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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 219/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. VERLINGIERI MARGHERITA P.IVA_1
ET ( e dell'avv. DI PIETRO COSTANZO C.F._1
( ), C.F._2 attrice in riassunzione
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. VETTORI GIUSEPPE ( ) e dell'avv. C.F._3
VETTORI LORENZO ( C.F._4 convenuta in riassunzione
Conclusioni per «Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte rimettente: 1) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate ai conti correnti di corrispondenza oggetto dei rapporti tra attrice e convenuta, (ovvero interessi debitori e CP_1 creditori, spese, cms e valute), così come evidenziato in narrativa;
2) accertare l'illegittimità delle somme contabilizzate dall'Istituto di credito, in seguito all'applicazione dell'anatocismo e dunque della capitalizzazione composta operata sugli interessi debitori, sulla CMS e sulle spese, per l'effetto, condannare la alla restituzione, in favore CP_1 dell'istante, anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario, delle somme, a tale titolo, indebitamente pretese, previo azzeramento delle valute e ricostruzione al tasso legale/BOT degli interessi attivi e passivi, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo;
3) condannare l'istituto, alla restituzione, anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario, delle somme illegittimamente pretese a titolo di interessi debitori accertate in corso di causa, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo;
4) condannare l'istituto, al pagamento, anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario, degli interessi creditori sui saldi avere, determinati operando con l'applicazione del tasso legale/BOT, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo integrale soddisfo;
5) condannare la convenuta al pagamento, anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario, degli importi indebitamente versati a titolo di CMS, spese e oneri di conto;
6) accertare e dichiarare l'assenza di causa debendi in ordine all'addebito sul c/c di corrispondenza delle poste passive derivanti da anticipazioni e sconti e conseguentemente epurarle dai saldi progressivi;
in subordine dichiarare le condizioni economiche applicate ai cennati rapporti, come illegittime e, per effetto della ricostruzione delle singole operazioni al tasso sostitutivo, epurazione delle spese e commissioni, azzeramento delle pag. 2/25 valute, condannare la banca alla restituzione di quanto a tale titolo illegittimamente corrisposto, anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario;
7) accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità delle segnalazioni periodiche inoltrate alla Centrale Rischi della BA d'Italia, a nome della correntista, per le causali in narrativa e, conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento in favore della società istante dei danni patrimoniali e di reputazione, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa e, in mancanza, lasciata al prudente apprezzamento e finanche all'equità del Giudice adito;
8) condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. al pagamento delle spese e delle competenze di lite dei primi due gradi di giudizio, nonché di quelle del giudizio di legittimità e della presente fase di riassunzione, il tutto oltre rimborso forfettario ed oneri di legge, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati antistatari»; per «Piaccia alla Corte Controparte_1
d'Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria istanza domanda ed eccezione, per le ragioni di cui in atti:
- in via preliminare: dichiarare prescritta l'azione di ripetizione riguardo alle movimentazioni intervenute, a qualsiasi titolo, sui rapporti oggetto di causa anteriormente al 29.3.2003; nel merito: in via principale respingere in toto le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, tenuto presente che i rapporti con la società sono tuttora in essere e Parte_1 presentano un'esposizione creditoria a favore della BA, nella denegata ipotesi in cui addebiti illegittimi possano essere oggetto di restituzione ex art. 2033 [c.c.], dichiarare compensato l'eventuale credito restitutorio riconosciuto agli attori con il credito della BA derivante dal saldo del conto alla data della sentenza.
pag. 3/25 In via istruttoria: si conclude per la reiezione delle istanze avversarie.
Con vittoria di spese oltre rimborso forfettario IVA e CPA di tutti i gradi di giudizio».
Rilevato
(nel prosieguo ) Parte_1 Pt_1 ha convenuto in giudizio davanti a questa Corte d'appello
[...]
Contr (in prosieguo a seguito dell'ordinanza con rinvio Controparte_1
n. 30694 de1 2023 della Corte di cassazione, con la quale è stata cassata la sentenza d'appello n. 2906 del 2018 di questa Corte, che aveva confermato quella n. 157 del 2017 del Tribunale di Siena di rigetto delle domande proposte da e dirette: a) all'accertamento della nullità delle condizioni Pt_1 economiche applicate ai conti correnti ordinari di corrispondenza Contr intrattenuti con n. 13488.65 e n. 3348.87, nonché con riferimento a quelli anticipi n. 712668.09, n. 712608.46, n. 15210W, n. 350084, n. CP_3
62156510.74, n. 100054, n. 351008 e n. 65351711.95, in relazione agli interessi debitori e creditori, alle spese, alle commissioni di massimo scoperto (c.m.s.) e alle valute;
b) ad accertare l'illegittimità dell'applicazione dell'anatocismo; c) alla condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
d) alla condanna al risarcimento del danno.
Ha anzitutto rilevato la Suprema Corte che l'appello era stato rigettato ritenendo che non avesse assolto sufficientemente l'onere di Pt_1 allegazione specifica, non avendo indicato analiticamente le voci di indebita appostazione in conto, né avesse assolto il proprio onere probatorio, avendo prodotto estratti conto parziali dal 2001 al 2013. Inoltre, il giudice d'appello aveva ritenuto che la reiterazione in secondo grado della richiesta di un ordine di esibizione nei confronti della fosse inammissibile perché CP_1 esplorativa, così come la richiesta di c.t.u. contabile, in quanto finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi che non erano stati idoneamente allegati.
pag. 4/25 La Corte di cassazione ha altresì rilevato che, secondo il giudice d'appello, «la società appellante non avesse assolto all'onere di allegazione, non considerando, in primo luogo, che la stessa […] a fronte della produzione da parte della banca dei contratti relativi ai rapporti in contestazione, aveva, nella memoria ex art. 183 comma 6° cod. proc. civ., svolto una serie di allegazioni specifiche in ordine al contenuto dei contratti prodotti in giudizio dalla banca con la comparsa di risposta, osservando, in particolare, che quello datato 8.5.2000 non conteneva l'indicazione di alcuna condizione economica regolante il rapporto di c/c, che il contratto di apertura di fido si poneva in contrasto con le disposizioni di cui alla delibera CICR del 9.2.2000, che, in ordine alla CMS, era stata indicata solo l'aliquota, ma non il rigoroso criterio di calcolo, che non risultavano pattuizioni riguardanti le spese, le valute, gli interessi creditori e sulla capitalizzazione degli interessi. […]».
A tal proposito, la Corte rimettente ha considerato che, alla stregua della propria consolidata giurisprudenza, «sul tema della validità della domanda di restituzione dell'indebito, […] l'attore, oltre all'indicazione del conto corrente, dell'eventuale apertura di credito, della durata del relativo rapporto, delle causali indebite, non è tenuto ad indicare partitamente i versamenti effettuati, e specificarne la natura, essendo, invece, sufficiente l'allegazione di versamenti indebiti, con la richiesta di restituzione somma».
Ha osservato, peraltro, «che le Sezioni Unite […] hanno affermato [che] è sufficiente l'allegazione da parte del correntista dell'esistenza di versamenti, da intendersi come pagamenti, indebiti e la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato (come, in modo simmetrico, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione, la BA, dal canto suo, può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare: vedi parr. 7 e 3 S.U. citata). Né l'onere di allegazione specifica può imporsi ai fini probatori, ove siano indicate le causali delle indebite annotazioni e siano stati allegati gli estratti conto o pag. 5/25 altri documenti idonei a dimostrare l'addebito di voci illegittime o non pattuite».
Per le medesime considerazioni ha poi accolto il quarto motivo di ricorso, con il quale lamentava che «la Corte d'Appello, pur Pt_1 condividendo la sua impostazione in ordine alla non necessità di inoltrare l'istanza ex art. 119 T.U.B. ante giudizio, al fine di ottenere l'accoglimento di un'istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., non ne ha tratto le corrette conseguenze, rigettando la richiesta di esibizione in quanto ritenut[a] inammissibilmente esplorativa. Tale istanza, invece, non poteva essere considerata esplorativa, in quanto vi era la prova dell'attivazione della società».
Ha invece ritenuto assorbito il terzo motivo d'impugnazione con il quale contestava che la Corte d'appello avesse negato l'espletamento della Pt_1
c.t.u. «per l'asserito mancato assolvimento dell'onere di allegazione probatoria», senza aver «tenuto conto del complessivo compendio istruttorio, ivi compreso quello prodotto dalla BA (contratto di conto corrente bancario, contratto di fido, contratto anticipi fatture, etc.)».
ha quindi riassunto la causa affinché siano trattate nel merito le Pt_1
Contr domande da essa proposte sin dal primo grado nei confronti di ossia quella di accertamento dell'illegittimità degli addebiti da tale banca effettuati sui citati conti ordinari con essa intrattenuti (per tasso di interesse ultralegale, anatocismo, spese, c.m.s. e antergazione e postergazione delle valute), nonché in relazione a quelli anticipi s.b.f., dei quali lamenta che le relative «poste passive» siano state addebitate sui predetti conti ordinari, generando costi indebiti;
la domanda di condanna alla restituzione e al pagamento delle somme, «anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario» – ossia di riaccertamento del saldo del conto – e la domanda di accertamento dell'illegittimità delle segnalazioni periodiche pag. 6/25 inoltrate alla Centrale Rischi della BA d'Italia e quella consequenziale di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e reputazionali.
sostiene inoltre «che le condizioni economiche applicate ai conti Pt_1 richiamati non risultano concordate in un contratto avente la forma prescritta dalla normativa di settore»; nega che, al fine dell'accoglimento delle domande, sia necessaria la produzione integrale degli estratti conto dall'inizio del rapporto;
contesta «il rigetto della richiesta ex art. 210 c.p.c. sul presupposto della natura esplorativa della stessa, avendo, parte attrice, assolto pienamente all'onere di allegazione»; richiede di «fare ordine ex art. 210 c.p.c. alla BA convenuta di esibire in giudizio la documentazione contrattuale e gli estratti conto di cui alla istanza ex art. 119 TUB del
24/06/2013»; richiede altresì l'espletamento di c.t.u. contabile.
Contr Nel presente giudizio di rinvio si è costituita riproponendo le eccezioni di prescrizione, di giudicato e d'inammissibilità tanto della domanda di ripetizione dei versamenti, quanto di quella di accertamento della loro non debenza – per essere stati i conti aperti al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado – oltre a quella «di compensazione con il saldo dei rapporti per cui è causa». Protesta inoltre l'infondatezza nel merito delle domande.
All'esito dell'udienza del 28 giugno 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 22 luglio 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Occorre in primo luogo trattare e rigettare l'eccezione di giudicato Contr che ha sollevato rispetto alla statuizione assunta all'esito del giudizio di appello, secondo cui «la contestazione svolta con riguardo al tasso di interesse applicato appare formulata in maniera del tutto generica, al pari pag. 7/25 di ogni altra eccezione svolta in punto di commissione di massimo scoperto, valute e presunti – ma mai specificati- addebiti dai conti anticipi a quelli di c/c fino ad una non meglio precisata illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi, in ordine alla quale non è allegata e tantomeno indicata la prova del danno». Tale statuizione è stata infatti oggetto del secondo motivo di ricorso alla Corte di cassazione, che, accogliendolo, ha ritenuto erronea, sul punto, la sentenza impugnata proprio perché «a fronte della produzione da parte della banca dei contratti relativi ai rapporti in contestazione, aveva, nella memoria ex art. 183 comma 6° cod. proc. civ., svolto una serie di allegazioni specifiche in ordine al contenuto dei contratti prodotti in giudizio dalla banca con la comparsa di risposta». Pertanto, escluso che sul punto si sia formato giudicato, le allegazioni vanno considerate specificamente formulate e le relative doglianze trattate nel merito.
Contr Va poi respinta l'eccezione di d'inammissibilità della domanda di accertamento dell'illegittimità degli addebiti e di ricalcolo del saldo, che, a suo dire, deriverebbe dall'inammissibilità di quella di ripetizione, per essere stati, i conti, ancora aperti al momento dell'instaurazione del giudizio di Contr primo grado, statuizione sulla quale – sempre secondo – vi sarebbe altresì giudicato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il correntista «ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche,
l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse […] rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto pag. 8/25 (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili, la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice» (Cass. n. 7697 del 2023, in motivazione).
Nel solco di tale orientamento si è collocata anche questa Corte, secondo cui «[l]'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. matura con la chiusura del conto corrente perché solo da quel momento il credito diventa esigibile, tuttavia anche in precedenza il correntista ha interesse ad ottenere l'elisione di poste illegittime addebitate e il riaccredito virtuale sul conto delle relative somme;
del resto la struttura della domanda di ripetizione dell'indebito è duplice: implica e presuppone sempre l'accertamento della effettiva sussistenza/legittimità dell'obbligo che ha dato luogo ad un pagamento considerato indebito, cui segue un corollario di condanna al pagamento dello stesso indebito qualora la relativa somma sia esigibile
(Cass. n. 7697 del 2023, Cass. n. 21646 del 2018, Corte d'appello di Firenze
n. 2613 del 2022, n. 2464 del 2022, n. 874/2023)» (Corte d'appello di
Firenze n. 1243 del 2024 e n. 1764 del 2023, in motivazione).
Pertanto, l'essere i conti ancora aperti al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado non può precludere la decisione nel merito della domanda di accertamento delle nullità contrattuali, di illegittimità dei relativi addebiti e di riaccredito delle somme sul conto.
Inoltre, non risulta essersi formato alcun giudicato sul punto, avendo al contrario, tanto il giudice di prime cure quanto quello dell'impugnazione, ritenuto la domanda infondata, presupponendone quindi l'ammissibilità.
Passando alla trattazione nel merito delle domande, occorre anzitutto respingere quella di accertamento dell'illegittimità della «pratica», posta in essere della banca, di addebitare sui conti correnti ordinari n. 13488.65 e pag. 9/25 n. 3348.87 le «poste passive provenienti dai conti collegati». Secondo Pt_1 questi ultimi godrebbero di «costi più bassi» di quelli ordinari e, così, la banca avrebbe applicato un «ulteriore, più elevato, tasso debitore» e avrebbe generato «addebiti aggiuntivi sul conto ordinario (quali: costo operazione, interessi su interessi peraltro con aliquota più elevata, gioco delle valute applicazione di tassi ulteriori per sconfinamenti, CMS)». Tale pratica sarebbe «priva di “causa debendi”, poiché operata arbitrariamente, in assenza di specifico mandato conferito dalla correntista (ex art. 1856 c.c.)».
La doglianza è infondata, in quanto tale meccanismo di addebito sui conti principali delle «poste passive» generate su quelli anticipi è stato espressamente pattuito dalle parti in forma scritta, come inequivocabilmente emerge dalle «condizioni generali del servizio di anticipo Contr fattura» (doc. 3 fasc. di primo grado), nella parte che di seguito si riproduce:
Di qui l'infondatezza della doglianza.
2. Passando a quelle relative ai due conti ordinari, va anzitutto rilevato, quanto al conto n. 13488.65, che la correntista – con la citazione in primo grado – ha prodotto gli estratti conto e scalari di vari trimestri, compresi tra il 2001 e il 2011 (file n. 1 del cd-rom depositato come doc. 2 del fasc. di primo grado di , poi riprodotto nel fasc. telematico di appello della Pt_1 stessa come doc. 7 e nel fasc. della presente causa in riassunzione, come doc. 29). Sempre , con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., ha poi Pt_1 dato atto di produrre gli estratti periodici dei seguenti trimestri: il quarto del
2001, tutti quelli del 2002, il secondo e il terzo del 2003, il terzo del 2005, tutti quelli del 2006 e del 2010, il terzo e il quarto del 2011, tutti quelli del
2012 e il primo e secondo del 2013 (doc. “i” del fasc. di primo grado di
, poi depositati nel fasc. telematico d'appello come docc. nn. 21, 22 e Pt_1
23; divenuti docc. nn. 26, 27 e 28 in quello della presente causa in pag. 10/25 riassunzione). Questi ultimi erano stati oggetto della richiesta di consegna Contr di copia a ai sensi dell'art. 119 t.u.b., con missiva del 21 giugno 2013
(doc. “d”, del fasc. di primo grado di , poi depositato come doc. 16 nel Pt_1 fasc. telematico di appello e come doc. 24 di quello della presente causa in riassunzione).
Con riferimento al medesimo conto, non ha depositato il Pt_1 contratto di apertura, mentre la banca ha depositato un documento contrattuale stipulato in data 8 maggio 2000, cui la stessa ha Pt_1 replicato – per la prima volta nella memoria conclusionale di primo grado del 17 giugno 2016 – asserendo che in realtà il conto sarebbe stato aperto nel 1989.
Quanto al conto n. 3348.87, ha prodotto – con la citazione in Pt_1 primo grado – alcuni estratti periodici e scalari formati tra il primo trimestre
2009 e il quarto del 2011 (file n. 2 del cd-rom prodotto come doc. 2 nel fasc. di primo grado, poi come doc. 24 nel fasc. di appello e come doc. 30 in quello della presente causa in riassunzione). Ha poi dato atto di produrre – con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. – gli estratti periodici e gli scalari dei seguenti trimestri: il terzo e il quarto del 2005, il secondo, il terzo e il quarto del 2006, tutti quelli del 2007, il secondo, il terzo e il quarto del
2008 (doc. “l”, del fasc. di primo grado di , poi depositato come doc. 24 Pt_1 nel fasc. telematico di appello e come doc. 25 di quello della presente causa in riassunzione), documentazione, quest'ultima, che era stata oggetto della predetta istanza ai sensi dell'art. 119 t.u.b. Dal più risalente di tali estratti, il conto risulta essere stato aperto in data 8 settembre 2005. Nessuna delle parti ha prodotto alcun documento contrattuale.
2.1. Tanto rilevato, va respinta, la richiesta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Contr avanzata da , affinché sia ordinato a di produrre in giudizio la Pt_1 documentazione contrattuale e quella contabile indicata nella predetta istanza avanzata in via stragiudiziale nel 2013, ai sensi dell'art. 119 t.u.b.
pag. 11/25 Con riferimento agli estratti e scalari periodici di entrambi i conti, quelli menzionati in tale istanza ex art. 119 t.u.b., come detto, risultano esser stati tutti depositati con la seconda memoria ex 183 c.p.c. – tanto si desume dalla comparazione dei rispettivi elenchi – ragione per cui l'ordine di esibizione sarebbe, sul punto, chiaramente superfluo già in base alla stessa prospettazione della parte.
Relativamente poi ai contratti di apertura, occorre in primo luogo rilevare che il correntista ha sostenuto che, in conseguenza del mancato riscontro della predetta istanza ex art. 119 t.u.b., l'onere della prova del contratto ricadesse sulla banca, che non vi avrebbe adempiuto: tanto Pt_1 ha sostenuto sin dalla memoria conclusionale di primo grado, a pag. 12, nella quale ha affermato che «in ordine alla “prova del fatto negativo” […] della inesistenza del contratto di conto corrente, [ ] contestando Pt_1
l'omessa consegna del documento contrattuale al momento dell'accensione del rapporto, ha inoltrato istanz[a] ex art. 119 TUB, rimasta priva di riscontro. Dette circostanze (omessa consegna del contratto e richiesta ex art. 119 TUB), […] appaiono idonee a far desumere l'inesistenza della più volte citata convenzione e dunque a far ritenere assolto l'onere probatorio sul punto».
Orbene, , pur con terminologia inesatta – avendo evocato Pt_1
l'inesistenza del contratto – ha evidentemente inteso sostenere l'inesistenza del relativo documento, ossia il difetto di forma scritta dell'accordo, tanto dovendosi desumere dal complesso delle argomentazioni da essa spese.
Occorre a tal proposito considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[u]na volta ribadito che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto (di recente tra le tantissime a diversi pag. 12/25 riguardi Cass. n. 37800 del 2022; Cass. n. 29855 del 2022), ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, va pure rimarcato che, nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico, ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico (Cass.
n. 4583 del 1993) […] mai ed in nessun caso può meritare consenso, alla luce di quanto si è detto e dunque della giurisprudenza di questa Corte, la tesi […] secondo cui, a fronte della domanda attrice di ripetizione di indebito, incombeva sulla banca la produzione dei contratti contenenti la disciplina dei rapporti di conto corrente sopraindicati. Ciò detto, pur essendo vero che chi agisce per la ripetizione dell'indebito allegando la pattuizione di clausole nulle non è ineluttabilmente tenuto a produrre il contratto, secondo quanto in precedenza osservato, è altrettanto vero che, come ricorda Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009, “ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”: sicché l'eventualità che la prova dell'accordo debba essere offerta sulla base di altri elementi probatori, sia attraverso il ragionamento presuntivo ovvero traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti, sia attraverso il giuramento, è nella pratica confinata al caso che il correntista non abbia la disponibilità del contratto»
(Cass. n. 9295 del 2023, in motivazione).
Va, tuttavia, altresì considerato che, ancora secondo la Corte regolatrice, «in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 cod. civ.) […]. In altre parole, sia l'esistenza pag. 13/25 dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti» (Cass.
n. 35039 del 2022, in motivazione).
Né v'è ragione alcuna per escludere dall'ampia dizione «operazioni» di cui all'art. 119 t.u.b. (peraltro corrispondente a quella utilizzata anche dall'art. 117 t.u.b., relativo alla forma scritta) la sottoscrizione di contratti, come anche al riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di affermare: «il disposto dell'art. 119, 4° comma, T.U.B., che circoscrive l'obbligo dell'istituto di credito, che ne sia richiesto, alla consegna di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, trova applicazione anche al contratto di conto corrente ed agli estratti conto» (Cass. n. 12178 del 2020, in massima).
Tali principi di diritto non possono che condurre alle seguenti conclusioni, in conformità ai recenti arresti di questa Corte (Corte d'appello di Firenze n. 1429 del 2024, n. 757 del 2024, n. 631 del 2024 e n. 2504 del
2023):
a) in caso di rapporti iniziati nel decennio anteriore al momento dell'istaurazione del giudizio, il correntista ha certamente diritto di ottenere copia dei contratti sottoscritti;
la mancata consegna, esibizione o comunque pag. 14/25 produzione in giudizio di detta documentazione contrattuale sarà di per sé idonea, in via presuntiva, a far ritenere provata l'eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell'onere della forma scritta ex art. 117 t.u.b.;
b) in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni dal momento dell'istaurazione del giudizio, e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni circa la forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi un'istanza ex art. 119 t.u.b. oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore, che domandi la ripetizione di versamenti o il riaccertamento del saldo e che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta, non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto a opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio;
il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente e in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso.
Tanto considerato, va quindi rilevato che aveva il diritto di Pt_1 ottenere copia della documentazione formata nel decennio precedente al 21 giugno 2013, data dell'istanza ex art. 119, ma non quella antecedente a tale decennio.
Pertanto, relativamente al conto n. 13488.65, che afferma essere Pt_1 stato stipulato nel 1989, il difetto di forma scritta avrebbe dovuto essere pag. 15/25 provato dalla stessa , che, tuttavia, non ha offerto alcun elemento a Pt_1 supporto di tale asserzione, ragione per cui l'ordine di esibizione va negato.
Sempre con riferimento a tale conto, va altresì considerato che la banca ha prodotto in giudizio i documenti contrattuali stipulati in data 8 maggio 2000, rispettivamente di apertura del conto (doc. 1 fasc. di primo Contr grado e di concessione del fido (doc. 2 ibidem).
Non avendo le parti nemmeno indicato l'esistenza di altra documentazione negoziale, soltanto con essa occorre confrontarsi per valutare la legittimità degli addebiti.
Ebbene, nel contratto di affidamento risultano pattuiti i tassi di interesse attinenti alle diverse linee di credito concesse – voce di costo rispetto alla quale non ha contestato alcuna applicazione in misura Pt_1 diversa da quella convenuta – per cui i relativi addebiti vanno considerati legittimi.
Di contro è nulla la pattuizione dell'anatocismo, per difetto di forma scritta, non essendo la relativa clausola contenuta nel contratto.
Contr Va disattesa la tesi di secondo cui tale voce di costo sarebbe legittima, essendo stata introdotta con la pubblicazione dell'avviso di modifica delle condizioni contrattuali sulla Gazzetta Ufficiale in data 19 giugno 2000, n. 141 (doc. 6 del fascicolo di primo grado). Sempre secondo Contr l'introduzione sarebbe potuta avvenire in tale forma, trattandosi di modifica migliorativa, in quanto l'applicazione dell'anatocismo, prima dell'entrata in vigore della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, sarebbe stata «trimestrale per i saldi a debito e quello annuale per i saldi a credito», periodicità che da tale momento sarebbe stata sostituita con quella
«trimestrale per gli interessi passivi come pure per quelli a credito», come asserito nella propria comparsa di costituzione in riassunzione e nella memoria conclusionale ex 190 c.p.c.
pag. 16/25 Il Collegio non ignora che la Corte di cassazione, in due recenti decisioni, ha affermato il principio di diritto secondo cui «[la] condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece […] tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione» (Cass. 5054 del 2024 e n. 5064 del 2024, in motivazione),
e che, in seguito a tali decisioni, ha disposto, in altra causa, la trattazione in pubblica udienza della questione – ritenuta «di particolare rilevanza» – con l'ordinanza n. 8639 del 2024.
Tuttavia, questo Collegio ritiene di fare applicazione dell'orientamento meno recente e ampiamente consolidato, secondo cui occorre una pattuizione scritta per introdurre legittimamente la pratica anatocistica nei casi come quello in esame, per le ragioni a supporto di tale orientamento, indicate nella sentenza n. 9140 del 2020, che è opportuno riassumere: «la delibera CICR del 9 febbraio 2000 è stata emanata prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità della previsione, contenuta nell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa. […] La pronuncia di incostituzionalità ha investito, così, il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera del 9 febbraio 2000 e non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime […]. La delibera è anteriore alla sentenza di incostituzionalità e si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto (giusta la pag. 17/25 sanatoria disposta dall'art. 25, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 342/1998) delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone. In ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle: […] È quindi alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera. È, invece, incongruo ritenere che il
CICR, con la disposizione in esame, abbia inteso far riferimento alla mera applicazione delle predette clausole, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime […] e ciò perché […], la delibera venne ad esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima». Pertanto, la tesi secondo cui il peggioramento delle condizioni contrattuali vada rapportato alla nullità della clausola anatocistica «finisce del resto per conferire rilevanza a un dato – l'esecuzione della disposizione negoziale nulla – che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt. 590, 799,
2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni efficacia, la delibera del CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre». Di conseguenza, «in mancanza di una clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della delibera, sia favorevole o sfavorevole per il correntista. [… Ciò] implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera CICR. […] Rileva […] la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una clausola
pag. 18/25 anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa
l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità».
Nel caso in esame, quindi, la banca non era abilitata a introdurre la clausola anatocistica tramite pubblicazione dell'adeguamento delle condizioni contrattuali in Gazzetta Ufficiale e comunicazione al cliente, essendo invece necessaria la pattuizione per iscritto di tale voce di costo che, in difetto, è nulla, così come conseguentemente sono illegittimi i relativi addebiti effettuati sul conto in esame.
Parimenti sono nulle le clausole relative alle spese e al meccanismo di antergazione e postergazione delle valute, per mancata pattuizione per iscritto, requisito previsto dall'art. dall'art. 117 t.u.b. il quale recita: «1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. […]
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati […]».
Quanto alla commissione di massimo scoperto, essa è indicata nel contratto di apertura di linea di credito, relativamente a quella indicata al punto 1, «affidamento in c/c o in c/valutari», come emerge dalla seguente parte del documento:
Tuttavia, tale pattuizione è indeterminata. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che,
pag. 19/25 in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale» (Cass. n. 19825 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso, ex aliis, Corte d'appello di Firenze n. n. 851 del 2024, n.
329 del 2024, n. 2554 del 2023, n. 2471 del 2023 e n. 1288 del 2023).
Essendo indicata soltanto la misura percentuale, la previsione della c.m.s. è nulla.
Al fine di individuare quanto illegittimamente addebitato e rideterminare il saldo del conto occorre l'espletamento di perizia contabile.
Relativamente al conto n. 3348.87, come detto, esso è stato acceso in data 8 settembre 2005 – come emerge dal più risalente estratto conto, alla prima riga delle movimentazioni – e consegna di copia del relativo contratto
è stata richiesta da con l'istanza ex art. 119 t.u.b. del 2013 – pertanto Pt_1 entro il termine di dieci anni – rimasta pacificamente inevasa.
Va poi considerato che la Corte di cassazione, accogliendo il quarto motivo d'impugnazione, ha censurato la sentenza, ritenendo che la Corte
d'appello avesse «rigettato la richiesta di esibizione, evidenziandone la natura esplorativa, sul rilievo che era “finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi che in realtà non sono stati nemmeno idoneamente allegati», ma che «[i]n realtà, la ricorrente [ossia ] aveva pienamente Pt_1 assolto all'onere di allegazione, come già ritenuto sopra, nell'accogliere il secondo motivo».
Contr Deve pertanto essere ordinata a l'esibizione della documentazione negoziale, comprensiva delle condizioni economiche, attinente al conto n.
3348.87, intrattenuto con , come da separata ordinanza. Pt_1
pag. 20/25 Contr Va quindi trattata l'eccezione di prescrizione, sollevata da con riferimento agli addebiti effettuati anteriormente al 29 marzo 2003, data corrispondente al decennio precedente dalla notifica dell'atto di citazione, pacificamente avvenuta il 29 marzo 2013.
La delibazione di tale questione necessita dell'espletamento di c.t.u., per i motivi che seguono.
Anzitutto va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di azione di ripetizione di indebito – nonché di quella di accertamento della relativa illegittimità – proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali, «la prescrizione decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. In quest'ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione: il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Cass., sez. un., n. 24418/10; conf., tra varie, n. 24051/19 e, da ultimo, n. 5282/24). I versamenti ripristinatori non soddisfano il creditore, ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista, con la precisazione che, ai fini della prescrizione, assume rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato (tra varie, Cass. n. 14958/20). Quanto all'individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie […], a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, è su costui che grava la prova della pag. 21/25 natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass., sez. un.,
n. 15895/19). La banca che sollevi l'eccezione di prescrizione si può difatti limitare ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti (Cass. n.
21225/22; n. 34997/23)». (Cass. n. 5517 del 2024, in motivazione).
Ebbene, l'eccezione di prescrizione rileva soltanto con riferimento al conto n. 13488.65, l'unico rispetto al quale sussisto rimesse effettuate prima del 29 marzo 2003 – essendo stati prodotti estratti conto dal 2001 – mentre l'altro, il n. 3348.87, è stato aperto, come detto, nel 2005.
Inoltre, al conto n. 13488.65 pacificamente accedeva un'apertura di credito dal giorno 8 maggio 2000, come dimostrato per tabulas dal relativo contratto stipulato in tale data, prodotto dalla banca (doc. 2 fasc. di primo Contr grado di , nel quale è indicato che in favore di «è stata deliberata Pt_1 la concessione […] delle seguenti linee di credito: 1) affidamenti in c/c o in c/valutari A) Lit. 100.000.000 per apertura di credito in c/c a tempo indeterminato […] 2) affidamento ( per portafoglio commerciale e Parte_2
/o finanziario A) Lit. 1000.000.000 per accrediti al “salvo buon fine” in c/c di : tratte accettate/non accettate, ricevute bancarie, pagherò cambiarii […]
5) Affidamenti (castelletti) per operazione sull'estero B) Lit. 1000.000.000
[…] 7) Affidamenti di altre tipologie Lit. 100.000.000.=CAST. CP_4 di c/c».
Il conto è quindi chiaramente affidato.
Pertanto, occorre l'espletamento di c.t.u. contabile anche al fine di verificare la natura delle singole rimesse: solutoria, rispetto a quelle effettuate in momento nel quale il passivo superava il limite massimo dell'affidamento – con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla sua pag. 22/25 ripetizione e al suo riaccredito decorrerà dal momento in cui è stato effettuato – oppure ripristinatoria, relativamente a quelle effettuate quando il passivo era minore, e dunque il versamento era diretto a ripristinare la provvista di cui godeva il correntista, decorrendo così la prescrizione dalla chiusura del conto.
3. Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno per Contr illegittima segnalazione, da parte di alla Centrale Rischi della BA Contr d'Italia. Secondo , «è incorsa nella c.d. responsabilità da inesatte Pt_1 informazioni che si connota sia come responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2043 c.c., e sia come responsabilità contrattuale per violazione delle norme di comportamento esistenti tra banca e cliente ai sensi degli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., determinandosi un danno che si ritiene sussistere in re ipsa e che ne legittima un diritto al risarcimento senza che incomba sulla Società attrice alcun onere di fornire la prova dell'esistenza».
Tale tesi contrasta con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in materia di responsabilità civile, il danno all'immagine “per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi”, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass., sez. 6-3,
28/03/2018, n. 7594). Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie: trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno» (di recente, Cass. n. 29252 del
2024, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 1931 del 2017 e Corte
d'appello di Firenze n. 2044 del 2024).
pag. 23/25 Al riguardo, non ha prodotto alcun elemento diretto a Pt_1 comprovare o documentare il danno asseritamente patito che, dunque, risulta indimostrato, ragione per cui la domanda va rigettata.
In conclusione, va accolta la domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali, proposta da relativamente al conto n. Pt_1
13488.65, nei limiti di cui in motivazione. Vanno invece rigettate sia la domanda di accertamento dell'illegittimità della pratica posta in essere da Contr di addebitare sui conti correnti ordinari n. 13488.65 e 3348.87, le
«poste passive provenienti dai conti collegati, sia quella di risarcimento del danno.
La causa dev'essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per assecondare la richiesta di ordine di esibizione, nei termini precedentemente illustrati, e per il successivo espletamento del necessario accertamento peritale anche per la verifica dell'esistenza di importi prescritti.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da Parte_1 di accertamento della nullità delle clausole contrattuali
[...] relativamente al conto n. 13488.65 – intrattenuto con
[...]
– afferenti ad anatocismo, spese, Controparte_1 antergazione e postergazione della data della valuta e c.m.s., nei limiti di cui in motivazione;
2. respinge le domande proposte da Parte_1 di accertamento dell'illegittimità della pratica posta in
[...] essere da di addebitare sui Controparte_1 conti correnti ordinari n. 13488.65 e 3348.87 le poste passive provenienti dai conti collegati e di risarcimento del danno;
pag. 24/25 3. rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 19 dicembre 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 25/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. VERLINGIERI MARGHERITA P.IVA_1
ET ( e dell'avv. DI PIETRO COSTANZO C.F._1
( ), C.F._2 attrice in riassunzione
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. VETTORI GIUSEPPE ( ) e dell'avv. C.F._3
VETTORI LORENZO ( C.F._4 convenuta in riassunzione
Conclusioni per «Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice ed applicando i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte rimettente: 1) accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità e l'inefficacia delle condizioni economiche applicate ai conti correnti di corrispondenza oggetto dei rapporti tra attrice e convenuta, (ovvero interessi debitori e CP_1 creditori, spese, cms e valute), così come evidenziato in narrativa;
2) accertare l'illegittimità delle somme contabilizzate dall'Istituto di credito, in seguito all'applicazione dell'anatocismo e dunque della capitalizzazione composta operata sugli interessi debitori, sulla CMS e sulle spese, per l'effetto, condannare la alla restituzione, in favore CP_1 dell'istante, anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario, delle somme, a tale titolo, indebitamente pretese, previo azzeramento delle valute e ricostruzione al tasso legale/BOT degli interessi attivi e passivi, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo;
3) condannare l'istituto, alla restituzione, anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario, delle somme illegittimamente pretese a titolo di interessi debitori accertate in corso di causa, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo, integrale soddisfo;
4) condannare l'istituto, al pagamento, anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario, degli interessi creditori sui saldi avere, determinati operando con l'applicazione del tasso legale/BOT, oltre interessi legali dalla richiesta all'effettivo integrale soddisfo;
5) condannare la convenuta al pagamento, anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario, degli importi indebitamente versati a titolo di CMS, spese e oneri di conto;
6) accertare e dichiarare l'assenza di causa debendi in ordine all'addebito sul c/c di corrispondenza delle poste passive derivanti da anticipazioni e sconti e conseguentemente epurarle dai saldi progressivi;
in subordine dichiarare le condizioni economiche applicate ai cennati rapporti, come illegittime e, per effetto della ricostruzione delle singole operazioni al tasso sostitutivo, epurazione delle spese e commissioni, azzeramento delle pag. 2/25 valute, condannare la banca alla restituzione di quanto a tale titolo illegittimamente corrisposto, anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario;
7) accertare e dichiarare l'erroneità e l'illegittimità delle segnalazioni periodiche inoltrate alla Centrale Rischi della BA d'Italia, a nome della correntista, per le causali in narrativa e, conseguentemente, condannare la convenuta al risarcimento in favore della società istante dei danni patrimoniali e di reputazione, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa e, in mancanza, lasciata al prudente apprezzamento e finanche all'equità del Giudice adito;
8) condannare la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t. al pagamento delle spese e delle competenze di lite dei primi due gradi di giudizio, nonché di quelle del giudizio di legittimità e della presente fase di riassunzione, il tutto oltre rimborso forfettario ed oneri di legge, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati antistatari»; per «Piaccia alla Corte Controparte_1
d'Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria istanza domanda ed eccezione, per le ragioni di cui in atti:
- in via preliminare: dichiarare prescritta l'azione di ripetizione riguardo alle movimentazioni intervenute, a qualsiasi titolo, sui rapporti oggetto di causa anteriormente al 29.3.2003; nel merito: in via principale respingere in toto le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, tenuto presente che i rapporti con la società sono tuttora in essere e Parte_1 presentano un'esposizione creditoria a favore della BA, nella denegata ipotesi in cui addebiti illegittimi possano essere oggetto di restituzione ex art. 2033 [c.c.], dichiarare compensato l'eventuale credito restitutorio riconosciuto agli attori con il credito della BA derivante dal saldo del conto alla data della sentenza.
pag. 3/25 In via istruttoria: si conclude per la reiezione delle istanze avversarie.
Con vittoria di spese oltre rimborso forfettario IVA e CPA di tutti i gradi di giudizio».
Rilevato
(nel prosieguo ) Parte_1 Pt_1 ha convenuto in giudizio davanti a questa Corte d'appello
[...]
Contr (in prosieguo a seguito dell'ordinanza con rinvio Controparte_1
n. 30694 de1 2023 della Corte di cassazione, con la quale è stata cassata la sentenza d'appello n. 2906 del 2018 di questa Corte, che aveva confermato quella n. 157 del 2017 del Tribunale di Siena di rigetto delle domande proposte da e dirette: a) all'accertamento della nullità delle condizioni Pt_1 economiche applicate ai conti correnti ordinari di corrispondenza Contr intrattenuti con n. 13488.65 e n. 3348.87, nonché con riferimento a quelli anticipi n. 712668.09, n. 712608.46, n. 15210W, n. 350084, n. CP_3
62156510.74, n. 100054, n. 351008 e n. 65351711.95, in relazione agli interessi debitori e creditori, alle spese, alle commissioni di massimo scoperto (c.m.s.) e alle valute;
b) ad accertare l'illegittimità dell'applicazione dell'anatocismo; c) alla condanna alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
d) alla condanna al risarcimento del danno.
Ha anzitutto rilevato la Suprema Corte che l'appello era stato rigettato ritenendo che non avesse assolto sufficientemente l'onere di Pt_1 allegazione specifica, non avendo indicato analiticamente le voci di indebita appostazione in conto, né avesse assolto il proprio onere probatorio, avendo prodotto estratti conto parziali dal 2001 al 2013. Inoltre, il giudice d'appello aveva ritenuto che la reiterazione in secondo grado della richiesta di un ordine di esibizione nei confronti della fosse inammissibile perché CP_1 esplorativa, così come la richiesta di c.t.u. contabile, in quanto finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi che non erano stati idoneamente allegati.
pag. 4/25 La Corte di cassazione ha altresì rilevato che, secondo il giudice d'appello, «la società appellante non avesse assolto all'onere di allegazione, non considerando, in primo luogo, che la stessa […] a fronte della produzione da parte della banca dei contratti relativi ai rapporti in contestazione, aveva, nella memoria ex art. 183 comma 6° cod. proc. civ., svolto una serie di allegazioni specifiche in ordine al contenuto dei contratti prodotti in giudizio dalla banca con la comparsa di risposta, osservando, in particolare, che quello datato 8.5.2000 non conteneva l'indicazione di alcuna condizione economica regolante il rapporto di c/c, che il contratto di apertura di fido si poneva in contrasto con le disposizioni di cui alla delibera CICR del 9.2.2000, che, in ordine alla CMS, era stata indicata solo l'aliquota, ma non il rigoroso criterio di calcolo, che non risultavano pattuizioni riguardanti le spese, le valute, gli interessi creditori e sulla capitalizzazione degli interessi. […]».
A tal proposito, la Corte rimettente ha considerato che, alla stregua della propria consolidata giurisprudenza, «sul tema della validità della domanda di restituzione dell'indebito, […] l'attore, oltre all'indicazione del conto corrente, dell'eventuale apertura di credito, della durata del relativo rapporto, delle causali indebite, non è tenuto ad indicare partitamente i versamenti effettuati, e specificarne la natura, essendo, invece, sufficiente l'allegazione di versamenti indebiti, con la richiesta di restituzione somma».
Ha osservato, peraltro, «che le Sezioni Unite […] hanno affermato [che] è sufficiente l'allegazione da parte del correntista dell'esistenza di versamenti, da intendersi come pagamenti, indebiti e la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato (come, in modo simmetrico, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione, la BA, dal canto suo, può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare: vedi parr. 7 e 3 S.U. citata). Né l'onere di allegazione specifica può imporsi ai fini probatori, ove siano indicate le causali delle indebite annotazioni e siano stati allegati gli estratti conto o pag. 5/25 altri documenti idonei a dimostrare l'addebito di voci illegittime o non pattuite».
Per le medesime considerazioni ha poi accolto il quarto motivo di ricorso, con il quale lamentava che «la Corte d'Appello, pur Pt_1 condividendo la sua impostazione in ordine alla non necessità di inoltrare l'istanza ex art. 119 T.U.B. ante giudizio, al fine di ottenere l'accoglimento di un'istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., non ne ha tratto le corrette conseguenze, rigettando la richiesta di esibizione in quanto ritenut[a] inammissibilmente esplorativa. Tale istanza, invece, non poteva essere considerata esplorativa, in quanto vi era la prova dell'attivazione della società».
Ha invece ritenuto assorbito il terzo motivo d'impugnazione con il quale contestava che la Corte d'appello avesse negato l'espletamento della Pt_1
c.t.u. «per l'asserito mancato assolvimento dell'onere di allegazione probatoria», senza aver «tenuto conto del complessivo compendio istruttorio, ivi compreso quello prodotto dalla BA (contratto di conto corrente bancario, contratto di fido, contratto anticipi fatture, etc.)».
ha quindi riassunto la causa affinché siano trattate nel merito le Pt_1
Contr domande da essa proposte sin dal primo grado nei confronti di ossia quella di accertamento dell'illegittimità degli addebiti da tale banca effettuati sui citati conti ordinari con essa intrattenuti (per tasso di interesse ultralegale, anatocismo, spese, c.m.s. e antergazione e postergazione delle valute), nonché in relazione a quelli anticipi s.b.f., dei quali lamenta che le relative «poste passive» siano state addebitate sui predetti conti ordinari, generando costi indebiti;
la domanda di condanna alla restituzione e al pagamento delle somme, «anche mediante annotazione in avere sul c/c ordinario» – ossia di riaccertamento del saldo del conto – e la domanda di accertamento dell'illegittimità delle segnalazioni periodiche pag. 6/25 inoltrate alla Centrale Rischi della BA d'Italia e quella consequenziale di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e reputazionali.
sostiene inoltre «che le condizioni economiche applicate ai conti Pt_1 richiamati non risultano concordate in un contratto avente la forma prescritta dalla normativa di settore»; nega che, al fine dell'accoglimento delle domande, sia necessaria la produzione integrale degli estratti conto dall'inizio del rapporto;
contesta «il rigetto della richiesta ex art. 210 c.p.c. sul presupposto della natura esplorativa della stessa, avendo, parte attrice, assolto pienamente all'onere di allegazione»; richiede di «fare ordine ex art. 210 c.p.c. alla BA convenuta di esibire in giudizio la documentazione contrattuale e gli estratti conto di cui alla istanza ex art. 119 TUB del
24/06/2013»; richiede altresì l'espletamento di c.t.u. contabile.
Contr Nel presente giudizio di rinvio si è costituita riproponendo le eccezioni di prescrizione, di giudicato e d'inammissibilità tanto della domanda di ripetizione dei versamenti, quanto di quella di accertamento della loro non debenza – per essere stati i conti aperti al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado – oltre a quella «di compensazione con il saldo dei rapporti per cui è causa». Protesta inoltre l'infondatezza nel merito delle domande.
All'esito dell'udienza del 28 giugno 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 22 luglio 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Occorre in primo luogo trattare e rigettare l'eccezione di giudicato Contr che ha sollevato rispetto alla statuizione assunta all'esito del giudizio di appello, secondo cui «la contestazione svolta con riguardo al tasso di interesse applicato appare formulata in maniera del tutto generica, al pari pag. 7/25 di ogni altra eccezione svolta in punto di commissione di massimo scoperto, valute e presunti – ma mai specificati- addebiti dai conti anticipi a quelli di c/c fino ad una non meglio precisata illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi, in ordine alla quale non è allegata e tantomeno indicata la prova del danno». Tale statuizione è stata infatti oggetto del secondo motivo di ricorso alla Corte di cassazione, che, accogliendolo, ha ritenuto erronea, sul punto, la sentenza impugnata proprio perché «a fronte della produzione da parte della banca dei contratti relativi ai rapporti in contestazione, aveva, nella memoria ex art. 183 comma 6° cod. proc. civ., svolto una serie di allegazioni specifiche in ordine al contenuto dei contratti prodotti in giudizio dalla banca con la comparsa di risposta». Pertanto, escluso che sul punto si sia formato giudicato, le allegazioni vanno considerate specificamente formulate e le relative doglianze trattate nel merito.
Contr Va poi respinta l'eccezione di d'inammissibilità della domanda di accertamento dell'illegittimità degli addebiti e di ricalcolo del saldo, che, a suo dire, deriverebbe dall'inammissibilità di quella di ripetizione, per essere stati, i conti, ancora aperti al momento dell'instaurazione del giudizio di Contr primo grado, statuizione sulla quale – sempre secondo – vi sarebbe altresì giudicato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità il correntista «ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole anatocistiche,
l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse […] rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto pag. 8/25 (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili, la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto è volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non può attingersi senza la pronuncia del giudice» (Cass. n. 7697 del 2023, in motivazione).
Nel solco di tale orientamento si è collocata anche questa Corte, secondo cui «[l]'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. matura con la chiusura del conto corrente perché solo da quel momento il credito diventa esigibile, tuttavia anche in precedenza il correntista ha interesse ad ottenere l'elisione di poste illegittime addebitate e il riaccredito virtuale sul conto delle relative somme;
del resto la struttura della domanda di ripetizione dell'indebito è duplice: implica e presuppone sempre l'accertamento della effettiva sussistenza/legittimità dell'obbligo che ha dato luogo ad un pagamento considerato indebito, cui segue un corollario di condanna al pagamento dello stesso indebito qualora la relativa somma sia esigibile
(Cass. n. 7697 del 2023, Cass. n. 21646 del 2018, Corte d'appello di Firenze
n. 2613 del 2022, n. 2464 del 2022, n. 874/2023)» (Corte d'appello di
Firenze n. 1243 del 2024 e n. 1764 del 2023, in motivazione).
Pertanto, l'essere i conti ancora aperti al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado non può precludere la decisione nel merito della domanda di accertamento delle nullità contrattuali, di illegittimità dei relativi addebiti e di riaccredito delle somme sul conto.
Inoltre, non risulta essersi formato alcun giudicato sul punto, avendo al contrario, tanto il giudice di prime cure quanto quello dell'impugnazione, ritenuto la domanda infondata, presupponendone quindi l'ammissibilità.
Passando alla trattazione nel merito delle domande, occorre anzitutto respingere quella di accertamento dell'illegittimità della «pratica», posta in essere della banca, di addebitare sui conti correnti ordinari n. 13488.65 e pag. 9/25 n. 3348.87 le «poste passive provenienti dai conti collegati». Secondo Pt_1 questi ultimi godrebbero di «costi più bassi» di quelli ordinari e, così, la banca avrebbe applicato un «ulteriore, più elevato, tasso debitore» e avrebbe generato «addebiti aggiuntivi sul conto ordinario (quali: costo operazione, interessi su interessi peraltro con aliquota più elevata, gioco delle valute applicazione di tassi ulteriori per sconfinamenti, CMS)». Tale pratica sarebbe «priva di “causa debendi”, poiché operata arbitrariamente, in assenza di specifico mandato conferito dalla correntista (ex art. 1856 c.c.)».
La doglianza è infondata, in quanto tale meccanismo di addebito sui conti principali delle «poste passive» generate su quelli anticipi è stato espressamente pattuito dalle parti in forma scritta, come inequivocabilmente emerge dalle «condizioni generali del servizio di anticipo Contr fattura» (doc. 3 fasc. di primo grado), nella parte che di seguito si riproduce:
Di qui l'infondatezza della doglianza.
2. Passando a quelle relative ai due conti ordinari, va anzitutto rilevato, quanto al conto n. 13488.65, che la correntista – con la citazione in primo grado – ha prodotto gli estratti conto e scalari di vari trimestri, compresi tra il 2001 e il 2011 (file n. 1 del cd-rom depositato come doc. 2 del fasc. di primo grado di , poi riprodotto nel fasc. telematico di appello della Pt_1 stessa come doc. 7 e nel fasc. della presente causa in riassunzione, come doc. 29). Sempre , con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., ha poi Pt_1 dato atto di produrre gli estratti periodici dei seguenti trimestri: il quarto del
2001, tutti quelli del 2002, il secondo e il terzo del 2003, il terzo del 2005, tutti quelli del 2006 e del 2010, il terzo e il quarto del 2011, tutti quelli del
2012 e il primo e secondo del 2013 (doc. “i” del fasc. di primo grado di
, poi depositati nel fasc. telematico d'appello come docc. nn. 21, 22 e Pt_1
23; divenuti docc. nn. 26, 27 e 28 in quello della presente causa in pag. 10/25 riassunzione). Questi ultimi erano stati oggetto della richiesta di consegna Contr di copia a ai sensi dell'art. 119 t.u.b., con missiva del 21 giugno 2013
(doc. “d”, del fasc. di primo grado di , poi depositato come doc. 16 nel Pt_1 fasc. telematico di appello e come doc. 24 di quello della presente causa in riassunzione).
Con riferimento al medesimo conto, non ha depositato il Pt_1 contratto di apertura, mentre la banca ha depositato un documento contrattuale stipulato in data 8 maggio 2000, cui la stessa ha Pt_1 replicato – per la prima volta nella memoria conclusionale di primo grado del 17 giugno 2016 – asserendo che in realtà il conto sarebbe stato aperto nel 1989.
Quanto al conto n. 3348.87, ha prodotto – con la citazione in Pt_1 primo grado – alcuni estratti periodici e scalari formati tra il primo trimestre
2009 e il quarto del 2011 (file n. 2 del cd-rom prodotto come doc. 2 nel fasc. di primo grado, poi come doc. 24 nel fasc. di appello e come doc. 30 in quello della presente causa in riassunzione). Ha poi dato atto di produrre – con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. – gli estratti periodici e gli scalari dei seguenti trimestri: il terzo e il quarto del 2005, il secondo, il terzo e il quarto del 2006, tutti quelli del 2007, il secondo, il terzo e il quarto del
2008 (doc. “l”, del fasc. di primo grado di , poi depositato come doc. 24 Pt_1 nel fasc. telematico di appello e come doc. 25 di quello della presente causa in riassunzione), documentazione, quest'ultima, che era stata oggetto della predetta istanza ai sensi dell'art. 119 t.u.b. Dal più risalente di tali estratti, il conto risulta essere stato aperto in data 8 settembre 2005. Nessuna delle parti ha prodotto alcun documento contrattuale.
2.1. Tanto rilevato, va respinta, la richiesta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Contr avanzata da , affinché sia ordinato a di produrre in giudizio la Pt_1 documentazione contrattuale e quella contabile indicata nella predetta istanza avanzata in via stragiudiziale nel 2013, ai sensi dell'art. 119 t.u.b.
pag. 11/25 Con riferimento agli estratti e scalari periodici di entrambi i conti, quelli menzionati in tale istanza ex art. 119 t.u.b., come detto, risultano esser stati tutti depositati con la seconda memoria ex 183 c.p.c. – tanto si desume dalla comparazione dei rispettivi elenchi – ragione per cui l'ordine di esibizione sarebbe, sul punto, chiaramente superfluo già in base alla stessa prospettazione della parte.
Relativamente poi ai contratti di apertura, occorre in primo luogo rilevare che il correntista ha sostenuto che, in conseguenza del mancato riscontro della predetta istanza ex art. 119 t.u.b., l'onere della prova del contratto ricadesse sulla banca, che non vi avrebbe adempiuto: tanto Pt_1 ha sostenuto sin dalla memoria conclusionale di primo grado, a pag. 12, nella quale ha affermato che «in ordine alla “prova del fatto negativo” […] della inesistenza del contratto di conto corrente, [ ] contestando Pt_1
l'omessa consegna del documento contrattuale al momento dell'accensione del rapporto, ha inoltrato istanz[a] ex art. 119 TUB, rimasta priva di riscontro. Dette circostanze (omessa consegna del contratto e richiesta ex art. 119 TUB), […] appaiono idonee a far desumere l'inesistenza della più volte citata convenzione e dunque a far ritenere assolto l'onere probatorio sul punto».
Orbene, , pur con terminologia inesatta – avendo evocato Pt_1
l'inesistenza del contratto – ha evidentemente inteso sostenere l'inesistenza del relativo documento, ossia il difetto di forma scritta dell'accordo, tanto dovendosi desumere dal complesso delle argomentazioni da essa spese.
Occorre a tal proposito considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, «[u]na volta ribadito che deve ritenersi gravante sull'attore, che agisca per l'accertamento del corretto saldo di un conto corrente e per la restituzione di quanto versato in forza di clausole comunque invalide, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale compiuta in favore del convenuto (di recente tra le tantissime a diversi pag. 12/25 riguardi Cass. n. 37800 del 2022; Cass. n. 29855 del 2022), ancorché si tratti di prova di un fatto negativo, va pure rimarcato che, nelle azioni suddette, colui che agisce allega la dazione senza causa di una somma di danaro non come adempimento di un negozio giuridico, ma come spostamento patrimoniale privo di causa, sicché può assolvere l'onere della prova di questo fatto al di fuori dei limiti probatori previsti per i contratti, atteso che detti limiti sono applicabili solo al pagamento dedotto come manifestazione di volontà negoziale e non a quello prospettato come fatto materiale estraneo alla esecuzione di uno specifico rapporto giuridico (Cass.
n. 4583 del 1993) […] mai ed in nessun caso può meritare consenso, alla luce di quanto si è detto e dunque della giurisprudenza di questa Corte, la tesi […] secondo cui, a fronte della domanda attrice di ripetizione di indebito, incombeva sulla banca la produzione dei contratti contenenti la disciplina dei rapporti di conto corrente sopraindicati. Ciò detto, pur essendo vero che chi agisce per la ripetizione dell'indebito allegando la pattuizione di clausole nulle non è ineluttabilmente tenuto a produrre il contratto, secondo quanto in precedenza osservato, è altrettanto vero che, come ricorda Cass. 13 dicembre 2019, n. 33009, “ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”: sicché l'eventualità che la prova dell'accordo debba essere offerta sulla base di altri elementi probatori, sia attraverso il ragionamento presuntivo ovvero traendo argomenti di prova dal comportamento delle parti, sia attraverso il giuramento, è nella pratica confinata al caso che il correntista non abbia la disponibilità del contratto»
(Cass. n. 9295 del 2023, in motivazione).
Va, tuttavia, altresì considerato che, ancora secondo la Corte regolatrice, «in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 cod. civ.) […]. In altre parole, sia l'esistenza pag. 13/25 dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti» (Cass.
n. 35039 del 2022, in motivazione).
Né v'è ragione alcuna per escludere dall'ampia dizione «operazioni» di cui all'art. 119 t.u.b. (peraltro corrispondente a quella utilizzata anche dall'art. 117 t.u.b., relativo alla forma scritta) la sottoscrizione di contratti, come anche al riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di affermare: «il disposto dell'art. 119, 4° comma, T.U.B., che circoscrive l'obbligo dell'istituto di credito, che ne sia richiesto, alla consegna di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, trova applicazione anche al contratto di conto corrente ed agli estratti conto» (Cass. n. 12178 del 2020, in massima).
Tali principi di diritto non possono che condurre alle seguenti conclusioni, in conformità ai recenti arresti di questa Corte (Corte d'appello di Firenze n. 1429 del 2024, n. 757 del 2024, n. 631 del 2024 e n. 2504 del
2023):
a) in caso di rapporti iniziati nel decennio anteriore al momento dell'istaurazione del giudizio, il correntista ha certamente diritto di ottenere copia dei contratti sottoscritti;
la mancata consegna, esibizione o comunque pag. 14/25 produzione in giudizio di detta documentazione contrattuale sarà di per sé idonea, in via presuntiva, a far ritenere provata l'eventuale allegazione in giudizio del cliente circa il mancato rispetto dell'onere della forma scritta ex art. 117 t.u.b.;
b) in caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni dal momento dell'istaurazione del giudizio, e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni circa la forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi un'istanza ex art. 119 t.u.b. oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore, che domandi la ripetizione di versamenti o il riaccertamento del saldo e che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta, non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto a opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, a differenza della precedente, la banca non è tenuta a conservare, consegnare ed esibire la documentazione oltre il ragionevole limite decennale previsto dal legislatore e conseguentemente non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio;
il cliente ha, obbiettivamente, tenuto un comportamento non diligente e in violazione degli obblighi di buona fede e correttezza che imponevano di attivarsi tempestivamente, nell'ambito del congruo lasso temporale concesso.
Tanto considerato, va quindi rilevato che aveva il diritto di Pt_1 ottenere copia della documentazione formata nel decennio precedente al 21 giugno 2013, data dell'istanza ex art. 119, ma non quella antecedente a tale decennio.
Pertanto, relativamente al conto n. 13488.65, che afferma essere Pt_1 stato stipulato nel 1989, il difetto di forma scritta avrebbe dovuto essere pag. 15/25 provato dalla stessa , che, tuttavia, non ha offerto alcun elemento a Pt_1 supporto di tale asserzione, ragione per cui l'ordine di esibizione va negato.
Sempre con riferimento a tale conto, va altresì considerato che la banca ha prodotto in giudizio i documenti contrattuali stipulati in data 8 maggio 2000, rispettivamente di apertura del conto (doc. 1 fasc. di primo Contr grado e di concessione del fido (doc. 2 ibidem).
Non avendo le parti nemmeno indicato l'esistenza di altra documentazione negoziale, soltanto con essa occorre confrontarsi per valutare la legittimità degli addebiti.
Ebbene, nel contratto di affidamento risultano pattuiti i tassi di interesse attinenti alle diverse linee di credito concesse – voce di costo rispetto alla quale non ha contestato alcuna applicazione in misura Pt_1 diversa da quella convenuta – per cui i relativi addebiti vanno considerati legittimi.
Di contro è nulla la pattuizione dell'anatocismo, per difetto di forma scritta, non essendo la relativa clausola contenuta nel contratto.
Contr Va disattesa la tesi di secondo cui tale voce di costo sarebbe legittima, essendo stata introdotta con la pubblicazione dell'avviso di modifica delle condizioni contrattuali sulla Gazzetta Ufficiale in data 19 giugno 2000, n. 141 (doc. 6 del fascicolo di primo grado). Sempre secondo Contr l'introduzione sarebbe potuta avvenire in tale forma, trattandosi di modifica migliorativa, in quanto l'applicazione dell'anatocismo, prima dell'entrata in vigore della delibera C.i.c.r. del 9 febbraio 2000, sarebbe stata «trimestrale per i saldi a debito e quello annuale per i saldi a credito», periodicità che da tale momento sarebbe stata sostituita con quella
«trimestrale per gli interessi passivi come pure per quelli a credito», come asserito nella propria comparsa di costituzione in riassunzione e nella memoria conclusionale ex 190 c.p.c.
pag. 16/25 Il Collegio non ignora che la Corte di cassazione, in due recenti decisioni, ha affermato il principio di diritto secondo cui «[la] condizione prevista dalla delibera Cicr quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del T.u.b. è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Ciò implica una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece […] tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione» (Cass. 5054 del 2024 e n. 5064 del 2024, in motivazione),
e che, in seguito a tali decisioni, ha disposto, in altra causa, la trattazione in pubblica udienza della questione – ritenuta «di particolare rilevanza» – con l'ordinanza n. 8639 del 2024.
Tuttavia, questo Collegio ritiene di fare applicazione dell'orientamento meno recente e ampiamente consolidato, secondo cui occorre una pattuizione scritta per introdurre legittimamente la pratica anatocistica nei casi come quello in esame, per le ragioni a supporto di tale orientamento, indicate nella sentenza n. 9140 del 2020, che è opportuno riassumere: «la delibera CICR del 9 febbraio 2000 è stata emanata prima che fosse dichiarata l'incostituzionalità della previsione, contenuta nell'art. 25, comma 3, d.lgs. n. 342/1999, con cui erano state dichiarate valide ed efficaci le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera stessa. […] La pronuncia di incostituzionalità ha investito, così, il solo tema della validazione delle clausole anatocistiche fino al momento in cui è divenuta operante la delibera del 9 febbraio 2000 e non ha direttamente inciso sull'attribuzione al CICR del potere di regolamentare il transito dei vecchi contratti nel nuovo regime […]. La delibera è anteriore alla sentenza di incostituzionalità e si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto (giusta la pag. 17/25 sanatoria disposta dall'art. 25, comma 3, primo periodo, d.lgs. n. 342/1998) delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone. In ragione della pronuncia di incostituzionalità le clausole anatocistiche inserite in contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR non possono che considerarsi nulle: […] È quindi alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera. È, invece, incongruo ritenere che il
CICR, con la disposizione in esame, abbia inteso far riferimento alla mera applicazione delle predette clausole, indipendentemente dalla validità ed efficacia delle medesime […] e ciò perché […], la delibera venne ad esistenza quando le clausole in questione erano state oggetto di sanatoria, onde l'atto si situava, storicamente, in una cornice normativa in cui la capitalizzazione posta in essere nel passato era da considerarsi ancora legittima». Pertanto, la tesi secondo cui il peggioramento delle condizioni contrattuali vada rapportato alla nullità della clausola anatocistica «finisce del resto per conferire rilevanza a un dato – l'esecuzione della disposizione negoziale nulla – che è normalmente, salve le note eccezioni (ad es.: artt. 590, 799,
2126 c.c.), sprovvisto di rilevanza giuridica e che, nella specie, in quanto confliggente col principio di natura generale per cui la pattuizione nulla è priva di ogni efficacia, la delibera del CICR non avrebbe potuto nemmeno autonomamente introdurre». Di conseguenza, «in mancanza di una clausola, valida, che preveda, per almeno una delle due tipologie di interesse (attivo o passivo) una capitalizzazione da attuarsi con una data frequenza, è impossibile stabilire se il criterio della pari periodicità, di cui all'art. 2, comma 2, della delibera, sia favorevole o sfavorevole per il correntista. [… Ciò] implica che le parti potessero applicare al contratto una nuova disciplina della capitalizzazione solo addivenendo a una specifica pattuizione conforme all'art. 2 della delibera CICR. […] Rileva […] la sostanziale assimilabilità tra due fattispecie: quella della stipula di un contratto di conto corrente che le parti intendano munire di una clausola
pag. 18/25 anatocistica e quella dell'inserzione di una tale clausola in un contratto vecchio che ne sia privo (per la nullità della relativa pattuizione). In entrambi i casi è necessario che il correntista esprima la propria volontà circa
l'introduzione, nel contratto, della clausola di capitalizzazione con pari periodicità».
Nel caso in esame, quindi, la banca non era abilitata a introdurre la clausola anatocistica tramite pubblicazione dell'adeguamento delle condizioni contrattuali in Gazzetta Ufficiale e comunicazione al cliente, essendo invece necessaria la pattuizione per iscritto di tale voce di costo che, in difetto, è nulla, così come conseguentemente sono illegittimi i relativi addebiti effettuati sul conto in esame.
Parimenti sono nulle le clausole relative alle spese e al meccanismo di antergazione e postergazione delle valute, per mancata pattuizione per iscritto, requisito previsto dall'art. dall'art. 117 t.u.b. il quale recita: «1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. […]
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati […]».
Quanto alla commissione di massimo scoperto, essa è indicata nel contratto di apertura di linea di credito, relativamente a quella indicata al punto 1, «affidamento in c/c o in c/valutari», come emerge dalla seguente parte del documento:
Tuttavia, tale pattuizione è indeterminata. A tal proposito, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che «deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che,
pag. 19/25 in tal caso, il correntista non è, invero, in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca. Non è perciò legittima una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto viene indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale» (Cass. n. 19825 del 2022, in motivazione;
nello stesso senso, ex aliis, Corte d'appello di Firenze n. n. 851 del 2024, n.
329 del 2024, n. 2554 del 2023, n. 2471 del 2023 e n. 1288 del 2023).
Essendo indicata soltanto la misura percentuale, la previsione della c.m.s. è nulla.
Al fine di individuare quanto illegittimamente addebitato e rideterminare il saldo del conto occorre l'espletamento di perizia contabile.
Relativamente al conto n. 3348.87, come detto, esso è stato acceso in data 8 settembre 2005 – come emerge dal più risalente estratto conto, alla prima riga delle movimentazioni – e consegna di copia del relativo contratto
è stata richiesta da con l'istanza ex art. 119 t.u.b. del 2013 – pertanto Pt_1 entro il termine di dieci anni – rimasta pacificamente inevasa.
Va poi considerato che la Corte di cassazione, accogliendo il quarto motivo d'impugnazione, ha censurato la sentenza, ritenendo che la Corte
d'appello avesse «rigettato la richiesta di esibizione, evidenziandone la natura esplorativa, sul rilievo che era “finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi che in realtà non sono stati nemmeno idoneamente allegati», ma che «[i]n realtà, la ricorrente [ossia ] aveva pienamente Pt_1 assolto all'onere di allegazione, come già ritenuto sopra, nell'accogliere il secondo motivo».
Contr Deve pertanto essere ordinata a l'esibizione della documentazione negoziale, comprensiva delle condizioni economiche, attinente al conto n.
3348.87, intrattenuto con , come da separata ordinanza. Pt_1
pag. 20/25 Contr Va quindi trattata l'eccezione di prescrizione, sollevata da con riferimento agli addebiti effettuati anteriormente al 29 marzo 2003, data corrispondente al decennio precedente dalla notifica dell'atto di citazione, pacificamente avvenuta il 29 marzo 2013.
La delibazione di tale questione necessita dell'espletamento di c.t.u., per i motivi che seguono.
Anzitutto va rammentato che, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di azione di ripetizione di indebito – nonché di quella di accertamento della relativa illegittimità – proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità di clausole contrattuali, «la prescrizione decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. In quest'ipotesi, infatti, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione: il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens (Cass., sez. un., n. 24418/10; conf., tra varie, n. 24051/19 e, da ultimo, n. 5282/24). I versamenti ripristinatori non soddisfano il creditore, ma ampliano (o ripristinano) la facoltà
d'indebitamento del correntista, con la precisazione che, ai fini della prescrizione, assume rilievo anche la rimessa (solutoria) con cui il correntista ripiana l'esposizione debitoria maturata in ragione del rapporto di affidamento oramai cessato (tra varie, Cass. n. 14958/20). Quanto all'individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie […], a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, è su costui che grava la prova della pag. 21/25 natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass., sez. un.,
n. 15895/19). La banca che sollevi l'eccezione di prescrizione si può difatti limitare ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte;
al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti (Cass. n.
21225/22; n. 34997/23)». (Cass. n. 5517 del 2024, in motivazione).
Ebbene, l'eccezione di prescrizione rileva soltanto con riferimento al conto n. 13488.65, l'unico rispetto al quale sussisto rimesse effettuate prima del 29 marzo 2003 – essendo stati prodotti estratti conto dal 2001 – mentre l'altro, il n. 3348.87, è stato aperto, come detto, nel 2005.
Inoltre, al conto n. 13488.65 pacificamente accedeva un'apertura di credito dal giorno 8 maggio 2000, come dimostrato per tabulas dal relativo contratto stipulato in tale data, prodotto dalla banca (doc. 2 fasc. di primo Contr grado di , nel quale è indicato che in favore di «è stata deliberata Pt_1 la concessione […] delle seguenti linee di credito: 1) affidamenti in c/c o in c/valutari A) Lit. 100.000.000 per apertura di credito in c/c a tempo indeterminato […] 2) affidamento ( per portafoglio commerciale e Parte_2
/o finanziario A) Lit. 1000.000.000 per accrediti al “salvo buon fine” in c/c di : tratte accettate/non accettate, ricevute bancarie, pagherò cambiarii […]
5) Affidamenti (castelletti) per operazione sull'estero B) Lit. 1000.000.000
[…] 7) Affidamenti di altre tipologie Lit. 100.000.000.=CAST. CP_4 di c/c».
Il conto è quindi chiaramente affidato.
Pertanto, occorre l'espletamento di c.t.u. contabile anche al fine di verificare la natura delle singole rimesse: solutoria, rispetto a quelle effettuate in momento nel quale il passivo superava il limite massimo dell'affidamento – con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla sua pag. 22/25 ripetizione e al suo riaccredito decorrerà dal momento in cui è stato effettuato – oppure ripristinatoria, relativamente a quelle effettuate quando il passivo era minore, e dunque il versamento era diretto a ripristinare la provvista di cui godeva il correntista, decorrendo così la prescrizione dalla chiusura del conto.
3. Va invece respinta la domanda di risarcimento del danno per Contr illegittima segnalazione, da parte di alla Centrale Rischi della BA Contr d'Italia. Secondo , «è incorsa nella c.d. responsabilità da inesatte Pt_1 informazioni che si connota sia come responsabilità extracontrattuale da fatto illecito ex art. 2043 c.c., e sia come responsabilità contrattuale per violazione delle norme di comportamento esistenti tra banca e cliente ai sensi degli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., determinandosi un danno che si ritiene sussistere in re ipsa e che ne legittima un diritto al risarcimento senza che incomba sulla Società attrice alcun onere di fornire la prova dell'esistenza».
Tale tesi contrasta con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in materia di responsabilità civile, il danno all'immagine “per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi”, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass., sez. 6-3,
28/03/2018, n. 7594). Pertanto, nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale dei rischi l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie: trattandosi di illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno» (di recente, Cass. n. 29252 del
2024, in motivazione;
nello stesso senso Cass. n. 1931 del 2017 e Corte
d'appello di Firenze n. 2044 del 2024).
pag. 23/25 Al riguardo, non ha prodotto alcun elemento diretto a Pt_1 comprovare o documentare il danno asseritamente patito che, dunque, risulta indimostrato, ragione per cui la domanda va rigettata.
In conclusione, va accolta la domanda di accertamento della nullità delle clausole contrattuali, proposta da relativamente al conto n. Pt_1
13488.65, nei limiti di cui in motivazione. Vanno invece rigettate sia la domanda di accertamento dell'illegittimità della pratica posta in essere da Contr di addebitare sui conti correnti ordinari n. 13488.65 e 3348.87, le
«poste passive provenienti dai conti collegati, sia quella di risarcimento del danno.
La causa dev'essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza per assecondare la richiesta di ordine di esibizione, nei termini precedentemente illustrati, e per il successivo espletamento del necessario accertamento peritale anche per la verifica dell'esistenza di importi prescritti.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da Parte_1 di accertamento della nullità delle clausole contrattuali
[...] relativamente al conto n. 13488.65 – intrattenuto con
[...]
– afferenti ad anatocismo, spese, Controparte_1 antergazione e postergazione della data della valuta e c.m.s., nei limiti di cui in motivazione;
2. respinge le domande proposte da Parte_1 di accertamento dell'illegittimità della pratica posta in
[...] essere da di addebitare sui Controparte_1 conti correnti ordinari n. 13488.65 e 3348.87 le poste passive provenienti dai conti collegati e di risarcimento del danno;
pag. 24/25 3. rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
4. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 19 dicembre 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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