Ordinanza presidenziale 19 febbraio 2024
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 18/06/2025, n. 11925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11925 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 11925/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12683/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12683 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Claudia Caradonna, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia,
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., e Dipartimento della pubblica sicurezza, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via del Portoghesi b. 12, sono legalmente domiciliati;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) la nota prot. 0027930 dell’11 luglio 2023 proveniente dalla p.e.c. dipps035.0601@pecps.interno.it del Servizio Concorsi 1^ Divisione della Direzione Centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell’Interno, con la quale è stata rigettata la richiesta di differimento delle prove di efficienza fisica presentata dal ricorrente relativamente al “ Concorso pubblico per l’assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato”, indetto con Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 16 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami ” del 22 marzo 2022; 2) ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem , l’art. 11, comma 6, del Bando di concorso nella parte in cui dispone che “ I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica, sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi ”; 3) ove occorra e per quanto di ragione, le “ Disposizioni per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” , qualora interpretate in malam partem , nella parte in cui prevedono che il differimento delle prove possa essere autorizzato esclusivamente ad altra seduta ricompresa nell’ambito del calendario previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi; 4) il provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo ; 5) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto o non notificato, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; e per il conseguente accertamento del diritto dell’odierno ricorrente ad essere ammesso allo svolgimento delle prove di efficienza fisica in seduta da fissare a cura dell’Amministrazione, nonché in caso di superamento delle stesse, di essere ammesso al prosieguo dell’iter selettivo, in occasione del primo concorso utile per viceispettori della Polizia di Stato e, ulteriormente, in caso di superamento delle prove di concorso, di essere ammesso alla valutazione dei titoli e al primo corso formativo utile per viceispettori della Polizia di Stato, con ogni statuizione conseguenziale;
quanto ai motivi aggiunti, depositati l’11 febbraio 2025, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto del 19.11.2024, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al “ Concorso pubblico per l’assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato ”; 2) la graduatoria di merito dei vincitori del “ Concorso pubblico per l’assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato ”, approvata con decreto del Direttore centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 19.11.2024, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente; 2) gli atti già gravati con il ricorso introduttivo; nonché per il conseguente accertamento, già richiesto con ricorso introduttivo del giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ministero Interno Dip P S Polizia di Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il dott. Orazio Ciliberti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana IV Serie speciale “ Concorsi ed esami ” del 22 marzo 2022, era indetto un “ Concorso pubblico, per esami, pubblico, per esami, per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato ”.
Il ricorrente, avendone i requisiti, partecipava al concorso (ID domanda 1534526) e svolgeva la prova preselettiva, riportando il voto di 1.122. Era, quindi, ammesso alle prove di efficienza fisica e convocato per il 26 maggio 2023, come da avviso pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione, in data 31 marzo 2023.
Il ricorrente iniziava la preparazione per le prove fisiche, sottoponendosi ad allenamenti giornalieri. Tuttavia, accadeva che, durante la preparazione per le prove fisiche, il ricorrente accusasse dolori alla caviglia sinistra, tali da non consentirgli di svolgere gli allenamenti propedeutici alle prove fisiche, costringendolo, in data 22 maggio 2023, a sottoporsi a visita medica, in esito alla quale il medico di fiducia, dott. -OMISSIS-, certificava che “ -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- a -OMISSIS- è affetto da periostite nata da trauma alla caviglia sinistra per cui necessita di venti (20) giorni di riposo e cure domiciliari ”.
In data 22 maggio 2023, il ricorrente trasmetteva la certificazione medica al Servizio Concorsi - 1^ Divisione della Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del Personale della Polizia di Stato - Dipartimento della pubblica sicurezza, all’apposito indirizzo p.e.c., fornito per le comunicazioni afferenti al concorso, chiedendo il differimento della prova ad altra data, al fine di conseguire il recupero fisico.
Non avendo ricevuto risposta in ordine alla richiesta di differimento, il ricorrente mandava un’ulteriore p.e.c. di sollecito in data 25 maggio 2023, alla quale l’Amministrazione dava riscontro in pari data, differendo la prova al 7 giugno 2023; rinvio poi posticipato spontaneamente dall’Amministrazione stessa al 10 luglio 2023, data ultima programmata per lo svolgimento delle prove fisiche.
Successivamente, non essendosi ancora rimesso, il ricorrente si sottoponeva a ulteriore visita medica, in data 7 luglio 2023, in esito alla quale il dott. -OMISSIS- certificava che “ -OMISSIS-, nato il -OMISSIS- a -OMISSIS- è affetto da riacutizzazione di periostite alla caviglia sinistra per cui necessita di dieci (10) giorni di riposo e cure domiciliari ”.
Essendo impossibilitato fino al 17 luglio 2023 a sostenere le prove fisiche, in data 8 luglio 2023, il ricorrente trasmetteva la certificazione medica al Servizio Concorsi - 1^ Divisione della Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del Personale della Polizia di Stato, all’indirizzo p.e.c. fornito per le comunicazioni concorsuali, chiedendo il differimento della prova a nuova data, sempre per consentire il suo recupero fisico.
Non avendo ricevuto risposta, il ricorrente si recava, in data 10 luglio 2023, presso il Centro dove si svolgevano le prove, per consegnare a mano la nuova certificazione medica e ottenere il differimento ad altra data.
In data 11 luglio 2023, il ricorrente riceveva dall’Amministrazione una p.e.c. con la quale gli era comunicato quanto segue: “ Con riferimento alla sua istanza, trasmessa via pec il 7 luglio 2023, spiace comunicare che la stessa non può trovare accoglimento poiché le esigenze organizzative di questa Amministrazione, correlate alla programmazione di ulteriori e concomitanti procedure concorsuali, non consentono l'individuazione di altre sessioni suppletive, oltre quella fissata per il 10 luglio u.s., cui la S.V., in accoglimento della sua richiesta, è già stata differita ”.
Il ricorrente insorge, con il ricorso introduttivo, notificato e depositato il 28.09.2023, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Deduce i seguenti motivi di diritto: eccesso di potere e difetto di motivazione (violazione degli artt. 2 e seguenti legge n. 241/1990); caso fortuito o forza maggiore; ingiustizia manifesta e sproporzione, irragionevolezza; carenza di istruttoria ed errore di fatto; arbitrarietà e disparità di trattamento; eccesso di potere (violazione degli artt. 3 e 97 Cost.).
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.
Con i motivi aggiunti, depositati l’11 febbraio 2025, il ricorrente chiede altresì l’annullamento dei seguenti atti: 1) il decreto del 19.11.2024, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, con cui il Direttore centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato ha approvato la graduatoria di merito dei candidati al “ Concorso pubblico per l’assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato ”; 2) la graduatoria di merito dei vincitori del “ Concorso pubblico per l’assunzione di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato ”, approvata con decreto del Direttore centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 19.11.2024, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Polizia di Stato, nella parte in cui pregiudica l’utile collocamento di parte ricorrente; 2) gli atti già gravati con ricorso introduttivo del giudizio. Chiede altresì il conseguente accertamento già richiesto con ricorso introduttivo del giudizio. Deduce le medesime censure di diritto già formulate con il ricorso introduttivo.
Segue una memoria conclusiva del ricorrente.
All’udienza pubblica del 17 giugno 2025, la causa è trattenuta per la decisione.
II – Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
III – Per l’Amministrazione non è stato possibile il differimento delle prove di efficienza fisica poiché il giorno di ultima convocazione, cioè il 10 luglio 2023, era davvero l’ultimo previsto dal calendario fissato per gli accertamenti concorsuali, sicché sarebbe stato impossibile differire ulteriormente l’esecuzione delle prove fisiche per il ricorrente.
Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Bando di concorso, i differimenti per coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati a presentarsi nella data prevista, sono possibili e autorizzabili ma " nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi ", il cui termine, nel caso in esame, è stato fissato, per l'efficienza fisica, alla data del 10 luglio 2023, come risulta dal calendario datato 12 maggio 2023, pubblicato sul sito della Polizia di Stato www.poliziadistato.it .
La modalità sopra descritta, nel rispetto del principio della par condicio fra i concorrenti, è stata applicata a tutti i candidati che hanno rappresentato analoghi impedimenti.
Ciò che il ricorrente ha definito un rifiuto oppostogli all’ulteriore differimento è, in sostanza, l’inevitabile conseguenza dell’applicazione di una procedura aderente alle previsioni del Bando di concorso. Tali previsioni sono qui impugnate dal ricorrente, sul presupposto che si debba sempre e comunque consentire il differimento delle prove quando il ricorrente è impedito, ma tale principio non è accettabile fino alle sue estreme conseguenze, che cioè si possa bloccare lo svolgimento di un concorso pubblico per un periodo indeterminato che duri mesi o persino anni. Ed è quel che avverrebbe nel caso di specie, se si accedesse alle doglianze del ricorrente, poiché il ricorrente non ha chiesto a questo T.a.r. la misura cautelare (neppure con i motivi aggiunti), in tal modo consentendo la chiusura del concorso e l’assunzione dei vincitori, nonché la presa in servizio dei nuovi viceispettori. Si tratterebbe, allora, di riaprire una procedura iniziata nel 2023 e chiusa a novembre 2024, per consentire al ricorrente lo svolgimento delle prove fisiche.
IV - Al ricorrente sono stati concessi 49 giorni di differimento rispetto alla data di convocazione, a fronte della presentazione di un certificato medico iniziale avente prognosi di 20 giorni.
Il ricorrente ha ritenuto, erroneamente, che avrebbe potuto eseguire gli accertamenti dell'efficienza fisica anche dopo il 10 luglio 2023, semplicemente perché il calendario pubblicato il 12 maggio 2023 prevedeva il prosieguo sino al 4 agosto successivo degli accertamenti attitudinali. Sennonché, dopo la data del 10 luglio 2023, l'unica Commissione rimasta attiva era quella per l'accertamento dell'idoneità attitudinale, sicché nella parte di calendario concorsuale che va dal 10 luglio al 4 agosto 2023, sono stati convocati soltanto i candidati che dovevano effettuare gli accertamenti attitudinali, non quelli da sottoporre a verifica di efficienza fisica.
V – Stando all’art. 1, comma 3, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, « il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento », cioè, innanzitutto, contingentando i tempi di espletamento della procedura, al fine di corrispondere sia all’interesse pubblico del tempestivo inserimento in ruolo delle nuove unità di personale, sia alle esigenze di certezza della pluralità di rapporti giuridici coinvolti nel procedimento, oggi espressamente presidiati dalla previsione di un termine massimo di 180 giorni, decorrenti dallo svolgimento delle prove scritte, per la conclusione delle operazioni concorsuali (art. 11, comma 4, D.P.R. n. 487/1994).
Il Consiglio di Stato ha, pertanto, chiarito che l’impossibilità di un candidato di prendere parte a una prova, benché sia dovuta a circostanze oggettive e imprevedibili e si frapponga all’esecuzione di prove di cui non è previsto lo svolgimento simultaneo da parte di tutti i candidati, non può condizionare né tampoco stravolgere i tempi della selezione, soprattutto quando i tempi di recupero siano incerti e superino l’ultima data utile prevista dal calendario degli accertamenti (cfr.: Cons. Stato, IV, ord. 28 febbraio 2020, n. 945, e 6 dicembre 2019, n. 6135).
Questo T.a.r., sia pure a proposito di una diversa fattispecie, ha affermato l’inesistenza di un « diritto al rinvio » in capo al candidato temporaneamente indisposto e la necessità di un bilanciamento del suo interesse con quello pubblico, atteso che « la valutazione dei motivi dell’assenza integra, comunque, un’apertura all’interesse individuale del candidato che comprime il principio di parità di trattamento, garantito anche, come si è più volte ricordato, dal rispetto dei criteri di scansione temporale delle prove stabiliti dal bando di concorso » (cfr.: T.a.r. Roma, I-quater, 13 dicembre 2024, n. 22575; Idem, 21 ottobre 2024, n. 18171). Ciò, al fine di « evitare che gli uffici preposti alle procedure di reclutamento restino immobilizzati a causa della necessità di valutare e rivalutare la posizione di singoli soggetti, con effetti esiziali sui criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché, a ben vedere, sul principio di imparzialità dell’azione amministrativa » (cfr.: T.a.r. Roma, I-quater, 13 dicembre 2024, n. 22575).
Il solo fatto che l’impedimento non sia imputabile al candidato non significa che il rischio del caso fortuito o della forza maggiore debba senz’altro gravare sull’Amministrazione e sugli altri candidati titolari, per ragioni diverse, dell’opposto interesse a una celere definizione della procedura, indipendentemente dalle modalità del reclutamento.
VI - Quando l’Amministrazione ha adottato l’impugnato diniego di differimento, non era neppure ben chiaro se l’ulteriore convalescenza prescritta dal medico, con il certificato del 7 luglio 2023, sarebbe stata bastevole per il pieno recupero fisico del ricorrente, né era chiaro di quanto tempo il ricorrente avesse davvero bisogno per rimettersi dal suo infortunio; tale congettura è asseverata in termini argomentativi dalla circostanza che il ricorrente non ha chiesto, in questo giudizio, la sospensione cautelare del provvedimento di esclusione. In ipotesi, il ricorrente avrebbe potuto far seguire un nuovo certificato alla data del 17 luglio 2025, come aveva fatto in precedenza, adducendo una “ riacutizzazione di periostite alla caviglia sinistra ”. L’incertezza, determinata dalla non corretta prognosi del primo certificato medico, datato 22 maggio 2023, ha senz’altro influito sulla decisione assunta. Invero, la ragionevolezza di un provvedimento che si pronunci sull’istanza di differimento di una prova va valutata in base alla situazione di fatto e alle conoscenze disponibili, ponderate in un giudizio complessivo, al momento in cui viene adottato. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, « la legittimità di un atto amministrativo va accertata con riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio del tempus regit actum » (cfr.: Cons. Stato V, 31 dicembre 2024 n. 10556 e i precedenti ivi richiamati) e, quindi, « valutata alla luce delle cognizioni e degli elementi fattuali e documentali », in possesso dell’Amministrazione al momento in cui lo stesso fu emesso (cfr.: Cons. Stato, IV, 4 dicembre 2012, n. 6190).
VII - La censura – dedotta dal ricorrente - del vizio motivazionale è infondata, in quanto dalle note impugnate si evince che il diniego di accogliere la seconda istanza di differimento è stato giustificato dai limiti temporali della procedura, sicché la tutela della posizione giuridica di un candidato infortunato non può darsi a detrimento dell’interesse dell’Amministrazione a concludere la procedura concorsuale in un termine definito, peraltro asservito all’esigenza della P.A. di colmare le vacanze organiche.
Le norme che regolano lo svolgimento dei concorsi impongono tempi certi nella loro esecuzione, essendo finalizzate al perseguimento dei principi di rilevanza costituzionale del buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione (art. 97 Cost.), la cui applicazione non può essere pregiudicata nell’ipotesi di temporaneo impedimento quale quella in esame, che di per sé non può comportare un’attesa sine die della cessazione della causa dell’impedimento.
Pertanto, non sussiste alcun vizio di legittimità nell’agire dell’Amministrazione, né in quello della Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica la quale non ha fatto altro che applicare, nel rispetto della par condicio tra i candidati, quanto stabilito dal Bando di concorso, nonché dalle disposizioni per le prove di efficienza fisica.
Giova precisare che, nel ricorso, il ricorrente ha dichiarato di essersi presentato presso la sede del 1° Reparto Mobile il giorno assegnatogli per gli accertamenti (10 luglio 2023), “ al solo fine di consegnare nuovamente brevi manu la certificazione medica ed ottenere il differimento ad altra data ”. Il personale presente in quella sede non era competente al riscontro delle istanze di differimento inoltrate al Servizio concorsi ed ha semplicemente acquisito il certificato esibito dal candidato, al fine di attestare la mancata effettuazione delle prove dell'efficienza fisica nel verbale delle operazioni giornaliere svolte quel giorno.
VIII – È orientamento di questo T.a.r. ritenere che “ le cause di impedimento a sostenere le prove di efficienza ed idoneità fisica per motivi di salute strettamente personali non appaiono idonee a scalfire il tradizionale principio della irrilevanza delle circostanze di forza maggiore ai fini della partecipazione dei concorrenti alle prove di esame. In alcuni e giustificati casi, tuttavia, può ammettersi che l'amministrazione possa differire dette prove per lo stato di salute di singoli concorrenti, a condizione che il differimento delle prove di esame sia oggettivamente compatibile con i tempi di espletamento e definizione della procedura concorsuale e non comporti per l'amministrazione un aggravio di oneri organizzativi e finanziari non compatibili con l'interesse pubblico ” (cfr.: T.a.r. Lazio Roma, I stralcio, 15 ottobre 2024 n. 17771).
Risulta legittimo e corretto il “ modus operandi ” dell’Amministrazione che ha consentito un ragionevole differimento (di 49 giorni) al ricorrente, in accoglimento della prima istanza formulata dallo stesso, mentre ha ritenuto non suscettibile di accoglimento l’ulteriore istanza di differimento presentata in data 7 luglio 2023, a una data successiva rispetto al termine ultimo del calendario concorsuale delle prove fisiche (fissato al 10 luglio 2023).
In ordine alla richiesta di ulteriore differimento delle prove contestate, occorre evidenziare che le regole e le prescrizioni contenute nella lex specialis devono ritenersi applicabili indistintamente nei riguardi di tutti i candidati partecipanti alle prove di concorso, in applicazione del generale principio di par condicio e che, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, l’eventuale deroga a oltranza a tali disposizioni, in favore di taluno dei concorrenti, in ultima analisi configurerebbe una violazione del principio.
IX – Una riflessione va appena accennata, a margine della strategia processuale del ricorrente, il quale nel proporre il ricorso non ha chiesto la misura cautelare interinale, affidando all’esito del giudizio di merito la tutela dei suoi interessi. In realtà, una misura cautelare propulsiva, adottabile nel 2023, valorizzandosi il periculum in mora e impregiudicata la decisione di merito, avrebbe anche potuto consentire un riesame fuori termine della posizione del ricorrente. Si tratta di un caso in cui la tutela anticipatoria avrebbe offerto risultati più immediati e concreti, rispetto alla stessa decisione di merito. Il decorso di un periodo di due anni ha contribuito a rendere irreversibili i risultati della graduatoria del 19.11.2024 (peraltro, impugnata dal ricorrente oltre tre mesi dopo la sua pubblicazione).
X - Il ricorso e i motivi aggiunti, pertanto, devono essere respinti. Tenuto conto dell’andamento del processo e della peculiarità della controversia, le spese di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge perché infondati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.