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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 33304 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Maccarrone ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio in Roma, Via Ugo Ojetti n. 350
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t.. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Per la sola parte ricorrente, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.9.2024, si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa del 28.02.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda del 31.03.2022 (doc. 1); che in data 5.03.2024 il predetto decreto era stato notificato all (doc. 1); che in data 9.04.2024 aveva anche inviato all , a mezzo pec, il CP_1 CP_1
modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (doc. 3); che, nonostante fossero decorsi 120 giorni, la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso chiedeva, previo accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, con la suddetta decorrenza, la condanna dell a CP_1
liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi.
Non si costituiva in giudizio l' , pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del CP_1
ricorso.
All'udienza del 9.01.2025, all'esito della discussione orale della sola parte ricorrente, la causa veniva, quindi, decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come riconosciuto dalla parte ricorrente – nelle more del giudizio ha CP_1
provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in pagina 2 di 3 caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo a partire dal 19.10.2024 (dopo la notifica del ricorso avvenuta il 27.09.2024), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 5.03.2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la CP_1
disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che si liquidano in € 1.865,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 09.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
Sentenza redatta con la collaborazione della MOT Dott. Giulia Casiello.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Composto monocraticamente dalla Dott. Amalia Savignano, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 33304 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di Roma, promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Maccarrone ed elettivamente domiciliato Parte_1
presso il suo studio in Roma, Via Ugo Ojetti n. 350
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del presidente p.t.. Controparte_1
RESISTENTE
CONTUMACE
OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Per la sola parte ricorrente, come nei relativi scritti difensivi di parte, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.9.2024, si rivolgeva al Tribunale di Roma in Parte_1
funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al
Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980; che con decreto di omologa del 28.02.2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'indennità di accompagnamento, a decorrere dalla domanda del 31.03.2022 (doc. 1); che in data 5.03.2024 il predetto decreto era stato notificato all (doc. 1); che in data 9.04.2024 aveva anche inviato all , a mezzo pec, il CP_1 CP_1
modello AP70 relativo alla sussistenza dei requisiti socio-economici per l'erogazione della prestazione economica in oggetto (doc. 3); che, nonostante fossero decorsi 120 giorni, la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso chiedeva, previo accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, con la suddetta decorrenza, la condanna dell a CP_1
liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e maturandi, oltre interessi.
Non si costituiva in giudizio l' , pur a seguito di regolare e tempestiva notifica del CP_1
ricorso.
All'udienza del 9.01.2025, all'esito della discussione orale della sola parte ricorrente, la causa veniva, quindi, decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l – come riconosciuto dalla parte ricorrente – nelle more del giudizio ha CP_1
provveduto alla liquidazione della prestazione assistenziale oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che
“il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in pagina 2 di 3 caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”.
Infatti, la prestazione assistenziale è stata liquidata e messa in pagamento con erogazione anche degli arretrati solo a partire dal 19.10.2024 (dopo la notifica del ricorso avvenuta il 27.09.2024), a fronte della notifica del decreto di omologa effettuata il 5.03.2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito (Cass. SS.UU.
368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell , considerato che la CP_1
disposizione di pagamento è successiva al deposito e alla notifica del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, che si liquidano in € 1.865,00, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 09.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
Sentenza redatta con la collaborazione della MOT Dott. Giulia Casiello.
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