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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/03/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
riservata all'udienza del 6.11.2024, nella causa civile iscritta al n.4217/2017 R.G.C.A. e vertente
tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Parte_1 Teramo, ivi elettivamente domiciliata alla piazza Garibaldi n.46, presso lo studio dell'avv. Luca Di Giacomantonio che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione del 20.11.2017- Attrice
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Teramo al viale Mazzini n.2, presso lo studio dell'avv. Luigi Licursi, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Castellani del Foro di L'Aquila giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione- Convenuta.
OGGETTO: azione in materia di contratti di somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice, “1) dichiarare l'inadempimento della società convenuta nell'erogazione del servizio di navigazione internet richiesto dall'attrice e convenuto in contratto;
nonché l'inadempimento della convenuta nella prestazione del servizio di telefonica relativo alla ricezione delle chiamate in entrata da utenze collegate con gestori Wind e Infostrada;
2) per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, e quantificati in € 22.391,45, di cui € Parte_1 7.964,00 per mancato guadagno;
€ 10.000,00 per lesione di immagine ed € 4.344,20 per indennizzo previsto dalle Condizioni Generali di Abbonamento ed € 83,25 per rimborso fattura pagata anticipatamente;
3) sempre per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni esistenziali per disagio e stress, patiti dalla sig.ra rappresentante di e quantificati in € 15.000,00; Parte_2 Parte_1 4) condannare la convenuta al pagamento totale di € 37.391,45 oltre alle spese e competenze del giudizio;
5) condannare altresì la a pagare le Controparte_1 spese di € 495,00 derivanti dal pagamento da parte della dell'importo di € Pt_1 468,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo”.
1 Convenuta, “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Teramo, contrariis reiectis, accertati e dichiarati i fatti di cui alla suestesa premessa e previa ogni opportuna declaratoria, respingere in ogni sua parte la domanda proposta dalla parte attrice con l'atto di citazione introduttivo del giudizio siccome infondata, sia in punto di fatto che in diritto, sia in esito al preteso an debeatur sia in esito al preteso quantum debeatur, non potendosi neppure ipotizzare, nel caso di specie, la ricorrenza dei presupposti della pretesa condotta inadempiente di ed apparendo, Controparte_1 quindi, le avverse pretese destituite di ogni fondamento, sia in punto di fatto che in diritto, sia in esito al preteso an debeatur sia in esito al preteso quantum debeatur;
con ogni altra conseguente statuizione, anche in ordine al rimborso delle spese e competenze del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 05.12.2027, la parte attrice conveniva dinanzi all'intestato la società , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
1) dichiarare l'inadempimento della società convenuta nell'erogazione del servizio di navigazione internet richiesto dall'attrice e convenuto in contratto;
nonché l'inadempimento della convenuta nella prestazione del servizio di telefonica relativo alla ricezione delle chiamate in entrata da utenze collegate con gestori Wind e Infostrada;
2) per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, e quantificati in € 22.391,45, di cui € 7.964,00 per mancato Parte_1 guadagno;
€ 10.000,00 per lesione di immagine ed € 4.344,20 per indennizzo previsto dalle
Condizioni Generali di Abbonamento ed € 83,25 per rimborso fattura pagata anticipatamente;
3) sempre per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni esistenziali per disagio e stress, patiti dalla sig.ra rappresentante di e Parte_2 Parte_1 quantificati in € 15.000,00;
4) condannare la convenuta al pagamento totale di € 37.391,45 oltre alle spese e competenze del giudizio;
5) condannare altresì la a pagare le spese di € 495,00 derivanti dal Controparte_1 pagamento da parte della dell'importo di € 468,00 per contributo unificato ed € Pt_1
27,00 per marca da bollo;
Parte convenuta costituendosi in giudizio impugnava e contestava, illimitatamente, tutte le avverse deduzioni, eccezioni e conclusioni svolte dalla negli scritti Pt_1 difensivi, rilevando ed evidenziando la totale infondatezza delle circostanze ex adverso genericamente enunciate, ritenendo non corrispondenti al vero nessuno dei pretesi fatti a delle dedotte circostanze indicate da controparte. In particolare,
2 deduceva che i temporanei e occasionali “disservizi” - fisiologici nel passaggio da un operatore all'altro - non consentono di qualificare e connotare come
“inadempiente” e “contrattualmente illecita” la propria condotta e che è sempre intervenuta in favore dell'utente assicurando la somministrazione dei servizi telefonici.
Istruita la causa a mezzo documentale e prove orali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e alla relativa udienza, sostituita con il deposito delle note scritte, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei limiti qui di seguito esposti.
Giova osservare che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio tra le parti è inquadrabile nello schema di contratto di somministrazione a prestazioni corrispettive ed efficacia obbligatoria.
In particolare, gli obblighi nascenti dal contratto impongono al fornitore del servizio, ogni forma di assistenza, correttezza e diligenza alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli art.1175, 1375 e 1176 secondo comma c.c. trattandosi di operatore professionale. Giova poi ricordare che in caso di responsabilità del debitore inadempiente è costui che deve provare che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.
A tal proposito, l'art.1218 c.c., infatti, è stato strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile con la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione. Il creditore che agisca sia per l'adempimento che per il risarcimento del danno di un'obbligazione di cui allega l'inadempimento ha il solo onere di provare la fonte del suo diritto mentre il debitore dovrà provare l'avvenuta estinzione satisfattoria dell'obbligazione ovvero la non imputabilità dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento.
Nel caso di specie, parte attrice, Ente di Regione Abruzzo, invoca Parte_3
l'inadempimento da parte di nell'erogazione dei servizi di Controparte_1 telefonia oggetto del contratto concluso tra le parti, e che quest'ultima venga condannata al risarcimento dei danni sofferti.
Nel corso del giudizio e all'esito dell'evidenza probatoria disponibile è emerso con sufficiente chiarezza l'inadempimento contrattuale della società convenuta nella
3 fornitura del servizio telefonico e di connettività. Invero risulta pacifico e non contestato - oltre che provato dalla documentazione allegata e depositata in atti da parte attrice, in particolare il contratto sottoscritto in data 8.2.2017, accettando la proposta contrattuale effettuata il 7.2.17 dall'Ufficio commerciale (all. 1 CP_2 atto di citazione) che prevedeva, oltre al servizio di telefonia, anche quello di connessione e navigazione Internet, con velocità di 30 MEGA, come espressamente garantito dal nuovo gestore - che tra le parti era in essere un contratto di telefonia fissa e di connettività Internet, e altresì che il sistema di navigazione Internet installato all'interno dei locali ove ha sede la società odierna attrice, pur funzionante, presentava disfunzioni e si arrestava ad una velocità mai superiore a 7
Detta circostanza risulta confermato sia documentalmente che dall'ascolto CP_3 dei testi all'udienza del 3.12.2019, indifferenti, collaboratori della società attrice, ed i quali, in ordine alla qualità del servizio offerto, Parte_4 Testimone_1 così rispettivamente dichiaravano “Si, chiedevamo l'aumento proposto dal commerciale
; Vero, dopo le nostre chiamate ci confermavano la velocità di 7 mega e di non poter CP_1 risolvere il problema”; “Si, perché la ci proponeva una connessione più veloce, per CP_1
l'esattezza a 30 mega;
Si, da quel che ricordo era intorno ai 6 - 7 mega. Lo sapevamo tramite
i test che facevamo”.
La circostanza, inoltre, risulta non contestato da parte convenuta con “dichiarazione di responsabilità al Servizio 191” (all. n. 6 atto di citazione), nonché confermato dai testi succitati, che in sede di deposizione testimoniale dichiaravano: “Vero, diverse persone che chiamavano da numeri Wind non riuscivano a mettersi in contatto con
l'azienda”; “Si, confermo, ci sono state tante segnalazioni nostre in merito”.
Risulta pertanto provato che, dalla data della stipula del contratto con
[...]
fino alla nuova emigrazione verso Vodafone in data 7.6.2017 CP_1
(dall'8.2.2017 al 7.6.2017), data nella quale provvedeva su Controparte_1 sollecito ad eseguire la cosiddetta "notifica12" (la necessaria comunicazione di interruzione per la linea interessata, all. 7‐8 atto di citazione), la era Pt_1 nell'impossibilità della ricezione delle telefonate provenienti dai numeri di telefonia vincolati ai gestori Wind Comunicazioni spa ed Infostrada, che non venivano ricevute presso l'utenza intestata alla facendo risultare la linea di Parte_1 quest'ultima occupata.
All'esito dell'istruttoria deve quindi ritenersi provata l'inadempienza contrattuale di per non aver assicurato la regolare fruizione del servizio Controparte_1
4 telefonico fisso e connettività per tutto il periodo intercorrente predetto, oltretutto parte convenuta non ha mai smentito di essere a conoscenza della segnalazione di tutte le difficoltà indicate dalla e, sarebbe spettato al gestore dimostrare il Pt_1 perfetto funzionamento della linea telefonica nel periodo contestato e quindi il corretto adempimento, prova che non è stata mai data (come sopra menzionato colui che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, ben potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, Cassazione SS UU sentenza n. 13533 del 30.10.2001 e Corte di Cassazione Sezione I Civile n. 21140 del
10.10.2007).
Con riferimento ai conseguenti obblighi risarcitori e di indennizzo si deve rilevare quanto segue.
Va ritenuta fondata la richiesta di riconoscimento dell'indennizzo previsto dall'art.33 delle Condizioni Generali di Abbonamento, verificabili sul sito della convenuta , ai sensi del quale “qualora non rispetti i termini CP_1 CP_1 previsti per l'attivazione del Servizio, la riparazione di un guasto, la variazione del numero telefonico, l'effettuazione di un trasloco, di cui rispettivamente agli articoli
4.1, 15.2, 12.1 e 9.1, il Cliente ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del costo di abbonamento mensile corrisposto dal Cliente per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato o di inadempimento delle condizioni di volta in volta stabilite e avrà la possibilità di richiedere il maggior danno subito, come previsto dal Codice
Civile”. Pertanto va riconosciuto il risarcimento per le voci di omessa/ritardata attivazione del servizio = €.1.848,60 (per il periodo 08/02/2017 e al 03/10/2017, 237 giorni che moltiplicati per €.7,80 ) x 2 (per le utenze di tipo business, ovvero connesse agli affari imprenditoriali dell'utente, gli indennizzi previsti per ritardata attivazione dei servizi, per sospensione o disattivazione ingiustificata, per malfunzionamento totale o parziale e per omessa o ritardata portabilità sono raddoppiati in riferimento all'articolo 12 della delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011) = €.3.697,20; per l'omessa portabilità del numero: €.55,00 (la compagnia telefonica è tenuta a pagare la somma di €.5,00 per ogni giorno di ritardo per le utenze fisse, e di €.2,50 per le utenze mobili. Poiché la richiesta è avvenuta in data 26.05.17, i giorni di indennizzo sono calcolati dal 27.05.17 e
5 pertanto a far data dal 27.05.17 al 07.06.2017, sono trascorsi 11 giorni che moltiplicati per €.5,00 comporta un indennizzo da risarcire per danno da ritardata attivazione di
€ 55,00); per omessa risposta ai reclami = €.148,00 (la risposta deve pervenire entro quarantacinque giorni dall'inoltro del reclamo, o nel termine più breve che risulti previsto nelle Carte dei servizi di cui ogni singola compagnia si deve dotare.
Trascorsi invano dal 26.05.2017 gli indicati termini, la compagnia è tenuta a corrispondere al cliente l'indennizzo di mancata o ritardata risposta al reclamo, che
è pari ad €.1,00 al giorno. Ergo dal 26 maggio, eliminando 45 giorni di tempo per provvedere a rispondere - 193 giorni totali ai quali vanno detratti 45 giorni come per legge - si considerano n.148 giorni di ritardo, che ad €.1,00 al giorno equivalgono ad un indennizzo di €.148,00 x 4 (da delibera citata) = €.592,00.
