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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/07/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1069/2021 iscritto a ruolo in data 20 ottobre 2021 e posta
in decisione all'udienza collegiale del 29 gennaio 2025
d a
in persona dell'Amministratore Unico Parte_1 Parte_2
con sede in Porto Mantovano (MN), Via Pasolini n. 7,
[...]
(C.F. , e la signora nata a [...] il 19 P.IVA_1 Parte_2
pagina 1 di 25 marzo 1957, residente a [...], (C.F.
), e il signor , nato a [...], il [...] C.F._1 Parte_3
e residente a [...], (C.F.
) tutti rappresentati e difesi nel presente procedimento dagli C.F._2
avv.ti ZANUSO ALBERTO (C.F. ) e ZANUSO ELENA (C.F. C.F._3
) del Foro di Verona, procuratori domiciliatari. C.F._4
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del Dott. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) nella qualità di responsabile di settore di capogruppo C.F._5
bancaria con funzione “recupero crediti” della Controparte_1
e come tale legale rappresentante della medesima in forza della procura
[...]
15.06.2021 nn. 40124/20466, rappresentata e difesa dall'Avv. BRIGNONE
DANIELA (C.F. ) procuratore domiciliatario. C.F._6
APPELLATO
e già Controparte_3 Controparte_4
con sede legale in Napoli, Via Santa Brigida n. 39, (C.F.
[...]
), in persona del suo procuratore dott. (C.F. P.IVA_3 Controparte_5
, rappresentata e difesa dall'avv. LIMATOLA C.F._7
pagina 2 di 25 (C.F. ) procuratore domiciliatario come da CP_6 C.F._8
procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 29 gennaio 2025 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova. Sez. II pubblicata in data 14
maggio 2021 con il n.483/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Si chiede:
• Che venga disposta la rinnovazione della ctu
contabile a cui demandare il seguente quesito: a) per il conto corrente n. 11374,
considerata la nullità dei contratti di credito collegati al rapporto per difetto di
forma scritta, ricostruire il rapporto dalla prima contabile agli atti (1998)
eliminando ogni addebito di competenze e capitalizzazione degli interessi operato
dalla con azzeramento del primo saldo negativo;
CP_1
b) per il conto corrente n. 100874, considerata la nullità dei contratti di credito
collegati al rapporto per difetto di forma scritta (non essendo i documenti 16 e 17 del
fascicolo controparte i documenti costitutivi delle linee di credito per mancanza degli pagina 3 di 25 elementi essenziali), ricostruire il rapporto dalla prima contabile agli atti (2004)
eliminando ogni addebito di competenze e capitalizzazione degli interessi operato
dalla con azzeramento del primo saldo negativo, salvo dall'8 aprile 2014 per CP_1
quanto regolamentato nel doc.all.25 quale unico contratto di credito predisposto in
forma scritta.
c) per il conto corrente n. 103982, dichiarare la nullità delle aperture di credito per
difetto di forma scritta (non essendo i documenti 20 e 22 del fascicolo controparte i
documenti costitutivi delle linee di credito per mancanza degli elementi essenziali),
ricostruire il rapporto dalla prima contabile agli atti (2004) eliminando ogni
addebito di competenze operato dalla con azzeramento del primo saldo CP_1
negativo, salvo che per quanto regolamentato dall'8 aprile 2014 nel doc.all.25, quale
unico contratto di credito predisposto in forma scritta.
• Ordinare alla Banca convenuta la produzione degli eventuali contratti bancari
conclusi in forma scritta dal 1996 al 2017 aventi ad oggetto la regolamentazione
delle aperture di credito collegate ai rapporti di conto corrente nn. 100874 103982
11374, nonché gli estratti dei conti correnti, completi dei relativi scalari, dalla data
di apertura alla revoca.
****
Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle formulate istanze istruttorie, in
riforma della impugnata sentenza n. 483/2021 emessa dal Tribunale di Mantova, per
i motivi di impugnazione esposti nell'atto introduttivo:
1) Accertare e dichiarare la nullità delle aperture di credito connesse ai rapporti nn.
100874, 103982 11374 e dei contratti modificativi delle condizioni economiche
pagina 4 di 25 essendo stati conclusi in forma verbale sino al contratto concluso l'8 aprile 2014
(doc.all.25 fascicolo controparte).
2) Accertare e dichiarare che i signori e non Parte_2 Parte_3
garantivano, per i motivi esposti in narrativa, la complessa posizione debitoria
oggetto della presente controversia.
3) Accertare e dichiarare, in relazione ai rapporti di conto corrente 100874 - 103982
- 11374 di corrispondenza assistiti da aperture di credito, meglio descritte nella
parte narrativa dell'atto di citazione di primo grado riprodotto nel presente atto di
appello, l'illegittima applicazione:
a) di interessi e remunerazioni in quanto applicati in assenza di una valida
pattuizione (1284, III comma, c.c. – 117 Tub - 1346 c.c.);
b) della capitalizzazione trimestrale di interessi e remunerazioni parallele in assenza
di valida pattuizione regolatrice dell'effetto anatocistico (1346 c.c. – 1283 c.c. - artt.
1- 3 -6 Delibera CICR 9.02.2000);
c) di commissioni di massimo scoperto in quanto non dovute e, comunque, in assenza
di una valida pattuizione regolatrice dei rapporti (1346 c.c. – 1418 c.c.);
d) di movimenti negativi effettuati con indicazioni di date di valute non pattuite e non
con le date contabili di ogni singola operazione;
e) di interessi a credito del correntista in misura inferiore al tasso legale;
f) di ogni altra spesa a qualsiasi titolo richiesta in quanto non espressamente
pattuita; e, per l'effetto, rideterminare il saldo dei menzionati conti correnti e dei
rapporti ad esso connessi (partendo da un saldo pari a zero rispetto a quelli negativi
indicati nelle prime contabili agli atti), per i motivi in fatto e in diritto esposti.
pagina 5 di 25 ****
4) Condannare la società convenuta alla rifusione di compensi e spese di lite, oltre
rimborso forfetario e accessori come per legge del presente grado e del precedente.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le pronunzie e le declaratorie del
caso, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, a totale conferma della
sentenza n. 483/2021 del Tribunale di Mantova, così giudicare:
In via pregiudiziale
- Dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c., o secondo la formula ritenuta più
opportuna di legge o di giustizia, della domanda nuova proposta dagli appellanti
nella citazione 12.10.2021, con ogni conseguente pronuncia e statuizione.
In via preliminare
- Con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 11374 e n. 100874 accertare e
dichiarare la prescrizione decennale del diritto di parte attrice alla ripetizione
(anche tramite il mero accertamento del nuovo saldo di conto corrente) di tutte le
somme contabilizzate ed annotate dalla banca, nessuna esclusa, in esecuzione di tutte
le operazioni concluse tra le parti in data anteriore al decimo anno precedente il
13.3.2017 (e quindi ante 13.03.2007), corrispondente alla data di notifica dell'atto di
citazione, o la diversa data che verrà accertata in corso di causa.
Nel merito
pagina 6 di 25 - Ferme restando le precedenti assorbenti eccezioni, respingere le domande tutte
avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso
- Con condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio grado.
In sede istruttoria
- L'appellata reitera poi la propria opposizione all'accoglimento delle istanze
istruttorie degli attori, per le ragioni sopra evidenziate.
- Si fa salva ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione.”
Del terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza e/o
eccezione, così giudicare:
Nel merito:
Respingere le domande formulate ex adverso in quanto infondate in fatto e in diritto
e comunque non provate, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare
in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Mantova n. 483/2021 emessa in data
14/05/2021.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 7 di 25 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convennero in giudizio educendo: CP_7
- che la società attrice aveva stipulato nel mese di ottobre 1996 contratto verbale di c/c n. 11374 collegato a una apertura di credito di euro 250.000,00, nel mese di gennaio 2000 un contratto verbale di c/c n. 100874 collegato ad una apertura di credito di euro 600.000,00, nel mese di settembre 2007 un contratto verbale di c/c n.
103982 collegato ad una apertura di credito di euro 700.000,00 e infine nel mese di luglio 2009 un contratto di mutuo ipotecario di euro 1.700.000,00, la cui erogazione era avvenuta con accredito sul c/c n. 100874;
- che in relazione a detti rapporti di c/c, anche mediante perizia di parte, veniva accertata la sussistenza di usura (originaria e sopravvenuta), di illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale, in assenza peraltro di determinazione del tasso di interessi ultralegale, di invalidità della c.m.s. con riguardo al c/c 100874 e di erroneo conteggio delle date delle valute;
- che venivano contestati i saldi iniziali dei predetti rapporti di c/c;
- la nullità delle condizioni economiche del mutuo per carenza di determinatezza e
Par determinabilità, l'erronea indicazione dell' nonché l'effetto anatocistico derivante dall'accredito delle rate su conto sul quale è acceso fido di cassa;
- l'assenza di obbligazione di garanzia in capo agli attori persone fisiche.
Costituendosi in giudizio la banca convenuta contestava le suddette eccezioni, dopo aver eccepito preliminarmente la prescrizione con riguardo ai rapporti di c/c n. 11374 pagina 8 di 25 e 100874, ed evidenziando che: gli estratti conto erano stati tacitamente approvati;
la capitalizzazione trimestrale era legittima;
le condizioni applicate erano state concordate;
l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà; gravava sul correntista l'onere dalla prova inerente all'illegittimità del saldo iniziale;
la natura di contratti autonomi di garanzia dei negozi conclusi dai due attori persone fisiche.
Con la seconda memoria ex art. 183/6 c.p.c. l'istituto di credito provvedeva a depositare tutta la documentazione relativa ai rapporti contrattuali intrattenuti.
Con la successiva terza memoria gli attori disconoscevano la sottoscrizione pposta sui docc. 16,17,22,25,26. Parte_2
Nel corso del giudizio di prime cure è stata svolta una consulenza grafologica, nonché
CTU contabile.
Quanto al merito della controversia il tribunale osservava che era fondata l'eccezione di prescrizione svolta dalla banca, in quanto l'azione di ripetizione dell'indebito è
soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite del 13/6/2019 n. 15895
relativamente ai versamenti solutori e ripristinatori.
Rispetto a tale accertamento risulta dirimente la verifica della pattuizione di contratti di apertura di credito, ed il tribunale riteneva che l'onere probatorio relativo alla dimostrazione della loro stipulazione gravava sul correntista.
Conseguentemente il tribunale concludeva che nel presente caso in assenza di specifica prova della esistenza di contratti di apertura di conto corrente, le singole rimesse, in relazione ai due contratti stipulati in data anteriore al 13/3/2007, dovevano pagina 9 di 25 essere considerarsi tutte solutorie e la prescrizione decorreva dal decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di citazione.
Il tribunale riteneva invece infondata l'eccezione relativa alla tacita approvazione degli estratti conto.
Rispetto ai documenti disconosciuti il giudice di prime cure prendeva atto delle risultanze istruttorie, le quali avevano chiarito che risultavano autografe le seguenti firme: tutte le 4 sottoscrizioni (X1, X2, X5 e X6) apposte al doc. 11, recante i contratti “fideiussione” sottoscritti da e Parte_2 Pt_3
; entrambe le sottoscrizioni apposte al doc. 16, recante la scheda relativa al
[...]
contratto di conto corrente n. 100874; quanto al doc. 17, le sottoscrizioni apposte in data 30/08/2011 (X7) e in data 09.02.2016 (X23), recanti modifiche alle condizioni economiche del conto n. 100874; quanto al doc. 22, le sottoscrizioni apposte sulle modifiche delle condizioni economiche al c.c. 103982 del 30/08/2011 (X8) e
09.02.2016 (x24); tutte le sottoscrizioni apposte al doc. 25, relativo a contratto di credito dell'8/4/2014 (X9, X10, X11).
Mentre, tutte le sigle apposte in calce ai documenti di nr. 17 Controparte_1
del 2.12.15, 15.12.2014, 19.11.2015 e 29.3.2016 e al documento nr. 22 del 6.6.2014,
15.12.2014, 2.12.2015, 19.11.2015 e 29.3.2016 sono state ritenute apocrife, cioè non riconducibili alla mano di Parte_2
Ciò premesso, il tribunale quanto alla validità dei contratti di conto corrente sottoscritti, rilevava che, essendo oggetto di giudizio tre contratti di conto corrente pacificamente stipulati in epoca in cui era in vigore l'obbligo di forma scritta ad
pagina 10 di 25 substantiam, introdotto con L. 154/1992, doveva essere preliminarmente valutato il profilo inerente alla validità dei suddetti rapporti.
In merito al contratto di c/c n. 11374 non risultava prodotta la scheda negoziale, né
invero le condizioni di cui al doc. 12 potevano integrarne i contenuti, atteso che si limitavano ad una regolamentazione delle commissioni;
quindi veniva accertata la nullità di tale contratto per difetto di forma scritta ad substantiam.
Il tribunale precisava che “se è noto che dalla nullità del titolo deriva che nessun
interesse è dovuto, nel presente caso tale principio va coordinato con la domanda di
parte attrice, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., che ha limitato la domanda di accertamento
e ripetizione agli interessi “ultralegali”, sicché entro tale confine andrà
rideterminato il saldo di c.c., tenuto conto delle eventuali condizioni di cui al
predetto doc. 12”
Per quanto concerne invece gli altri due contratti di conto corrente, le eccezioni di illegittimità dei tassi di interesse per difetto di accordo erano infondate, in quanto gli stessi risultano validamente e specificamente stipulati, al pari delle commissioni.
Egualmente non era fondata la doglianza relativa alla distorta applicazione delle date contabili delle valute, concernente il presupposto che la banca convenuta avrebbe illegittimamente calcolato valute antecedenti rispetto alle date dei prelevamenti e ritardate rispetto alle date dei versamenti, in quanto era stata proposta in modo generico.
Ulteriormente il tribunale riteneva infondata l'eccezione di usurarietà oggettiva originaria del rapporto per difetto di allegazione, così come era infondata l'eccezione pagina 11 di 25 di usurarietà sopravvenuta, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Per quanto riguardava invece l'eccezione relativa all'illegittimità dell'anatocismo, il tribunale rilevava che i contratti 100874 e 103982 recavano l'espressa previsione di pari periodicità di capitalizzazione trimestrale, ed in adesione all'orientamento che riteneva che la pratica dell'anatocismo fosse stata vietata con la formulazione di cui all'art. 120 entrata in vigore il 1/1/2014, il rapporto di conto corrente veniva epurato dalla stessa a partire da tale data, ritenendosene invece valida la regolamentazione per il periodo precedente.
Preso atto che la CTU svolta aveva accertato la sussistenza di un credito della banca,
seppur ridotto, il tribunale rilevava che nessuna azione di ripetizione poteva essere accolta a favore del debitore principale.
Infine, il tribunale riteneva infondate le eccezioni di illegittimità del contratto di mutuo ipotecario prodotto in giudizio, in quanto risultava dalla scheda negoziale l'indicazione del tasso variabile pattuito, poi rideterminato con atto in data 20/4/2020,
recante specifico piano di ammortamento sottoscritto dalle parti. Ulteriormente la
Par allegazione relativa alla discrepanza fra l' indicato in contratto e quello rilevato risultava generica, né vi era una specifica allegazione in merito a quale sarebbe stato l'effetto distorsivo derivante dall'addebito delle rate del mutuo in conto corrente.
Inoltre, risultavano infondate le eccezioni di inesistenza di garanzia prestata dai e in quanto vi era la prova documentale delle fideiussioni Pt_3 Parte_2
omnibus dagli stessi rese, estese in ultimo fino all'importo di € 2.000.000,00 e con la pagina 12 di 25 precisazione che la garanzia era stata assunta anche per l'ipotesi di invalidità dei titoli, e con riguardo alla restituzione delle somme comunque erogate dalla banca.
Inoltre, l'istanza ex art. 210 c.p.c. relativa alla documentazione contrattuale e contabile dei rapporti oggetto di causa dall'anno 1996 al 2017 per poter procedere
alla ricostruzione integrale del rapporto era inammissibile nella misura in cui non veniva specificato l'oggetto di tale ordine, oltre che superflua.
In considerazione della reciproca soccombenza in relazione alle domande svolte, le spese di lite venivano integralmente compensate tra le parti, mentre le spese di CTU
venivano definitivamente poste a carico della banca.
In conclusione, il tribunale i) accertata la nullità del contratto di conto corrente n.
100874 per difetto di forma scritta nonché la illegittimità degli addebiti effettuati sui contratti di conto corrente n.11374 e n. 103982 a titolo di anatocismo e a far data dal
1/1/2014, rideterminava il saldo dei detti contratti rispettivamente in € 4.516,27, in € -
242.151,91 e in €-698.997,12; ii) rigettava le ulteriori domande di parte attrice;
iii)
compensava integralmente tra le parti le spese di lite;
iv) poneva definitivamente a carico di le spese di CTU, come Controparte_1
liquidate con i due separati decreti in atti;
v) condannava
[...]
al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al Controparte_1
contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8/4 bis del D.lgs 28/2010.
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza Parte_1
per i seguenti motivi: Parte_2 Parte_3
pagina 13 di 25 1)Violazione art. 116 c.p.c., art 119 Tub e art. 210 c.p.c per aver omesso di valutare la condotta della Banca che non consegnava i documenti bancari richiesti dal correntista e per aver rigettato l'istanza di esibizione formulata nel corso del giudizio dall'attore:
parte appellante eccepisce che è stata proposta istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB
per la consegna da parte della banca delle copie dei contratti conclusi dal 1996 al
2017 e degli estratti dei conti correnti, ed afferma che la banca sarebbe obbligata alla conservazione della documentazione bancaria senza limiti di tempo.
Dunque, parte appellante ritiene che l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. dovesse essere accolta.
2) Violazione art. 2697 c.c. - artt. 2727 – 2729 c.c. - art. 115 c.p.c. per aver omesso la valutazione delle prove documentali atte a provare l'esistenza degli affidamenti collegati ai rapporti distinti con i nn. 100874 – 103982 – 11374 ed aver accolto l'eccezione di prescrizione: parte appellante afferma che è pacifico che l'esistenza di un affidamento possa essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo ma anche ove si alleghi la stipula in forma verbale, per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, e sia desumibile ciò da elementi come la stabilità
e non occasionalità dell'esposizione a debito, l'entità del saldo, la mancanza di iniziative di rientro da parte della banca, la previsione di cms e di un tasso debitore ultra fido.
Dunque, era onere della banca dimostrare la mancata stipulazione.
Nel caso di specie parte attrice indica come prove dirette a dimostrare l'esistenza delle aperture di credito l'atto di revoca degli affidamenti in essere datato 25 gennaio pagina 14 di 25 ; gli estratti conto e i riassunti scalari che riportavano dall'anno 1998 CP_8
l'applicazione di cms e un costante saldo;
gli estratti conto al 30 settembre 1998 e al 3
settembre 2004 che riportavano i tassi debitori e l'aliquota delle cms.
Inoltre, gli atti di fideiussione rilasciati erano stati posti a garanzia anche delle aperture di credito concesse dalla banca, così come l'esistenza delle aperture di credito è confermata dalle modifiche contrattuali intervenute.
Parte appellante afferma che l'unico contratto di credito prodotto dalla banca, datato 8
aprile 2004, è rappresentato dall'apertura di credito allegata al doc. n. 25,
conseguentemente, in accoglimento del motivo, dovrà essere disposta la ricostruzione della prima contabile agli atti all'8 aprile 2004, prevedendo l'eliminazione di ogni addebito non essendo supportato da una valida pattuizione, e successivamente applicare le remunerazioni, per quanto valide, determinate convenzionalmente ai rapporti di credito connessi ai c/c n. 100874 e n. 103982.
Dunque, parte appellante espone che, a fronte delle presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno dell'esistenza delle aperture di credito, gravava sulla banca l'onere di dimostrare il limite degli affidamenti e la validità delle pattuizioni fonti degli addebiti annotati nei rapporti oggetto di causa.
3) Violazione art. 117 - 127 TUB per aver omesso di dichiarare la nullità dei contratti di apertura di credito stipulati in forma verbale e dei connessi accordi modificativi delle condizioni economiche e conseguentemente accolto l'eccezione di prescrizione formulata dalla controparte formulando, sulla base dell'indicato presupposto, un quesito errato al ctu chiamato a ricostruire i rapporti oggetto di causa: parte appellante pagina 15 di 25 contesta che il tribunale ha erroneamente limitato il ricalcolo a far data dal 13 marzo
2007 e applicato le condizioni determinate in accordi modificativi di condizioni economiche delle preesistenti aperture di credito. Accordi modificativi indicati dal ctu come validi, nonostante siano funzionalmente collegati ad aperture di credito stipulate in forma verbale, dunque che dovevano essere ritenuti nulli, unitamente ai contratti costitutivi.
Quindi parte appellante afferma che la domanda di ricostruzione avrebbe dovuto essere istruita, pertanto, indicando al CTU di procedere dalla prima contabile agli atti,
previo azzeramento del saldo negativo, stante l'omessa consegna dei documenti richiesti ex art. 119 TUB. Quindi al CTU si sarebbe dovuto chiedere di procedere:
- all'integrale espunzione degli addebiti operati dalla per l'arco temporale non CP_1
coperto da valide pattuizioni (art. 117, comma III, TUB);
- all' applicazione delle condizioni contrattuali contenute nei contratti costitutivi delle linee di credito (unico contratto valido: doc.all.25 fascicolo controparte) prodotti da controparte contenenti firme non apocrife;
- all'azzeramento dei saldi iniziali delle prime contabili agli atti dei tre conti correnti oggetto di causa.
Dunque, la prova dell'esistenza dei rapporti di credito neutralizza l'eccezione di prescrizione essendo i versamenti in conto corrente tutti ripristinatori, considerato che la banca non ha allegato il limite di utilizzo delle linee di credito connesse ai rapporti oggetto di causa.
4) Violazione art. 1418 c.c. – 1325 n. 4 c.c. - art. 117 TUB per aver correttamente pagina 16 di 25 dichiarato la nullità del contratto relativo al c/c n. 11374, errando, tuttavia, nella qualificazione dello stesso, nell'accogliere l'eccezione di prescrizione e nell'applicare le condizioni economiche riportate nel contratto dichiarato nullo: parte appellante eccepisce che il tribunale, dopo aver erroneamente dichiarato che l'attrice non aveva dato prova dell'esistenza delle linee di credito collegate ai rapporti 11374 e 100874,
ha qualificato, altrettanto erroneamente, il contratto rappresentato dal doc.all.12,
prodotto da controparte, come contratto di conto corrente di corrispondenza, in luogo di accordo modificativo delle condizioni economiche di una preesistente linea di credito. Tale errata qualificazione è stata posta a fondamento dell'inesistenza di rapporti di credito.
Inoltre, parte appellante censura il fatto che il tribunale, in considerazione della nullità del titolo, abbia sostituito l'interesse applicato dalla banca con l'interesse legale, in quanto l'art. 117 TUB consente l'applicazione del tasso sostitutivo esclusivamente nel caso di clausole contrattuali che rinviano agli usi.
5) Violazione art. 1283 c.c. e 120 Tub avendo disposto la ricostruzione del rapporto eliminando la capitalizzazione dall'anno 2014 in luogo che dalla prima contabile e applicato cms, cdf e civ e spese illegittime: parte appellante eccepisce che, rispetto ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000 la modifica introdotta dalla banca senza approvazione scritta del cliente deve essere considerata inefficace.
Inoltre, parte appellante afferma che risultano nulle per indeterminatezza le previsioni negli accordi modificativi delle condizioni economiche della cms, delle commissioni pagina 17 di 25 di disponibilità fondi, in quanto, pur essendo stata indicata la base di calcolo, è stato omesso ogni meccanismo operativo.
In conclusione, si chiede che venga eliminato l'anatocismo: per il conto corrente
103982 dal 7 settembre 2007 e per il periodo successivo al 1 gennaio 2014; per il conto corrente 11374 dalla prima contabile agli atti;
per il conto corrente 100874
dalla prima contabile agli atti.
6) Violazione art 1342 c.c. – artt. 1939 - 1418 c.c. non avendo dichiarato la nullità
delle fideiussioni connesse funzionalmente ai contratti di credito conclusi in forma verbale e per cui nulli ex art. 117 Tub in forza di una clausola vessatoria inefficace applicata in assenza di domanda di parte convenuta: parte appellante afferma che l'accertamento della nullità dei rapporti di credito collegata ai contratti di apertura di credito, si dovrà estendere anche ai rapporti accessori, ovvero alle fideiussioni.
Infatti, in ragione del carattere di accessorietà della garanzia fideiussoria all'obbligazioni principale, l'invalidità di questa si riverbera anche sulla fideiussione.
7) Violazione art. 91 c.p.c.: parte appellante contesta la statuizione di compensazione delle spese di lite, chiedendo che controparte sia condannata all'integrale refusione delle spese di lite del primo grado.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata eccepisce la novità delle conclusioni rassegnate in riferimento ai contratti di apertura di credito ex art. 345 c.p.c., nonché
l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto.
In data 4 marzo 2022 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. CP_3 pagina 18 di 25 in quanto, in forza di un atto di scissione stipulato con Controparte_3
in data 25 novembre 2020 Controparte_1 [...]
con sede sociale in Napoli, via Santa Brigida 39 (C.F. Controparte_3
) diveniva beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020, di un P.IVA_3
compendio di attività e passività, e tra i crediti ed i rapporti contrattuali inclusi nel compendio scisso in favore di vi sono quelli nei confronti della società CP_3
Cont (C.F./P.IVA e dei signori Controparte_10 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._9 Parte_3
, limitatamente ai contratti di conto corrente n. 100874 – C.F._10
103982 - 11374, e alle garanzie prestate dai signori e Parte_2 Pt_3
, con esclusione dunque del mutuo ipotecario n. 741531702.
[...]
Il terzo intervenuto domanda il rigetto delle eccezioni formulate essendo infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 gennaio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che parte appellata ha contestato l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle conclusioni rassegnate con riferimento ai contratti di apertura di credito.
L'eccezione è infondata, in quanto le conclusioni rassegnate non introducono nuove tematiche, censurando le specifiche statuizioni sul punto contenute nella sentenza pagina 19 di 25 impugnata.
***
Con il primo motivo parte appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui non ha accolto la richiesta ex art. 210 c.p.c.
