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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 14.4.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1304/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, con sede legale Parte_1 in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso dagli Avvocati Erminio Capasso ( ), Luca Cuzzupoli, Mauro C.F._1
Elberti, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Roma del Persona_1
21.07.2015 n. 80974, con domicilio digitale all'indirizzo PEC t ai sensi dell'art. 125 I comma c.p.c e Email_1
16 comma 1 bis del dlvo 31.12.1992 n. 546
Appellante
E
in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_1
Appellato -non costituito
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 1232/2022 pubbl. in data 11/05/2022 RG n. 2557/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lavoro, non notificata. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 9.3.2019, la Controparte_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di n. 328 2019 00000
[...]
94115000 notificato il 29.1.2019, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 12.717,37 a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti, conseguente alle note di rettifica, per il periodo 2/2016 – 2/2018. Rappresentava che l'avviso di addebito opposto si fondava sul DURC irregolare per e sulle conseguenti note di rettifica inoltrate dall' CP_2 Pt_1
Tanto premesso in fatto, l'opponente contestava la legittimità della pretesa dell' , deducendo l'insussistenza di irregolarità imputabili alla stessa, in Pt_1 quanto nella specie il pagamento del premio assicurativo INAIL Tirocinio Garanzia Giovani, gravava sulla Regione Campania. Deduceva altresì l'omesso invio dell'invito a regolarizzare e l'illegittimità della revoca delle agevolazioni da febbraio 2016. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “1) annullare l' avviso di addebito n. 328 2019 00000941 15 000 emesso dall' , notificato in data 29-01-2019; 2) Pt_1 dichiarare illegittima la revoca delle agevolazioni a partire da Febbraio 2016; 3) dichiarare la revoca delle agevolazioni solo a partire da Marzo 2018; 4) annullare le sanzioni applicate e le ulteriori somme richieste a titolo di interessi poiché non dovute;
5) in via subordinata annullare parzialmente l'avviso impugnato, riducendo a diritto le somme richieste. Con vittoria di spese, diritti, onorari ex DM 55/14 e condanna dell'Ente ex art. 96 c.p.c. al pagamento del doppio delle spese legali e/o della somma che in via equitativa riterrà di liquidare a favore della ricorrente.” Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva , anche quale Pt_1 mandatario di resistendo al ricorso con articolare argomentazioni. CP_3
In particolare, deduceva l'insussistenza dei presupposti per beneficiare delle agevolazioni contributive. Si costituiva altresì l' eccependo il proprio Controparte_4 difetto di legittimazione passiva e contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito , dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell' e , in accoglimento Controparte_4 del ricorso, dichiarava non dovute le somme di cui all'avviso di addebito opposto n. 328 2019 000094115000; compensava poi tra tutte le parti le spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l' con atto Pt_1 depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 31.5.2022 deducendo:
1) l'errata interpretazione ed applicazione delle norme di legge , in particolare dell'art. 1, comma 1175 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, che , in coerenza con la ratio della norma , sanciva un nesso di interdipendenza, genetico e funzionale, tra la regolarità contributiva e gli sgravi contributivi;
2 ) violazione delle norme che disciplinano il procedimento di regolarità contributiva e che condizionano il diritto agli sgravi ex artt. 8, comma 2, l. 223/1991 e 1, commi 1175 e 1176, l. 296/2006 nonché D.M. 30.1.2015 che all'art. 5, prevede la regolarità contributiva, se ricorrono le seguenti condizioni: a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza fra versamenti effettuati e accertati come dovuti dagli enti previdenziali;
c) inesistenza di inadempienze in atto. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado.
Istaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva la società appellata.
Disposta la trattazione scritta, sono state depositate le note di trattazione dalla parte costituita;
quindi, all'odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
La vicenda trae origine dall' avviso di addebito emesso da conseguente alle Pt_1 note di rettifica e DURC irregolare per l' mediante il quale veniva Pt_1 CP_2 intimata la ripetizione di tutte le agevolazioni contributive godute nel periodo compreso tra febbraio 2016 e febbraio 2018, a seguito di emissione di DURC negativo solo nel marzo 2018 per l'omesso versamento delle somme dovute per l'autoliquidazione da corrispondersi nel 2017. Il primo giudice aderendo a una certa opzione interpretativa di una parte della giurisprudenza di merito che richiamava, ha ritenuto che la norma di cui all'art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 impedisse per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non avessero ottenuto il rilascio del DURC ovvero fossero state oggetto di accertamento, ma non autorizzasse il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata. La Corte dissente da tale interpretazione, intendendo adeguarsi all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità ed in particolare da ultimo da Cass. 30788 del 2024. In sintesi la S. C ha affermato che l'articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 stabilisce che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC e all'assenza di violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza. Il DURC è quindi una condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter accedere agli sgravi. La norma prevede altresì che il datore di lavoro debba rispettare tutti gli altri obblighi di legge e i contratti collettivi applicabili.
Questa disposizione mira a garantire che i benefici contributivi siano concessi solo a quei datori di lavoro che rispettano pienamente le normative e non presentano irregolarità nei versamenti previdenziali
Il DURC è uno strumento fondamentale per attestare la regolarità contributiva delle imprese. Come sottolineato dalla Cassazione, il DURC ha una funzione di attestazione amministrativa e non può sanare automaticamente violazioni accertate dagli enti previdenziali. In caso di irregolarità pregresse, anche se il DURC è stato rilasciato, l' conserva il diritto di revocare i benefici e Pt_1 recuperare le somme dovute. Ebbene, nella specie, come si legge anche nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3)
“Non può dunque dubitarsi della sussistenza dell'irregolarità né della correttezza del procedimento adottato”. Di conseguenza, è acclarata una irregolarità contributiva, che è idonea a giustificare una revoca degli sgravi, considerato che è incontroverso che si è verificata durante il periodo degli stessi e che il datore di lavoro non ha sanato , nonostante l'invito a regolarizzare . Sotto tale ultimo profilo –come anche evidenziato dal primo giudice -- l'irregolarità di cui parte ricorrente deduce la non imputabilità alla stessa, riguardava il mancato pagamento della terza e quarta rata in favore dell' per CP_2
l'autoliquidazione 902017, come risulta dall'invito a regolarizzare del 10.4.2018 (da cui poi sono discesi le note di rettifica e la revoca dei benefici contributivi, su cui si fonda a sua volta l'avviso di addebito opposto).
Ne discende che stante l'irregolarità nei confronti dell' , nessun rilievo CP_2 assume la circostanza in ordine al mancato invito a regolarizzare da parte dell' , che è stato comunque inviato dal solo nei cui confronti Pt_1 Pt_1 sussisteva l'irregolarità. In ogni caso mette conto osservare che , anche in caso di mancato invito alla regolarizzazione, la revoca degli sgravi contributivi resta legittima, ed invero , il fatto che l' inviti o meno il contribuente a regolarizzare la propria posizione Pt_1
"refluisce soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva”.
Sul punto giova evidenziare che, come chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità( v. Cass. n. 21378/2023): « la Corte …in tema di sgravi ma esprimendo un principio di ordine generale, ha avuto modo di precisare, in tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (DURC), che la circostanza che l' Pt_1 non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro, …(così Cass. n. 27107 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 24854 del 2022; Cass. 15-12-2022, n. 36846). Del resto già la S. C aveva affermato che “non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' , Pt_1 determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia. Si deve dunque ritenere che la sentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione dell'art. 1, co. 1175 cit., allorquando ha ritenuto che l'omessa segnalazione, nell'aprile 2009, delle irregolarità sussistenti, fosse in sé ostativa al recupero delle differenze contributive” (cfr. Cass. n. 27109/2018). Pertanto anche sotto tale profilo la pretesa dell' risulta fondata. Pt_1
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte , in accoglimento dell'appello , va riformata la sentenza gravata con rigetto dell'opposizione formulata in prime cure dalla società.
La sussistenza di contrasti giurisprudenziali in tema di retroattività del recupero delle agevolazioni contributive, costituisce ragione grave e sufficiente per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza , rigetta l'opposizione formulata in prime cure dalla Controparte_1
-compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio .
Così deciso in Napoli in data 14.4.2025
Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 14.4.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1304/2022 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, con sede legale Parte_1 in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rapp.to e difeso dagli Avvocati Erminio Capasso ( ), Luca Cuzzupoli, Mauro C.F._1
Elberti, in virtù di procura generale alle liti per Notar di Roma del Persona_1
21.07.2015 n. 80974, con domicilio digitale all'indirizzo PEC t ai sensi dell'art. 125 I comma c.p.c e Email_1
16 comma 1 bis del dlvo 31.12.1992 n. 546
Appellante
E
in persona del suo legale rapp.te p.t., Controparte_1
Appellato -non costituito
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n. 1232/2022 pubbl. in data 11/05/2022 RG n. 2557/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lavoro, non notificata. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 9.3.2019, la Controparte_1
proponeva opposizione avverso l'avviso di n. 328 2019 00000
[...]
94115000 notificato il 29.1.2019, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di € 12.717,37 a titolo di contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti, conseguente alle note di rettifica, per il periodo 2/2016 – 2/2018. Rappresentava che l'avviso di addebito opposto si fondava sul DURC irregolare per e sulle conseguenti note di rettifica inoltrate dall' CP_2 Pt_1
Tanto premesso in fatto, l'opponente contestava la legittimità della pretesa dell' , deducendo l'insussistenza di irregolarità imputabili alla stessa, in Pt_1 quanto nella specie il pagamento del premio assicurativo INAIL Tirocinio Garanzia Giovani, gravava sulla Regione Campania. Deduceva altresì l'omesso invio dell'invito a regolarizzare e l'illegittimità della revoca delle agevolazioni da febbraio 2016. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “1) annullare l' avviso di addebito n. 328 2019 00000941 15 000 emesso dall' , notificato in data 29-01-2019; 2) Pt_1 dichiarare illegittima la revoca delle agevolazioni a partire da Febbraio 2016; 3) dichiarare la revoca delle agevolazioni solo a partire da Marzo 2018; 4) annullare le sanzioni applicate e le ulteriori somme richieste a titolo di interessi poiché non dovute;
5) in via subordinata annullare parzialmente l'avviso impugnato, riducendo a diritto le somme richieste. Con vittoria di spese, diritti, onorari ex DM 55/14 e condanna dell'Ente ex art. 96 c.p.c. al pagamento del doppio delle spese legali e/o della somma che in via equitativa riterrà di liquidare a favore della ricorrente.” Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva , anche quale Pt_1 mandatario di resistendo al ricorso con articolare argomentazioni. CP_3
In particolare, deduceva l'insussistenza dei presupposti per beneficiare delle agevolazioni contributive. Si costituiva altresì l' eccependo il proprio Controparte_4 difetto di legittimazione passiva e contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito , dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell' e , in accoglimento Controparte_4 del ricorso, dichiarava non dovute le somme di cui all'avviso di addebito opposto n. 328 2019 000094115000; compensava poi tra tutte le parti le spese di lite. Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l' con atto Pt_1 depositato presso l'intestata Corte territoriale in data 31.5.2022 deducendo:
1) l'errata interpretazione ed applicazione delle norme di legge , in particolare dell'art. 1, comma 1175 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, che , in coerenza con la ratio della norma , sanciva un nesso di interdipendenza, genetico e funzionale, tra la regolarità contributiva e gli sgravi contributivi;
2 ) violazione delle norme che disciplinano il procedimento di regolarità contributiva e che condizionano il diritto agli sgravi ex artt. 8, comma 2, l. 223/1991 e 1, commi 1175 e 1176, l. 296/2006 nonché D.M. 30.1.2015 che all'art. 5, prevede la regolarità contributiva, se ricorrono le seguenti condizioni: a) correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
b) corrispondenza fra versamenti effettuati e accertati come dovuti dagli enti previdenziali;
c) inesistenza di inadempienze in atto. Chiedeva , pertanto , in riforma dell'impugnata sentenza , di rigettare le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado.
Istaurato nuovamente il contraddittorio non si costituiva la società appellata.
Disposta la trattazione scritta, sono state depositate le note di trattazione dalla parte costituita;
quindi, all'odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
La Corte giudica l'appello fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
La vicenda trae origine dall' avviso di addebito emesso da conseguente alle Pt_1 note di rettifica e DURC irregolare per l' mediante il quale veniva Pt_1 CP_2 intimata la ripetizione di tutte le agevolazioni contributive godute nel periodo compreso tra febbraio 2016 e febbraio 2018, a seguito di emissione di DURC negativo solo nel marzo 2018 per l'omesso versamento delle somme dovute per l'autoliquidazione da corrispondersi nel 2017. Il primo giudice aderendo a una certa opzione interpretativa di una parte della giurisprudenza di merito che richiamava, ha ritenuto che la norma di cui all'art. 1 comma 1175 della l. n. 296/06 impedisse per il futuro la fruizione di sgravi contributivi alle aziende che, per irregolarità contestate, non avessero ottenuto il rilascio del DURC ovvero fossero state oggetto di accertamento, ma non autorizzasse il recupero di sgravi fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata. La Corte dissente da tale interpretazione, intendendo adeguarsi all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità ed in particolare da ultimo da Cass. 30788 del 2024. In sintesi la S. C ha affermato che l'articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 stabilisce che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC e all'assenza di violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza. Il DURC è quindi una condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter accedere agli sgravi. La norma prevede altresì che il datore di lavoro debba rispettare tutti gli altri obblighi di legge e i contratti collettivi applicabili.
Questa disposizione mira a garantire che i benefici contributivi siano concessi solo a quei datori di lavoro che rispettano pienamente le normative e non presentano irregolarità nei versamenti previdenziali
Il DURC è uno strumento fondamentale per attestare la regolarità contributiva delle imprese. Come sottolineato dalla Cassazione, il DURC ha una funzione di attestazione amministrativa e non può sanare automaticamente violazioni accertate dagli enti previdenziali. In caso di irregolarità pregresse, anche se il DURC è stato rilasciato, l' conserva il diritto di revocare i benefici e Pt_1 recuperare le somme dovute. Ebbene, nella specie, come si legge anche nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3)
“Non può dunque dubitarsi della sussistenza dell'irregolarità né della correttezza del procedimento adottato”. Di conseguenza, è acclarata una irregolarità contributiva, che è idonea a giustificare una revoca degli sgravi, considerato che è incontroverso che si è verificata durante il periodo degli stessi e che il datore di lavoro non ha sanato , nonostante l'invito a regolarizzare . Sotto tale ultimo profilo –come anche evidenziato dal primo giudice -- l'irregolarità di cui parte ricorrente deduce la non imputabilità alla stessa, riguardava il mancato pagamento della terza e quarta rata in favore dell' per CP_2
l'autoliquidazione 902017, come risulta dall'invito a regolarizzare del 10.4.2018 (da cui poi sono discesi le note di rettifica e la revoca dei benefici contributivi, su cui si fonda a sua volta l'avviso di addebito opposto).
Ne discende che stante l'irregolarità nei confronti dell' , nessun rilievo CP_2 assume la circostanza in ordine al mancato invito a regolarizzare da parte dell' , che è stato comunque inviato dal solo nei cui confronti Pt_1 Pt_1 sussisteva l'irregolarità. In ogni caso mette conto osservare che , anche in caso di mancato invito alla regolarizzazione, la revoca degli sgravi contributivi resta legittima, ed invero , il fatto che l' inviti o meno il contribuente a regolarizzare la propria posizione Pt_1
"refluisce soltanto sulla legittimità del procedimento amministrativo, mentre l'accertamento del giudice ordinario verte sul diritto dell'opponente a fruire degli sgravi in presenza di tutti i requisiti previsti e, quindi, anche di quello della regolarità contributiva”.
Sul punto giova evidenziare che, come chiarito dalla Giurisprudenza di legittimità( v. Cass. n. 21378/2023): « la Corte …in tema di sgravi ma esprimendo un principio di ordine generale, ha avuto modo di precisare, in tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (DURC), che la circostanza che l' Pt_1 non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro, …(così Cass. n. 27107 del 2018, cui ha dato continuità Cass. n. 24854 del 2022; Cass. 15-12-2022, n. 36846). Del resto già la S. C aveva affermato che “non si può ritenere che la mancata segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del Durc, da parte dell' , Pt_1 determini l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che fanno capo, in primis, al datore di lavoro. Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno, ma non è questo l'oggetto di questa controversia. Si deve dunque ritenere che la sentenza impugnata non abbia fatto corretta applicazione dell'art. 1, co. 1175 cit., allorquando ha ritenuto che l'omessa segnalazione, nell'aprile 2009, delle irregolarità sussistenti, fosse in sé ostativa al recupero delle differenze contributive” (cfr. Cass. n. 27109/2018). Pertanto anche sotto tale profilo la pretesa dell' risulta fondata. Pt_1
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte , in accoglimento dell'appello , va riformata la sentenza gravata con rigetto dell'opposizione formulata in prime cure dalla società.
La sussistenza di contrasti giurisprudenziali in tema di retroattività del recupero delle agevolazioni contributive, costituisce ragione grave e sufficiente per l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e , in riforma dell'impugnata sentenza , rigetta l'opposizione formulata in prime cure dalla Controparte_1
-compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio .
Così deciso in Napoli in data 14.4.2025
Il Presidente est.rel.
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.