Orbene considerando che non ha fornito i servizi richiesti (navigazione con CP_1 velocità 30 MG e ricezione telefonate da mobili e fissi Wind e Infostrada), per i giorni descritti ed applicando un indennizzo di €.7,80 per ogni giorno di ritardo,
l'indennizzo totale da corrispondere ammonta ad €.4.344,20.
Va parimenti riconosciuta dovuta la somma di €.83,25 per rimborso della fattura pagata anticipatamente.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno da lucro cessante, per la lamentata perdita di guadagno, va osservato che ai sensi dell'art.1223 cc, il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento contrattuale, comprensivi tanto della perdita subita, e che il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (Cass. civ., sez. 2, 26.09.2016 n. 18832).
Incombe al danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis:
Cass. civ., sez. 3, 3.12.2015 n. 24632; conf. Cass. civ., sez. 3, 28.01.2005, n. 1752).
Nulla ritiene questo Tribunale possa essere riconosciuto all'attrice per danno patrimoniale da lucro cessante, in mancanza di prova sia del pregiudizio (mancati utili per mancato funzionamento), sia del nesso causale tra il disservizio ed i guadagni asseritamente persi da parte attrice. Il fondamento della pretesa attorea in esame non risulta dunque sufficientemente provato, infatti dagli atti in causa e dalle
6 emergenze testimoniali, si ha evidenza di come, a causa del non funzionamento dei servizi di telefonia e connettività, l'attrice non abbia potuto fruire di tali canali di contatto, significativi per la propria attività. Tuttavia, l'attrice non ha fornito alcuna prova, neppure presuntiva, in merito agli affari persi e ai mancati guadagni imputabili allo stato di isolamento comunicativo. In punto di danno da lucro cessante, invece, occorre che il danneggiato provi che in difetto dell'inadempimento avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis:
Cass. civ., sez. 3, 28.01.2005, n. 1752).
Deve ritenersi, pertanto, che i pregiudizi lamentati per perdita di guadagno non risultano provati. Si rileva, in proposito, come le deduzioni in merito siano inconferenti, tenuto conto della natura del danno rivendicato con l'atto introduttivo del giudizio, siccome innanzi illustrato e che in ogni caso, in assenza di documentazione attestante il fatturato quanto meno degli anni precedenti e successivi a quello in cui si sono verificate le problematiche per cui è causa, non vi è possibilità di effettuare un raffronto. In ogni caso non vi è possibilità di ascrivere all'inadempimento della convenuta il minor fatturato registrato.
Parimenti non può essere riconosciuto il richiesto danno morale – danno esistenziale atteso che incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, in assenza di un non accertato concreto e non astratto del danno, autonomamente risarcibile (Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2018, n. 23469), attesa la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno e attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Infine, parte attrice ha paventato la lesione dell'immagine e della reputazione, atteso che per tutto il periodo di disservizio è stato impossibilitato a ricevere le chiamate dagli operatori indicati ed a una velocità di navigazione notevolmente inferiore alle previsioni contrattuali, canali principali di svolgimento del proprio oggetto sociale.
7 Si osserva che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale è regolato dagli artt.1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ., SSUU, 23.09.2013, 21678; Cass. civ., sez. 2, 26.07.2013 n.
18125; Cass. civ., sez. 3, 26.02.2013, n. 4792; Cass. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315).
Come già detto, ai sensi dell'art.1223 c.c., il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, inoltre, precisa che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice in via equitativa. In particolare, per ciò che concerne i rapporti di natura contrattuale, il risarcimento scaturente dall'inadempimento ex artt.1218 e 1223 cc comprende tanto i pregiudizi patrimoniali quanto, nei soli casi previsti dalla legge, i danni non patrimoniali. La Corte di legittimità ha sul punto sancito che nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento viene regolato dalle richiamate disposizioni del codice civile, con lettura costituzionalmente orientata. Il danno non patrimoniale è risarcibile non soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, pertanto, ma anche ogniqualvolta questo inerisca diritti inviolabili della persona. Al fine di evitare il proliferare di liti bagatellari, i pregiudizi risarcibili sono limitati a quelli aventi il carattere della gravità, ed altresì derivanti da una lesione seria di interessi meritevoli di tutela e risultano non risarcibili, pertanto, i meri fastidi, i disagi, le ansie o i disappunti (Cass. civ. SS.UU. 11.11.2008 n. 26972).
Dunque, ove il danneggiato lamenti un danno non patrimoniale ex contractu, il risarcimento spetta quando l'inadempimento leda interessi di rilevanza costituzionale, l'offesa superi la soglia di normale tollerabilità e il pregiudizio patito non sia futile o meramente bagatellare: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso -e non il pregiudizio sofferto abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa
8 superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari” (Cass. civ., sez. 3, 13.11.2009, n. 24030; conf.:
Cass. civ., sez. L, 4.03.2011, n. 5237); In tema di danno all'immagine professionale, la giurisprudenza di legittimità ha sancito che la mancata reperibilità del professionista (in specie, dell'avvocato), costituisca fatto idoneo a pregiudicare la reputazione professionale dello stesso se prolungata per un tempo significativo ed apprezzabile, atteso che per uno studio professionale, la impossibilità di essere reperito telefonicamente determina nella platea dei clienti, fornitori e colleghi un'immagine di inefficienza e di scarsa affidabilità, considerato anche la concreta possibilità di emergenze/scadenze ravvicinate e consimili che tipicamente connotano lo svolgimento di attività del tipo in causa (Cass. civ., sez. 3, 21.01.2011,
n. 1418).
In fatto, questo Tribunale osserva che, sulla scorta delle emergenze probatorie complessive in ordine alla circostanza del malfunzionamento del servizio di telefonia fissa e di connettività per il periodo predetto, può dunque ritenersi sufficientemente provato che il malfunzionamento del servizio abbia cagionato un conseguente pregiudizio allo svolgimento dell'attività e lesione della sua immagine e reputazione di professionalità. Si ritiene dunque che si sia così determinata, in connessione causale diretta con l'evento lesivo dell'inadempimento contrattuale, una ripercussione negativa sull'affidabilità e serietà dell'impresa attrice. Tale pregiudizio si è protratto per un tempo apprezzabile considerate le attività tipiche della società attrice e può reputarsi sufficientemente provata la sussistenza di un pregiudizio non patrimoniale, consistente nella lesione del diritto dell'attrice alla propria reputazione ed immagine, pregiudizio non futile né bagatellare, con conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, la cui quantificazione è certamente difficile, se non impossibile, da provare, dovendosi pertanto ricorrere al criterio equitativo di cui all'art.1226 cc: nella specie, stante le scarne allegazioni dell'attrice sul punto, in via cautelativa e prudenziale, appare possibile quantificare in €.500,00 mensili e nominativi in valuta attuale, onde il danno va liquidato in complessivi €.4.500,00 in valuta attuale per l'intero periodo del disservizio.
Spettano al danneggiato altresì gli interessi, da conteggiarsi come in dispositivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
9 dispositivo.
P.Q.M
.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro , disattesa ogni contraria istanza Parte_1 Controparte_1 ed eccezione, così provvede
-accoglie la domanda attrice nei limiti di cui in parte motiva e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento a favore della società Controparte_1 attrice delle seguenti somme: €.83,25 per rimborso fattura;
Parte_1
€.4.344,20 a titolo di indennizzo determinato contrattualmente ed €.4.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo;
-condanna la società convenuta al rimborso in favore della società attrice delle spese del presente procedimenti che liquida in complessivi €.7.528,00, di cui
€.528,00 per esborsi ed €.
7.000.00 per competenze di avvocato, oltre maggiorazione forf.al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Teramo il 28 febbraio 2025.
La giudice onoraria
(Carla Fazzini)
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