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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/04/2024, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, I sezione civile nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunziato, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4250 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad
OGGETTO: proprietà vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via del Rione Sicignano 9, presso l'avvocato Benedetto
Migliaccio, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
nata a [...] il [...] cod. fisc. e CP_1 C.F._2 CP_2
nata a [...] l'[...] e cod. fisc. , rapp.te e difese dall'
[...] C.F._3
Avv. Danilo Esposito cod. fisc. con studio in Piano di Sorrento al Corso Italia C.F._4
n.62, ove sono elett.nti dom.te giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
CONCLUSIONI: all'udienza del 17.01.2024, parte attrice ha chiesto dichiararsi l'estinzione della lite per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio ed Parte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendo allo stesso di accertare e CP_3 dichiarare che l'attrice era proprietaria per intervenuta usucapione, avendoli posseduti in modo pacifico ed incontestato, per un periodo ultraventennale, determinato sommando al proprio possesso quello dei suoi danti causa- di alcuni beni siti in agro di Vico Equense, borgata Massaquano, località
Raspolo; chiedeva, altresì, di accertare e dichiarare che il possesso era stato esercitato in via
1 apparente, pacifica ed incondizionata per oltre un ventennio, antecedente la notifica dell'atto di citazione, integrando i requisiti previsti dalla norma sull'usucapione ed ordinare al conservatore dei
Registri Immobiliari, la trascrizione dell'emittenda sentenza, con esonero da responsabilità.
La a sostegno della domanda affermava che essa stessa e, prima di essa il genitore suo Pt_1 dante causa, aveva sempre posseduto uti dominus, pubblicamente e pacificamente, alcuni beni di cui sono intestatarie le convenute che aveva da sempre coltivato i detti beni, CP_1 Parte_2 sin da quando appartenevano al genitore comune e poi durante lunghi anni in cui essi figuravano intestati al fratello Per_1
Le convenute si costituivano ritualmente in giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
In particolare le convenute affermandosi comproprietarie dei beni oggetto di lite in base ai titoli richiamati in atti deducevano che né l'attrice, né i suoi danti causa avevano mai posseduto le loro proprietà ed in ogni caso, avevano sempre riconosciuto il loro diritto di proprietà, tant'è vero che avevano trattato l'acquisto del fondo e del fabbricato
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., la difesa di entrambe le parti rappresentava che nelle more del giudizio le parti avevano convenuto a titolo transattivo il trasferimento a titolo oneroso dei beni oggetto di lite, e che di conseguenza era cessata la materia del contendere.
L'attrice in allegato alla memoria ex art. 183 VI c.p.c. depositata in data 10.01.2023 e le convenute in allegato alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata in data in data
19.02.2023 hanno prodotto il Certificato Notarile attestante l'intervenuta transazione.
In tal senso parte attrice ha concluso anche in sede di precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.01.2024, all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione con termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Dunque nella fattispecie va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è una categoria generale nella quale vanno ricomprese una serie eterogenea di fattispecie, tutte caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un fatto o di un altro evento processuale che determina il mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, eliminando la situazione di contrasto tra le parti, che diventa dunque inutile o inattuale.
Nel caso in esame, i difensori delle parti hanno concordemente dichiarato che è intervenuta una definizione della controversia con un accordo negoziale e che è cessata la lite e non vi e', pertanto, bisogno di una decisione sul merito della domanda, ma di una decisione che dia atto della definizione in tal senso di essa (cfr anche Cassazione civile sez. III, 19/04/2023, n.10483, che con riferimento al giudizio di legittimità ha affermato che “Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza
2 impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso”).
Avendo le parti chiesto anche la compensazione delle spese di lite, sostanzialmente rinunziando a ripeterle dalla controparte, ad alcuna pronunzia sul punto è chiamato il Tribunale.
Conclusivamente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contenere;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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