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Decreto 12 febbraio 2025
Decreto 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 12/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Consigliere Dott. Pier Giorgio Palestini
Visti gli atti del procedimento di cui al n. 886- 2024 VG promosso da Parte_1
rappresentato e difeso come in atti contro il , in persona del P.IVA_1 Controparte_1
Ministro in carica pro tempore, ha emesso il seguente
Decreto
Visto il ricorso e letti gli allegati;
rilevato che:
• la parte ricorrente ha depositato la documentazione nella forma richiesta dall'art 3 co 3 della legge n.89/01 (o comunque idonea allo scopo) e che il ricorso è stato presentato nei termini di proponibilità ex l.n.89/01;
• che il Tribunale di Fermo con sentenza 49-2009 del 24.11.2009 dichiarava il fallimento rubricato al n.48-2009 della massimo di Parte_2 Controparte_2
• la data dalla quale calcolare il termine di durata del fallimento presupposto (fall n.48-2009) può essere individuata dal deposito tempestivo della domanda di insinuazione al passivo del
10.2.2010;
• la procedura è stata chiusa con decreto del 12.4.2024; ritenuto che:
• la nozione di ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art 2 bis della legge n.89 del 2001, è stata fissata in anni 6 per le procedure concorsuali;
• la durata irragionevole del procedimento presupposto è di anni 8 e mesi 2 (durata totale detratti anni 6 di ragionevole durata);
• sussiste un danno non patrimoniale collegato alla durata del giudizio e quindi al perdurare dell'incertezza sul suo esito conformemente ai consolidati principi in materia fissati dalla
Cassazione, organicamente richiamati da Cass.n.21421/2018 alla cui motivazione si fa rinvio;
• nella specie, esso è liquidabile, tenendo conto dei parametri introdotti recentemente dal legislatore, nella misura di € 400 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di ritardo;
• spetta pertanto alla parte ricorrente l'importo di euro 3200,00 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
• le spese del presente procedimento vengono determinate ai sensi dei parametri vigenti per il procedimento monitorio (Cass n.16512/2020);
• va riconosciuto l'aumento per utilizzo pct;
• spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
PQM
1-ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento senza Controparte_1 dilazione della somma di euro 3200,00 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo, in favore della parte ricorrente, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
2- ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento della Controparte_1 spese del presente procedimento liquidate in euro 27,00 per esborsi ed euro 614,90 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per spese forfettizzate, Cap e iva come per legge con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
Dispone la comunicazione a cura della Cancelleria del presente decreto al procuratore Generale della Corte dei conti nonché al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art.5 co.4 della L. n.89/01.
Ancona,16/01/2025
Il Consigliere
Dott. Pier Giorgio Palestini
Prima Sezione Civile
Il Consigliere Dott. Pier Giorgio Palestini
Visti gli atti del procedimento di cui al n. 886- 2024 VG promosso da Parte_1
rappresentato e difeso come in atti contro il , in persona del P.IVA_1 Controparte_1
Ministro in carica pro tempore, ha emesso il seguente
Decreto
Visto il ricorso e letti gli allegati;
rilevato che:
• la parte ricorrente ha depositato la documentazione nella forma richiesta dall'art 3 co 3 della legge n.89/01 (o comunque idonea allo scopo) e che il ricorso è stato presentato nei termini di proponibilità ex l.n.89/01;
• che il Tribunale di Fermo con sentenza 49-2009 del 24.11.2009 dichiarava il fallimento rubricato al n.48-2009 della massimo di Parte_2 Controparte_2
• la data dalla quale calcolare il termine di durata del fallimento presupposto (fall n.48-2009) può essere individuata dal deposito tempestivo della domanda di insinuazione al passivo del
10.2.2010;
• la procedura è stata chiusa con decreto del 12.4.2024; ritenuto che:
• la nozione di ragionevole durata del processo, ai sensi dell'art 2 bis della legge n.89 del 2001, è stata fissata in anni 6 per le procedure concorsuali;
• la durata irragionevole del procedimento presupposto è di anni 8 e mesi 2 (durata totale detratti anni 6 di ragionevole durata);
• sussiste un danno non patrimoniale collegato alla durata del giudizio e quindi al perdurare dell'incertezza sul suo esito conformemente ai consolidati principi in materia fissati dalla
Cassazione, organicamente richiamati da Cass.n.21421/2018 alla cui motivazione si fa rinvio;
• nella specie, esso è liquidabile, tenendo conto dei parametri introdotti recentemente dal legislatore, nella misura di € 400 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di ritardo;
• spetta pertanto alla parte ricorrente l'importo di euro 3200,00 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
• le spese del presente procedimento vengono determinate ai sensi dei parametri vigenti per il procedimento monitorio (Cass n.16512/2020);
• va riconosciuto l'aumento per utilizzo pct;
• spese da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari
PQM
1-ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento senza Controparte_1 dilazione della somma di euro 3200,00 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo, in favore della parte ricorrente, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
2- ingiunge al , in persona del Ministro pro tempore, il pagamento della Controparte_1 spese del presente procedimento liquidate in euro 27,00 per esborsi ed euro 614,90 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per spese forfettizzate, Cap e iva come per legge con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
Dispone la comunicazione a cura della Cancelleria del presente decreto al procuratore Generale della Corte dei conti nonché al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, ai sensi dell'art.5 co.4 della L. n.89/01.
Ancona,16/01/2025
Il Consigliere
Dott. Pier Giorgio Palestini