TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/11/2025, n. 3318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3318 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2249 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2013 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Mandara Parte_1
attore contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Controparte_1
Orlando
convenuto nonché
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Delle Rose Controparte_2
chiamata in causa
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11.02.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione notificato in data 12.11.2013 conveniva Parte_1
in giudizio il sito al corso Vittorio Emanuele n. 72, Controparte_1
NG (SA) per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 96.898,00 a titolo risarcitorio per i danni da lesioni alla persona subite in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi il 13.01.2011.
In particolare, l'attore deduceva che, nel mentre eseguiva lavori di ristrutturazione dell'immobile cadeva al suolo da una CP_3
impalcatura, riportando gravi lesioni alla persona, per un danno biologico da invalidità permanente del 18%, con una invalidità temporanea totale di 30 giorni e parziale al 50% di altri 60 giorni.
Di tali danni veniva richiesto il risarcimento al convenuto , ritenuto CP_1
responsabile ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c..
Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva la Controparte_1
nullità dell'atto di citazione e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda;
nel contempo, in caso di accoglimento della domanda spiegata nei suoi confronti, richiedeva di essere manlevato dalla sua assicuratrice
[...]
da ogni richiesta attorea: a tal fine in data 15.4.2014 le Controparte_2
notificava l'atto di chiamata del terzo in garanzia. Nel giudizio si costituiva l' che impugnava la domanda non Controparte_2
provata ed infondata ed eccepiva comunque l'inoperatività della garanzia.
Ammessa la prova testimoniale, escussi i testimoni, disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale, formulata proposta conciliativa non accettata congiuntamente dalle parti, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del giorno 11.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione spiegata da parte del convenuto. Infatti, dall'atto di citazione, seppur nella sua brevità, è possibile comprendere gli elementi essenziali della domanda, sia con riferimento al petitum che alla causa petendi.
Di conseguenza non si ravvisano gli estremi per l'applicazione della sanzione processuale prevista dalla citata disposizione.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In data 13.1.2011, alle ore 15.30 circa, in NG al corso Vittorio Emanuele
D'EL MA stava eseguendo dei lavori di manutenzione presso lo stabile del sopra un'impalcatura. Controparte_1
Tali lavori venivano commissionati dal condominio alla impresa CP_1
edile intestata a come riferito dal testimone Controparte_4 Testimone_1
(con dichiarazioni scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità) e come emerso nel procedimento penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e per intervenuta morte del reo.
Nel compiere tali opere l'attore, a causa dello smorzamento delle tavole di calpestio non fissate idoneamente, cadeva malamente al suolo procurandosi lesioni personali per le quali fu trasportato al locale presidio di Nocera Inferiore, giusta referto n. 01022 in cui si riscontrava “ trauma cranico facciale e prognosi riservata ”. Le concordanti dichiarazioni testimoniali (in particolare quelle di Tes_2
e ) hanno dimostrato l'assenza di mezzi di
[...] Testimone_3
protezione (rete, cintura di sicurezza, casco protettivo) nel cantiere al momento della caduta dell'attore.
Nessuno ha provato che fossero stati forniti mezzi di sicurezza al Parte_1
senza che quest'ultimo li utilizzasse.
In considerazione della grave mancanza di sicurezza sul cantiere si apriva il suddetto procedimento penale rubricato al nr pm 152 /2011 e nr. 1372/2014 Rg.
Trib Noc. Inferiore nei confronti di e e Controparte_5 CP_6 [...]
ed Andrea per i reati ex artt. 590 e 113 cp nonché ex art 90 comma CP_4
9 lettera A d.lgvo 81/08 per omissione e violazione delle norme in materia di sicurezza e rischi .
Il commissionava detti lavori di somma urgenza, Controparte_1
senza stipulare un contratto di appalto e, soprattutto, senza verificare l'iscrizione della ditta presso la Camera di Commercio.
Dall'istruttoria (vedasi anche quanto accertato in sede penale) non risulta, infatti, che la ditta a cui vennero commissionati i lavori, peraltro non chiamata in causa dal Condominio committente, fosse iscritta alla Camera di Commercio e fosse in possesso del documento di valutazione dei rischi e del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Dalla mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria consegue che il è tenuto a rispondere del sinistro de quo CP_1
ai sensi dell'art. 90 comma 9 D. Lgs n. 81/08 per omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza come se avesse concorso direttamente all'evento nella qualità di datore di lavoro.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il
Consulente Tecnico d'Ufficio ha accertato che i postumi permanenti residuati a carico dell'attore sono quantificabili nella misura del 15% e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni
30 quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni 20 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 75% e giorni 30 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50%.
Le suddette valutazioni sono state esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili.
Le spese mediche documentate sono pari ad euro 479,96
Ciò posto, in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro
(anni 19) ed escluse le voci non provate, deve essere riconosciuto per il danno biologico un importo complessivo pari ad euro 50.737,00 (danno biologico permanente euro 43.837,00, danno biologico temporaneo euro 6.900,00), a cui devono aggiungersi euro 479,96 a titolo di spese sostenute ed accertate, per un importo finale risarcibile pari ad euro 51.216,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicati in dispositivo.
Venendo al rapporto processuale fra convenuto e chiamata in causa, la domanda di manleva è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, dal frontespizio della polizza prodotta, in mancanza delle condizioni generali del contratto di assicurazione, emerge la copertura della responsabilità civile verso terzi e quindi anche dell'evento dedotto in giudizio.
Deve essere, pertanto, disattesa l'eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dalla chiamata in causa, che va dunque condannata a manlevare e tenere indenne il dalle conseguenze patrimoniali Controparte_1
sfavorevoli della presente decisione.
Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza nei rapporti fra attore (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) e convenuto e fra quest'ultimo e la chiamata in causa e vanno liquidate in relazione al valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione e conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro 51.216,96, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dall'evento al soddisfo e calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass. S.U. sent. n. 1712/95.
2) Accoglie la domanda di manleva del e per Controparte_1
l'effetto condanna la a manlevare il predetto Controparte_2
assicurato dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli direttamente derivanti dalla presente decisione, rimborsando allo stesso (o tenendolo indenne) le somme che dovrà pagare in favore dell'attore, ivi comprese la refusione delle spese di giudizio come liquidate in dispositivo.
3) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio, liquidate in euro 7616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore dello Stato.
4) Condanna la chiamata in causa al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio, liquidate in euro 7616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 05/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2249 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2013 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Mandara Parte_1
attore contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Controparte_1
Orlando
convenuto nonché
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Delle Rose Controparte_2
chiamata in causa
Avente ad
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 11.02.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione notificato in data 12.11.2013 conveniva Parte_1
in giudizio il sito al corso Vittorio Emanuele n. 72, Controparte_1
NG (SA) per sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di euro 96.898,00 a titolo risarcitorio per i danni da lesioni alla persona subite in conseguenza dell'evento dannoso verificatosi il 13.01.2011.
In particolare, l'attore deduceva che, nel mentre eseguiva lavori di ristrutturazione dell'immobile cadeva al suolo da una CP_3
impalcatura, riportando gravi lesioni alla persona, per un danno biologico da invalidità permanente del 18%, con una invalidità temporanea totale di 30 giorni e parziale al 50% di altri 60 giorni.
Di tali danni veniva richiesto il risarcimento al convenuto , ritenuto CP_1
responsabile ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c..
Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva la Controparte_1
nullità dell'atto di citazione e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda;
nel contempo, in caso di accoglimento della domanda spiegata nei suoi confronti, richiedeva di essere manlevato dalla sua assicuratrice
[...]
da ogni richiesta attorea: a tal fine in data 15.4.2014 le Controparte_2
notificava l'atto di chiamata del terzo in garanzia. Nel giudizio si costituiva l' che impugnava la domanda non Controparte_2
provata ed infondata ed eccepiva comunque l'inoperatività della garanzia.
Ammessa la prova testimoniale, escussi i testimoni, disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale, formulata proposta conciliativa non accettata congiuntamente dalle parti, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del giorno 11.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione spiegata da parte del convenuto. Infatti, dall'atto di citazione, seppur nella sua brevità, è possibile comprendere gli elementi essenziali della domanda, sia con riferimento al petitum che alla causa petendi.
Di conseguenza non si ravvisano gli estremi per l'applicazione della sanzione processuale prevista dalla citata disposizione.
Nel merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
In data 13.1.2011, alle ore 15.30 circa, in NG al corso Vittorio Emanuele
D'EL MA stava eseguendo dei lavori di manutenzione presso lo stabile del sopra un'impalcatura. Controparte_1
Tali lavori venivano commissionati dal condominio alla impresa CP_1
edile intestata a come riferito dal testimone Controparte_4 Testimone_1
(con dichiarazioni scevre da vizi di contraddittorietà ed illogicità) e come emerso nel procedimento penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione e per intervenuta morte del reo.
Nel compiere tali opere l'attore, a causa dello smorzamento delle tavole di calpestio non fissate idoneamente, cadeva malamente al suolo procurandosi lesioni personali per le quali fu trasportato al locale presidio di Nocera Inferiore, giusta referto n. 01022 in cui si riscontrava “ trauma cranico facciale e prognosi riservata ”. Le concordanti dichiarazioni testimoniali (in particolare quelle di Tes_2
e ) hanno dimostrato l'assenza di mezzi di
[...] Testimone_3
protezione (rete, cintura di sicurezza, casco protettivo) nel cantiere al momento della caduta dell'attore.
Nessuno ha provato che fossero stati forniti mezzi di sicurezza al Parte_1
senza che quest'ultimo li utilizzasse.
In considerazione della grave mancanza di sicurezza sul cantiere si apriva il suddetto procedimento penale rubricato al nr pm 152 /2011 e nr. 1372/2014 Rg.
Trib Noc. Inferiore nei confronti di e e Controparte_5 CP_6 [...]
ed Andrea per i reati ex artt. 590 e 113 cp nonché ex art 90 comma CP_4
9 lettera A d.lgvo 81/08 per omissione e violazione delle norme in materia di sicurezza e rischi .
Il commissionava detti lavori di somma urgenza, Controparte_1
senza stipulare un contratto di appalto e, soprattutto, senza verificare l'iscrizione della ditta presso la Camera di Commercio.
Dall'istruttoria (vedasi anche quanto accertato in sede penale) non risulta, infatti, che la ditta a cui vennero commissionati i lavori, peraltro non chiamata in causa dal Condominio committente, fosse iscritta alla Camera di Commercio e fosse in possesso del documento di valutazione dei rischi e del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Dalla mancata verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria consegue che il è tenuto a rispondere del sinistro de quo CP_1
ai sensi dell'art. 90 comma 9 D. Lgs n. 81/08 per omessa predisposizione dei sistemi di sicurezza come se avesse concorso direttamente all'evento nella qualità di datore di lavoro.
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il
Consulente Tecnico d'Ufficio ha accertato che i postumi permanenti residuati a carico dell'attore sono quantificabili nella misura del 15% e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni
30 quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni 20 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 75% e giorni 30 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50%.
Le suddette valutazioni sono state esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili.
Le spese mediche documentate sono pari ad euro 479,96
Ciò posto, in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro
(anni 19) ed escluse le voci non provate, deve essere riconosciuto per il danno biologico un importo complessivo pari ad euro 50.737,00 (danno biologico permanente euro 43.837,00, danno biologico temporaneo euro 6.900,00), a cui devono aggiungersi euro 479,96 a titolo di spese sostenute ed accertate, per un importo finale risarcibile pari ad euro 51.216,96, oltre interessi e rivalutazione monetaria come indicati in dispositivo.
Venendo al rapporto processuale fra convenuto e chiamata in causa, la domanda di manleva è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, dal frontespizio della polizza prodotta, in mancanza delle condizioni generali del contratto di assicurazione, emerge la copertura della responsabilità civile verso terzi e quindi anche dell'evento dedotto in giudizio.
Deve essere, pertanto, disattesa l'eccezione di inoperatività della garanzia sollevata dalla chiamata in causa, che va dunque condannata a manlevare e tenere indenne il dalle conseguenze patrimoniali Controparte_1
sfavorevoli della presente decisione.
Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza nei rapporti fra attore (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) e convenuto e fra quest'ultimo e la chiamata in causa e vanno liquidate in relazione al valore della causa (indeterminabile a complessità bassa) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione e conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di euro 51.216,96, Parte_1
oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dall'evento al soddisfo e calcolati secondo i criteri stabiliti da Cass. S.U. sent. n. 1712/95.
2) Accoglie la domanda di manleva del e per Controparte_1
l'effetto condanna la a manlevare il predetto Controparte_2
assicurato dalle conseguenze patrimoniali sfavorevoli direttamente derivanti dalla presente decisione, rimborsando allo stesso (o tenendolo indenne) le somme che dovrà pagare in favore dell'attore, ivi comprese la refusione delle spese di giudizio come liquidate in dispositivo.
3) Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio, liquidate in euro 7616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore dello Stato.
4) Condanna la chiamata in causa al pagamento in favore del convenuto delle spese del giudizio, liquidate in euro 7616,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 05/11/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo