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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/03/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G.17852/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, Avv.
Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva
SE NTENZ A
nell a causa civil e i scritt a nel Ruolo General e degli affari ci v il i cont enziosi sotto il numero d'ordine 17852 d ell 'anno 2019
TRA
el etti vam ente domicili at a in Bitonto presso l o studio de gli Parte_1
avv.ti Ni col a Bonasi a e Fabio Fiore, che la rappresent ano e difend ono in virtù di mandat o all egato al l'atto di cit azione
- ATTRI CE -
E
el etti vamente domi cili at o in Bit onto presso lo studi o Controparte_1
dell'avv. Michele Procacci, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato all egato all a comparsa di rispost a
(n. il 14.7.1931), (n. il 23.8.1958), Controparte_2 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
el ettivam ent e dom ici liat i in Bitonto presso lo st udi o dell 'avv. Ni col a C apaldi , che li rappresent a e di fend e in vi rtù di m andato a ll egat o all a com parsa di rispost a
- CONVENUTI -
Oggetto: sci oglimen to di comunione Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
(nato il [...]), (nato il [...]),
[...] Controparte_2 Controparte_2 [...]
, e al fine di ottenere declaratoria di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
simulazione relativa dell'atto di transazione divisoria del 14.3.2018, dissimulante una donazione indiretta in favore di (n. il 14.7.1931), (n. il 23.8.1958), Controparte_2 Controparte_2
, e con conseguente declaratoria di Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
inefficacia dell'atto stesso.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda e concludendo per il suo Controparte_1
rigetto.
Si costituivano anche gli altri convenuti, i quali, contestata a loro volta la domanda,
concludevano per il suo rigetto, spiegando domanda riconvenzionale nei confronti di CP_1
per risarcimento danni.
[...]
In corso di istruttoria veniva assunto l'interrogatorio di alcuni dei convenuti e, nell'udienza dell'8.1.2024.le parti chiedevano un rinvio della causa, al fine “di coltivare una definizione bonaria della lite giudiziaria”, che veniva rinviata più volte per il binario componimento.
Con atto del 19.2.2025, l'attrice, assumendo che, nelle more, fosse venuto meno il suo interesse a coltivare le domande proposte con l'atto introduttivo del giudizio, dichiarava di rinunciare alle domande spiegate, chiedendo l'emissione di sentenza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, con ordine di cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione e compensazione delle spese tra le parti.
Nell'udienza del 24.2.2025, i convenuti chiedevano un rinvio per esaminare la detta rinuncia e,
nell'udienza odierna, tutte le parti hanno concluso per la “emissione di sentenza di cessazione della materia del contendere con compensazione di spese legali”.
Nell'udienza odierna, quindi, il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
Rileva il giudicante che l'istituto della cessazione della materia del contendere, introdotto normativamente nel processo amministrativo ed in quello tributario, in campo civilistico è di creazione giurisprudenziale, finalizzato alla dichiarazione di eventi che rappresentano il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, sulla scorta della rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte che abbiano determinato il venir meno di una pronuncia del giudice sulla domanda oggetto della controversia.
Orbene, a mente di consolidato orientamento della Suprema Corte in merito, “la cessazione
della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto
mutamento della situazione dedotta in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi
(Cass. n. 27598 del 10/12/2013); la materia del contendere può, quindi, ritenersi cessata solo
quando nel corso del processo sopraggiungano fatti, ammessi da tutte le parti, che, avendo diretta
incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della
pronuncia del giudice (Cass. n. 13217 del 28/5/2013). I fatti dedotti dai quali poter far discendere
la cessazione della materia del contendere devono essere tali da far venire meno le ragioni di
contrasto tra le parti e di rendere incontestato l'effettivo venire meno dell'interesse sottostante alla
pronuncia di merito (Cass. n. 10553 del 7/5/2009)” (Cass., n. 16764/2020).
Nella fattispecie, le parti sono pervenute ad un accordo transattivo, per cui è evidente che le stesse, avendo definito il rapporto dedotto in giudizio, eliminando, in corso di causa, ogni posizione di contrasto tra di loro, non hanno più interesse ad una pronuncia sulla domanda proposta.
Ciò posto, nulla osta all'accoglimento dell'istanza, siccome formulata da tutte le parti costituite.
Può, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione integrale delle spese tra le parti e conseguente ordine di cancellazione della trascrizione della domanda.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, in cui viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
3. Autorizza la cancellazione, a carico di parte attrice, presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio
Provinciale di Bari - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, della trascrizione n.
55231 registro generale e n. 39763 registro particolare del 9 dicembre 2019, con esonero di responsabilità per il Conservatore.
Bari, lì 3 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo