Articolo 4 della Legge 2 marzo 1998, n. 33
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 marzo 1998
Art. 4. 1. La commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 21 marzo 1998
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