Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N.839 2023 R.G (cui è riunito il n. 840 2023 r.g.).
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 839 2023 R.G. (cui è riunito il N. 840/2023 R.G.) promossa da:
( ), rappresentata e difesa come da mandato Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Chinaglia Giuseppe, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Venezia Mestre, Pescheria Vecchia, n. 1
APPELLANTE
CONTRO
( ) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ), quali eredi di , rappresentate e difese C.F._3 Persona_1 come da mandato in atti dall'Avv. Andriollo Matteo, elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo in Venezia Mestre, Pescheria Vecchia, n. 1
( ) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Chinaglia e Giorgia Tanduo, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Venezia, via Pescheria Vecchia n.
1
1
Iadanza e Umberto Saracco, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in
Treviso v.le Vittorio Veneto n.10
APPELLLATI
Oggetto: Vendita di cose immobili, appello avverso la sentenza del Tribunale di Belluno n.
102/2023 del 14.12.2022, notificata il 31.3.2023
Conclusioni parte appellante : “Voglia la Corte d'Appello di Parte_1
Venezia, contrariis rejectis, In via pregiudiziale e cautelare Disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 102 resa in data 14.12.2022 (rep.
152/2023) pubbl. il 30.03.2023 del Tribunale di Belluno, ricorrendo, per le ragioni esposte, i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c. Nella denegata ipotesi di rigetto in tutto o in parte dell'istanza sospensiva si chiede che la Corte disponga prestarsi cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta rilasciata da primario Istituto di Credito
o Compagnia assicurativa;
Nel merito: in riforma della sentenza n. 102 resa in data
14.12.2022 pubbl. il 30.03.2023 del Tribunale di Belluno, per le ragioni tutte esposte, accogliersi le conclusioni proposte da in primo grado e, per l'effetto: Parte_1
Rigettare le domande attoree svolte nei confronti della signora perché destituite di Pt_1
ogni fondamento per le ragioni di cui alla narrativa;
Con ristoro nelle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio: In via istruttoria (per quanto non ammesso imprimo grado): Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli afferenti il prezzo versato e il valore del bene immobile facente parte del patrimonio sociale:
1. Vero che in data 1.09.2008 la signora Parte_1
[...
e la signora sottoscrivevano il contratto preliminare che mi si rammostra (ns. doc. Pt_2
C.1.5);
2. Vero che la signora acquistava le quote societarie di cui al precedente Pt_1 capitolo versando il prezzo finale di € 2.720.669,79 in tre rate di cui la prima di €
1.789.000.000 mediante assegno bancario n. 3503799804-11, la seconda di € 211.000,00 mediante assegno bancario n. 3503799805-12 (ns. doc. C.1.6) e la terza di € 720.669,79 con assegno bancario n. 7A17668003 (ns. doc. C.1.7);
3. Vero che la signora rilasciava CP_1 all'acquirente le quietanze che mi si rammostrano (ns. doc.ti C.
1.8 e C. 1.9);
4. Vero che nel biennio 2009/2011 eseguiva i lavori di ristrutturazione e consolidamento Controparte_3
strutturale del bene immobile di via Menardi n. 28, facente parte del suo patrimonio, come da relazione che mi si rammostra (doc. 2 fasc. ; Si indicano a testimoni su tutti i capitoli i CP_3
signori: dott. (res. a Venezia); dott. (res. a Venezia); Ing. Testimone_1 Testimone_2 Per_2
2 (res. a Pesaro); Ing. (res. a Pesaro); sig. (res. a Per_3 Persona_4 Persona_5
Cortina d'Ampezzo); dott. (res. a Venezia)”. Persona_6
Conclusioni E : “In totale riforma Controparte_1 Controparte_2 dell'impugnata sentenza del Tribunale di Belluno n.102/2023 del 30.3.2023 Nel merito
Rigettarsi le domande proposte dalla sig.ra nei confronti della sig.ra Controparte_4 [...]
ora eredi e . Spese e competenze Persona_1 Persona_7 Controparte_2
di causa rifuse, oltre c.p.a., I.V.A. e spese generali. In via istruttoria (per quanto non ammesso)
B) Si chiede interpello del legale rappresentante di e prova testimoniale Controparte_3
sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che nel settembre 2008, dopo aver ispezionato l'appartamento sito al primo piano di via Menardi 28 in Cortina d'Ampezzo, consigliava all'amministratore della
[...] un urgente intervento edilizio diretto al rafforzamento strutturale del bene” Controparte_3
2. “Vero che detto intervento veniva affidato alla sua Direzione dei lavori, ed iniziato nel 2009 per concludersi nel 2011”
3. “Vero che il costo dei lavori eseguiti è stato di circa € 500.000,00, come da documento che vi si rammostra (doc.3 allegato memoria ex art. 183, VI co, n.2 cpc)
4. “Vero che ha redatto la relazione sui lavori effettuati e da effettuare con allegati relativa all'immobile di Cortina d'Ampezzo Località Cà Costalares Via R. Menardi n.28, come da documento che vi si rammostra (doc.2 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, cpc del
12.5.11)”
5. “Vero che la sig.ra ha venduto l'immobile di Cortina al prezzo Persona_1 di € 2.720.669,79, come da documento che vi si rammostra (doc.5 fascicolo Mistura “contratto preliminare)”
6. “Vero che il prezzo di cui al cap. precedente è stato pagato dalla sig.ra alla sig.ra Pt_1
come segue: Persona_1
- € 1.789.000.000 con assegno bancario non trasferibile n. 3503799804-11 tratto su DI
AN SP (come da doc. 3 fascicolo e doc. 5 fascicolo attoreo); Pt_1
- € 211.000,00 con assegno bancario n. 3503799805-12, incassato dalla il 9.9.2008 Per_1
(come da doc. 8 fascicolo Mistura);
- € 720.669,79 con assegno n. 7A17668003-08, incassato dalla il 25.5.2009 (come da Per_1 doc. 9 fascicolo Mistura)”
3 7. “Vero che la sig.ra ha regolarizzato la sua posizione fiscale per la Persona_1 suddetta operazione, per l'anno 2011, mediante ravvedimento operoso con il pagamento dell'importo di € 141.574,80, come da documento che vi si rammostra (doc.DD)”
8. “Vero che il conferimento del bene immobile di Cortina di cui è causa, è stato conferito a capitale di sulla base della perizia di stima asseverata ex art. 2465 cc e sulla base del Controparte_3 parere pro veritate dell'ing. come da documento che vi si rammostra (doc.4 Persona_4 fascicolo fase cautelare allegato alla memoria di costituzione 4.9.2010)”
Si indicano a testi i signori ing. sig. dott. ing. Testimone_3 Persona_5 Testimone_1
dr. ”. Persona_4 Testimone_2
Conclusioni “ Voglia la Corte d'Appello di Venezia, contrariis Controparte_3
rejectis, in riforma della sentenza n. 105 del 25.02.2016, notificata a mezzo pec in data 18.03.2016, del Tribunale di Belluno, per le ragioni tutte esposte accogliersi le conclusioni proposte da
[...] in primo grado e, per l'effetto: Nel merito: rigettarsi le domande della signora CP_3 CP_4
espresse in primo grado perché inammissibili e/o destituite di ogni fondamento, anche a seguito di accertamento della nullità e/o inefficacia del patto prelazionario, e comunque per le ragioni dedotte in narrativa. In via istruttoria (per quanto non ammesso imprimo grado): Ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli afferenti il prezzo versato e il valore del bene immobile facente parte del patrimonio sociale:
1. Vero che in data 1.09.2008 la signora e la signora Parte_1 Pt_3
sottoscrivevano il contratto preliminare che mi si rammostra (ns. doc. 4 fasc. 1 grado);
2. Vero che la signora acquistava le quote societarie di cui al documento che mi si rammostra (ns. doc. 11 Pt_1 fasc. 1 grado) versando il prezzo binale di € 2.720.669,79 in tre rate di cui la prima di € 1.789.000.000 mediante assegno bancario n. 3503799804-11, la seconda di € 211.000,00 mediante assegno bancario n. 3503799805-12 (ns. doc. 5 fasc. 1 grado) e la terza di € 720.669,79 con assegno bancario n.
7A17668003 (ns. doc. 6 fasc. 1 grado);
3. Vero che la signora rilasciava all'acquirente le CP_1
quietanze che mi si rammostrano (ns. doc.ti 7 e 8 fasc. 1 grado)”;
4. Vero che nel biennio 2009/2011 eseguiva i lavori di ristrutturazione e consolidamento strutturale del bene Controparte_3
immobile di via Menardi n. 28, facente parte del suo patrimonio, come da relazione che mi si rammostra (ns. doc. 2 fasc. 1 grado); Si indicano a testimoni su tutti i capitoli i signori: dott. Tes_1
(res. a Venezia); dott. (res. a Venezia); Ing. (res. a Pesaro);
[...] Testimone_2 Testimone_3
Ing. (res. a Pesaro); sig. (res. a Cortina d'Ampezzo); dott. Persona_4 Persona_5 Per_6
(res. a Venezia). Con ristoro nelle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
[...]
Conclusioni : “IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: A. Dichiararsi Controparte_4 inammissibile l'appello incidentale proposto da per carenza di interesse e/o di CP_5
4 legittimazione ad agire;
B. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale, per diSPrità di trattamento ex art.3 Cost., dell'art.17, comma 2, D.Lgs.
132/14 nella parte in cui dispone che "Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge" senza disporre – invece – che "... producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge, nonchè a quelli già pendenti, ma con decorrenza degli interessi al tasso di mora a far data dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge", disporsi la sospensione del presente procedimento e ordinarsi la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per dirimere la questione;
2. SULGLI APPELLI DI Parte_4
Nel merito in principalità, rigettarsi gli appelli proposti da e da Parte_1 [...]
e ed ogni domanda da queste formulata, siccome inammissibile e/o infondata, con CP_1 CP_2
esclusione delle sole domande di riforma della sentenza n.102/23 del Tribunale di Belluno – per le quali l'appellata formula espressa adesione – relative sia alla condanna delle medesime appellanti al pagamento degli interessi “maggiorati” al tasso di cui all'art. 1284, 4° co., c.c., dal 05.09.08 al
21.10.10, sia alla condanna delle sole sigg.re e al pagamento degli interessi Controparte_1 CP_2
“legali” al tasso di cui all'art. 1284, 1° co., c.c., dal 05.09.08 al 21.10.10;
In subordine, rigettarsi gli appelli proposti da e da Parte_1 CP_1 Parte_5 CP_2
ed ogni domanda da queste formulata, con esclusione delle domande di riforma della sentenza nella parte in cui condanna tutte le appellanti al pagamento degli interessi “maggiorati” al tasso di cui all'art.1284, 4° co., c.c., dal 05.09.08 al 11.12.14; ed in cui condanna le sole sigg.re Controparte_1
e al pagamento degli interessi “legali” al tasso di cui all'art. 1284, 1° co., c.c., dal 05.09.08 CP_2
al 21.10.10; In ulteriore subordine, rigettarsi gli appelli proposti da e da Parte_1
ed ogni domanda da queste formulata, con esclusione delle domande di CP_1 Parte_6
riforma della sentenza nella parte in cui condanna tutte le appellanti al pagamento degli interessi
“maggiorati” al tasso di cui all'art.1284, 4° co., c.c., dal 05.09.08 al 12.04.16, data di inizio del procedimento di appello RG 1098/16 avanti a Codesta Corte;
ed in cui condanna le sole sigg.re e al pagamento degli interessi “legali” al tasso di cui all'art. 1284, 1° co., Controparte_1 CP_2
c.c., dal 05.09.08 al 21.10.10; In ogni caso: con l'integrale conferma, per il resto, della sentenza n.102/23 del Tribunale di Belluno. Spese e onorari di primo e secondo grado integralmente rifusi, oltre accessori, ivi comprese le spese di CTU e CTP. Con ordine alla appellante Parte_1
[...
, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., di cancellazione delle frasi ingiuriose: “essendosi attrezzata da tempo ad una guerra di lungo periodo”, “spinta dal rancore nei confronti di chi, ancora nel 2006, le ha
5 impedito di trasformare abusivamente (e di nascosto) un magazzino … in una nuova unità abitativa”,
“ha continuato ad alimentare numerose occasioni di scontro da ultimo citando in causa le convenute per ottenere la divisione di alcuni volumi in comunione”, “ha deciso di strumentalizzare la circostanza per aprire un nuovo fronte di contenzioso”. Nonché con condanna dell'appellante al pagamento di una somma determinata in via equitativa a titolo risarcitorio, Parte_1 in favore dell'appellata; In via istruttoria: Dichiararsi inammissibile ogni richiesta di prove orali delle avente ad oggetto circostanze, anteriori alla scadenza dei termini ex art. 183/6 Parte_7
c.p.c., mai dedotte nell'originario giudizio di primo grado, oltreché irrilevanti e/o inammissibili.
Dichiararsi altresì inammissibile la loro richiesta di “interpello” del legale rappr.te di CP_5
sia in quanto non dedotta in memoria ex art.183/6 n.2 del 12.05.11, sia perché l'interrogatorio,
[...] ex art. 228 c.p.c., è mezzo istruttorio volto a provocare la confessione giudiziale della “controparte”
(id est, l'attrice-appellata) e non è quindi ammissibile nei confronti di altro convenuto, quale la contro cui nessuno ha svolto domande. CP_5
Dichiararsi altresì inammissibile, ex artt. 353-354 c.p.c., ogni loro produzione documentale operata solo nella fase di riassunzione del giudizio di primo grado. Escludersi l'escutibilità – per intercorsa decadenza – dei loro testi sigg. e , poiché indicati solo nella fase di Per_4 Tes_2
riassunzione del giudizio di primo grado.
Dichiararsi inammissibili e/o irrilevanti le prove orali chieste dalla appellante Parte_1
a forziori su circostanze, anteriori alla scadenza dei termini ex art. 183/6 c.p.c., mai dedotte nell'originario giudizio di primo grado;
Escludersi l'escutibilità – per intercorsa decadenza – dei suoi testi indicati solo nella fase di riassunzione del giudizio di primo grado.
3. SULL'APPELLO INCIDENTALE DI Nel merito: Rigettarsi l'appello CP_5
incidentale proposto da d ogni domanda da questa formulata, siccome infondata, CP_5 con l'integrale conferma, anche nei confronti di della sentenza n.102/23 del CP_5
Tribunale di Belluno. Spese e onorari di primo e secondo grado rifusi, oltre accessori e con condanna altresì dell'appellante a titolo di responsabilità ex art.96, 3° co., c.p.c., al CP_5 pagamento della somma equitativamente determinata di €.5.000,00. In via istruttoria: Rigettarsi in quanto inammissibili e/o irrilevanti le prove orali chieste della . CP_5
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1.Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 22.6.2020, ha convenuto Controparte_4
in giudizio – a seguito della sentenza n. 106/20 del 20.01.2020 pronunciata dalla Corte d'Appello di
Venezia, che aveva dichiarato la nullità della sentenza n. 105/2016 del tribunale di Belluno per
6 mancata integrazione del contraddittorio necessario con Controparte_6
, eredi di , e ,
[...] Persona_1 Parte_1
nonché la società innanzi al tribunale di Belluno, chiedendo che fosse Controparte_3
accertata e dichiarata la natura indiretta dei negozi tra loro collegati – consistenti nella costituzione, con conferimento immobiliare, della società unipersonale e nella Controparte_3
susseguente cessione a titolo oneroso della totalità delle quote – in quanto indirettamente attuativi della effettiva cessione a titolo oneroso dell'appartamento sito in Cortina d'Ampezzo, via R. Menardi
n. 28, identificato al N.C.E.U. al Foglio 69, p. ed. 1115 – porzione due – in P.T. 2519 del Libro
Fondiario di Ampezzo, di cui all'art. 10 del contratto di “compravendita di porzioni di fabbricato” di data 24-26-29.10.2001 a firme autenticate da notaio dott. di Cortina d'Ampezzo, e che Per_8 per l'effetto fosse accertata e dichiarata la violazione, ad opera delle sigg.re e Parte_1
(e per essa delle sue eredi e ), del Persona_1 Controparte_2 Persona_7
diritto di prelazione di cui al citato art. 10 ed al contratto 30.09.2001 stipulato inter partes, aventi ad oggetto l'appartamento sopra menzionato, con conseguente condanna delle predette, in via tra loro solidale (e le eredi pro quota ereditaria ex art. 754 c.c.), al risarcimento del danno subito dalla sig.ra
, in misura pari alla differenza fra il valore di mercato dell'immobile ceduto ed il suo Controparte_4
prezzo di vendita, come pattuito fra le parti sotto forma di corrispettivo per la cessione della totalità delle quote della e quindi all'importo complessivo di euro 1.194.050,00 o Controparte_3
alla diversa somma anche maggiore ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre ad interessi dal dovuto al saldo.
1.2.Le convenute sig.re e , costituitesi in giudizio, contestavano Persona_7 Controparte_2 le pretese dell'attrice chiedendo il rigetto delle domande;
analogamente la convenuta sig.ra
[...]
e la società costituitesi in giudizio, contestavano le pretese Parte_1 Controparte_3 dell'attrice – in particolare eccependo l'invalidità o comunque l'inefficacia della prelazione volontaria, per la mancata previsione di un termine di durata – chiedendo il rigetto delle domande.
1.3. Il Tribunale accoglieva la domanda dell'attrice e condannava le parti convenute, in via tra loro solidale (le eredi pro quota ereditaria ex art. 754 c.c.), a pagare all'attrice sig.ra , CP_1 Controparte_4
a titolo di risarcimento del danno subito, la somma capitale di €911.000,00 (pari alla differenza fra il valore di mercato, all'epoca, dell'immobile ceduto, ritenuto dal tribunale in €2.700.000,000 per come riconosciuto dalle sorelle ed il suo prezzo di vendita, per €1.789.000,00, come pattuito fra le CP_1
parti con atto pubblico 5.9.2008, rep. 75.419 notaio dott. , quale corrispettivo per la Per_8
cessione della totalità delle quote della , oltre interessi legali al tasso di Controparte_7
7 mora dalla data del trasferimento al saldo effettivo;
condannava inoltre le convenute in solido al pagamento delle spese di lite e di CTU.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1.Quale primo motivo di censura l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione Parte_1 dell'art. 112 c.p.c., la nullità della sentenza per pronuncia ultra petita del Giudice a quo, l'errata individuazione del titolo della domanda attorea ed illogicità della motivazione.
2.2. Ad avviso dell'appellante, diversamente da quanto accertato dal Tribunale di Belluno, la signora non aveva mai avanzato (anche) una domanda di accertamento di un negozio indiretto, poi CP_4
divenuta domanda principale una volta rinunciata - in sede di riassunzione - quella riferita alla simulazione, in quanto l'unica domanda formulata in causa da parte attrice era quella riferita all'accertamento della simulazione del negozio di compravendita in violazione del patto di prelazione.
2.3.Nel primo giudizio instaurato ancora nel 2010 (Trib. Belluno - R.G. 274/2010) a ben vedere,
l'attrice formulava le conclusioni di causa chiedendo al Tribunale in principalità di accertare la simulazione assoluta o l'inesistenza del negozio costitutivo della “nonché la natura indiretta CP_3
o relativamente simulata dei negozi” e che l'uso nel testo della congiunzione “nonché” avesse lo scopo di integrare la descrizione del petitum arricchendolo con l'accertamento dei tipici effetti indiretti della simulazione (“natura indiretta”, appunto, si dice), così come del negozio nullo, anche solo relativamente simulati;
veniva chiesto, in altri termini, l'accertamento della simulazione assoluta
(o l'inesistenza) dei negozi, anche sotto il profilo della loro natura indiretta o relativamente simulata,
e non l'accertamento del diverso istituto del negozio indiretto, con conseguente vizio di ultrapetizione per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2.4.Quale secondo profilo di censura l'appellante deduce la violazione ed errata interpretazione degli artt. 1322, 1372 e 2043 c.c. con riferimento alla fattispecie dottrinale del “negozio indiretto”, il difetto di titolarità passiva in capo alla convenuta l'erronea ricostruzione del fatto presupposto, Pt_1
l'infondatezza della domanda nel merito, essendo errata la ricostruzione del fatto prospettata dal
Giudice del primo grado, secondo cui le convenute si sarebbero accordate per realizzare una concatenazione di negozi giuridici al fine di conseguire l'effetto indiretto di vanificare il patto di prelazione a favore dell'attrice.
2.5.Quale terzo motivo vengono dedotti: Violazione ed errata interpretazione degli artt. 1372 e 2043
c.c. con riferimento alla violazione del “patto di prelazione”; Difetto di titolarità passiva in capo alla convenuta Erronea ricostruzione del fatto presupposto sotto il profilo della “dolosa Pt_1
8 preordinazione” dei negozi tra le parti e/o della “consapevole partecipazione all'inadempimento” dell'alienante.
2.6.Il Giudice a quo, avrebbe errato nel ritenere anche la signora vincolata dal patto di Pt_1 prelazione, in quanto l'art. 10 dell'atto di compravendita immobiliare dell'ottobre 2011, autenticato nelle firme dal Notaio di Pieve di Cadore, così come l'ulteriore scrittura richiamata Persona_9
in sentenza (la convenzione del 30.09.2001), in realtà riportano un impegno solo ed esclusivamente dei signori e Per_1 CP_1
2.7. Difetterebbero inoltre tutti gli elementi costituitivi dell'illecito aquiliano ed in particolare del nesso causale tra l'asserita condotta della signora ed il danno lamentato. Pt_1
2.8.Quale quarto motivo vengono dedotti: Violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c
Illogicità e contraddittorietà della sentenza della controversia in punto danno.
2.9.L'errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure sarebbe stato quello di confondere il valore del bene immobile conferito alla società con il valore di mercato delle quote societarie rappresentative del capitale.
2.10.Inoltre, il Tribunale di Belluno si sarebbe discostato dalle risultanze della CTU in punto valore dell'immobile per €2.278.000,00, aumentandolo ad €2700.000,00 sul semplice presupposto che le signore avrebbero riconosciuto tale valore come come attendibile. CP_1
2.11. Quale quinto motivo vengono dedotti: Violazione e/o errata applicazione degli artt. 115 e 116
c.p.c. e dell'art. 2697 c.c Omessa o errata valutazione dei doc. 5,6,7,8 e 9 (fasc. 1 grado parte Mistura);
Illogicità e contraddittorietà della sentenza su alcuni punti decisivi della controversia in punto danno;
omesso esame di un fatto decisivo della controversia.
2.12. Sempre in punto danno, altra censura alla sentenza impugnata riguarda la scelta del Giudice a quo di prendere a riferimento non tanto il reale prezzo concordato e versato dalle parti nel 2008, quanto il prezzo simulato presente nel rogito notarile.
2.13. Allega che la sig.ra sin dal primo grado di giudizio (R.G. 274/2010), evidenziava al Pt_1
Tribunale che, seppur il prezzo della vendita indicato nell'atto di cessione fosse stato indicato in misura pari al valore della perizia di conferimento del bene (e quindi in euro 1.798.000,00), lo stesso si configurava come prezzo simulato, posto che in realtà le parti si accordavano per la cifra maggiore di euro 2.720.669,79. La quota eccedente del prezzo veniva versato dall'acquirente in due tranches a mezzo assegni bancari incassati dalla signora rispettivamente in data 9.09.2008 (per euro Pt_2
211.000,00) e in data 28.05.2009 (per euro 720.669,79).
9 2.14.Precisa di aver depositato in causa il contratto preliminare riportante i reali accordi sottesi, ossia la “scrittura dissimulata” condivisa tra le parti;
copia delle ricevute bancarie trasmesse dagli istituti di credito interessati attestanti l'effettivo incasso degli assegni anzidetti da parte della signora Pt_3
copia delle ricevute quietanziate a firma della beneficiaria di cui la prima olografa del seguente tenore:
“ricevo assegno di € 211.000,00 n. 3503799805-12 per quota pagamento cessione quote
[...] in fede, ” e la seconda riportante il testo: “Oggi 25 Controparte_3 Persona_10 maggio 2009, ricevo a mani della signora l'assegno n. 7017668003-08 di € Parte_1
720.669,79 a saldo del prezzo delle quote della in fede Controparte_3 Persona_10
.
[...]
2.15.Quale sesto motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1284 c.c. e art. 17 d.l. 12.9.2014 n.132 e art. 112 c.p.c con riferimento alla condanna delle somme maggiorate di interessi al tasso di mora.
2.16. Il Tribunale di Belluno avrebbe comminato la condanna al risarcimento del danno nella misura già contestata, maggiorando impropriamente la somma degli interessi al tasso di mora dalla data del trasferimento al saldo effettivo, in assenza di un espressa domanda della parte attrice sul punto.
3. Si è costituita aderendo alle eccezioni spiegate da e Controparte_3 Parte_1
formulando appello incidentale relativamente a cinque motivi.
3.1.In particolare quale primo motivo di appello incidentale è stata dedotta la violazione ed errata interpretazione degli artt. 1418 (e 1419) e 1346 c.c. con riferimento all'eccezione di nullità parziale del “patto di prelazione”; violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su parte della domanda;
contraddittorietà della motivazione.
3.2. La società evidenzia che sin dal primo atto aveva eccepito la nullità ab origine della CP_3
clausola prelazionaria prevista dall'art. 10 del contratto di “compravendita di porzioni di fabbricato” sottoscritto nelle date del 24-26-29.10.01, quale conseguenza della mancanza nell'oggetto contrattuale dei requisiti previsti dall'art. 1346 c.c..
3.3.Precisa che, stante l'assenza di un limite temporale dell'obbligo giuridico in esame, addirittura previsto eccezionalmente anche a favore degli eredi ed aventi causa, e quindi astrattamente a tempo indeterminato, il relativo diritto concesso "a titolo di corrispettivo” da parte della signora Pt_3 risultava privo di ogni elemento indispensabile all'interprete per una sua valutazione economica, sicché l'oggetto stesso del contratto, in punto prezzo, non risultava sufficientemente determinato, né determinabile a posteriori.
10 3.4.Invero, avuto riguardo all'interesse negoziale delle signore le stesse avrebbero Pt_3 CP_4 comunque concluso il contratto anche senza la previsione dell'art. 10, con conseguente applicazione al caso di specie di nullità parziale (ex art. 1419 co 2 c.c.) della sola previsione viziata.
3.5.Quale secondo motivo viene dedotta la violazione ed errata interpretazione degli artt. 1418 (e
1419) e 1379 c.c. con riferimento all'eccezione di nullità parziale del “patto di prelazione” sotto il profilo della mancata indicazione di un termine finale e quindi di durata perpetua.
3.6.Invero il Giudice a quo avrebbe dovuto indagare se i sette anni trascorsi dalla concessione della prelazione al rogito, in quel particolare contesto di riferimento, potessero o meno essere considerati
“un tempo congruo” (Cassazione civile sez. III, 08/07/2020, n.14243. SI veda anche in senso conforme Cassazione civile , sez. II , 23/08/2019 , n. 21647 e Corte appello Brescia sez. I, 10/02/2022,
n.215).
3.7.Richiama sul punto ipotesi tipiche in cui il legislatore ha stabilito un termine massimo di durata del patto di prelazione (art. 1566 c.c. e 2596 c.c.), ipotesi che avrebbero dovuto condurre all'applicazione analogica ex art. 12 disp. Prel. C.c. anche nella presente fattispecie e ritenere che, trascorsi sette anni dal conferimento del diritto limitativo alla circolazione del bene immobile, lo stesso aveva esaurito i suoi effetti, pena la incongruità stessa della previsione e quindi la sua invalidità.
3.8.Quale terzo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su parte della domanda, con riferimento all'art. 1182 c.c., la contraddittorietà della motivazione.
3.9.In via subordinata reitera la domanda già formulata in primo grado a che sia lo stesso CP_3 giudice, ex post ed in via equitativa, ad accertare e definire la durata dell'obbligo a preferire ex art. 1183 c.c..
3.10. Quale quarto motivo di appello incidentale viene dedotta la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c; Illogicità e contraddittorietà della sentenza su alcuni punti decisivi della controversia in punto danno.
3.11.La decisione del Giudice di primo grado viene altresì censurata in ordine alla operata quantificazione del danno (in ipotesi) patito dalla signora lı̀ dove, ignorati i valori della CP_4
consulenza giudiziale svolta e le prove documentali dimesse, lo aveva determinato in via equitativa senza alcuna logica manifesta poiché oggetto della cessione erano le quote societarie e non un bene immobile, con ciò rendendo inapplicabile ed illogico il principio valutativo assunto dal Tribunale di
Belluno.
11 3.12. Inoltre il Giudice a quo, nel determinare la voce di danno, avrebbe dato per assodata la circostanza non dimostrata che la signora all'epoca dei fatti fosse interessata ad esercitare la CP_4
clausola prelazionaria (Tribunale Rimini, 10.10.2020, n. 403).
3.13.Quale quinto motivo di censura viene dedotta la violazione e/o errata applicazione degli artt. 115
e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c Omessa o errata valutazione dei doc.ti 4,5,6,7 e 8 (fasc. 1 grado
; Illogicità e contraddittorietà della sentenza su alcuni punti decisivi della controversia in punto CP_3
danno; omesso esame di un fatto decisivo della controversia, avendo il Tribunale di Belluno preso a riferimento solo il prezzo simulato presente nel rogito notarile e non quello, ben più alto, effettivamente versato dalla signora Pt_1
3.14. Ribadisce che i contraenti e attuivano tra loro di esporre nell'atto di vendita Pt_1 Pt_3
notarile un prezzo pari al valore della perizia di conferimento del bene (e quindi in euro 1.798.000,00) diverso da quello effettivamente versato di euro 2.720.669,79, ponendo così in essere un atto simulato;
la quota eccedente del prezzo veniva versato dall'acquirente in due rate a mezzo assegni bancari incassati dalla signora ispettivamente in data 9.09.2008 (per euro 211.000,00) e in Pt_3
data 28.05.2009 (per euro 720.669,79) entrambi dimessi in causa, cosı̀ come le ricevute di incasso;
(e anche la parte , inoltre, dimetteva in causa il contratto preliminare riportante i reali CP_3 Pt_1 accordi sottesi (la “scrittura dissimulata”) condivisa tra le parti.
3.15.La quietanza di saldo rilasciata da nel rogito del 5.9.2008 non sarebbe Persona_1
connotabile quale scelta unilaterale del creditore quietanzante, ma quale accordo tra creditore e debitore volto a rendere ostensibile ai terzi l'attestazione dell'avvenuto pagamento (19888/2014).
4. Nel giudizio 840/2023, riunito al presente, e hanno proposto appello Controparte_1 Controparte_2
incidentale avverso la medesima sentenza.
4.1.Quale primo motivo di doglianza eccepiscono la nullità della decisione per essere stata emessa da un giudice che aveva conosciuto la causa nel reclamo proposto da e contro il Pt_1 Per_1
provvedimento autorizzativo di sequestro (cfr. doc.C.
1.4 fasc.1 grado provv. collegiale 3.2.2011 - fascicolo . Pt_1
4.2.Quale secondo motivo di reclamo deducono come il Tribunale di Belluno avrebbe errato perché
l'accertamento del collegamento tra negozi non andava effettuato in base agli effetti, bensì in base alla volontà delle parti essendo l'atto costitutivo della società col quale la sig.ra Controparte_3
ha conferito a capitale della stessa il bene immobile, unilaterale, autonomo e definitivo (cfr. Per_1 doc.11 fascicolo distinto dall'atto di cessione quote (cfr. doc.12 fascicolo successivo, CP_3 CP_3
indipendente e non funzionalmente collegato con il precedente atto costitutivo.
4.3. Quale terzo motivo viene dedotta l'errata valutazione delle istanze istruttorie.
12 4.4.Il Tribunale di Belluno avrebbe omesso di esaminare i documenti offerti in giudizio da
[...]
ossia gli assegni bancari (cfr. doc.
5-6 fascicolo e le quietanze sottoscritte dalla CP_3 CP_3 sig.ra (doc.
7-8 fascicolo , dal quale risultava che il prezzo pagato era stato pari ad € Per_1 CP_3
2.720.669,79, con le seguenti modalità:
- €1.789.000,00 con assegno bancario non trasferibile n. 3503799804-11 tratto su DI AN SP (cfr. doc. 3 fascicolo;
Pt_1
- €211.000,00 con assegno bancario n. 3503799805-12, incassato dalla il 9.9.2008 (cfr. doc.5- Per_1
7 fasc. CP_3
cfr. doc. 7 fascicolo "Ricevo assegno di 211,000 euro n,3503799805-1"2 per quota pagamento CP_3
cessione quote Lagos Immobiliare srl, in fede Persona_1
- €720.669,79 euro con assegno n. 7A17668003-08, incassato dalla il 25.5.2009 (cfr.doc.6-8 Per_1
fasc. . cfr.doc. 8: "Oggi 25 maggio 2009 ricevo a mani della signora CP_3 Parte_1
l'assegno n. 7017668003-08 di 720.669,79 euro a saldo del prezzo della quota della
[...]
in fede ). CP_3 Per_1 Persona_1
4.5.È stato anche dimesso l'estratto conto da cui risulta l'accredito dell'importo di € 720.669,79 in data 1.6.2009 (cfr. doc.III -36 DD-).
4.6.Inoltre La CTU, eseguita dall'arch. era giunta alla conclusione (cfr. pag.43) che il valore Per_11 dell'immobile al 2008 era di € 2.278.000,00 ed il giudice di primo grado l'avrebbe disattesa senza motivazione sul punto.
4.7.Quale quarto motivo di appello viene dedotta l'errata valutazione degli atti giudiziali nella parte in cui il Tribunale di Belluno ha erroneamente ritenuto che le appellanti avessero indicato CP_1 come valore dell'immobile l'importo di € 2.700.000,00 richiamando pag. 13 della comparsa
29.9.2020.
4.8.Quale quinto motivo di impugnazione viene dedotta l'errata errata determinazione degli interessi, avendo l'attrice in primo grado chiesto genericamente “gli interessi dal dovuto al saldo” (cfr. pag.18).
La domanda della sig.ra conseguente all'accertamento dell'asserita violazione del patto di CP_4
prelazione, era di condanna al risarcimento del danno (pari alla differenza fra il valore di mercato dell'immobile ed il suo prezzo di vendita).
4.9.Trattandosi di un debito di valore, gli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da inadempimento avrebbero dovuto essere fatti decorrere dal giorno della domanda giudiziale e non dalla data del trasferimento.
5.Si è costituita , la quale ha chiesto il rigetto dell'appello principale promosso da Controparte_4
, sia di quelli incidentali spiegati dalle altre parti. Parte_1
13 5.1.Quanto al motivo di nullità della sentenza ex art. 51, c.1, n. 4) c.p.c., sollevati dalle eredi CP_1 per difetto di capacità del giudice di primo grado, rileva l'infondatezza dello stesso non avendo il giudice già conosciuto della causa come magistrato in altro grado del processo o come arbitro.
5.2.Quanto alla Violazione art.112 c.p.c. e ultrapetizione;
errata individuazione del titolo della domanda;
illogicità della motivazione (appello ), evidenzia come, la costruzione giuridica Pt_1 del “negozio indiretto” fosse stata prospettata dalla fin dalla memoria di resistenza al reclamo CP_4 cautelare (pag. 18-19), ove si parlava espressamente di “schema giuridico del negozio indiretto”, si citava Cass. n.8098/06 (poi citata anche da nella propria comparsa di risposta in Pt_1 riassunzione, a pag.13) poi nell'atto di citazione di 1° grado del 2010 (a pagg. 14-15) e nella memoria ex art.183, 6° co., n.1, c.p.c. (a pagg.19-20).
5.3. In ordine all'asserita insussistenza del negozio indiretto (rif. appelli e e Pt_1 CP_1
difetto di legittimazione passiva in capo alla . Erronea valutazione del fatto, insussistenza Pt_1 della “dolosa preordinazione” dei negozi e della “consapevole partecipazione all'inadempimento” dell'alienante (rif. appello ), richiama la convenzione del Pt_1 Controparte_8
30.09.01 (doc.3 cautelare), sottoscritta e mai disconosciuta
5.3.bisTale secondo accordo offre la conferma che la stessa si era obbligata non soltanto Pt_1
a pagare il prezzo per l'acquisto dell'unità corrispondente alla “porzione tre” e delle quote di sottotetto, ma anche a rispettare il diritto di prelazione attribuito alla (benché avente ad CP_4 oggetto un'altra unità abitativa che allora era di proprietà dell'altra contraente , così Per_1
realizzando il “disegno” negoziale in concreto programmato dalle tre parti: per questo, tale impegno della verrebbe ad inserirsi (con quello della SAVORE') nel sinallagma contrattuale, con Pt_1 funzione di “corrispettivo” rispetto al proprio acquisto dell'unità del 3° piano ed all'attribuzione della totalità delle quote di sottotetto-scale.
5.4.In ordine alla dedotta violazione dell'art.2697 c.c., illogicità e contraddittorietà della sentenza in ordine al danno (rif. appelli e , rileva l'appellata che il pregiudizio è stato Pt_1 CP_1 correttamente quantificato nella misura pari “alla differenza tra il valore reale degli immobili oggetto del patto ed il prezzo di vendita pagato dal terzo acquirente e risultante dal relativo atto” (così Cass.
21.11.06 n.24687) e che esso va determinato “facendo riferimento al valore di mercato dell'immobile, detratte le somme pagate dal terzo acquirente come risultanti dal rogito di trasferimento dell'immobile, essendo l'extra prezzo non opponibile al prelazionario.
5.5.In ordine alla violazione degli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c.: Omessa valutazione di documenti.
Contraddittorietà della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo della controversia (rif. appelli e . Pt_1 CP_1
14 5.5.bisCon tale motivo le appellanti si dolgono del fatto che la sentenza (per calcolare il danno) abbia preso a base “il prezzo simulato presente nel rogito notarile”, anziché il “reale prezzo concordato e versato dalle parti nel 2008”.
5.5.ter.Rileva che con la memoria ex art.183/6 n.2 c.p.c. di primo grado, la allegava ulteriori Pt_1 documenti, nell'intento di accreditare un prezzo di acquisto maggiorato di €. 931.669 rispetto a quello ufficiale: deducendo così una tipica simulazione del prezzo – con occultamento della… plusvalenza per la – al fine di far “lievitare” il corrispettivo di cessione dell'immobile e così di Pt_8
contenere il danno azionabile dalla CP_4
5.5.quater.Precisa come la prova mediante “controdichiarazione” si può applicare solo alle parti dell'accordo, mentre non vale affatto per il terzo prelazionario, il quale ha diritto di riferirsi solo al prezzo risultante dall'atto stipulato inter partes.
5.6.Quanto alla censura relativa alla violazione/errata applicazione dell'art. 1284 c.c. con riferimento alla condanna dell'appellante al pagamento degli interessi di mora ex art.1284, 4° co., c.p.c. (rif. parziale ad appelli e rileva che, la sentenza di primo grado non erra Pt_1 CP_1 nell'applicare gli interessi maggiorati ex art.1284, 4°considerato che, nel 2010 (al tempo della nostra domanda iniziale ed anche a quello della memoria ex art.183/6 n.1, c.p.c.), il 4° comma non era stato ancora introdotto e quindi esisteva un solo tipo di interessi “legali”: quelli del 1° co. dell'art.1284.
Ciò non toglie che, dal 11.12.14 in poi, tanto gli interessi "classici" ex 1° co., quanto i "maggiorati" ex 4° co., sono parimenti da considerarsi “legali” e pertanto non vi è alcun vizio di “ultrapetizione” ex art.112 c.p.c.
5.6.ter.Per quanto riguarda invece l'efficacia del 4° comma – che ai sensi dell'art.17, 2° co., d.l.
132/14 si applicherebbe solo “ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (11.12.14) – occorre fare un'esegesi più specifica.
5.6.quater.Osserva come la norma introdotta dalla novella del 2014 (4° comma dell'art. 1284) serve a scoraggiare gli inadempienti e ridurre la litigiosità con necessità di assicurare un pari trattamento
(ex art.3 cost.) a chi ha subito una causa prima del 11.12.14 ed a chi la subisce dopo: tale parità di trattamento può semplicemente avvenire tramite un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.17, 2° co., d.lgs. 132/14, ritenendo che a tutte le condanne pecuniarie pronunciate dopo il
11.12.14 si applichino gli interessi maggiorati ex art.1284, 4° co., a partire dalla sua entrata in vigore, se non addirittura dalla domanda giudiziale originaria.
5.7.Chiede la corresponsione degli interessi legali al tasso di mora dall'11.12.2014 (data di entrata in vigore della novella), in subordine dal 12.4.2016 (data di proposizione del primo appello), aderendo all'eccezione delle eredi per la parte relativa alla debenza degli interessi dal 5.9.2008 al CP_1
15 12.10.2010; in subordine chiede la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte
Costituzionale della citata norma transitoria (art.17, comma 2, D.Lgs. 132/14) per diSPrità di trattamento di casi simili, nella parte in cui dispone che "Le disposizioni del comma 1 producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge", senza disporre – invece – che "... producono effetti rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge, ovvero a quelli già pendenti e con decorrenza degli interessi al tasso di mora a far data dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge".
5.8.La causa, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ex art. 283 c.p.c., è stata rimessa in decisione all'udienza del 18.11.2024 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Deve in via preliminare essere rigettata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado ex art. ex art. 51, c.1, n. 4) c.p.c., per difetto della capacità del giudice, in quanto l'aver il giudice di primo grado composto, quale membro del collegio nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento di sequestro conservativo chiesto ed ottenuto ante causam, non è sussumibile nell'ipotesi tipica, causa di astensione obbligatoria, di “avere conosciuto la causa come magistrato in altro grado del processo”.
Invero l'emissione di provvedimenti di urgenza in corso di causa, o la partecipazione al collegio che li riesamina in sede di reclamo, da parte dello stesso giudice che debba decidere il merito della stessa, costituisce una situazione ordinaria del giudizio e non può in nessun modo pregiudicarne l'esito, né determina un obbligo di astensione o una facoltà della parte di chiedere la ricusazione (cfr. Cass. nn.
8513/2024; 7378/2023; 422/2006).
Non appare inoltre formulata nel corso del giudizio di primo grado alcuna istanza di ricusazione del giudice ex art. 52 c.p.c.
2. Deve in via ulteriormente preliminare essere rigettato il primo profilo di censura spiegato dagli appellanti e Parte_1 Controparte_3
2.1. Deve infatti concordarsi con la qualificazione della domanda giudiziale di parte attrice operata dal primo giudice, da intendersi di accertamento della natura indiretta dei negozi tra loro collegati di costituzione della del 26.8.2008 e del successivo atto di cessione di quote Controparte_3
del 5.9.2008.
1.3. Invero parte attrice fin dal giudizio di primo grado radicato nel 2010 (atto di citazione del
12.10.2010 sub doc. C.1.1.), ha formulato conclusioni del seguente tenore: “accertarsi la simulazione
16 ovvero - in alternativa e nei termini di cui al par. 2 della narrativa – l'inesistenza del negozio costitutivo della , nonché la natura indiretta o relativamente Controparte_6
simulata dei negozi tra loro collegati – consistenti nella predetta costituzione di società e nella susseguente cessione a titolo oneroso di quote della totalità delle sue quote – in quanto indirettamente attuativi ovvero dissimulanti la effettiva cessione a titolo oneroso dell'appartamento sito in Cortina
D'Ampezzo, via Menardi, n. 28, …”, conclusioni confermate in sede di precisazione delle conclusioni.
1.4.Nel libello introduttivo di riassunzione, a seguito di rinuncia alla domanda di accertamento della simulazione dei negozi, parte attrice ha chiesto “accertarsi e dichiararsi la natura indiretta dei negozi tra loro collegati – consistenti nella costituzione, con conferimento immobiliare, della società
e nella susseguente cessione a titolo oneroso della totalità CP_3 Controparte_6
delle sue quote – in quanto indirettamente attuativi della effettiva cessione a titolo oneroso dell'appartamento sito in Cortina d'Ampezzo, Via R. Menardi n.28”.
1.5.Invero stante la possibilità del cumulo soggettivo anche condizionato di domande contro le stesse parti ex artt. 33 e 104 c.p.c., dal tenore delle allegazioni spiegate dalla parte attrice in punto negozio indiretto fin dalla fase cautelare, appare incontrovertibile che l'odierna appellata aveva originariamente spiegato tre domande in via alternativa (così interpretando la locuzione nonché): la principale, di accertamento della simulazione assoluta dei negozi, quelle alternative di accertamento della natura indiretta o relativamente simulata dei negozi tra loro collegati.
1.6. Pertanto, a fronte della intervenuta rinuncia alla domanda principale di accertamento della simulazione, parte attrice ha coltivato legittimamente in sede di riassunzione quella spiegata in via alternativa avente ad oggetto l'accertamento della natura indiretta dei negozi collegati (costituzione della del 26.8.2008 e di cessione quote del 5.9.2008) ed il giudice di primo Controparte_3 grado, nell'accogliere tale domanda, non è incorso in alcun vizio di ultrapetizione.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato.
1.7. Infondati sono il secondo ed il terzo profilo di censura dell'appellante principale Parte_1
[...
, e delle eredi valutati congiuntamente. Controparte_3 CP_1
1.8.Deve osservarsi che e erano ciascuna proprietarie (unitamente Controparte_9 Parte_1 CP_4 ai rispettivi coniugi) di un immobile all'interno del condominio Ca' Costareles sito in Cortina
D'Ampezzo (BL), via Menardi, n. 28 e che, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra condomini, il diritto di prelazione sulla “porzione n. 2” – immobile oggetto di causa - in favore della sig.ra con obbligo di notifica ai sensi dell'art. 732 c.c. era stato contemplato oltrechè dall'art. CP_4
10 della convenzione 24.26.29 ottobre 2001 (doc. n. 1 fase cautelare) altresì nell'accordo del
17 30.9.2001 (doc. n. 3 fase cautelare), atti di cui l'appellante era parte sottoscrittrice quindi Pt_1
pienamente vincolata e consapevole della sua esistenza.
1.9.Ad avviso della Corte corretta è stata la delibazione da parte del tribunale di primo grado circa lo scopo unitario contra legem ex art. 1344 c.c., dei contratti diversi dalla compravendita (costituzione di società e cessione di quote a titolo oneroso), di per sé tipici e leciti, posti in essere dalle parti
[...]
e in quanto volti ad eludere il patto di prelazione citato, nei termini del Per_1 Parte_1 CP_3 negozio indiretto (cfr. Cass. n. 5201/2015), con il quale “le parti, proponendosi di realizzare una particolare finalità, ricorrono alla combinazione di più atti, tutti veri e reali e non illusori, collegandoli insieme, in modo da giungere al fine ultimo propostosi per via indiretta e attraverso il concorso e la reciproca reazione delle varie forme giuridiche collegate. L'istituto del negozio indiretto, ben noto nel nostro ordinamento, non è di per sé vietato, a condizione che non si riveli uno strumento per giungere, attraverso una sequela di atti leciti, voluti dai contraenti e, perciò, validi, a un risultato finale che è vietato dalla legge o, comunque, in frode alla legge”.
1.10. Invero la costituzione della società con unico conferimento in capitale per €1.789.000,00 CP_3 rappresentato dall'immobile di cui alla porzione n. 2, è avvenuto il 26.8.2008, mentre la cessione delle quote della con trasferimento della proprietà dell'immobile in capo a quest'ultima CP_3
società (di cui è socia unica), è avvenuta il 5.9.2008, vale a dire dopo soli 10 giorni dalla Parte_1
costituzione della società stessa, pur nella vigenza del patto di prelazione, ciò in danno dei diritti della pretermessa CP_4
L'effetto dei contratti posti in essere è, si ripete, il trasferimento della proprietà dell'immobile a terzi, in palese violazione del patto di prelazione già citato.
La condotta serbata dall'appellante , nonché di di cui la è socio Parte_1 CP_3 Pt_1
unico e legale rappresentante -, in concorso con è stata pertanto correttamente Persona_1
qualificata sia quale inadempimento colpevole ex art. 1218 c.c. del patto di prelazione, sia quale illecito aquiliano ex art. 2043 c.c., quale conseguenza della consapevole partecipazione all'inadempimento dell'alienante per inosservanza del diritto di prelazione spettante alla sig.ra CP_4
fonte di responsabilità risarcitoria. (Cass. 25.5.2001 n. 7127).
1.11. Quanto all'eccezione di nullità parziale del patto di prelazione (spiegata da Controparte_3
poiché privo del requisito del prezzo determinato o determinabile ex art. 1346 c.c. e dell'assenza
[...]
di un termine, la stessa è infondata.
1.12.Invero il diritto di prelazione è stato espressamente previsto “a titolo di corrispettivo”, quindi suscettibile di una valutazione in termini monetari, con conseguente determinabilità del prezzo ai
18 sensi dell'art. 1346 c.c., anche mediante ricorso ad una valutazione tecnica, per come è stato disposto dal Tribunale nel caso di specie.
1.13.Non coglie inoltre il segno l'obiezione sollevata da secondo cui il Giudice a quo, oltre al CP_3
fatto di ritenere irrilevante la mancata indicazione di un termine – dovendo essere eventualmente oggetto di espressa richiesta delle parti di fissazione da parte del giudice ex art. 1183 c.c.- avrebbe comunque dovuto indagare se i sette anni trascorsi dalla concessione della prelazione (settembre - ottobre 2001) alla cessione di quote (settembre 2008), in quel particolare contesto di riferimento, potessero o meno essere considerati “un tempo congruo”.
1.14.Invero osserva il Collegio come correttamente il giudice di primo grado abbia applicato i principi di cui alla maggioritaria Giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 15709/2013; Cass. Sez. 2, n. 3009 del 13/05/1982; Sez. 2, Sentenza n. 5213 del 28/07/1983).) secondo cui il patto di prelazione è valido anche se stipulato senza limiti di tempo e non ricade nel divieto di rapporti obbligatori che tolgano senza limitazioni cronologiche al proprietario la facoltà di disporre dei suoi beni, in quanto tale patto non comporta l'annullamento dell'indicata facoltà, restando “sempre il proprietario perfettamente libero di disporre o meno dei suoi beni ed alle condizioni che meglio preferisce, bensì soltanto un limite riflettente la libera scelta della persona del compratore, la quale, almeno nella normalità dei casi, a parità di tutte le altre condizioni, è indifferente per il venditore” e potendo il giudice fissare un termine congruo, su istanza di parte, per l'esercizio del diritto di opzione ex art. 1183 c.c.
1.15.Ritiene altresì la Corte, così integrando la motivazione sul punto del Tribunale, che il lasso temporale decorso dalla data di stipula del patto (settembre- ottobre 2001) a quello della cessione di quote (5.9.2008), possa essere considerato non solo congruo ex art. 1183 c.c., ma anche ragionevolmente a tempo indeterminato, in ragione della peculiare natura del sinallagma contrattuale, dei rapporti tra le parti e della valenza di corrispettivo del predetto patto di prelazione, ribadito in due convezioni tra condomini, non potendo applicarsi per analogia la disciplina tipica del contratto di somministrazione ex art. 1566 o del patto di non concorrenza ex art. 2596 c.c., trattandosi di ipotesi affatto differenti (cfr. sul punto Cass. n. 15709/2013 già citata).
2. Fondato invece è il quarto motivo di censura, proposto anche dagli altri appellanti incidentali, afferente il reale valore dell'immobile, al fine di determinare il danno subito da . Controparte_4
2.1.Invero corrette sono le premesse da cui muove il giudice di primo grado in base alle quali “il danno derivante dalla violazione del patto di prelazione è determinato con valutazione equitativa, con riferimento alla differenza tra il valore reale degli immobili, oggetto del patto, ed il prezzo di
19 vendita pagato dal terzo acquirente e risultante dal relativo atto, senza possibilità di provare simulazione alcuna” (cfr. Cass. nn. 1270768,24687706,15709/2013).
2.3.Ritiene tuttavia la Corte che il reale valore dell'immobile debba essere individuato in quello accertato dal CTU, pari ad €2.278.000,00, non in quello maggiore ritenuto dal Tribunale per
€2.700.000,00, quale valore non contestato dalle eredi trattandosi di una stima, quella del CP_1
CTU, terza e tecnica, anche se prudenziale, le cui risultanze sono immuni da vizi logico giuridici e da cui non ci si può ragionevolmente discostare.
2.4. Invero il CTU ing. ha, con articolata analisi, calcolato alla data del 2008 il valore medio Per_11 dell'immobile in €16.750/mq, tenuto conto della superficie totale del cespite (mq.136), al netto dei successivi costi di ristrutturazione sostenuti da nel 2010, per €2.2278.00,00 (136x 16.750). CP_3
2.5. Debbono invero essere rigettati tutti i motivi di appello principale ed incidentale afferenti il prezzo versato dell'immobile, da ritenersi quello risultante dal rogito del 5.9.2008, vale a dire
€1.789.000,00, pagati a mezzo di bancario non trasferibile n. 3503799804-11 tratto su DI
AN e per il quale è stata rilasciata quietanza di saldo nell'atto notarile.
2.6.Invero è principio giurisprudenziale noto quello secondo il quale l'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il "pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto" non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione;
quest'ultima “nel rapporto tra le parti” deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.
(Cass. 20520/2020; SU 19888/2014).
2.7.In applicazione dei suesposti principi, la dedotta simulazione della quietanza, (asseritamente risultante dal contratto preliminare del 1.9.2008, da intendersi quale controdichiarazione, e dai due assegni bancari prodotti per €211.000,00 n. 3503799805-12, incassato dalla il 9.9.2008 e di Per_1
€720.669,79 euro n. 7A17668003-08, incassato dalla il 25.5.2009), avendo efficacia Per_1
esclusivamente tra le parti contraenti della cessione ( e , non è Persona_1 Controparte_10
opponibile alla quale prelazionaria pretermessa, terza rispetto al contratto. CP_4
2.8. Pertanto il danno subito da da violazione del patto di prelazione deve essere Controparte_4 quantificato nella minor somma di € 489.000,00, (2.278.000,00-1.789.000,00).
20 3.Analogamente fondato è il motivo di appello principale ed incidentale afferente gli interessi di mora ex art. 1284, c. IV, c.c., riconosciuti dal giudice di primo grado con decorrenza dal 5.9.2008, data della cessione al saldo.
3.1.Invero il quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 - a norma del quale, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - si applica, ai sensi del comma 2 del citato art. 17, ai procedimenti che hanno avuto il loro inizio - da individuarsi con riferimento al primo grado della causa - a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, vala a dire l'11.12.2014 (cfr. Cass. 8402/2024).
3.2.Nel caso di specie il giudizio è stato introdotto in primo grado con atto di citazione del 12.10.2010, notificato il 15.10.2010, e quindi prima dell'11.12.20214, con la conseguenza che gli interessi sono dovuti al tasso legale ex art. 1284, c.1, c.c. e dalla data di proposizione della domanda giudiziale.
3.3.Il tenore dell'art. 17, 2° co. d.l. 132/2014 non consente di dubitare che la (nuova) previsione del
4° co. dell'art. 1284 c.c. si applica ai procedimenti iniziati a partire dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione e il riferimento all'inizio del procedimento non può che essere inteso come avvio dello stesso in primo grado;
ne consegue che erroneamente il Tribunale ha previsto l'applicazione del tasso di interesse "commerciale".
3.4.Inoltre le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza 7 maggio 2024 n. 12449, pronunciando ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato un principio così riassumibile: la condanna al pagamento degli interessi "maggiorati" va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza;
pertanto, in mancanza di espressa domanda, il giudice non ha l'obbligo di provvedere ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l'onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati.
3.5.Deve osservarsi come l'appellata , non ha formulato espressa domanda di Controparte_4
pagamento gli interessi di mora nell'atto di citazione in riassunzione, con ciò esonerando il Tribunale dell'obbligo di una pronuncia sul punto e rendendo irrilevante oltrechè manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, dell'art. 17, c.2, Dlvo n. 132/2014.
3.6.In ragione dell'accoglimento parziale delle impugnazioni proposte, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in €22.457,00, oltre rimborso spese generali (15%);
IVA e CPA e per il secondo grado in €14.239,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA,
21 possono essere compensate ex art. 92, c.2, c.p.c. nella misura del 50% e poste per il residuo 50% a carico delle parti appellanti in solido (con ripartizione pro quota nella misura di ¼ ciascuna);
3.7.Le spese di CTU di primo grado, già liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico delle parti appellanti in solido (con ripartizione pro quota nella misura di ¼ ciascuna).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento dell'appello principale ed incidentale ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno n. 102/2023 del 14.12.2022, notificata il 31.3.2023;
condanna , , , in solido, al Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pagamento in favore di , per le causali di cui in parte motiva, della somma di Controparte_4
€489.000,00, oltre interessi legali ex art. 1284, c.1, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, spese liquidate per l'intero per il primo grado in €22.457,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA e per il secondo grado in €14.239,00, oltre rimborso spese generali (15%), IVA e CPA, nella misura del 50% e pone il residuo 50% a carico delle parti appellanti , , in Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
solido (con ripartizione pro quota nella misura di ¼ ciascuna);
pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti appellanti
, , , in solido (con ripartizione Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
pro quota nella misura di ¼ ciascuna).
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 9.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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