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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/05/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2550/2023 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 21.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2550 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (30.11.1953 – c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Maria
Grazia Mirarchi) e l in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (c.f. - domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato P.IVA_1
generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da , va dichiarata la cessazione Parte_1
della materia del contendere.
Risulta infatti documentalmente accertato (cfr. note di parte resistente per l'udienza sostituita del 28.2.2025) che l' ha provveduto in corso di causa a liquidare la pensione di CP_1
vecchiaia in un primo tempo non riconosciuta alla ricorrente e oggetto del presente Parte_1
giudizio.
1 È pertanto venuto meno un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della presente controversia.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza cd. prognostica, essendo stato di fatto accertata – ma, come detto, solo in corso di causa - dall' la sussistenza del diritto azionato dalla CP_1
ricorrente.
Nell'individuare l'errore amministrativo che ha impedito la liquidazione della prestazione in favore della – erronea imputazione di giornate come lavoratore autonomo - infatti, Parte_1
l'istituto ha specificato che “effettivamente, in un primo momento le 93 giornate per lavoro autonomo erano state comunicate all'Ufficio competente ai fini della iscrizione d'ufficio della ricorrente come lavoratore autonomo. Ciò ha comportato l'inserimento in procedura dsagr di tali giornate autonome che hanno compresso le gg.agricole. La signora successivamente non
è mai stata inserita nella categoria autonomi”.
Orbene, va al riguardo osservato che l' a) non ha espressamente allegato e provato CP_1
che l'errore di comunicazione fosse imputabile alla ricorrente;
b) ha di fatto ammesso che da un semplice controllo ex post sui dati in suo possesso sarebbe stato possibile accertare – specie a fronte delle richieste di riesame dell'interessata – prima del deposito del ricorso la sussistenza di una circostanza (la mancata iscrizione della nella categoria Parte_1
autonomi) che rendeva palesemente erronea l'attribuzione delle 93 giornate de quibus.
Tanto giustifica, ad opinione del giudicante, la già disposta regolamentazione delle spese di lite.
Queste ultime vanno quindi liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (attività: studio, istruzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino ad € 26.000; decurtazione ex art.4 co1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa).
Ne va disposta la distrazione in favore della procuratrice distrattaria di parte ricorrente avv.
Maria Grazia Mirarchi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del l.r.p.t., così Controparte_2
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese
2 forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore della procuratrice distrattaria di parte ricorrente avv. Maria Grazia Mirarchi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 21.5.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 21.5.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2550 del R.G. dell'anno 2023, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (30.11.1953 – c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata come in atti;
rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall'avv. Maria
Grazia Mirarchi) e l in persona del Controparte_1
l.r.p.t. (c.f. - domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per mandato P.IVA_1
generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Con riferimento al ricorso proposto da , va dichiarata la cessazione Parte_1
della materia del contendere.
Risulta infatti documentalmente accertato (cfr. note di parte resistente per l'udienza sostituita del 28.2.2025) che l' ha provveduto in corso di causa a liquidare la pensione di CP_1
vecchiaia in un primo tempo non riconosciuta alla ricorrente e oggetto del presente Parte_1
giudizio.
1 È pertanto venuto meno un interesse concreto ed attuale ex art.100 c.p.c. ad una definizione nel merito della presente controversia.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza cd. prognostica, essendo stato di fatto accertata – ma, come detto, solo in corso di causa - dall' la sussistenza del diritto azionato dalla CP_1
ricorrente.
Nell'individuare l'errore amministrativo che ha impedito la liquidazione della prestazione in favore della – erronea imputazione di giornate come lavoratore autonomo - infatti, Parte_1
l'istituto ha specificato che “effettivamente, in un primo momento le 93 giornate per lavoro autonomo erano state comunicate all'Ufficio competente ai fini della iscrizione d'ufficio della ricorrente come lavoratore autonomo. Ciò ha comportato l'inserimento in procedura dsagr di tali giornate autonome che hanno compresso le gg.agricole. La signora successivamente non
è mai stata inserita nella categoria autonomi”.
Orbene, va al riguardo osservato che l' a) non ha espressamente allegato e provato CP_1
che l'errore di comunicazione fosse imputabile alla ricorrente;
b) ha di fatto ammesso che da un semplice controllo ex post sui dati in suo possesso sarebbe stato possibile accertare – specie a fronte delle richieste di riesame dell'interessata – prima del deposito del ricorso la sussistenza di una circostanza (la mancata iscrizione della nella categoria Parte_1
autonomi) che rendeva palesemente erronea l'attribuzione delle 93 giornate de quibus.
Tanto giustifica, ad opinione del giudicante, la già disposta regolamentazione delle spese di lite.
Queste ultime vanno quindi liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 (attività: studio, istruzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
scaglione di valore: fino ad € 26.000; decurtazione ex art.4 co1 attesa la natura documentale e di non complessa spedizione della causa).
Ne va disposta la distrazione in favore della procuratrice distrattaria di parte ricorrente avv.
Maria Grazia Mirarchi.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del l.r.p.t., così Controparte_2
provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico dell' l'onere di rifusione delle spese di lite di parte ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 2.697,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese
2 forfettarie come per legge: il tutto, con distrazione in favore della procuratrice distrattaria di parte ricorrente avv. Maria Grazia Mirarchi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 21.5.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Antonio Salvati
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