Sentenza 13 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Accoglimento
Sentenza 24 giugno 2025
Parere definitivo 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 5493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5493 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 05493/2025REG.PROV.COLL.
N. 00682/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 682 del 2025, proposto dal Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Iossa, con domicilio eletto presso lo studio IO SI in Roma, via F. Orestano n. 21,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4084/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Giovanni Tulumello e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellato, vigile del fuoco, è stato sospeso dal servizio a seguito della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila (le accuse riguardano dei concorsi per il reclutamento di dipendenti in relazione ai quali l’ipotesi accusatoria è che il ricorrente abbia fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti contro la fede pubblica, finalizzati all’illecita sostituzione di persone attraverso l’utilizzo di documenti di riconoscimento contraffatti per lo svolgimento delle prove scritte di concorsi per l’accesso alle Forze di Polizia – tra cui il concorso allievi finanzieri per l’anno 2019, il concorso di allievo agente del Corpo di Polizia Penitenziaria anno 2019 e concorso per l’assunzione di 1515 allievi agenti di Polizia di Stato 2019 - così sostituendosi ai reali candidati, con il ruolo di promotore e organizzatore).
La sentenza gravata ha annullato il provvedimento di sospensione.
Il problema verte sull’applicazione della sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 91, comma 1, del d.P.R. n. 3/1957 e dell’art. 14, comma 3, del C.C.N.L. di categoria.
Il T.A.R. ha accolto il ricorso sulla base del proprio precedente n. 4379/2023 (non impugnato).
2. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal Ministero dell’Interno.
L’Amministrazione appellante deduce l’irrilevanza del contratto collettivo (ove mai interpretabile nel senso di non consentire la sospensione in una fattispecie come quella di che trattasi) rispetto alla norma primaria, e invoca a sostegno della tesi della sospensione cautelare anche prima del rinvio a giudizio la sentenza della V Sezione di questo Consiglio di Stato n. 4717/2006 (nello stesso senso, peraltro, la sentenza n. 5066/2006).
3. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il ricorrente in primo grado, che ha riproposto i motivi del proprio ricorso non esaminati dal T.A.R..
4. Questa Sezione in sede cautelare, con ordinanza n. 711/2025, ha accolto la domanda cautelare ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Successivamente alla fase cautelare l’appellato ha prodotto l’ordinanza della Corte di cassazione n. 29683/2024, secondo la quale è “ illegittimo il provvedimento, in quanto adottato in difetto del necessario presupposto del previo rinvio a giudizio, richiesto in relazione al titolo di reato addebitato e tenuto conto della mancata adozione nella fattispecie di provvedimenti restrittivi della libertà personale ”.
In replica l’Avvocatura qualifica inconferente tale precedente, perché relativo a rapporto di pubblico impiego contrattualizzato.
Deduce poi l’appellato che “ allo stato attuale non vi è più alcun procedimento penale. Ed infatti come si è dimostrato, il dipendente allo stato NON ha procedimenti penali pendenti risultando il certificato dei carichi pendenti vuoto ”.
5. Il ricorso in appello è stato quindi trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 15 maggio 2025.
6. L’appello è fondato e va accolto, con conseguente rigetto del ricorso di primo grado, per le ragioni di seguito indicate.
6.1. Innanzitutto, con riguardo all’attuale stato del procedimento penale a carico dell’appellato, nella propria memoria di replica l’Amministrazione ha chiarito che a seguito del rinvio a giudizio il Tribunale dell’Aquila si è dichiarato incompetente per territorio in favore del Tribunale di Napoli, con la conseguenza che il giudizio è regredito alla fase anteriore al rinvio a giudizio: pertanto, la posizione del dipendente è oggi esattamente analoga a quella che era al momento dell’adozione del provvedimento di sospensione impugnato in prime cure.
6.2. Nel merito, l’appello dell’Amministrazione è fondato, alla stregua della pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato sulla sospensione in pendenza di “ procedimento penale ” di cui all’articolo 91, comma 1, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (comunque la si voglia qualificare, se obbligatoria o facoltativa, al di là del nomen usato nella rubrica della norma), in base alla quale ai sensi di tale disposizione il pubblico impiegato sottoposto a procedimento penale può essere sospeso dal servizio quando la natura del reato sia particolarmente grave (mentre deve necessariamente essere sospeso quando sia destinatario di misure restrittive della libertà personale), e per l’adozione della stessa, sul presupposto della natura particolarmente grave del reato, non è richiesto che il dipendente abbia assunto la qualità di imputato, essendo sufficiente la sua sottoposizione a procedimento penale e, perciò, anche nella fase delle indagini preliminari (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 880; id., sez. V, 15 novembre 2012, n. 5774; id., sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 878).
Quanto al richiamo all’articolo 14, comma 3, del CCNL del 26 maggio 2004, pure contenuto nel provvedimento impugnato in prime cure, questo si appalesa ultroneo, dovendo comunque condividersi l’avviso dell’Amministrazione per cui tale disposizione, contenuta in un contratto collettivo anteriore alla “pubblicizzazione” del rapporto d’impiego del personale dei Vigili del Fuoco, non potrebbe in ogni caso prevalere sulle disposizioni di legge primaria.
6.3. Deve infine rilevarsi che non possono essere esaminati i motivi di censura assorbiti in primo grado (difetto di motivazione etc.), che l’originario ricorrente e odierno appellato ha riproposto soltanto con una memoria di data (11 aprile 2025) successiva alla scadenza del termine perentorio all’uopo previsto dall’articolo 101, comma 2, c.p.a., e che pertanto devono intendersi rinunciati.
7. Le spese del doppio grado del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, rigetta il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.