Art. 1.
Il trattamento complessivo, di cui i titolari di pensione a carico della gestione marittimi e della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara beneficiano alla, data del 30 giugno 1949, e' maggiorato, a decorrere dal 1 luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950, di un particolare assegno complementare corrispondente al 200 per cento del trattamento predetto.
Tale assegno e' dovuto anche ai titolari di pensione del "Fondo Adria".
Ai titolari di pensione di cui al presente articolo continuera' ad essere corrisposto l'assegno supplementare di contingenza stabilito dalla legge 14 giugno 1949, n. 322 .
Il trattamento complessivo, di cui i titolari di pensione a carico della gestione marittimi e della gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara beneficiano alla, data del 30 giugno 1949, e' maggiorato, a decorrere dal 1 luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950, di un particolare assegno complementare corrispondente al 200 per cento del trattamento predetto.
Tale assegno e' dovuto anche ai titolari di pensione del "Fondo Adria".
Ai titolari di pensione di cui al presente articolo continuera' ad essere corrisposto l'assegno supplementare di contingenza stabilito dalla legge 14 giugno 1949, n. 322 .