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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 1063/2022 R.G.
Il Tribunale di Venezia, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Lisa
Micochero
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
, C.F. , con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SIMONETTI GUIDO e MATTEO FEDALTO
ATTORE
contro
, C.F. contumace Controparte_1 C.F._2
, C.F. , contumace Controparte_2 C.F._3
C.F. , con Controparte_3 CodiceFiscale_4
l'Avv.to Maurizio Guidoni
CONVENUTI
Conclusioni delle parti:
Per parte ATTRICE: Nel merito:
accertata e dichiarata la colpa di nella causazione Controparte_1
dell'incidente de quo, condannarsi i convenuti in solido al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi nella misura di giustizia, con la rivalutazione monetaria degli importi non liquidati all'attualità e con gli interessi compensativi maturati dal giorno del sinistro al saldo effettivo a titolo di ristoro del pregiudizio conseguente alla mancata disponibilità immediata dell'equivalente pecuniario del credito risarcitorio di valore. Spese e compensi professionali anche relativi al procedimento di negoziazione assistita integralmente rifusi con distrazione in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari
Per parte CONVENUTA:
Nel merito:
In via preliminare: darsi atto che nulla è dovuto a parte attrice per quanto attiene al danno a cose subito, essendo lo stesso stato soddisfatto da parte dell'assicuratore dello stesso attore, in forza della c.d. Convenzione di
Indennizzo Diretto;
in via principale: dato atto dell'erogazione dell'importo di € 8.851,48, respingersi le richieste tutte di controparte, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via subordinata: contenersi nell'ambito dell'equo e del provato la somma da porsi a carico di parte convenuta, con deduzione della somma già incassata e con compensazione parziale di spese e competenze
FATTO E DIRITTO
Pag. 2 di 16 Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Venezia Controparte_1 CP_2
e Esponeva che il giorno 2.7.2018,
[...] Controparte_3
verso le ore 5.40, alla guida del proprio motoveicolo Kymco "Downtown" targato DZ36334, assicurato mentre stava Controparte_4
percorrendo via Moglianese in località Peseggia di Scorze con direzione
Mestre-Scorzè, giunto in corrispondenza dell'intersezione con via Verdi, era stato investito dall'autovettura Fiat 600 targata DL356HH condotta da di proprietà di , assicurata Controparte_1 Controparte_2 [...]
la quale, uscendo da via Verdi, aveva proseguito la propria direzione CP_3
di marcia perpendicolare a via Moglianese, omettendo di concedere la dovuta precedenza (il semaforo data l'ora era lampeggiante), quando il motociclista aveva già impegnato l'area dell'incrocio; di non essere riuscito nemmeno ad intervenire sull'impianto frenante attesa la repentinità dell'immissione del veicolo;
di aver riportato lesioni personali per le quali era stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre. Ciò premesso chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale.
Con comparsa risposta, si costituiva in giudizio, Controparte_3
contestando le domande attoree sia in relazione all'an, che al quantum, mentre e erano rimasti contumaci, Controparte_1 Controparte_2
pur regolarmente citati in giudizio.
Il Giudice istruttore ammetteva CTU medico legale, espletata la quale, previa precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa era stata trattenuta in decisione.
Pag. 3 di 16 La domanda attorea merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
1.La dinamica del sinistro e l'accertamento della responsabilità.
La dinamica del sinistro può ritenersi acclarata sulla base degli accertamenti dei Carabinieri di Noale giunti sul luogo, oltre che sulla scorta della relazione peritale di parte acquisita agli atti svolta dall' ing. CP_5
ante causam, la quale ricostruisce l'accaduto in modo attendibile.
L'incidente si è verificato nel territorio extraurbano del comune di Peseggia di Scorzè, lungo via Nuova Moglianese che collega Mestre con Scorzè e, in particolare, in corrispondenza dell'incrocio con via Verdi. Su tale tratto stradale, la circolazione è regolata da impianto semaforico e, in caso di luce gialla lampeggiante, i veicoli provenienti da via Verdi sono gravati dall'obbligo di concedere la precedenza a quelli provenienti da via Nuova
Moglianese.
Il giorno 2.7.2018, verso le ore 5.40, stava percorrendo Parte_1
detta via Nuova Moglianese alla guida del proprio motoveicolo Kymco
“Downtown”; una volta giunto all''intersezione con via Verdi, era stato urtato dall'autovettura Fiat 600 condotta da e di Controparte_1
Contro proprietà di , assicurata Controparte_2 CP_3
Come affermato dal sig. , sentito a S.I.T. dagli CP_6 Parte_2
agenti di polizia intervenuti sul posto dopo il sinistro, la sig.ra CP_1
si immetteva nella via omettendo di concedere la dovuta precedenza al motoveicolo, “senza fermarsi allo stop dell'intersezione”; tale dinamica risulta confermata dalla relazione tecnica di parte dell'ing. che ha CP_5
rilevato che l'autovettura ha eseguito la manovra di immissione ad una
Pag. 4 di 16 velocità (non meno di 20km/h) incompatibile con una partenza da fermo in prossimità della linea di margine.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la causa tecnica dell'incidente può che attribuirsi interamente alla , la quale ha causato il sinistro CP_1
omettendo di concedere la dovuta precedenza all'attore. Né può configurararsi un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro in capo all'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c., non essendo emersa alcuna condotta censurabile a carico del . Questi non risulta aver tenuto Pt_1
una velocità eccessiva rispetto allo stato dei luoghi, in quanto le analisi peritali hanno permesso di rilevare che la velocità dello scooter al momento dell'urto era di 75 km/h, rispettosa, dunque, dei limiti di velocità sussistenti su strada extraurbana (90 km/h) e adeguata all'approssimarsi di un incrocio.
Inoltre la repentinità della manovra operata dalla , che è CP_1
proseguita dritta senza nemmeno rallentare, ha impedito all'attore di frenare e di porre in essere manovre eversive in grado di evitare la collisione.
Peraltro, la sanzione irrogata all'attore per condotta non prudenziale di cui al all'art. 145 co 10 C.d.S., che il convenuto vorrebbe valorizzare ai fini del concorso di colpa, è stata annullata con sentenza dal Giudice di Pace di
Venezia.
Ne consegue che non si ravvisano profili di colpa in capo a Parte_1
e si deve quindi ritenere accertata la responsabilità esclusiva di CP_1
nella causazione del sinistro.
[...]
2. La lesione e la liquidazione del danno non patrimoniale.
Pag. 5 di 16 Per quanto attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale va, anzitutto, chiarita la natura e l'entità della lesione subita dal . Pt_1
A tal riguardo, dall'esame della documentazione in atti e sulla base della valutazione compiuta dal dott. nella propria C.T.U. medico- Persona_1
legale, che questo Giudice ritiene di poter far propria, risulta che l'attore, a seguito del sinistro, ha riportato: “trauma contusivo-distorsivo all'arto superiore sinistro (in soggetto destrimane), con fratture-distacchi a livello della seconda filiera delle ossa carpali e della base del II° e III° osso metacarpale;
trauma contusivo alla colonna dorsale, con frattura del processo spinoso di T5”.
Il consulente ha inoltre rilevato che: “per i traumatismi di cui si discute il
Sig. venne trattato mediante iniziale immobilizzazione provvisoria Pt_1
dell'arto superiore sinistro, intervento chirurgico di rimozione dei frammenti ossei distaccati, immobilizzazione con valva, riposo, cure mediche e fisioterapiche”.
Alla luce di siffatto accertamento, si deve procedere alla liquidazione del c.d. danno non patrimoniale.
Va ricordato che la Corte di Cassazione ha di recente affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
Pag. 6 di 16 Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. n. 7513/18), giungendo ad affermare che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017 (Cass. n. 901/2018).
Conseguentemente si è affermato che il danno morale, che consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, ove dedotto e provato,
Pag. 7 di 16 deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Quanto poi alla valutazione della sua sussistenza, va osservato che, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. n.
6444/23).
Tale valutazione, ad avviso di questo giudice, può essere correttamente operata con il ricorso alle ultime tabelle di Milano le quali, come precisato anche dalla Corte di cassazione, operano uno scomputo nel valore del punto della componente biologica e di quella relativa al danno morale.
Ne consegue in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio
Pag. 8 di 16 applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento
(fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (Cass. n. 7892/24).
Nel caso di specie, il CTU ha riconosciuto una invalidità permanente pari all'11% (undici per cento), da intendersi a titolo di danno biologico, precisando che in tale ambito percentualistico rientra anche il pregiudizio inerente la sfera individuale, relazionale (rapporti sociali, familiari, sessuali) e l'espletamento delle normali attività quotidiane, nonchè un danno biologico temporaneo che poteva essere così frazionato: assoluto, giorni 15 (quindici); parziale al 75%, giorni 25 (venticinque); parziale al
50%, giorni 25 (venticinque); e parziale al 25%, giorni 30 (trenta).
Può altresì essere riconosciuta la componente del danno morale in considerazione delle sofferenze derivanti dalle operazioni chirurgiche subite e dal dolore sofferto, tenuto conto delle lesioni e dei postumi accertati. Utilizzando quindi i parametri menzionati e facendo riferimento alle sopracitate tabelle, il risarcimento dei danni, per l'attore ammonta pertanto:
Pag. 9 di 16 - sotto il profilo dei postumi permanenti, riconosciuto l'incremento per la sofferenza soggettiva pari al 27%, ad 29.012,00 euro, tenuto conto della percentuale di invalidità del 11% e dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (49);
- sotto il profilo dell'invalidità temporanea determinata in 115,00 euro l'importo giornaliero, non essendovi motivi per discostarsi dal valore minimo, il risarcimento viene quantificato in per il primo periodo di periodo di invalidità totale al 100% di 15 giorni, in euro 1.725,00, per il periodo di invalidità parziale al 75%, pari a 25 giorni, in euro
2.156,25, per il periodo di invalidità parziale al 50%, pari a 25 giorni, in euro 1.437,50, nonché per il periodo di invalidità parziale al 25% di 30 giorni, in euro 862,50, per totali 6.181,25 euro in valori attuali.
Nel caso in esame non ricorrono i presupposti per riconoscere la personalizzazione del danno biologico, atteso che, da un lato, parte attrice non ha allegato e provato l'incidenza della menomazione subita su specifici aspetti dinamico-relazionali personali;
dall'altro, il CTU ha escluso che le minorazioni residuate a seguito del sinistro abbiano determinato un pregiudizio apprezzabile alla “specifica capacità lavorativa di operaio dell'attore” (cenestesi lavorativa). Inoltre il dott. ha messo in evidenza Per_1
che le limitazioni funzionali lamentate dal “sono riferibili alla Pt_1
lombalgia di cui soffre da circa sei anni, ascrivibile a patologia di natura discoartrosica e protrusiva discale, della quale si ha notizia per la prima volta in data 07.02.2020 e che pertanto non può essere posta in nesso di causalità con il sinistro”.
Pag. 10 di 16 Il danno non patrimoniale subito ammonta pertanto a totali 35.193,25 euro in valori attuali
3. La liquidazione del danno patrimoniale.
Alla stregua della documentazione allegata, riguardante spese mediche sostenute a causa delle lesioni subite nel sinistro, accertate dal CTU, deve riconoscersi al a tale titolo l'importo di euro 630,65, pari a euro Pt_1
746,25 in valori attuali. La rivalutazione della somma va fatta da una data individuata in base alla media di quelle in cui sono state eseguite le varie prestazioni (da settembre 2018 al novembre 2018). Può altresì riconoscersi all'attore l'importo versato a titolo di compenso all'ing. per la CP_5
perizia ante causam svolta, documentalmente provato, pari a 2093,52 euro,
2.424,30 in valori attuali.
Vanno, infine, rifuse al le spese sostenute per l'opera svolta dallo Pt_1
ante causam, volta a tentare la risoluzione stragiudiziale Controparte_7
della controversia, documentate dalle fatture emesse, n.0432/18,
n.281/2019, n.141/2021 presenti in atti, pari a 1435,78 euro, 1.684,17 in valori attuali (data per la rivalutazione individuata in una data media tra settembre 2018 e maggio 2021).
Il danno patrimoniale complessivamente subito è quindi pari a 4.854,72 euro in valori attuali
4. La liquidazione complessiva del danno, indennizzo , CP_8
rivalutazione e interessi compensativi.
Pag. 11 di 16 Sulla base delle considerazioni sopra svolte deve essere liquidata a favore di , a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva Parte_1
pari a euro 40.047,97, da cui deve essere detratto:
- l'acconto già versato dalla compagnia assicurativa, debitamente rivalutato. In particolare, risulta essere stata versata in più tranches la somma di euro 8.851,48 a titolo di acconto, rivalutata in valori attuali individuando una data in base alla media delle date in cui sono state eseguite le varie prestazioni (tra luglio 2019 e maggio 2021) ad euro
10.391,64.
- l'indennizzo erogato da a titolo di danno biologico, che andrà CP_8
detratto dalla relativa posta di danno, il quale ammonta ad euro
5.056,19 (unico esborso di cui si dà effettiva prova mediante produzione documentale), ossia in valori attuali con rivalutazione a partire dalla data di erogazione, in euro 5.925,85, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno. Come noto, infatti, La
Suprema Corte ha statuito che il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito (Cass. SU n. 12564/2018).
Pag. 12 di 16 Ne consegue che l'importo capitale dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da è pari ad Parte_1
euro 23.730,48 in valori attuali.
Quanto alle modalità di calcolo degli interessi sul capitale dalla data del sinistro (2.7.2018), questo Giudice non può che uniformarsi al principio di diritto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi c.d. compensativi sulla somma rivalutata, hanno espresso nella sentenza n. 1712/95.
Stante l'indubbia - ed anzi pressoché insormontabile - difficoltà pratica nel calcolare i c.d. "interessi" (rectius, nel calcolare la misura equitativa del lucro cessante da ritardo) in relazione, volta per volta, ai "singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente", si ritiene di poter comunque raggiungere un risultato in linea con quello avuto di mira dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, seppur in via equitativa, calcolando rivalutazione e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, previa devalutazione della somma all'epoca del sinistro.
Ciò premesso, oltre all'importo complessivamente dovuto all'attrice, saranno dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, devalutata al giorno del sinistro, rivalutata poi di anno in anno sino alla data di pronuncia della presente sentenza, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta.
Su tale somma finale come sopra liquidata, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Pag. 13 di 16 Infine, è da considerarsi tardiva e, dunque, inammissibile la domanda attorea in cui parte attrice chiede “gli interessi moratori di legge, al tasso di cui all'art. 1284, 1.o co. c.c. dal fatto alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art 1284, 4.o comma c.c. dal giorno della domanda giudiziale sino al saldo effettivo”, in quantoproposta con le note scritte depositate prima dell'udienza dematerializzata tenuta il 17.6.2024, successiva alla scadenza dei termini per le precisazioni delle conclusioni già formulate dalle parti.
5. La regolamentazione delle spese di lite.
Le spese delle C.T.U., già liquidate, e quelle del C.T.P. attoreo dott. pari ad euro 1.830,00 vanno poste definitivamente a carico dei Per_2
convenuti in solido, con obbligo di rifondere all'attore quanto da questi eventualmente già anticipato.
Le spese di lite del grado vanno interamente poste a carico dei convenuti in solido, stante la loro soccombenza, e sono liquidate nei limiti del decisum, nei valori medi dello scaglione di riferimento, con distrazione in favore dei procuratori dell'attore che si sono dichiarati antistatari
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa
Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
- dichiara la contumacia dei convenuti e Controparte_1 CP_2
;
[...]
- condanna i convenuti in solido a versare all'attore Parte_1
l'importo capitale pari ad euro 23.730,48, oltre, previa devalutazione
Pag. 14 di 16 dell'importo all'epoca del sinistro, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data della presente sentenza, e gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione a favore dei difensori avv.ti Guido Simonetti e Matteo Fedalto ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico solidale dei convenuti le spese della C.T.U.
e di C.T.P. di parte attrice e li condanna in solido a rifondere all'attore quanto dallo stesso anticipato a tale titolo.
Così deciso in Venezia il 20.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.
Gaetano Taglialatela
Pag. 15 di 16
Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
N. 1063/2022 R.G.
Il Tribunale di Venezia, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Lisa
Micochero
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. del Ruolo Generale dell'anno introdotto da
, C.F. , con gli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SIMONETTI GUIDO e MATTEO FEDALTO
ATTORE
contro
, C.F. contumace Controparte_1 C.F._2
, C.F. , contumace Controparte_2 C.F._3
C.F. , con Controparte_3 CodiceFiscale_4
l'Avv.to Maurizio Guidoni
CONVENUTI
Conclusioni delle parti:
Per parte ATTRICE: Nel merito:
accertata e dichiarata la colpa di nella causazione Controparte_1
dell'incidente de quo, condannarsi i convenuti in solido al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi nella misura di giustizia, con la rivalutazione monetaria degli importi non liquidati all'attualità e con gli interessi compensativi maturati dal giorno del sinistro al saldo effettivo a titolo di ristoro del pregiudizio conseguente alla mancata disponibilità immediata dell'equivalente pecuniario del credito risarcitorio di valore. Spese e compensi professionali anche relativi al procedimento di negoziazione assistita integralmente rifusi con distrazione in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari
Per parte CONVENUTA:
Nel merito:
In via preliminare: darsi atto che nulla è dovuto a parte attrice per quanto attiene al danno a cose subito, essendo lo stesso stato soddisfatto da parte dell'assicuratore dello stesso attore, in forza della c.d. Convenzione di
Indennizzo Diretto;
in via principale: dato atto dell'erogazione dell'importo di € 8.851,48, respingersi le richieste tutte di controparte, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via subordinata: contenersi nell'ambito dell'equo e del provato la somma da porsi a carico di parte convenuta, con deduzione della somma già incassata e con compensazione parziale di spese e competenze
FATTO E DIRITTO
Pag. 2 di 16 Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio avanti al Tribunale di Venezia Controparte_1 CP_2
e Esponeva che il giorno 2.7.2018,
[...] Controparte_3
verso le ore 5.40, alla guida del proprio motoveicolo Kymco "Downtown" targato DZ36334, assicurato mentre stava Controparte_4
percorrendo via Moglianese in località Peseggia di Scorze con direzione
Mestre-Scorzè, giunto in corrispondenza dell'intersezione con via Verdi, era stato investito dall'autovettura Fiat 600 targata DL356HH condotta da di proprietà di , assicurata Controparte_1 Controparte_2 [...]
la quale, uscendo da via Verdi, aveva proseguito la propria direzione CP_3
di marcia perpendicolare a via Moglianese, omettendo di concedere la dovuta precedenza (il semaforo data l'ora era lampeggiante), quando il motociclista aveva già impegnato l'area dell'incrocio; di non essere riuscito nemmeno ad intervenire sull'impianto frenante attesa la repentinità dell'immissione del veicolo;
di aver riportato lesioni personali per le quali era stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre. Ciò premesso chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del sinistro stradale.
Con comparsa risposta, si costituiva in giudizio, Controparte_3
contestando le domande attoree sia in relazione all'an, che al quantum, mentre e erano rimasti contumaci, Controparte_1 Controparte_2
pur regolarmente citati in giudizio.
Il Giudice istruttore ammetteva CTU medico legale, espletata la quale, previa precisazione delle conclusioni e assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa era stata trattenuta in decisione.
Pag. 3 di 16 La domanda attorea merita accoglimento nei termini di seguito indicati.
1.La dinamica del sinistro e l'accertamento della responsabilità.
La dinamica del sinistro può ritenersi acclarata sulla base degli accertamenti dei Carabinieri di Noale giunti sul luogo, oltre che sulla scorta della relazione peritale di parte acquisita agli atti svolta dall' ing. CP_5
ante causam, la quale ricostruisce l'accaduto in modo attendibile.
L'incidente si è verificato nel territorio extraurbano del comune di Peseggia di Scorzè, lungo via Nuova Moglianese che collega Mestre con Scorzè e, in particolare, in corrispondenza dell'incrocio con via Verdi. Su tale tratto stradale, la circolazione è regolata da impianto semaforico e, in caso di luce gialla lampeggiante, i veicoli provenienti da via Verdi sono gravati dall'obbligo di concedere la precedenza a quelli provenienti da via Nuova
Moglianese.
Il giorno 2.7.2018, verso le ore 5.40, stava percorrendo Parte_1
detta via Nuova Moglianese alla guida del proprio motoveicolo Kymco
“Downtown”; una volta giunto all''intersezione con via Verdi, era stato urtato dall'autovettura Fiat 600 condotta da e di Controparte_1
Contro proprietà di , assicurata Controparte_2 CP_3
Come affermato dal sig. , sentito a S.I.T. dagli CP_6 Parte_2
agenti di polizia intervenuti sul posto dopo il sinistro, la sig.ra CP_1
si immetteva nella via omettendo di concedere la dovuta precedenza al motoveicolo, “senza fermarsi allo stop dell'intersezione”; tale dinamica risulta confermata dalla relazione tecnica di parte dell'ing. che ha CP_5
rilevato che l'autovettura ha eseguito la manovra di immissione ad una
Pag. 4 di 16 velocità (non meno di 20km/h) incompatibile con una partenza da fermo in prossimità della linea di margine.
Pertanto, alla luce di tali considerazioni, la causa tecnica dell'incidente può che attribuirsi interamente alla , la quale ha causato il sinistro CP_1
omettendo di concedere la dovuta precedenza all'attore. Né può configurararsi un concorso di responsabilità nella causazione del sinistro in capo all'attore ai sensi dell'art. 1227 c.c., non essendo emersa alcuna condotta censurabile a carico del . Questi non risulta aver tenuto Pt_1
una velocità eccessiva rispetto allo stato dei luoghi, in quanto le analisi peritali hanno permesso di rilevare che la velocità dello scooter al momento dell'urto era di 75 km/h, rispettosa, dunque, dei limiti di velocità sussistenti su strada extraurbana (90 km/h) e adeguata all'approssimarsi di un incrocio.
Inoltre la repentinità della manovra operata dalla , che è CP_1
proseguita dritta senza nemmeno rallentare, ha impedito all'attore di frenare e di porre in essere manovre eversive in grado di evitare la collisione.
Peraltro, la sanzione irrogata all'attore per condotta non prudenziale di cui al all'art. 145 co 10 C.d.S., che il convenuto vorrebbe valorizzare ai fini del concorso di colpa, è stata annullata con sentenza dal Giudice di Pace di
Venezia.
Ne consegue che non si ravvisano profili di colpa in capo a Parte_1
e si deve quindi ritenere accertata la responsabilità esclusiva di CP_1
nella causazione del sinistro.
[...]
2. La lesione e la liquidazione del danno non patrimoniale.
Pag. 5 di 16 Per quanto attiene alla liquidazione del danno non patrimoniale va, anzitutto, chiarita la natura e l'entità della lesione subita dal . Pt_1
A tal riguardo, dall'esame della documentazione in atti e sulla base della valutazione compiuta dal dott. nella propria C.T.U. medico- Persona_1
legale, che questo Giudice ritiene di poter far propria, risulta che l'attore, a seguito del sinistro, ha riportato: “trauma contusivo-distorsivo all'arto superiore sinistro (in soggetto destrimane), con fratture-distacchi a livello della seconda filiera delle ossa carpali e della base del II° e III° osso metacarpale;
trauma contusivo alla colonna dorsale, con frattura del processo spinoso di T5”.
Il consulente ha inoltre rilevato che: “per i traumatismi di cui si discute il
Sig. venne trattato mediante iniziale immobilizzazione provvisoria Pt_1
dell'arto superiore sinistro, intervento chirurgico di rimozione dei frammenti ossei distaccati, immobilizzazione con valva, riposo, cure mediche e fisioterapiche”.
Alla luce di siffatto accertamento, si deve procedere alla liquidazione del c.d. danno non patrimoniale.
Va ricordato che la Corte di Cassazione ha di recente affermato che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale).
Pag. 6 di 16 Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Cass. n. 7513/18), giungendo ad affermare che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel vulnus arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute, mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017 (Cass. n. 901/2018).
Conseguentemente si è affermato che il danno morale, che consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, ove dedotto e provato,
Pag. 7 di 16 deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico.
Quanto poi alla valutazione della sua sussistenza, va osservato che, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (Cass. n.
6444/23).
Tale valutazione, ad avviso di questo giudice, può essere correttamente operata con il ricorso alle ultime tabelle di Milano le quali, come precisato anche dalla Corte di cassazione, operano uno scomputo nel valore del punto della componente biologica e di quella relativa al danno morale.
Ne consegue in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico- relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio
Pag. 8 di 16 applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento
(fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass. (Cass. n. 7892/24).
Nel caso di specie, il CTU ha riconosciuto una invalidità permanente pari all'11% (undici per cento), da intendersi a titolo di danno biologico, precisando che in tale ambito percentualistico rientra anche il pregiudizio inerente la sfera individuale, relazionale (rapporti sociali, familiari, sessuali) e l'espletamento delle normali attività quotidiane, nonchè un danno biologico temporaneo che poteva essere così frazionato: assoluto, giorni 15 (quindici); parziale al 75%, giorni 25 (venticinque); parziale al
50%, giorni 25 (venticinque); e parziale al 25%, giorni 30 (trenta).
Può altresì essere riconosciuta la componente del danno morale in considerazione delle sofferenze derivanti dalle operazioni chirurgiche subite e dal dolore sofferto, tenuto conto delle lesioni e dei postumi accertati. Utilizzando quindi i parametri menzionati e facendo riferimento alle sopracitate tabelle, il risarcimento dei danni, per l'attore ammonta pertanto:
Pag. 9 di 16 - sotto il profilo dei postumi permanenti, riconosciuto l'incremento per la sofferenza soggettiva pari al 27%, ad 29.012,00 euro, tenuto conto della percentuale di invalidità del 11% e dell'età dell'infortunato al momento del sinistro (49);
- sotto il profilo dell'invalidità temporanea determinata in 115,00 euro l'importo giornaliero, non essendovi motivi per discostarsi dal valore minimo, il risarcimento viene quantificato in per il primo periodo di periodo di invalidità totale al 100% di 15 giorni, in euro 1.725,00, per il periodo di invalidità parziale al 75%, pari a 25 giorni, in euro
2.156,25, per il periodo di invalidità parziale al 50%, pari a 25 giorni, in euro 1.437,50, nonché per il periodo di invalidità parziale al 25% di 30 giorni, in euro 862,50, per totali 6.181,25 euro in valori attuali.
Nel caso in esame non ricorrono i presupposti per riconoscere la personalizzazione del danno biologico, atteso che, da un lato, parte attrice non ha allegato e provato l'incidenza della menomazione subita su specifici aspetti dinamico-relazionali personali;
dall'altro, il CTU ha escluso che le minorazioni residuate a seguito del sinistro abbiano determinato un pregiudizio apprezzabile alla “specifica capacità lavorativa di operaio dell'attore” (cenestesi lavorativa). Inoltre il dott. ha messo in evidenza Per_1
che le limitazioni funzionali lamentate dal “sono riferibili alla Pt_1
lombalgia di cui soffre da circa sei anni, ascrivibile a patologia di natura discoartrosica e protrusiva discale, della quale si ha notizia per la prima volta in data 07.02.2020 e che pertanto non può essere posta in nesso di causalità con il sinistro”.
Pag. 10 di 16 Il danno non patrimoniale subito ammonta pertanto a totali 35.193,25 euro in valori attuali
3. La liquidazione del danno patrimoniale.
Alla stregua della documentazione allegata, riguardante spese mediche sostenute a causa delle lesioni subite nel sinistro, accertate dal CTU, deve riconoscersi al a tale titolo l'importo di euro 630,65, pari a euro Pt_1
746,25 in valori attuali. La rivalutazione della somma va fatta da una data individuata in base alla media di quelle in cui sono state eseguite le varie prestazioni (da settembre 2018 al novembre 2018). Può altresì riconoscersi all'attore l'importo versato a titolo di compenso all'ing. per la CP_5
perizia ante causam svolta, documentalmente provato, pari a 2093,52 euro,
2.424,30 in valori attuali.
Vanno, infine, rifuse al le spese sostenute per l'opera svolta dallo Pt_1
ante causam, volta a tentare la risoluzione stragiudiziale Controparte_7
della controversia, documentate dalle fatture emesse, n.0432/18,
n.281/2019, n.141/2021 presenti in atti, pari a 1435,78 euro, 1.684,17 in valori attuali (data per la rivalutazione individuata in una data media tra settembre 2018 e maggio 2021).
Il danno patrimoniale complessivamente subito è quindi pari a 4.854,72 euro in valori attuali
4. La liquidazione complessiva del danno, indennizzo , CP_8
rivalutazione e interessi compensativi.
Pag. 11 di 16 Sulla base delle considerazioni sopra svolte deve essere liquidata a favore di , a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva Parte_1
pari a euro 40.047,97, da cui deve essere detratto:
- l'acconto già versato dalla compagnia assicurativa, debitamente rivalutato. In particolare, risulta essere stata versata in più tranches la somma di euro 8.851,48 a titolo di acconto, rivalutata in valori attuali individuando una data in base alla media delle date in cui sono state eseguite le varie prestazioni (tra luglio 2019 e maggio 2021) ad euro
10.391,64.
- l'indennizzo erogato da a titolo di danno biologico, che andrà CP_8
detratto dalla relativa posta di danno, il quale ammonta ad euro
5.056,19 (unico esborso di cui si dà effettiva prova mediante produzione documentale), ossia in valori attuali con rivalutazione a partire dalla data di erogazione, in euro 5.925,85, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno. Come noto, infatti, La
Suprema Corte ha statuito che il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto, in quanto detta indennità è erogata in funzione di risarcimento del pregiudizio subito dall'assicurato in conseguenza del verificarsi dell'evento dannoso ed essa soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito (Cass. SU n. 12564/2018).
Pag. 12 di 16 Ne consegue che l'importo capitale dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da è pari ad Parte_1
euro 23.730,48 in valori attuali.
Quanto alle modalità di calcolo degli interessi sul capitale dalla data del sinistro (2.7.2018), questo Giudice non può che uniformarsi al principio di diritto che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'escludere il cumulo tra rivalutazione ed interessi c.d. compensativi sulla somma rivalutata, hanno espresso nella sentenza n. 1712/95.
Stante l'indubbia - ed anzi pressoché insormontabile - difficoltà pratica nel calcolare i c.d. "interessi" (rectius, nel calcolare la misura equitativa del lucro cessante da ritardo) in relazione, volta per volta, ai "singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente", si ritiene di poter comunque raggiungere un risultato in linea con quello avuto di mira dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, seppur in via equitativa, calcolando rivalutazione e interessi sulla somma di anno in anno rivalutata, previa devalutazione della somma all'epoca del sinistro.
Ciò premesso, oltre all'importo complessivamente dovuto all'attrice, saranno dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma dovuta, devalutata al giorno del sinistro, rivalutata poi di anno in anno sino alla data di pronuncia della presente sentenza, quale lucro cessante dovuto al ritardato pagamento della somma dovuta.
Su tale somma finale come sopra liquidata, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo.
Pag. 13 di 16 Infine, è da considerarsi tardiva e, dunque, inammissibile la domanda attorea in cui parte attrice chiede “gli interessi moratori di legge, al tasso di cui all'art. 1284, 1.o co. c.c. dal fatto alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art 1284, 4.o comma c.c. dal giorno della domanda giudiziale sino al saldo effettivo”, in quantoproposta con le note scritte depositate prima dell'udienza dematerializzata tenuta il 17.6.2024, successiva alla scadenza dei termini per le precisazioni delle conclusioni già formulate dalle parti.
5. La regolamentazione delle spese di lite.
Le spese delle C.T.U., già liquidate, e quelle del C.T.P. attoreo dott. pari ad euro 1.830,00 vanno poste definitivamente a carico dei Per_2
convenuti in solido, con obbligo di rifondere all'attore quanto da questi eventualmente già anticipato.
Le spese di lite del grado vanno interamente poste a carico dei convenuti in solido, stante la loro soccombenza, e sono liquidate nei limiti del decisum, nei valori medi dello scaglione di riferimento, con distrazione in favore dei procuratori dell'attore che si sono dichiarati antistatari
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in persona del giudice unico dott.ssa Lisa
Micochero, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo:
- dichiara la contumacia dei convenuti e Controparte_1 CP_2
;
[...]
- condanna i convenuti in solido a versare all'attore Parte_1
l'importo capitale pari ad euro 23.730,48, oltre, previa devalutazione
Pag. 14 di 16 dell'importo all'epoca del sinistro, gli interessi al tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata fino alla data della presente sentenza, e gli interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese di lite del grado di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre agli accessori di legge e rimborso forfettario del 15%, con distrazione a favore dei difensori avv.ti Guido Simonetti e Matteo Fedalto ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico solidale dei convenuti le spese della C.T.U.
e di C.T.P. di parte attrice e li condanna in solido a rifondere all'attore quanto dallo stesso anticipato a tale titolo.
Così deciso in Venezia il 20.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Micochero
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.
Gaetano Taglialatela
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