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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 62/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente e Relatore
BORAGINE GERARDO, Giudice
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 737/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via S. Caterina D'Alessandria, 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T023329000 REGISTRO 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20231T036276000 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti del procedimento;
premesso che Ricorrente_1, con ricorso depositato il 22 settembre 2025, ha impugnato due avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni notificati dall'Agenzie delle Entrate – Direzione Provinciale di
Firenze, relativi a due atti di compravendita per i quali era stata dichiarata la decadenza dal regime di agevolazione dell'imposta di registro al 2%, il primo relativo ad un atto di compravendita con il quale la ricorrente il 27 maggio 2021 aveva acquistato a Firenze un appartamento in Indirizzo_1 e l'altro relativo ad un secondo atto di compravendita del 2 ottobre 2023, con la quale aveva acquistato un altro appartamento in Indirizzo_1;
rilevato che entrambi erano stati acquistati come abitazione principale della Ricorrente_1, ma il secondo era stato concesso in locazione, dal 20 gennaio 2025 al 30 giugno 2025, e quindi non era stato abitato dalla ricorrente durante questo periodo;
atteso che, a sostegno dell'impugnazione, la Ricorrente_1 ha sostenuto che il secondo appartamento era stato completamente ristrutturato ed era stata ricavata una seconda camera da letto e che la locazione del 2025 era stata solo parziale perché la ricorrente aveva continuato ad abitare nell'immobile in coabitazione con il conduttore;
considerato che dal contratto di locazione del 20 gennaio 2025, registrato il 12 febbraio 2025, risulta che l'immobile, della consistenza di 68 metri quadrati, è stato concesso in locazione alla S.p.A. Società_1, che svolge attività immobiliare e lo ha locato con il dichiarato intento di subaffittarlo a studenti;
osservato che questo contratto non è coerente con una locazione limitata ad una sola stanza dell'immobile, con uso comune di tutte altre tranne la seconda camera da letto, e quindi con la permanenza nell'appartamento delle due locatrici (Ricorrente_1 e Nominativo_1), stante l'esiguità dell'unità immobiliare e le ulteriori clausole contrattuali, che hanno imposto alla società conduttrice di provvedere a «tutte le spese di ordinaria manutenzione» (clausola n. 7);
evidenziato inoltre che l'ammontare del canone (€uro 1.000,00 mensili), del contributo alle utenze
(€uro 600,00 mensili) e degli oneri condominiali (ulteriori €uro 600,00 mensili) non è affatto coerente con l'affitto ad una società immobiliare di una mera porzione di un appartamento di soli 68 metri quadrati;
considerato altresì che proprio le modeste dimensioni dell'unità immobiliare rendono scarsamente verosimile che le due locatrici possano avervi coabitato con studenti sconosciuti;
ritenuto pertanto che l'avere locato a terzi l'immobile, appena tredici mesi dopo averlo acquistato, è incompatibile con la destinazione ad abitazione principale e comporta la decadenza dal regime fiscale agevolato, per cui il ricorso deve essere respinto e che, in assenza di ragioni per derogare al principio previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, la ricorrente va condannata al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi €uro 1.500,00, oltre accessori come per legge.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZZUTI VALENTINO, Presidente e Relatore
BORAGINE GERARDO, Giudice
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 737/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via S. Caterina D'Alessandria, 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T023329000 REGISTRO 2021
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20231T036276000 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 43/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e i documenti del procedimento;
premesso che Ricorrente_1, con ricorso depositato il 22 settembre 2025, ha impugnato due avvisi di liquidazione e irrogazione sanzioni notificati dall'Agenzie delle Entrate – Direzione Provinciale di
Firenze, relativi a due atti di compravendita per i quali era stata dichiarata la decadenza dal regime di agevolazione dell'imposta di registro al 2%, il primo relativo ad un atto di compravendita con il quale la ricorrente il 27 maggio 2021 aveva acquistato a Firenze un appartamento in Indirizzo_1 e l'altro relativo ad un secondo atto di compravendita del 2 ottobre 2023, con la quale aveva acquistato un altro appartamento in Indirizzo_1;
rilevato che entrambi erano stati acquistati come abitazione principale della Ricorrente_1, ma il secondo era stato concesso in locazione, dal 20 gennaio 2025 al 30 giugno 2025, e quindi non era stato abitato dalla ricorrente durante questo periodo;
atteso che, a sostegno dell'impugnazione, la Ricorrente_1 ha sostenuto che il secondo appartamento era stato completamente ristrutturato ed era stata ricavata una seconda camera da letto e che la locazione del 2025 era stata solo parziale perché la ricorrente aveva continuato ad abitare nell'immobile in coabitazione con il conduttore;
considerato che dal contratto di locazione del 20 gennaio 2025, registrato il 12 febbraio 2025, risulta che l'immobile, della consistenza di 68 metri quadrati, è stato concesso in locazione alla S.p.A. Società_1, che svolge attività immobiliare e lo ha locato con il dichiarato intento di subaffittarlo a studenti;
osservato che questo contratto non è coerente con una locazione limitata ad una sola stanza dell'immobile, con uso comune di tutte altre tranne la seconda camera da letto, e quindi con la permanenza nell'appartamento delle due locatrici (Ricorrente_1 e Nominativo_1), stante l'esiguità dell'unità immobiliare e le ulteriori clausole contrattuali, che hanno imposto alla società conduttrice di provvedere a «tutte le spese di ordinaria manutenzione» (clausola n. 7);
evidenziato inoltre che l'ammontare del canone (€uro 1.000,00 mensili), del contributo alle utenze
(€uro 600,00 mensili) e degli oneri condominiali (ulteriori €uro 600,00 mensili) non è affatto coerente con l'affitto ad una società immobiliare di una mera porzione di un appartamento di soli 68 metri quadrati;
considerato altresì che proprio le modeste dimensioni dell'unità immobiliare rendono scarsamente verosimile che le due locatrici possano avervi coabitato con studenti sconosciuti;
ritenuto pertanto che l'avere locato a terzi l'immobile, appena tredici mesi dopo averlo acquistato, è incompatibile con la destinazione ad abitazione principale e comporta la decadenza dal regime fiscale agevolato, per cui il ricorso deve essere respinto e che, in assenza di ragioni per derogare al principio previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, la ricorrente va condannata al rimborso delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna Ricorrente_1 al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi €uro 1.500,00, oltre accessori come per legge.