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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/10/2025, n. 4156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4156 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6672 /2024 RG
Alla udienza del 23.10.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note congiunte depositate dalle parti e della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 6672 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024
TRA
1
la , Parte_1
c.f.: , P.IVA: C.F._1 P.IVA_1
(avv.ti RZ Barone e Valentina Camarda)
ATTRICE
CONTRO
Il sig. (C.F.: , (avv. Controparte_1 C.F._2
BE Caramanna)
CONVENUTO
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che, dopo l'instaurazione del presente giudizio, entrambe le parti hanno depositato note congiunte nelle quali hanno rappresentato di aver conciliato integralmente la controversia alle condizioni di cui all'allegato atto di transazione, e di vole rinunziare conseguentemente, ad ogni ulteriore reciproca pretesa
2 formulata nel presente giudizio, non avendo più nulla a pretendere l'una dall'altra (doc.1). Pertanto, tenuto conto della sopravvenuta carenza di interesse manifestata dalle parti, le stesse, congiuntamente hanno chiesto di emettere sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Nel merito, preso atto del superiore assunto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, stante la sopravvenuta carenza di interesse.
A tal uopo, appare opportuno evidenziare come, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo
Giudice
“È legittima la definizione di un giudizio con una pronuncia di
intervenuta cessazione della materia del contendere tutte le volte in
cui il giudice si limiti a constatare che non vi è più interesse ad una
pronuncia sul merito della domanda;
in questo caso egli si pronuncia
anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della
sola soccombenza virtuale . (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6393
del 01/04/2004).
In merito alle spese legali, le parti, hanno chiesto concordemente di disporre la compensazione.
Così deciso.
Pa, lì 23.10.2025 Il G.O.P. Valentina Cimino
3
Alla udienza del 23.10.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note congiunte depositate dalle parti e della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 6672 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2024
TRA
1
la , Parte_1
c.f.: , P.IVA: C.F._1 P.IVA_1
(avv.ti RZ Barone e Valentina Camarda)
ATTRICE
CONTRO
Il sig. (C.F.: , (avv. Controparte_1 C.F._2
BE Caramanna)
CONVENUTO
IL G.O.P
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando:
Dichiara cessata la materia del contendere;
Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che, dopo l'instaurazione del presente giudizio, entrambe le parti hanno depositato note congiunte nelle quali hanno rappresentato di aver conciliato integralmente la controversia alle condizioni di cui all'allegato atto di transazione, e di vole rinunziare conseguentemente, ad ogni ulteriore reciproca pretesa
2 formulata nel presente giudizio, non avendo più nulla a pretendere l'una dall'altra (doc.1). Pertanto, tenuto conto della sopravvenuta carenza di interesse manifestata dalle parti, le stesse, congiuntamente hanno chiesto di emettere sentenza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Nel merito, preso atto del superiore assunto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, stante la sopravvenuta carenza di interesse.
A tal uopo, appare opportuno evidenziare come, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo
Giudice
“È legittima la definizione di un giudizio con una pronuncia di
intervenuta cessazione della materia del contendere tutte le volte in
cui il giudice si limiti a constatare che non vi è più interesse ad una
pronuncia sul merito della domanda;
in questo caso egli si pronuncia
anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della
sola soccombenza virtuale . (Cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 6393
del 01/04/2004).
In merito alle spese legali, le parti, hanno chiesto concordemente di disporre la compensazione.
Così deciso.
Pa, lì 23.10.2025 Il G.O.P. Valentina Cimino
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