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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 29/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1929 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1929/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
PARADISI ELISABETTA, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. VILLONE Controparte_1 C.F._2
MADDALENA, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.01.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in rel elebrato in data 12.09.2007 in Roma (atto n. 9
[...] serie C - anno 2007) Tanto in ragione del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa di seguito indicata, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2. assegna la casa familiare sita in Vetralla a parte ricorrente;
3 corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di Controparte_1 Euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 60% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 500,00 Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, 5. spese processuali compensate e rinuncia all'impugnazione”. A questo punto le parti chiedono di trasformare il rito ed omologare l'accordo.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nata a LECCE in [...] Parte_1
08/05/1960 e nato a ROMA il [...] in [...] al matrimonio Controparte_1 celebrato 12.09.2007 in Roma ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 29/01/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE
Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Paolo Bonofiglio Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al RG N. 1929/2024 avente ad oggetto: separazione personale tra coniugi TRA
) nata il [...] a [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
PARADISI ELISABETTA, come da procura in atti RICORRENTE E
) nato il [...] a [...], con l'Avv. VILLONE Controparte_1 C.F._2
MADDALENA, come da procura in atti RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 29.01.2025 le parti hanno concluso come da verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1 CP_1
in rel elebrato in data 12.09.2007 in Roma (atto n. 9
[...] serie C - anno 2007) Tanto in ragione del venir meno della loro relazione affettiva e dell'esistenza di serie incompatibilità che avevano minato gravemente la loro relazione e reso non più possibile il mantenimento della loro unione. Costituendosi in giudizio parte resistente, aderendo alla domanda di separazione, ha contestato le deduzioni di merito di parte ricorrente articolando specifiche conclusioni alle quali si riportava. Nel corso della prima udienza le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa di seguito indicata, chiedendo l'emissione di sentenza ex art. 473.bis, co. IV CPC:
“1. autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del rispetto;
2. assegna la casa familiare sita in Vetralla a parte ricorrente;
3 corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di Controparte_1 Euro 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 60% delle spese straordinarie che, in caso di disaccordo, saranno quelle indicate dal protocollo Tribunale di Viterbo;
4. corrisponderà alla moglie entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 500,00 Controparte_1
a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, somma che dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, 5. spese processuali compensate e rinuncia all'impugnazione”. A questo punto le parti chiedono di trasformare il rito ed omologare l'accordo.
Tutto ciò premesso, il Tribunale:
- preso atto che risulta provato il titolo addotto a sostegno della domanda, l'equità e la congruità delle condizioni concordate, oltre all'assenza di elementi incompatibili con il prospettato accordo e/o contrari alla legge potendo, pertanto, la domanda essere accolta previa trasformazione del rito;
- rilevato che con l'indicato accordo le parti hanno regolato anche le spese del processo, avendo, inoltre, rinunciato all'impugnazione della presente decisione
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede: 1. Omologa l'accordo di separazione personale intervenuto tra nata a LECCE in [...] Parte_1
08/05/1960 e nato a ROMA il [...] in [...] al matrimonio Controparte_1 celebrato 12.09.2007 in Roma ordinando la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
2. dispone in merito agli ulteriori punti come da accordi indicati nella parte narrativa della presente decisione.
3. dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 29/01/2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco