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Sentenza 4 giugno 2024
Sentenza 4 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2024, n. 5704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5704 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2024 |
Testo completo
N. 29135/ 2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel.est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
02/08/2023 da
1) Parte_1
Nato il 10/11/1964 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]56 20123 MILANO ITALIA con l'Avv. STEVENAZZI PAOLA elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico
e
2) Parte_2
Nata il 31/01/1961 a RHO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 20014 NERVIANO ITALIA con l'Avv. BRESCIANI GLORIA elettivamente domiciliato VIA PODGORA, 3 20122 MILANO
con i seguenti figli: Email_1
FATTO
La ricorrente signora , con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. personalmente Parte_1 sottoscritto e depositato in data 31.7.2023, ha chiesto la modifica parziale delle condizioni di divorzio congiunto pronunciato dal Tribunale di Milano in data 27/29.11.2019 con sentenza n.11046/2019. Si è costituito il resistente signor e a seguito di trattative tra le parti le Parte_2 stesse in data 12.3.2024 hanno depositato istanza congiunta contenente gli accordi intercorsi per la parziale modifica delle condizioni di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Come da provvedimento del 29.3.2024 del Giudice Delegato dott.ssa Terni le parti hanno depositato note scritte contenenti le condizioni congiunte concordate e sottoscritte dalle parti ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1. I genitori confermano l'affido del figlio ad entrambi con collocazione presso l'abitazione del Per_1 padre.
2. La madre avrà diritto di tenere con sè a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla Per_1 domenica sera, con obbligo di riaccompagnarlo a casa, oltre a una sera a settimana per la cena, compatibilmente con i suoi impegni;
3. Atteso l'imminente compimento del 18° anno del figlio, dal 20 aprile 2024 verrà lasciata a Per_1 facoltà di decidere la frequentazione con l'uno o l'altro genitore in relazione alle prossime festività natalizie, pasquali ed estive, compatibilmente con le loro disponibilità.
4. La madre si impegna a versare al padre entro il 10 di ogni mese un contributo mensile per il mantenimento nella misura di euro 250,00., con adeguamento istat da calcolare a partire dal dicembre
2024.
5. La madre s'impegna a versare al padre, entro la fine dell'anno 2024, gli arretrati relativi al contributo al mantenimento di , pari a euro 1.000,00, per i mesi da dicembre 2023 a marzo 2024, periodo Per_1 durante il quale il figlio ha vissuto presso il padre. Quest'ultimo rinuncia a ripetere l'assegno unico percepito dalla madre per tale periodo. La madre nulla oppone a che l'assegno unico, a partire dal mese di aprile 2024 venga percepito dal padre e, all'occorrenza, favorirà tale richiesta.
6. Le spese straordinarie inerenti il figlio di cui al protocollo del Tribunale di Milano verranno ripartite al 50% tra i due coniugi.
7. Spese di lite compensate tra le parti. “
Nelle more tra la sottoscrizione dell'accordo e l'udienza collegiale fissata il figlio è divenuto Per_1 maggiorenne e pertanto nulla dovrà disporre il Tribunale in ordine al suo affidamento ed i tempi di permanenza tra i genitori, dovendosi limitare a valutare l'accordo sotto il profilo economico e, quindi, limitatamente ai punti da 4 a 7 dell'accordo sopra trascritto
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo relativo al mantenimento del figlio raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Il Tribunale, su istanza congiunta di e Parte_1 [...]
a parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Parte_2
Milano n.11046/2029 pubblicata il 29.11.2019
1) Omologa le condizioni economiche di cui al punto 4 e 6 dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 29.3.2024 riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto degli ulteriori accordi di cui al punto 5 del medesimo accordo riportati in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Conferma nel resto per quanto di ragione;
4) Compensa tra le parti le spese di lite Così deciso in Milano, il 03/06/2024
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Susanna Terni Presidente rel.est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
02/08/2023 da
1) Parte_1
Nato il 10/11/1964 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]56 20123 MILANO ITALIA con l'Avv. STEVENAZZI PAOLA elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico
e
2) Parte_2
Nata il 31/01/1961 a RHO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]1 20014 NERVIANO ITALIA con l'Avv. BRESCIANI GLORIA elettivamente domiciliato VIA PODGORA, 3 20122 MILANO
con i seguenti figli: Email_1
FATTO
La ricorrente signora , con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c. personalmente Parte_1 sottoscritto e depositato in data 31.7.2023, ha chiesto la modifica parziale delle condizioni di divorzio congiunto pronunciato dal Tribunale di Milano in data 27/29.11.2019 con sentenza n.11046/2019. Si è costituito il resistente signor e a seguito di trattative tra le parti le Parte_2 stesse in data 12.3.2024 hanno depositato istanza congiunta contenente gli accordi intercorsi per la parziale modifica delle condizioni di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Come da provvedimento del 29.3.2024 del Giudice Delegato dott.ssa Terni le parti hanno depositato note scritte contenenti le condizioni congiunte concordate e sottoscritte dalle parti ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Le parti, in particolare, hanno chiesto al Tribunale di recepire in provvedimento le condizioni congiunte come di seguito riportate:
1. I genitori confermano l'affido del figlio ad entrambi con collocazione presso l'abitazione del Per_1 padre.
2. La madre avrà diritto di tenere con sè a fine settimana alternati, dal sabato mattina alla Per_1 domenica sera, con obbligo di riaccompagnarlo a casa, oltre a una sera a settimana per la cena, compatibilmente con i suoi impegni;
3. Atteso l'imminente compimento del 18° anno del figlio, dal 20 aprile 2024 verrà lasciata a Per_1 facoltà di decidere la frequentazione con l'uno o l'altro genitore in relazione alle prossime festività natalizie, pasquali ed estive, compatibilmente con le loro disponibilità.
4. La madre si impegna a versare al padre entro il 10 di ogni mese un contributo mensile per il mantenimento nella misura di euro 250,00., con adeguamento istat da calcolare a partire dal dicembre
2024.
5. La madre s'impegna a versare al padre, entro la fine dell'anno 2024, gli arretrati relativi al contributo al mantenimento di , pari a euro 1.000,00, per i mesi da dicembre 2023 a marzo 2024, periodo Per_1 durante il quale il figlio ha vissuto presso il padre. Quest'ultimo rinuncia a ripetere l'assegno unico percepito dalla madre per tale periodo. La madre nulla oppone a che l'assegno unico, a partire dal mese di aprile 2024 venga percepito dal padre e, all'occorrenza, favorirà tale richiesta.
6. Le spese straordinarie inerenti il figlio di cui al protocollo del Tribunale di Milano verranno ripartite al 50% tra i due coniugi.
7. Spese di lite compensate tra le parti. “
Nelle more tra la sottoscrizione dell'accordo e l'udienza collegiale fissata il figlio è divenuto Per_1 maggiorenne e pertanto nulla dovrà disporre il Tribunale in ordine al suo affidamento ed i tempi di permanenza tra i genitori, dovendosi limitare a valutare l'accordo sotto il profilo economico e, quindi, limitatamente ai punti da 4 a 7 dell'accordo sopra trascritto
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo relativo al mantenimento del figlio raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Il Tribunale, su istanza congiunta di e Parte_1 [...]
a parziale modifica delle condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Parte_2
Milano n.11046/2029 pubblicata il 29.11.2019
1) Omologa le condizioni economiche di cui al punto 4 e 6 dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 29.3.2024 riportate in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Prende atto degli ulteriori accordi di cui al punto 5 del medesimo accordo riportati in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritti;
3) Conferma nel resto per quanto di ragione;
4) Compensa tra le parti le spese di lite Così deciso in Milano, il 03/06/2024
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Susanna Terni