Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/06/2025, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte riunita in camera di consiglio e così composta:
dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
dr.ssa Barbara Fatale Consigliera
dr. Antonio Cestone Consigliere
-nelle cause riunite in grado di appello iscritte al numero 416 600 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertenti
TRA
, con l'avv.ta GULISANO SILVIA Parte_1
appellante
E
con l'avv. MARASCO DINA Controparte_1
appellata-appellante incidentale
oggetto: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Lametia Terme, giudice del lavoro, n.
640/2021, pubblicata in data 16/12/202; Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Mancata riammissione in servizio- diritto alla retribuzione.
FATTO.
1.Con ricorso del 17.03.2020 ha convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro di Parte_1
Lamezia Terme esponendo: Controparte_1
- che in data 16.10.2008 adiva il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato con la società in data 16.10.2006 ( per la durata di tre mesi, prorogato sino Controparte_1
1
-che nella resistenza della società, il giudice adito, con la sentenza n°190 del 10.02.10, accoglieva la sua domanda e, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 15.07.2007, le riconosceva il diritto ad essere riammessa nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni dal 12.05.2008;
-che la predetta sentenza n.190 veniva confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro, Sez.
Lavoro;
-che a seguito di ricorso per Cassazione proposto dalla parte datoriale, la Suprema Corte, con sentenza n.4224/2019 annullava parzialmente la decisione e rinviava davanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria limitatamente alla rideterminazione dell'indennità risarcitoria nella misura di cui all'art. 32 della L.n.183/2010;
-che la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 190 del 10/02/2010, era dunque passata in giudicato nella parte non cassata in cui si statuiva la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato con decorrenza dal 15/07/2007, la condanna della società datrice alla riammissione in servizio di essa ricorrente e al pagamento dell'indennità ex art.32 legge n. 180/2010.
Dopo avere tanto esposto, ha lamentato:
- che <a fronte di un contratto di lavoro ricostituito ope iudicis come contratto a tempo indeterminato decorrente dal 15/07/2007, ed in esecuzione del quale l'odierna ricorrente avrebbe dovuto essere ripresa in servizio fin dalla data della Sentenza del Tribunale (coperta da giudicato) che quella ricostituzione ha posto in essere, si poneva il persistente inadempimento di parte datoriale che, pur in presenza di formale offerta della prestazione formulata dalla lavoratrice già in data 09/05/2008, e poi rafforzata dal ricorso al Giudice (mora credendi), ed inoltre reiterata a mezzo pec in data del 10.02.2020 la prestazione ha di fatto rifiutato, non provvedendo alla dovuta reintegrazione della dipendente neppure all'esito del giudizio per Cassazione, per tal via palesando la precisa volontà di sottrarsi definitivamente alle obbligazioni nascenti dal contratto in essere>>;
2 -che <Dall'immotivato ed illegittimo rifiuto della di ricevere la prestazione CP_1
lavorativa discende, secondo le regole proprie del diritto delle obbligazioni, il diritto alla controprestazione da parte della lavoratrice non riassunta: ciò è quanto affermano le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella già citata Sentenza n. 2990/2018, e ciò è anche quello che la Corte
Costituzionale ha assunto nella Sentenza n. 303/2011, allorché ha affermato che, a partire dal momento della Sentenza dichiarativa della conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, «è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riassumere il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riassunzione effettiva».
Ha, quindi concluso chiedendo l'accertamento del diritto a ricevere, in aggiunta alla prevista indennità risarcitoria, le retribuzioni che, secondo i contrati Collettivi di lavoro per i dipendenti delle aziende private del Commercio e Terziario tempo per tempo vigenti, avrebbe dovuto avere dal
10/02/2010 ( data di emanazione della Sentenza n.190 cit. di ricostituzione del rapporto), con conseguente condanna della società al pagamento della somma quantificata a lordo CP_1 alla data del 31.112019, in € 204.948,81, oltre retribuzioni maturate e maturande, nonchè rivalutazione e interessi come per legge.
2.Nella resistenza della società, il Tribunale ha accolto parzialmente ricorso, riconoscendo il diritto alle retribuzioni a decorrere dall'atto di messa in mora effettuato dalla in data 10.2.2020, Pt_1
per un ammontare pari a euro 32025,97, nonché il diritto al trattamento di fine rapporto maturato nel medesimo periodo e, infine, il diritto alle retribuzioni maturate e maturande a partire dall'1.07.21, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
3.La sentenza è stata impugnata da entrambe le parti.
In estrema sintesi, con gli appelli separatamente proposti:
ha denunciato l'erroneità della decisione in punto di decorrenza delle mensilità Parte_2 riconosciute come dovute, deducendo che l'offerta della prestazione lavorativa idonea a costituire in mora la parte datoriale è quella contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al RG LAV
n. 1663/2008 definito con la sentenza n.190 del 10.2.2010;
ha sostenuto che l'istanza della lavoratrice di riassunzione in servizio, essendo Controparte_2
stata presentata ben dieci anni dopo la pronuncia giudiziale n. 190 cit., deve considerarsi prescritta.
Ha, inoltre, lamentato che il primo giudice avrebbe dovuto accogliere la sua domanda di detrazione dell'aliunde perceptum, insistendo nelle richieste istruttorie a tal fine formulate. Infine,
3 ha denunciato l'erronea statuizione di condanna alle spese di lite che si sarebbero, invece, dovute compensare in considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea.
4.Disposta la riunione dei gravami, la causa è stata trattata con le modalità di cui all'art.127 ter cpc e all'esito del deposito delle note scritte, decisa come segue.
DIRITTO.
5.Premessa l'ammissibilità dell'impugnazione proposta da e sua conversione in Controparte_1
appello incidentale (v. Cass.33127/2024 irritualmente in forma principale contro una sentenza già appellata da altro soccombente, l'appello
è ammissibile e, previa riunione dei due giudizi, si converte in appello incidentale, se depositato entro il termine per la proposizione dell'appello incidentale nel giudizio introdotto con
l'impugnazione principale>), ritiene la Corte che entrambi gli appelli siano infondati.
6. In punto di decorrenza delle retribuzioni dovute alla lavoratrice, il primo giudice ha così testualmente motivato:
“non può prendersi in considerazione l'offerta della prestazione lavorativa contenuta nella lettera di messa in mora del 9.05.2008, ricevuta dalla società il 12.05.2008, attesa che la medesima è antecedente all'accertamento giudiziale della nullità del termine apposto al contratto, che si è cristallizzato con la Sentenza della Suprema Corte, che ha respinto il motivo di ricorso avente ad oggetto la presunta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, determinando il passaggio in giudicato delle statuizioni emanate sul punto dal giudice di primo grado, già confermate in appello.
E' pacifico, peraltro, che la ricorrente non ha provveduto a formalizzare ulteriori offerte della prestazione lavorativa nel periodo intermedio e, comunque, successive al deposito della sentenza di primo grado, secondo quanto richiesto dall'art.1217 c.c., vertendosi nell'ambito dell'inadempimento di un obbligo di fare”.
6.1-La motivazione è pienamente conforme all'insegnamento della Suprema Corte che, nella materia di che trattasi, ha statuito :
-che in tema di contratto a termine illegittimo con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 13, della l. n. 92 dei 2012, ha natura risarcitoria ed è
4 onnicomprensiva, ossia esaustiva di tutti i danni che sono conseguenza, sul piano retributivo e contributivo, della perdita del lavoro> (Cass. 299249/2018);
-che imperative, e della conseguente conversione in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dall'offerta della prestazione lavorativa in virtù dell'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme generali in tema di contratti a prestazioni corrispettive.> ( Cass. n. 21947/2018).
In applicazione di tali principi correttamente il Tribunale ha ritenuto che Controparte_1
fosse obbligata a corrispondere le retribuzioni a partire dal primo atto, con cui la lavoratrice, successivamente alla sentenza che dichiarato la conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato sancendo l'obbligo della società di riammetterla in servizio, ha offerto la propria prestazione, fatto incontestatamente avvenuto con la lettera del 10.2.2020. E' irrilevante il ricorso del 16.10.2008 sfociato nella sentenza n.190 del 10.2.2010 perché, per quanto detto al punto che precede, la perdita delle retribuzioni in tale periodo è stata ristorata dall'indennità risarcitoria ex art. 32. L'ulteriore perdita delle retribuzioni imputabile al rifiuto della società di dar corso all'ordine giudiziale di riassumere la dipendente, non può che ricollegarsi sul piano logico e su quello giuridico, ad un atto di messa in mora successivo alla sentenza n.190 che ha ripristinato la funzionalità del rapporto.
7. La sentenza impugnata si sottrae anche alle censure formulate da Controparte_1
7.1-Alcuna prescrizione si deve ritenere maturata, giacchè l'atto di messa in mora della lavoratrice, in data 10.2.2020, è con tutta evidenza tempestivo rispetto alla sentenza della Corte di Cassazione
n.4224/2019 con cui è stata definitivamente confermata la statuizione relativa alla declaratoria di nullità del termine e conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
7.2-In ordine all'aliunde perceptum, rileva questo Collegio che la deduzione- pur non integrando una eccezione in senso stretto ed essendo, pertanto rilevabile dal giudice anche in assenza di un'eccezione di parte - presuppone comunque l'allegazione da parte del datore di lavoro di circostanze di fatto specifiche ( Cfr. Cass. sez. lav. 04/12/2014, n. 25679).
5 Nella specie si è invece limitata a chiedere l'interrogatorio formale della ricorrente e CP_1
l'acquisizione di estratto contributivo presso l' INPS, senza alcuna deduzione specifica circa il reperimento da parte della di altra occupazione. Pt_1
Ne discende che correttamente il Tribunale non ha dato ingresso ai mezzi istruttori, non essendo consentita la acquisizione della prova su fatti genericamente allegati.
Peraltro, per consolidata giurisprudenza di legittimità il datore di lavoro, onerato a provare l'aliunde perceptunn da detrarre dall'ammontare del risarcimento del danno dovuto in base all'art. 18 legge n.
300/1970, non può esonerarsi chiedendo al giudice di voler disporre generiche informative o di attivare poteri istruttori con finalità meramente esplorative (Cass.2499/2017; n. 4884/2015; n.
27424/2014; n. 25679/2014).
7.3-Infine, anche la censura in merito al regolamento delle spese di lite si appalesa infondata, giacchè ai fini della liquidazione si è tenuto conto del credito riconosciuto in sentenza e sono stati applicati i parametri del corrispondente scaglione di valore.
8. Conclusivamente, gli appelli vanno rigettati.
9.Le spese del presente grado vanno compensate in ragione della reciproca parziale soccombenza.
10. Stante l'esito delle impugnazioni, sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da Parte_1
, con ricorso depositato il 13/05/2022, e da con ricorso
[...] Controparte_1
depositato il 16.6.2022, avverso la sentenza del Tribunale di Lametia Terme, giudice del lavoro, n.
640/2021, pubblicata in data 16/12/2021 , così provvede:
- rigetta gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-compensa le spese del grado;
dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte di entrambe le parti dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit., salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
6 Così deciso nella camera di consiglio del 31.3.2025.
La Presidente est.
Gabriella Portale
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