Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 113/2025 r.g.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 16.5.2025, letti gli atti della causa n. 113/2025 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
NO (CH) in via Pietro Nenni n. 105/A, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Massa del Foro di
Pescara
ricorrente e
(c.f. , nato ad [...] il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._2
VA NO (CH) in via Pietro Nenni n. 105/A, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Modesti del
Foro di Pescara
resistente e
presso questo Tribunale Controparte_2
interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni della ricorrente: dichiarazione di separazione coniugale, con successiva prosecuzione del giudizio per le determinazioni relative ai figli minori e ai rapporti economici tra le parti.
Conclusioni del resistente: dare atto della domanda di separazione formulata dalla ricorrente, adottando i provvedimenti provvisori e urgenti eventualmente necessari, in subordine, dichiarazione di separazione
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha chiesto che venga dichiarata la sua separazione dal coniuge sig. Parte_1 CP_1
con il quale ha contratto matrimonio religioso avente effetti civili -sulla base delle intese raggiunte tra
[...]
lo Stato italiano e le Assemblee di Dio in Italia (ADI)- in Spoltore (PE) il 5.5.2007 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 5, parte II, serie A, anno 2007), e dal quale sono nati due figli,
PE (il 5.5.2010 a Pescara) ed (il 23.3.2013 a Pescara). PE_2
Ha dichiarato che le incomprensioni e i conflitti causati dal comportamento prevaricatore del sig. CP_1
hanno determinato il venir meno da parte sua dell'affectio coniugalis nei confronti del marito.
Ha chiesto altresì, l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso di sé, la disciplina del diritto di visita da parte del padre alle condizioni indicate nel suo ricorso, l'assegnazione a sé
della casa coniugale, la previsione dell'obbligo, a carico del sig. di versare contributi di CP_1
mantenimento mensili di importo pari ad € 350,00 per ciascun figlio, l'attribuzione a sé dell'intero importo dell'assegno unico, oltre alla ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie necessarie per i figli.
Il sig. si è costituito in giudizio, prendendo atto della domanda di separazione formulata CP_1
dalla sig.ra e chiedendo che, in caso di accoglimento della stessa, la separazione coniugale venga Parte_1
dichiarata alle condizioni indicate nella sua comparsa.
Ha chiesto quindi, l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi presso di sé, la disciplina del diritto di visita da parte della madre alle condizioni indicate nella sua comparsa,
l'assegnazione a sé della casa coniugale, la previsione dell'obbligo, a carico della sig.ra , di versare Parte_1
contributi di mantenimento in favore dei figli di importo complessivo pari ad € 400,00 mensili, oltre alla ripartizione delle spese straordinarie necessarie per i figli al 50% tra i genitori e la ripartizione dell'assegno unico al 50% tra i genitori.
All'udienza del 7.5.2025, il giudice istruttore, dopo ampia discussione tra le parti, ha trattenuto la causa in decisione collegiale sullo status, riservandosi l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
Osserva il collegio che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i signori e è Parte_1 CP_1
pacifica, come emerge in maniera evidente dalle contrapposte richieste relative al collocamento dei figli e alla disciplina dei loro rapporti economici. Il fatto, poi, che la sola sig.ra abbia dichiarato essere venuta meno l'affectio coniugalis, e che il sig. Parte_1
si sia invece limitato a prendere atto della richiesta di separazione formulata dalla coniuge, senza CP_3 aderirvi ma senza opporvisi, non impedisce l'adozione della pronunzia invocata dalla ricorrente, atteso che
(Cass. Sez. I Civ., ordinanza n. 16698 del 5.8.2020) “In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di
intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una
situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla
condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la
presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze
negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del
consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale”.
Ricorrono quindi i presupposti stabiliti dall'art. 151 c.c. perché venga dichiarata la separazione coniugale dei signori e , con prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi indicati con Parte_1 CP_1
separata ordinanza del giudice istruttore.
La natura non definitiva della presente decisione esime dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di , con ricorso depositato il 31.1.2025, così decide: CP_1
• dichiara la separazione coniugale dei signori e che hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio religioso avente effetti civili in Spoltore (PE) in data 5.5.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 5, Parte II, Serie A, anno 2007;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza;
• dispone la prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi stabiliti con separata ordinanza emessa dal giudice istruttore.
Chieti, 16/5/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco