TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/07/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2448/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2448/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
C.F. (avv. Delia Fornaro) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]
n.75, C.F. (avv. Delia Fornaro) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
04/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario a AE (RA) il
30.09.1995, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 154, p. 2, serie A, anno 1995; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di AE (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, impegnandosi il marito a lasciare la casa familiare entro e non oltre il 30.9.2025;
2. l'abitazione famigliare, di proprietà esclusiva del marito, resterà assegnata alla moglie, assieme alla quale continuerà a convivere sino all'indipendenza economica la figlia minorenne
, Per_1
3. In ragione dell'età della figlia minorenne, ora sedicenne, il padre potrà vederla e tenerla con sé ogni volta che vorrà, prendendo accordi direttamente con la medesima.
4. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minorenne, sino all'indipendenza economica della medesima, versando alla madre la somma mensile di €. 300,00, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre;
le parti concordano che tale somma sia ridotta ad €. 150,00, mensili sino a quando il padre non avrà provveduto all'estinzione del finanziamento di cui al punto 8 del presente accordo;
5. Le spese straordinarie (spese scolastiche, per rette e residenze fuori sede, per viaggi studio anche all'estero, spese sanitarie non mutuabili, spese per corsi formativi, per corsi post universitari o per la pratica di discipline sportive o ricreative), da concordare preventivamente fra i genitori nei casi e con le modalità previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Ravenna, saranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno;
6. Gli assegni famigliari resteranno interamente a favore della moglie, in quanto residente assieme alla figlia minorenne non economicamente autosufficiente;
7. I coniugi sono attualmente autonomi e le rispettive condizioni economiche sono tali da non richiedere, ad oggi, alcuna pronuncia in merito al rispettivo mantenimento.
8. Ciascun coniuge manterrà l'utilizzo dell'autovettura intestata all'altro coniuge, con accollo da parte del marito del finanziamento di circa €. 297,00 mensili, relativo all'acquisto dell'autovettura intestata alla moglie, sino all'estinzione dello stesso e con obbligo di ciascun coniuge di provvedere al pagamento del bollo e dell'assicurazione dell'autovettura che utilizza, anche se intestata all'altro coniuge;
9. I coniugi hanno già estinto il conto corrente cointestato;
per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi convengono, inoltre, quanto segue:
a) A decorrere dall'estinzione del finanziamento di cui al punto n. 8), il marito verserà alla moglie la somma mensile di €. 100,00, sino alla concorrenza della somma di €.
1.300,00;
b) nel momento in cui il marito farà rientro nell'abitazione familiare, ora assegnata alla moglie, il marito verserà alla moglie la somma di €. 1.000,00, quale contributo alle spese sostenute dalla moglie per l'impianto di condizionamento installato all'interno della predetta abitazione.
10. I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso per l'espatrio.”
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 2448/2025 V.G. posta in decisione il
15/07/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
C.F. (avv. Delia Fornaro) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente a [...]
n.75, C.F. (avv. Delia Fornaro) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
04/06/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario a AE (RA) il
30.09.1995, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio di detto Comune al n. 154, p. 2, serie A, anno 1995; preso atto che l'udienza del 03/07/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di AE (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, impegnandosi il marito a lasciare la casa familiare entro e non oltre il 30.9.2025;
2. l'abitazione famigliare, di proprietà esclusiva del marito, resterà assegnata alla moglie, assieme alla quale continuerà a convivere sino all'indipendenza economica la figlia minorenne
, Per_1
3. In ragione dell'età della figlia minorenne, ora sedicenne, il padre potrà vederla e tenerla con sé ogni volta che vorrà, prendendo accordi direttamente con la medesima.
4. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minorenne, sino all'indipendenza economica della medesima, versando alla madre la somma mensile di €. 300,00, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre;
le parti concordano che tale somma sia ridotta ad €. 150,00, mensili sino a quando il padre non avrà provveduto all'estinzione del finanziamento di cui al punto 8 del presente accordo;
5. Le spese straordinarie (spese scolastiche, per rette e residenze fuori sede, per viaggi studio anche all'estero, spese sanitarie non mutuabili, spese per corsi formativi, per corsi post universitari o per la pratica di discipline sportive o ricreative), da concordare preventivamente fra i genitori nei casi e con le modalità previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Ravenna, saranno sostenute dai genitori in ragione del 50% ciascuno;
6. Gli assegni famigliari resteranno interamente a favore della moglie, in quanto residente assieme alla figlia minorenne non economicamente autosufficiente;
7. I coniugi sono attualmente autonomi e le rispettive condizioni economiche sono tali da non richiedere, ad oggi, alcuna pronuncia in merito al rispettivo mantenimento.
8. Ciascun coniuge manterrà l'utilizzo dell'autovettura intestata all'altro coniuge, con accollo da parte del marito del finanziamento di circa €. 297,00 mensili, relativo all'acquisto dell'autovettura intestata alla moglie, sino all'estinzione dello stesso e con obbligo di ciascun coniuge di provvedere al pagamento del bollo e dell'assicurazione dell'autovettura che utilizza, anche se intestata all'altro coniuge;
9. I coniugi hanno già estinto il conto corrente cointestato;
per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi convengono, inoltre, quanto segue:
a) A decorrere dall'estinzione del finanziamento di cui al punto n. 8), il marito verserà alla moglie la somma mensile di €. 100,00, sino alla concorrenza della somma di €.
1.300,00;
b) nel momento in cui il marito farà rientro nell'abitazione familiare, ora assegnata alla moglie, il marito verserà alla moglie la somma di €. 1.000,00, quale contributo alle spese sostenute dalla moglie per l'impianto di condizionamento installato all'interno della predetta abitazione.
10. I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso per l'espatrio.”
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Ravenna il 16.07.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè