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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/06/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2649/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2649/2022 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Orlando (C.F. , elettivamente domiciliato in Fisciano (Sa), alla Via F.lli Napoli C.F._2
n. 168, ; Email_1
OPPONENTE
contro
( P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Pieretti (C.F: , elettivamente domiciliata C.F._3
in in Lucca, alla Via Pisana n. 345, ; Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione ex art. 650 Parte_1
c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1490/2021 con il quale il Tribunale ingiungeva alla stessa il pagamento di € 48.800,00, oltre interessi come da domanda e oltre spese per il procedimento monitorio liquidate in Euro 268,00 per spese vive ed Euro 1.305,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Nell'atto introduttivo, parte opponente chiedeva: “• in via preliminare, dichiarare inefficace il
Decreto Ingiuntivo n. 1490/2021, emesso il 10.12.2021 e depositato il 13.12.2021, in quanto
pagina 1 di 6 notificato in violazione dei termini di cui all'art. 644 c.p.c.; • in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1490/2021 e non dovute le somme ingiunte per i motivi di cui sopra;
• in via preliminare di merito, non concedere o comunque rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 1490/2021 emesso dall'intestato
Tribunale, non ricorrendone i presupposti di legge;
• in via principale di merito, accertare e dichiarare che la domanda della ricorrente è infondata in fatto e in diritto poiché la fattura n. 3/001 del 03.03.2021, emessa dalla è frutto di un'operazione inesistente e, per l'effetto, Controparte_1 revocare e/o dichiarare nullo e inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1490/2021; • in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria”.
Si costituiva la che così concludeva: “IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di Controparte_1 rigetto dell'eventuale istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Avellino n. 1490/2021 DEL 13/12/2021 RG. N. 4843/2021, promossa da controparte, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa da intendersi in questa sede richiamate e trascritte;
SEMPRE IN
VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Avellino n. 1490/2021 DEL 13/12/2021 RG. N. 4843/2021 e per
l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione presentata da , per tutte le Parte_1
ragioni esposte in parte narrativa da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
Rigettare la richiesta declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo promossa da Parte_1
stante la tempestività della notifica del medesimo eseguita da nonchè per
[...] CP_1
tutte le ragioni esposte in parte narrativa da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
NEL MERITO: Rigettare integralmente tutte le domande svolta dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto da intendere qui integralmente richiamati e trascritti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Avellino N. 1490/2021 DEL 13/12/2021 RG. N. 4843/2021 o comunque condannare
l'opponente al pagamento della somma che risulterà dovuta alla per le causali di cui in CP_1
parte narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte il tutto oltre interessi anhe moratori al tasso di legge dalla data del dovuto pagamento fino al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
Istruito il giudizio, tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, veniva sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e concessi i richiesti termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. . Espletata l'istruttoria orale, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 22.05.2025, per la rimessione della causa in decisione, previo scambio previo scambio delle comparse conclusionali e pagina 2 di 6 delle memorie di replica. All'esito dell'udienza la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ Sulla inefficacia del decreto ingiuntivo
Va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1490/2021, non risultando lo stesso notificato entro il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, secondo quanto prescritto dall'art. 644
c.p.c.
Come dedotto da parte opponente il decreto è stato reso in data 10.12.2021 e la notifica è avvenuta in data 18.02.2022, dunque oltre il termine di 60 giorni stabilito dalla norma.
Difatti a mente dell'art. 644 c.p.c.: “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della
Repubblica e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta”.
Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo, notificato oltre il termine, e sul rimedio processuale esperibile si
è espressa la giurisprudenza, con consolidato orientamento (si veda Sez. 3, Sentenza n. 36496 del
24/11/2021 “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con
l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c.
(opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att.
c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile, sicché l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata la nullità del decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante l'appello e non già, come nella specie, col ricorso per cassazione”).
Altresì la tempestività della notifica non può desumersi o essere provata dal primo tentativo di notifica, effettuata presso l'indirizzo della sede legale della ditta “New Trading di Cifrodelli Pasquale”, ovvero in Lioni, Contrada Oppido 205.
Difatti la notifica dell'avviso di accertamento va effettuata presso il Comune di residenza dell'imprenditore individuale, quando questa è situata in un Comune diverso da quello del domicilio pagina 3 di 6 fiscale, sede degli affari (cfr. Corte di cassazione sentenza n.12832/22).
In altri termini, in presenza di impresa individuale, poiché il destinatario della pretesa di pagamento è la persona fisica, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale della persona fisica, cioè nel
Comune in cui è iscritto all'anagrafe, ovvero direttamente in Laviano, via Ippolito Ceriello, luogo della seconda notifica.
Pertanto, alla luce della normativa richiamata, va dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo n.
1490/2021.
§ Sulla legittimazione passiva
Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opponente occorre osservare come la ditta individuale coincide con la persona fisica titolare della stessa, che non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale (cfr. Cassazione civile, sez. III,
19/09/2014, n. 19735, Cass. civ., Sez. III, 19/04/2010, n. 9260; Cass. civ. Sez. V Sent., 09/12/2008, n.
28888; Cass. civ., Sez. lavoro, 13/02/2006, n. 3052; Cass. civ. Sez. III, 17/01/2007, n. 977).
La visura camerale, allegata da parte opposta, ha documentato la titolarità in capo all'odierno opponente della ditta “New Trading di Cifrodelli Pasquale”, destinataria della pretesa finanziaria azionata con la impugnata fattura nel procedimento monitorio.
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e dell'assenza di soggettività giuridica dell'impresa, identificandosi quest'ultima con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale, non si configura un difetto di legittimazione passiva dell'opponente.
§ Nel merito
Sulla possibilità di vagliare il merito della pretesa creditoria, in caso di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo si è espressa la giurisprudenza: “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644
c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire
l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del
06/10/2021).
pagina 4 di 6 In applicazione dei suesposti principi occorre vagliare nel merito la domanda di pagamento.
La dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, invero, non capovolge l'onere della prova del giudizio incardinato, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione e, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n.
12765/2007).
L'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della fattura n. 3/001 del 3.03.2021.
Risulta disconosciuta dall'opponente la azionata fattura, così come è contestato il rapporto e l'asserita consegna di merci, nella specie “fresh oranges”.
È principio pacifico in giurisprudenza che le fatture commerciali sono prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, tuttavia conservano tale valore solo nella fase monitoria del procedimento con la conseguenza che nel giudizio di opposizione eventualmente instaurato, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé piena prova del credito né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione del contratto (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023; vedi in senso conforme Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011, Cass. 2001, n. 8664; Cass. 2004,
n. 8126).
Laddove, come nel caso di specie, il rapporto contrattuale sia contestato e la documentazione prodotta nella fase monitoria disconosciuta, anche se genericamente, grava sul creditore che chiede l'adempimento dimostrare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, a mente sopra citato riparto dell'onere onere della prova nella materia delle obbligazioni.
A sostegno della pretesa creditoria avanzata dall'opposto si riscontra la sola fattura n. 3/001 del
3.03.2021, questa rappresenta il documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che non assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova dell'esistenza e della liquidità del credito.
Non risulta allegata, da parte opposta, alcuna prova idonea a dimostrare il rapporto di somministrazione, quale scambio di e-mail tra la parti o una missiva di sollecito di pagamento della fattura scaduta, né le risultanze istruttorie sono state determinanti a comprovare il rapporto tra le parti pagina 5 di 6 in lite o l'avvenuta fornitura. Il documento di trasporto prodotto, per l'ingente quantitativo di 23.500 qt di arance, recante data 3.3.2021, invero, non risulta sottoscritto dal ricevente.
Dall'istruttoria orale, peraltro, è emerso che la parte opponente abbia lasciato i locali dove svolgeva l'attività di somministrazione di bevande nel 2018, con ciò privando di sostegno la riferibilità dell'asserita fornitura al periodo indicato.
In definitiva, le allegazioni probatorie di parte opposta sono risultate inidonee a sostenere la pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo n. 1490/2021.
§ Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge tenendo conto della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1490/2021.
- condanna parte opposta alla refusione delle spese a favore dell'erario, che si liquidano in euro
2.938,00 per onorari, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
AVELLINO, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2649/2022 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Orlando (C.F. , elettivamente domiciliato in Fisciano (Sa), alla Via F.lli Napoli C.F._2
n. 168, ; Email_1
OPPONENTE
contro
( P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Pieretti (C.F: , elettivamente domiciliata C.F._3
in in Lucca, alla Via Pisana n. 345, ; Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione ex art. 650 Parte_1
c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 1490/2021 con il quale il Tribunale ingiungeva alla stessa il pagamento di € 48.800,00, oltre interessi come da domanda e oltre spese per il procedimento monitorio liquidate in Euro 268,00 per spese vive ed Euro 1.305,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Nell'atto introduttivo, parte opponente chiedeva: “• in via preliminare, dichiarare inefficace il
Decreto Ingiuntivo n. 1490/2021, emesso il 10.12.2021 e depositato il 13.12.2021, in quanto
pagina 1 di 6 notificato in violazione dei termini di cui all'art. 644 c.p.c.; • in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1490/2021 e non dovute le somme ingiunte per i motivi di cui sopra;
• in via preliminare di merito, non concedere o comunque rigettare qualunque istanza di provvisoria esecutività del Decreto Ingiuntivo n. 1490/2021 emesso dall'intestato
Tribunale, non ricorrendone i presupposti di legge;
• in via principale di merito, accertare e dichiarare che la domanda della ricorrente è infondata in fatto e in diritto poiché la fattura n. 3/001 del 03.03.2021, emessa dalla è frutto di un'operazione inesistente e, per l'effetto, Controparte_1 revocare e/o dichiarare nullo e inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1490/2021; • in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice antistataria”.
Si costituiva la che così concludeva: “IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di Controparte_1 rigetto dell'eventuale istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di
Avellino n. 1490/2021 DEL 13/12/2021 RG. N. 4843/2021, promossa da controparte, per tutte le ragioni esposte in parte narrativa da intendersi in questa sede richiamate e trascritte;
SEMPRE IN
VIA PRELIMINARE: Accertare e dichiarare la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale di Avellino n. 1490/2021 DEL 13/12/2021 RG. N. 4843/2021 e per
l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione presentata da , per tutte le Parte_1
ragioni esposte in parte narrativa da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
Rigettare la richiesta declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo promossa da Parte_1
stante la tempestività della notifica del medesimo eseguita da nonchè per
[...] CP_1
tutte le ragioni esposte in parte narrativa da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte;
NEL MERITO: Rigettare integralmente tutte le domande svolta dall'opponente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto da intendere qui integralmente richiamati e trascritti e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Avellino N. 1490/2021 DEL 13/12/2021 RG. N. 4843/2021 o comunque condannare
l'opponente al pagamento della somma che risulterà dovuta alla per le causali di cui in CP_1
parte narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte il tutto oltre interessi anhe moratori al tasso di legge dalla data del dovuto pagamento fino al saldo effettivo;
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
Istruito il giudizio, tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, veniva sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e concessi i richiesti termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. . Espletata l'istruttoria orale, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 22.05.2025, per la rimessione della causa in decisione, previo scambio previo scambio delle comparse conclusionali e pagina 2 di 6 delle memorie di replica. All'esito dell'udienza la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ Sulla inefficacia del decreto ingiuntivo
Va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. 1490/2021, non risultando lo stesso notificato entro il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, secondo quanto prescritto dall'art. 644
c.p.c.
Come dedotto da parte opponente il decreto è stato reso in data 10.12.2021 e la notifica è avvenuta in data 18.02.2022, dunque oltre il termine di 60 giorni stabilito dalla norma.
Difatti a mente dell'art. 644 c.p.c.: “Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della
Repubblica e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta”.
Sull'inefficacia del decreto ingiuntivo, notificato oltre il termine, e sul rimedio processuale esperibile si
è espressa la giurisprudenza, con consolidato orientamento (si veda Sez. 3, Sentenza n. 36496 del
24/11/2021 “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con
l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c.
(opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att.
c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile, sicché l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata la nullità del decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante l'appello e non già, come nella specie, col ricorso per cassazione”).
Altresì la tempestività della notifica non può desumersi o essere provata dal primo tentativo di notifica, effettuata presso l'indirizzo della sede legale della ditta “New Trading di Cifrodelli Pasquale”, ovvero in Lioni, Contrada Oppido 205.
Difatti la notifica dell'avviso di accertamento va effettuata presso il Comune di residenza dell'imprenditore individuale, quando questa è situata in un Comune diverso da quello del domicilio pagina 3 di 6 fiscale, sede degli affari (cfr. Corte di cassazione sentenza n.12832/22).
In altri termini, in presenza di impresa individuale, poiché il destinatario della pretesa di pagamento è la persona fisica, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale della persona fisica, cioè nel
Comune in cui è iscritto all'anagrafe, ovvero direttamente in Laviano, via Ippolito Ceriello, luogo della seconda notifica.
Pertanto, alla luce della normativa richiamata, va dichiarato inefficace il decreto ingiuntivo n.
1490/2021.
§ Sulla legittimazione passiva
Sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opponente occorre osservare come la ditta individuale coincide con la persona fisica titolare della stessa, che non costituisce un soggetto giuridico autonomo, sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto quello processuale (cfr. Cassazione civile, sez. III,
19/09/2014, n. 19735, Cass. civ., Sez. III, 19/04/2010, n. 9260; Cass. civ. Sez. V Sent., 09/12/2008, n.
28888; Cass. civ., Sez. lavoro, 13/02/2006, n. 3052; Cass. civ. Sez. III, 17/01/2007, n. 977).
La visura camerale, allegata da parte opposta, ha documentato la titolarità in capo all'odierno opponente della ditta “New Trading di Cifrodelli Pasquale”, destinataria della pretesa finanziaria azionata con la impugnata fattura nel procedimento monitorio.
Pertanto, alla luce della documentazione prodotta e dell'assenza di soggettività giuridica dell'impresa, identificandosi quest'ultima con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale, non si configura un difetto di legittimazione passiva dell'opponente.
§ Nel merito
Sulla possibilità di vagliare il merito della pretesa creditoria, in caso di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo si è espressa la giurisprudenza: “Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644
c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire
l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del
06/10/2021).
pagina 4 di 6 In applicazione dei suesposti principi occorre vagliare nel merito la domanda di pagamento.
La dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, invero, non capovolge l'onere della prova del giudizio incardinato, in quanto l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione e, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis, Cassazione civile, sentenza n.
12765/2007).
L'opposto decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della fattura n. 3/001 del 3.03.2021.
Risulta disconosciuta dall'opponente la azionata fattura, così come è contestato il rapporto e l'asserita consegna di merci, nella specie “fresh oranges”.
È principio pacifico in giurisprudenza che le fatture commerciali sono prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, tuttavia conservano tale valore solo nella fase monitoria del procedimento con la conseguenza che nel giudizio di opposizione eventualmente instaurato, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano di per sé piena prova del credito né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione del contratto (cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19944 del 12/07/2023; vedi in senso conforme Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5915 del 11/03/2011, Cass. 2001, n. 8664; Cass. 2004,
n. 8126).
Laddove, come nel caso di specie, il rapporto contrattuale sia contestato e la documentazione prodotta nella fase monitoria disconosciuta, anche se genericamente, grava sul creditore che chiede l'adempimento dimostrare il fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia l'esistenza dell'obbligazione che si assume inadempiuta, a mente sopra citato riparto dell'onere onere della prova nella materia delle obbligazioni.
A sostegno della pretesa creditoria avanzata dall'opposto si riscontra la sola fattura n. 3/001 del
3.03.2021, questa rappresenta il documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che non assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova dell'esistenza e della liquidità del credito.
Non risulta allegata, da parte opposta, alcuna prova idonea a dimostrare il rapporto di somministrazione, quale scambio di e-mail tra la parti o una missiva di sollecito di pagamento della fattura scaduta, né le risultanze istruttorie sono state determinanti a comprovare il rapporto tra le parti pagina 5 di 6 in lite o l'avvenuta fornitura. Il documento di trasporto prodotto, per l'ingente quantitativo di 23.500 qt di arance, recante data 3.3.2021, invero, non risulta sottoscritto dal ricevente.
Dall'istruttoria orale, peraltro, è emerso che la parte opponente abbia lasciato i locali dove svolgeva l'attività di somministrazione di bevande nel 2018, con ciò privando di sostegno la riferibilità dell'asserita fornitura al periodo indicato.
In definitiva, le allegazioni probatorie di parte opposta sono risultate inidonee a sostenere la pretesa creditoria azionata nel procedimento monitorio, con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo n. 1490/2021.
§ Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge tenendo conto della natura documentale del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1490/2021.
- condanna parte opposta alla refusione delle spese a favore dell'erario, che si liquidano in euro
2.938,00 per onorari, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
AVELLINO, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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