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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/03/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 18.3.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n.r.g. 5227/2018
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Panoramica dello Stretto n. 3730, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Antonino Pracanica, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
(c.f. ), con sede in Roma, Controparte_1 P.IVA_1
Via Ciro il Grande 21, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Michela Foti e Maria Cammaroto dell'Avvocatura dell'Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio
[...] rep. 80974/21569 del 21 luglio 2015 e con loro elettivamente domiciliato in Per_1
Messina Via Tommaso Capra is. 301 bis
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione differenza rispetto a quanto versato dall'ente di previdenza all'atto della cessazione dal servizio.
Premetteva il ricorrente che in data 10/5/2017 era stato dispensato dal servizio in quanto “non idoneo assolutamente e permanentemente nelle mansioni previste nel profilo di appartenenza” per cause non dipendenti da ragioni di servizio.
A seguito del superiore accertamento l' Parte_2 di Messina, con nota prot. 13207 del 19 giugno 2017 trasmetteva all di
[...] CP_1
Messina la documentazione relativa al dipendente ai fini del calcolo di quanto dovuto quale trattamento di fine servizio.
L' con atto n.11850 del 3/7/2017, procedeva ad effettuare il calcolo delle somme CP_1
spettanti al ricorrente sulla base di calcolo retributiva pari ad € 32.393,37 e 40 gli anni di servizio quantificando a titolo di TFS la somma di € 86.382,32 lorda calcolata considerando la qualifica di EP, posizione economica EP1, dallo stesso rivestita e traendo la retribuzione tabellare dal C.C.N.L. comparto Università, biennio economico 2008/2009, oltre la RIA,
l'indennità di vacanza contrattuale e la tredicesima, precisando che non era stata utilizzata la retribuzione di € 61.718,60 in godimento alla data di cessazione dal servizio comunicata dall' . Parte_2
Avverso la suddetta determinazione dell' che liquidava il trattamento di fine servizio CP_1 dovutogli non con riferimento a quanto dallo stesso percepito, ma in virtù di disposizioni contrattuali generali, il spiegava il presente ricorso contestando la metodologia di Pt_1 conteggio adottata dall'ente di previdenza.
Si costituiva l' contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In corso di causa, a seguito della definizione di un parallelo giudizio incardinato innanzi la
Corte dei Conti sezione Pensioni di Palermo, l' si determinava a corrispondere al CP_1
ricorrente in data 06/6/2023 la pretesa differenza sul TFS oggetto del presente giudizio.
Di conseguenza, le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla sorte capitale permanendo esclusivamente la necessità di proseguire il giudizio al solo fine di decidere in ordine alla domanda del ricorrente su interessi legali e rivalutazione sulla sorte capitale e sulle spese di giudizio. Le parti, pertanto, venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame della domanda di condanna di parte ricorrente al pagamento di interessi e rivalutazione sulla sorte capitale.
Premessa la declaratoria di cessata materia del contendere per istanza congiunta delle parti in ordine alla sorte capitale reclamata dal ricorrente, questi chiede condannarsi l' al CP_1 pagamento di interessi legali e rivalutazione nei termini di legge sul TFS non corrisposto a decorrere dalla sua maturazione (04/7/2017) e sino al soddisfo o, in subordine, a decorrere dalla domanda giudiziale.
L' non si oppone alla domanda precisando, tuttavia, che nella fattispecie in esame dovrà CP_1
tenersi conto che in materia previdenziale vige il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria previsto e disciplinato, oltre che dall'art. 16 della Legge 412/1991, nello specifico, altresì, dall'art. 22 comma 36 della L. 724/1994, ove si fa testualmente riferimento ad
“emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale” in favore di un pubblico dipendente. (cfr. T.A.R. , Roma , sez. I , 10/01/2022 , n. 151 Le somme dovute al pubblico dipendente per il periodo successivo al 31 dicembre 1994 vanno incrementate dei soli interessi legali, stante il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, introdotto, in materia retributiva, dall' art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994 n. 724)
Inoltre, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, la base di computo dei soli interessi legali, nel caso di ritardato pagamento della prestazione, sarebbe rappresentata dalla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali e quindi nel caso di specie netti euro 57.654,62.
Nulla deduce l' in ordine alla decorrenza degli interessi. CP_1
Il non contesta la legittimità dei criteri di calcolo sopra dedotti dall' che, nel caso Pt_1 CP_1
di specie, appaiono corretti e conformi a legge secondo quanto disposto dalla normativa correttamente richiamata dall'ente di previdenza.
Pertanto, al ricorrente, in ossequio al principio di divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione vigente in materia previdenziale, vanno riconosciuti i soli interessi legali sulla somma netta erogata pari ad € 57.654,62 a decorrere dalla maturazione del diritto al TFS (04/7/2017). In quanto alle spese di lite, in ragione della controvertibilità delle questioni trattate e del contrasto giurisprudenziale solo recentemente risolto, appare equa l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
5227/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di pagamento di integrazione del TFS;
2) Riconosce e dichiara che sulla somma netta corrisposta sono dovuti i soli interessi legali dal maturato (04/7/2017) al soddisfo (06/6/2023) e per l'effetto, condanna l' CP_1
al pagamento in favore del dei relativi importi;
Pt_1
3) Spese compensate.
Così deciso in Messina il 19.3.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 29/10/2018 il sig.
adiva questo Tribunale per sentir condannare l al pagamento del TFS calcolato Pt_1 CP_1
sulla base dell'ultima retribuzione effettivamente percepita e, dunque al versamento della