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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11158/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Selene CRISTOFORI e Morena GRANDI ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultima a Imola, Piazzale Leonardo Da Vinci n. 1, RICORRENTE contro nata a [...] il [...], (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco NANNONI ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Imola (BO), Via Orsini n. 9; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'11 febbraio 2025. Il P.M. ha concluso “per l'accoglimento della domanda”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio a Imola il 25 Parte_1 Controparte_1 settembre 2010. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
Lo scioglimento del matrimonio tra le parti è stato pronunciato dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 1525/17, del 9 maggio 2017. Con tale provvedimento, tra l'atro, è stato stabilito che: pagina 1 di 4 - il minore fosse affidato a entrambi i genitori in forma condivisa con collocamento presso la madre;
- il padre tenesse con sé almeno tre giorni la settimana uno dei quali con Per_1 pernottamento di sabato o di domenica;
- il signor versasse la somma mensile di 350,00 euro a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
***** Con ricorso depositato il 31 luglio 2024 il signor a domandato: Parte_1
- il collocamento paritario di;
Per_1
- che egli possa tenere con sé il figlio: a) una settimana il lunedì, martedì, sabato e domenica e quella successiva il mercoledì e giovedì con pernotto;
b) due settimane durante il periodo estivo;
c) nelle festività alternandosi di anno in anno con la madre;
- che sia disposto il mantenimento ordinario diretto del figlio e, per l'effetto, che sia revocato l'obbligo in capo allo stesso di versare il contributo mensile per il minore alla signora CP_1
La resistente si è costituita in giudizio e, pur contestando le allegazioni di controparte ha contestualmente dichiarato che, successivamente alla notifica del ricorso, le parti erano giunte ad un accordo. Nell'udienza dell'11 febbraio 2025 hanno confermato le loro conclusioni congiunte depositate telematicamente il 7 e 8 novembre 2024. Il P.M. è intervenuto.
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica della sentenza n. 1525/17 del 9 maggio 2017:
1) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé: Per_1
- a settimane alterne, al pari della madre, il lunedì, martedì, sabato e domenica oppure dal mercoledì al venerdì;
- nelle festività alternandosi di anno in anno con la madre;
- in estate due settimane consecutive;
2) stabilisce che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento ordinario del minore e, per l'effetto, dal mese di ottobre 2024 pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora la minor somma di Parte_1 CP_1
150,00 euro mensili affinché la stessa si faccia carico esclusivo delle spese relative pagina 2 di 4 all'abbigliamento ordinario e cancelleria ordinaria, spese di barbiere e baby-sitter, ove necessarie;
3) dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese relative alla mensa scolastica e di quelle straordinarie come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi quindici giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 3 di 4 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie
4) prende atto che per intercorso accordo tra i genitori l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora CP_1
5) prende atto che le parti hanno concordato che, salvo diversi accordi, nei giorni di propria competenza, ciascuno si farà carico di accompagnare il minore alle attività extrascolastiche previamente concordate;
6) prende atto che le parti hanno dichiarato di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra;
7) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 12 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento sopra emarginato promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Selene CRISTOFORI e Morena GRANDI ed elettivamente domiciliato nello studio di quest'ultima a Imola, Piazzale Leonardo Da Vinci n. 1, RICORRENTE contro nata a [...] il [...], (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco NANNONI ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Imola (BO), Via Orsini n. 9; RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza dell'11 febbraio 2025. Il P.M. ha concluso “per l'accoglimento della domanda”.
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione e hanno contratto matrimonio a Imola il 25 Parte_1 Controparte_1 settembre 2010. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
Lo scioglimento del matrimonio tra le parti è stato pronunciato dal Tribunale di Bologna con sentenza n. 1525/17, del 9 maggio 2017. Con tale provvedimento, tra l'atro, è stato stabilito che: pagina 1 di 4 - il minore fosse affidato a entrambi i genitori in forma condivisa con collocamento presso la madre;
- il padre tenesse con sé almeno tre giorni la settimana uno dei quali con Per_1 pernottamento di sabato o di domenica;
- il signor versasse la somma mensile di 350,00 euro a titolo di Parte_1 concorso al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
***** Con ricorso depositato il 31 luglio 2024 il signor a domandato: Parte_1
- il collocamento paritario di;
Per_1
- che egli possa tenere con sé il figlio: a) una settimana il lunedì, martedì, sabato e domenica e quella successiva il mercoledì e giovedì con pernotto;
b) due settimane durante il periodo estivo;
c) nelle festività alternandosi di anno in anno con la madre;
- che sia disposto il mantenimento ordinario diretto del figlio e, per l'effetto, che sia revocato l'obbligo in capo allo stesso di versare il contributo mensile per il minore alla signora CP_1
La resistente si è costituita in giudizio e, pur contestando le allegazioni di controparte ha contestualmente dichiarato che, successivamente alla notifica del ricorso, le parti erano giunte ad un accordo. Nell'udienza dell'11 febbraio 2025 hanno confermato le loro conclusioni congiunte depositate telematicamente il 7 e 8 novembre 2024. Il P.M. è intervenuto.
***** La domanda può essere accolta, atteso che le clausole concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, a parziale modifica della sentenza n. 1525/17 del 9 maggio 2017:
1) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé: Per_1
- a settimane alterne, al pari della madre, il lunedì, martedì, sabato e domenica oppure dal mercoledì al venerdì;
- nelle festività alternandosi di anno in anno con la madre;
- in estate due settimane consecutive;
2) stabilisce che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento ordinario del minore e, per l'effetto, dal mese di ottobre 2024 pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora la minor somma di Parte_1 CP_1
150,00 euro mensili affinché la stessa si faccia carico esclusivo delle spese relative pagina 2 di 4 all'abbigliamento ordinario e cancelleria ordinaria, spese di barbiere e baby-sitter, ove necessarie;
3) dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese relative alla mensa scolastica e di quelle straordinarie come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi quindici giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
pagina 3 di 4 Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie
4) prende atto che per intercorso accordo tra i genitori l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla signora CP_1
5) prende atto che le parti hanno concordato che, salvo diversi accordi, nei giorni di propria competenza, ciascuno si farà carico di accompagnare il minore alle attività extrascolastiche previamente concordate;
6) prende atto che le parti hanno dichiarato di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra;
7) compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 12 febbraio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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