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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 5378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5378 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13863/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IG VE;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dalla funzionaria dott.ssa
[...] P.IVA_2
EL BR;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 9 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 novembre 2023 ha chiesto che, ai fini del suo Parte_1
inserimento nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA per il triennio 2021-
2024, il venga condannato a valutare il servizio civile Controparte_1
volontario prestato non in costanza di nomina nella stessa misura del servizio militare o
1 sostitutivo prestato in costanza di rapporto. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha contestato la legittimità della valutazione dell'Amministrazione nella parte in cui attribuisce un punteggio minore al servizio militare e sostitutivo prestati in costanza di rapporto di impiego rispetto a quelli prestati non in costanza di impiego (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 4 novembre 2025 il
[...]
, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione degli Controparte_1
uffici periferici evocati in giudizio;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno svolte le seguenti considerazioni.
In via assolutamente preliminare va evidenziato che l'odierna controversa non ha per oggetto il diritto di parte ricorrente, inserita nelle graduatorie del personale ATA, a vedersi meramente valutato il servizio militare prestato (visto che tale valutazione è avvenuta, con l'attribuzione del punteggio di 0,60 per ciascun anno), bensì a vedersi valutato tale servizio con lo stesso punteggio previsto per il servizio prestato in costanza di nomina.
Ad avviso di questo giudice l'oggetto del giudizio esclude la sussistenza di un litisconsorzio necessario con gli altri soggetti inseriti nelle graduatorie del personale ATA, visto che la soluzione della questione controversa ha soltanto un'efficacia riflessa sui
“controinteressati di fatto”.
Chiarito quanto precede, il ricorso va respinto in continuità rispetto all'orientamento prevalente di questa Sezione (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 1566/2023 del 9 maggio 2023, richiamata anche da Trib. Palermo, sentenza n. 3048/2023 del 21 settembre 2023), recentemente corroborato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 22429 dell'8 agosto 2024: “in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati
2 in costanza di rapporto”), recentemente confermato dalla locale Corte d'Appello (cfr. giurisprudenza opportunamente allegata dal convenuto con le note del 9 dicembre 2025).
Nonostante l'esito della lite, il contrasto giurisprudenziale rilevato dal ricorrente giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO NT
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. IO NT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 13863/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
IG VE;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ) – Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dalla funzionaria dott.ssa
[...] P.IVA_2
EL BR;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 9 dicembre 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 novembre 2023 ha chiesto che, ai fini del suo Parte_1
inserimento nella terza fascia delle graduatorie del personale ATA per il triennio 2021-
2024, il venga condannato a valutare il servizio civile Controparte_1
volontario prestato non in costanza di nomina nella stessa misura del servizio militare o
1 sostitutivo prestato in costanza di rapporto. A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha contestato la legittimità della valutazione dell'Amministrazione nella parte in cui attribuisce un punteggio minore al servizio militare e sostitutivo prestati in costanza di rapporto di impiego rispetto a quelli prestati non in costanza di impiego (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 4 novembre 2025 il
[...]
, in via preliminare, ha eccepito il difetto di legittimazione degli Controparte_1
uffici periferici evocati in giudizio;
nel merito, invece, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno svolte le seguenti considerazioni.
In via assolutamente preliminare va evidenziato che l'odierna controversa non ha per oggetto il diritto di parte ricorrente, inserita nelle graduatorie del personale ATA, a vedersi meramente valutato il servizio militare prestato (visto che tale valutazione è avvenuta, con l'attribuzione del punteggio di 0,60 per ciascun anno), bensì a vedersi valutato tale servizio con lo stesso punteggio previsto per il servizio prestato in costanza di nomina.
Ad avviso di questo giudice l'oggetto del giudizio esclude la sussistenza di un litisconsorzio necessario con gli altri soggetti inseriti nelle graduatorie del personale ATA, visto che la soluzione della questione controversa ha soltanto un'efficacia riflessa sui
“controinteressati di fatto”.
Chiarito quanto precede, il ricorso va respinto in continuità rispetto all'orientamento prevalente di questa Sezione (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 1566/2023 del 9 maggio 2023, richiamata anche da Trib. Palermo, sentenza n. 3048/2023 del 21 settembre 2023), recentemente corroborato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 22429 dell'8 agosto 2024: “in tema di impiego scolastico, ai fini della formazione delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione del d.m. n. 50 del 2021 che attribuisce a chi abbia prestato servizio militare o sostitutivo in costanza del rapporto di lavoro, per la graduatoria relativa alla medesima qualifica, un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato, invece, nelle ipotesi in cui detti servizi non siano stati prestati
2 in costanza di rapporto”), recentemente confermato dalla locale Corte d'Appello (cfr. giurisprudenza opportunamente allegata dal convenuto con le note del 9 dicembre 2025).
Nonostante l'esito della lite, il contrasto giurisprudenziale rilevato dal ricorrente giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 10/12/2025
Il Giudice del Lavoro
IO NT
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