e) durante le vacanze scolastiche estive, i bambini staranno con il papà per una settimana consecutive da concordare con la madre entro il 30 maggio I genitori precisano che durante le vacanze estive sarà sospeso il diritto di visita dell'altro e che lo stesso trascorrerà il primo week end che segue una vacanza, con il genitore con cui l'ha trascorsa, da cui partirà l'alternanza.
Dispone che ciascun genitore nei periodi nei quali avrà i figli presso di sé, avrà l'obbligo di scambiarsi tempestivamente qualsiasi informazione sul figlio e di garantire all'altro genitore contatti telefonici giornalieri. I genitori si impegnano, altresì, a riferire i luoghi nei quali risiederanno con lui durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana, se diversi dai rispettivi luoghi di residenza/domicilio.
Dispone che il OR , vista l'attuale situazione economica contribuisca al mantenimento Parte_2 dei figli versando, mensilmente (entro il giorno 21 di ogni mese), alla madre collocataria, € 200,00. rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (base dicembre 2023, prima rivalutazione dicembre 2024), per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ORa le cui Pt_1
coordinate verranno dalla stessa comunicate. Il padre, inoltre, contribuirà al mantenimento dei figli tenendo a proprio carico il 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese straordinarie riferibili ai figli e individuate secondo il protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Torino (da intendersi qui integralmente trascritto e richiamato - doc. 3). Tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, prima di sostenerle.
Dà atto che l'assegno unico erogato dallo Stato continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre e il padre si obbliga, sin d'ora, a rendersi disponibile a qualsiasi adempimento burocratico necessario a tal fine.
Dà atto che i genitori si danno, sin d'ora, reciproco assenso per li rilascio e per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e del figlio minore, anche per finalità turistiche.
Dà atto che con l'esatto e puntuale adempimento di tutto quanto previsto nel presente accordo, le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva, ogni questione personale e patrimoniale tra loro pendente o comunque pregressa, anche connessa alla vicenda familiare.
Dà atto che le parti concordano di dare immediata esecuzione alle condizioni indicate nel presente accordo.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
15/12/2023 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi ORi:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 15797/2023 promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati Parte_1 Parte_2 in Pinerolo in via Cambiano n. 6, presso lo studio dell'avv. ZOPPOLATO ADRIANO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori:
nato in [...] il [...], Controparte_1
nata in [...] il [...] Controparte_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: Nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori sono nati dalla relazione tra e Parte_1 Parte_2
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 13/09/2023 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
Dispone che i figli minori ed vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori CP_1 CP_2
che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale con riferimento alle questioni e alle scelte più importanti relative alla vita dei figli (tutte le decisioni dovranno essere da loro concordate e assunte nel rispetto delle capacità e delle inclinazioni naturali dei figli). Per le questioni di ordinaria amministrazione, invece, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, ciascuno in via esclusiva nei periodi di permanenza del minore presso di sé e si impegnano a comunicare preventivamente eventuali mutamenti di residenza o di domicilio. I figli ed CP_1
mantengono l'attuale collocazione presso la madre, dove manterranno la propria residenza CP_2
anagrafica.
Dispone che, salvo diversi accordi tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli:
a) a week-end alternati, dal sabato alle ore 21.00 e fino alla domenica dopo pranzo alle ore 15.00;
b) durante le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre con il papà e il 25 dicembre con la mamma. li 31 dicembre ad anni alterni tra i genitori (nel 2023 bambini rimarranno con la mamma). Il 6 gennaio ad anni alterni tra i genitori (nel 2023 i bambini rimarranno con il papà). c) durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di QU (Pasqua
2024: il giorno di Pasqua con la madre e il giorno di QU con il padre);
d) i ponti alternati tra i genitori;
e) durante le vacanze scolastiche estive, i bambini staranno con il papà per una settimana consecutive da concordare con la madre entro il 30 maggio I genitori precisano che durante le vacanze estive sarà sospeso il diritto di visita dell'altro e che lo stesso trascorrerà il primo week end che segue una vacanza, con il genitore con cui l'ha trascorsa, da cui partirà l'alternanza.
Dispone che ciascun genitore nei periodi nei quali avrà i figli presso di sé, avrà l'obbligo di scambiarsi tempestivamente qualsiasi informazione sul figlio e di garantire all'altro genitore contatti telefonici giornalieri. I genitori si impegnano, altresì, a riferire i luoghi nei quali risiederanno con lui durante i periodi di vacanza o durante i fine settimana, se diversi dai rispettivi luoghi di residenza/domicilio.
Dispone che il OR , vista l'attuale situazione economica contribuisca al mantenimento Parte_2 dei figli versando, mensilmente (entro il giorno 21 di ogni mese), alla madre collocataria, € 200,00. rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (base dicembre 2023, prima rivalutazione dicembre 2024), per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla ORa le cui Pt_1
coordinate verranno dalla stessa comunicate. Il padre, inoltre, contribuirà al mantenimento dei figli tenendo a proprio carico il 50% delle spese mediche non mutuabili e delle spese straordinarie riferibili ai figli e individuate secondo il protocollo delle spese straordinarie del Tribunale di Torino (da intendersi qui integralmente trascritto e richiamato - doc. 3). Tutte le spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, prima di sostenerle.
Dà atto che l'assegno unico erogato dallo Stato continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre e il padre si obbliga, sin d'ora, a rendersi disponibile a qualsiasi adempimento burocratico necessario a tal fine.
Dà atto che i genitori si danno, sin d'ora, reciproco assenso per li rilascio e per il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, propri e del figlio minore, anche per finalità turistiche.
Dà atto che con l'esatto e puntuale adempimento di tutto quanto previsto nel presente accordo, le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, ragione e causa, avendo risolto in via pacifica e transattiva, ogni questione personale e patrimoniale tra loro pendente o comunque pregressa, anche connessa alla vicenda familiare.
Dà atto che le parti concordano di dare immediata esecuzione alle condizioni indicate nel presente accordo.
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
15/12/2023 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.