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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/08/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
n. rg3139 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3139 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. BATTAGLIA VALERIA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. AVITABILE ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. depositato il 22/02/2024, le parti, e Parte_1
, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli Controparte_1
1 effetti civili del matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 17/12/2010 una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione non erano nati figli;
che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 08.11.2024; che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
“2. La casa coniugale sita in Napoli alla Via San Domenico 62, in NCEU
Sez. Avv, foglio 13, p.lla 756, sub.37, z.c. 6, piano 3, cat. A/2, in comproprietà dei coniugi al 50% ciascuno pro indiviso, unitamente alle pertinenze, viene assegnata in godimento esclusivo al dott. che la abiterà fino a Controparte_1
quando quest'ultimo non definirà la pratica di mutuo tesa ad acquistare la quota del 50% dell'abitazione intestata alla dott.ssa al prezzo di Parte_1
€160.000,00 (eurocentosessantamila/00) e, comunque, non oltre il 31.12.2024.
Scaduto tale termine il bene resterà comunque in godimento esclusivo del dott. sino a quando non verrà realizzata la vendita a terzi alle Controparte_1
condizioni indicate in premessa.
3. La dott.ssa si obbliga, in ossequio agli accordi intercorsi Parte_1
tra i coniugi a vendere, al dott. la sua quota del 50% della Controparte_1
detta casa coniugale, sita in Napoli, alla Via San Domenico 62, al prezzo ritenuto congruo pari ad €160.000,00 (eurocentosessantamila/00). Tale obbligo cesserà qualora non si addivenga al rogito entro la data del 31.12.2024 o anche in data antecedente qualora il sig. ricevesse diniego della pratica di mutuo CP_1
finalizzata al pagamento del prezzo o sopravvenisse altro impedimento.
4. In caso di diniego del mutuo o altro diverso impedimento o superamento della data del 31.12.2024, i coniugi, concordemente, si obbligano a porre in vendita
l'intero cespite (100%) a terzi, mediante affidamento dell'incarico ad una agenzia immobiliare che sarà scelta di comune accordo. Nel caso di offerta pari o superiore al prezzo di vendita di € 320.000,00, ovvero di offerta ritenuta congiuntamente
2 congrua, i coniugi, sin da ora, si obbligano ad alienare l'immobile in oggetto e qualora una delle parti decida di non procedere alla vendita l'altra potrà introdurre, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione, il relativo giudizio di divisione giudiziale, con tutte le connesse spese e non a carico della parte inadempiente. Il prezzo di acquisto verrà corrisposto dall'acquirente in misura uguale al 50% al sig. e alla sig.ra . Controparte_1 Parte_1
5. Sino alla vendita e sino a quando l'immobile resterà in esclusivo godimento del dott. lo stesso, nulla dovrà corrispondere a tale titolo anche per Controparte_1
il periodo già trascorso in favore della dott.ssa , ma si farà Parte_1
carico delle spese ordinarie e straordinarie della suddetta unità immobiliare e ai costi di utenze.
6. La dott.ssa dichiara di aver già provveduto ad asportare Parte_1
tutti i propri effetti e beni personali dall'abitazione coniugale e che i beni mobili presenti all'interno della stessa sono di esclusiva proprietà del sig. CP_1
A tal proposito i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere
[...]
l'uno dall'altro.
7. Il dott. e la dott.ssa dichiarano Controparte_1 Parte_1
espressamente di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunziano a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno verso l'altro.
8. I coniugi, fermi i patti tutti di cui al presente ricorso, riconoscono e danno atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia motivo e/o causale
e/o titolo diretto o indiretto anche se qui non espressamente richiamato, essendosi tenuto conto di tutto nella definizione degli accordi di cui al presente atto, rilasciandosi nel contempo la più ampia e completa quietanza liberatoria.”
Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti, pertanto, all'udienza cartolare del 03/07/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di
3 accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con giusta sentenza di separazione n° 657/2024 pubblicata in data 03/12/2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore in data 10.09.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti nata il [...] e Parte_1 [...]
nato il [...], a [...] (atto n.176, parte II, S. CP_1
4 A, sez. P, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3139 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. BATTAGLIA VALERIA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1
dall'avv. AVITABILE ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 c.p.c. depositato il 22/02/2024, le parti, e Parte_1
, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli Controparte_1
1 effetti civili del matrimonio da loro contratto in NAPOLI il 17/12/2010 una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Le parti premettevano: che dalla loro unione non erano nati figli;
che tra loro era intervenuta separazione in forza della sentenza emessa in data 08.11.2024; che nei patti della separazione erano state previste le seguenti condizioni:
“2. La casa coniugale sita in Napoli alla Via San Domenico 62, in NCEU
Sez. Avv, foglio 13, p.lla 756, sub.37, z.c. 6, piano 3, cat. A/2, in comproprietà dei coniugi al 50% ciascuno pro indiviso, unitamente alle pertinenze, viene assegnata in godimento esclusivo al dott. che la abiterà fino a Controparte_1
quando quest'ultimo non definirà la pratica di mutuo tesa ad acquistare la quota del 50% dell'abitazione intestata alla dott.ssa al prezzo di Parte_1
€160.000,00 (eurocentosessantamila/00) e, comunque, non oltre il 31.12.2024.
Scaduto tale termine il bene resterà comunque in godimento esclusivo del dott. sino a quando non verrà realizzata la vendita a terzi alle Controparte_1
condizioni indicate in premessa.
3. La dott.ssa si obbliga, in ossequio agli accordi intercorsi Parte_1
tra i coniugi a vendere, al dott. la sua quota del 50% della Controparte_1
detta casa coniugale, sita in Napoli, alla Via San Domenico 62, al prezzo ritenuto congruo pari ad €160.000,00 (eurocentosessantamila/00). Tale obbligo cesserà qualora non si addivenga al rogito entro la data del 31.12.2024 o anche in data antecedente qualora il sig. ricevesse diniego della pratica di mutuo CP_1
finalizzata al pagamento del prezzo o sopravvenisse altro impedimento.
4. In caso di diniego del mutuo o altro diverso impedimento o superamento della data del 31.12.2024, i coniugi, concordemente, si obbligano a porre in vendita
l'intero cespite (100%) a terzi, mediante affidamento dell'incarico ad una agenzia immobiliare che sarà scelta di comune accordo. Nel caso di offerta pari o superiore al prezzo di vendita di € 320.000,00, ovvero di offerta ritenuta congiuntamente
2 congrua, i coniugi, sin da ora, si obbligano ad alienare l'immobile in oggetto e qualora una delle parti decida di non procedere alla vendita l'altra potrà introdurre, senza necessità di alcuna preventiva comunicazione, il relativo giudizio di divisione giudiziale, con tutte le connesse spese e non a carico della parte inadempiente. Il prezzo di acquisto verrà corrisposto dall'acquirente in misura uguale al 50% al sig. e alla sig.ra . Controparte_1 Parte_1
5. Sino alla vendita e sino a quando l'immobile resterà in esclusivo godimento del dott. lo stesso, nulla dovrà corrispondere a tale titolo anche per Controparte_1
il periodo già trascorso in favore della dott.ssa , ma si farà Parte_1
carico delle spese ordinarie e straordinarie della suddetta unità immobiliare e ai costi di utenze.
6. La dott.ssa dichiara di aver già provveduto ad asportare Parte_1
tutti i propri effetti e beni personali dall'abitazione coniugale e che i beni mobili presenti all'interno della stessa sono di esclusiva proprietà del sig. CP_1
A tal proposito i coniugi dichiarano di non avere null'altro a pretendere
[...]
l'uno dall'altro.
7. Il dott. e la dott.ssa dichiarano Controparte_1 Parte_1
espressamente di essere economicamente autosufficienti e pertanto rinunziano a qualsiasi assegno di mantenimento l'uno verso l'altro.
8. I coniugi, fermi i patti tutti di cui al presente ricorso, riconoscono e danno atto di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia motivo e/o causale
e/o titolo diretto o indiretto anche se qui non espressamente richiamato, essendosi tenuto conto di tutto nella definizione degli accordi di cui al presente atto, rilasciandosi nel contempo la più ampia e completa quietanza liberatoria.”
Pertanto, pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti.
Le parti, pertanto, all'udienza cartolare del 03/07/2025, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di
3 accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione.
Raccolte le conclusioni, il Tribunale si riservava la decisione.
Il Collegio rileva che con giusta sentenza di separazione n° 657/2024 pubblicata in data 03/12/2024 veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore in data 10.09.2024, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti chiedevano esclusivamente la pronuncia divorzile alle medesime condizioni della separazione ed il Tribunale ritiene di provvedere in conformità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti nata il [...] e Parte_1 [...]
nato il [...], a [...] (atto n.176, parte II, S. CP_1
4 A, sez. P, reg. Atti Matrimonio anno 2010);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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