Il motivo è infondato, rilevato che in primo luogo che non grava in capo alla banca un onere perpetuo di conservazione della documentazione, ma unicamente per dieci anni.
Inoltre, si rileva che, come riportato anche nella pronuncia impugnata, la banca ha prodotto in giudizio tutta la documentazione relativa i rapporti intrattenuti,
concernente il decennio antecedente alla proposizione del giudizio di prime cure,
nello specifico:
-rispetto al contratto di conto corrente n. 11374: i documenti nn. 12) accordo del
03/06/2016 sulla modifica delle condizioni economiche;
13) documenti di sintesi dal
31/12/2008 al 31/12/2016; 14) estratto Gazzetta Ufficiale 30/06/2000 Foglio
Inserzioni n. 151 (comunicazione adeguamento delibera CICR 09.02.2000); 15)
estratto conto corrente al 30/06/2000 (comunicazione adeguamento delibera CICR
09.02.2000);
- relativamente al conto corrente n. 100874: i documenti nn. 16) contratto di conto corrente del 05/11/2003; 17) accordi di modifica delle condizioni economiche del
30/08/2011, del 27/05/2014, del 26/06/2014, del 15/12/2014, del 02/01/2015, del
31/03/2015, del 14/05/2015, del 02/12/2015, del 19/11/2015, del 09/02/2016, del
29/03/2016; 18) documenti di sintesi dal 31/12/2008 al 31/12/2016; 19) rigenerazione pagina 20 di 25 estratto conto al 31/12/2003 e al 31/03/2004;
- con riferimento al contratto di conto corrente n. 103982: 20) contratto di conto corrente del 07/09/2007 – conferimento delega ad operare – scheda firma;
21)
documenti di sintesi dal 31/12/2008 al 31/12/2016; 22) accordi di modifica delle condizioni economiche del 27/05/2014, del 30/08/2011, del 06/06/2014, del
26/06/2014, del 15/12/2014, del 02/01/2015, del 31/03/2015, del 14/05/2015,
02/12/2015, del 19/11/2015, del 09/02/2016, del 29/03/2016; 23) rigenerazione estratto conto al 30/09/2007 e al 31/12/2007;
- ulteriori documenti sui rapporti di conto corrente: i documenti: 24) Lettere revoca degli affidamenti del 25/01/2017 inviata ai garanti;
25) Lettera contratto di credito del
08/04/2014 utilizzabile mediante apertura di credito regolata su c/c n. 100874 -
103982; 26) Lettera contratto di credito del 12/05/2015 utilizzabile mediante apertura di credito regolata su c/c n. 103982 - 100874;
-sul contratto di mutuo: i documenti: 27) contratto di mutuo del 02/07/2009; 28) atto di erogazione parziale del 30/07/2009; 29) atto di erogazione parziale del 06/11/2009;
30) atto di erogazione e quietanza finale del 20/04/2010; 31) sospensione pagamento rate del 03/05/2013; 32) piano di ammortamento;
33) Lettere decadenza dal beneficio del termine – intimazione di pagamento 21/02/2017 inviata ai garanti.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
***
Preso atto della connessione del secondo, terzo e quarto motivo di appello, il Collegio
reputa opportuna la trattazione congiunta degli stessi. pagina 21 di 25 Con essi parte appellante afferma la sussistenza di contratti di apertura di credito connessi ai contratti di conto corrente oggetto di causa, nonché la rilevanza degli stessi rispetto alla valutazione della prescrizione.
In primo luogo, il Collegio rileva che, in conformità all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, il correntista può dimostrare l'esistenza di un affidamento anche tramite l'allegazione della stipulazione in forma verbale e attraverso prove indirette, mentre è onere della banca la dimostrazione della prova scritta del contratto e delle pattuizioni in esso previste.
Nel caso di specie, parte appellante tramite indizi gravi, precisi e concordanti ha fornito la prova della presenza di aperture di credito connesse ai contratti di conto corrente oggetto di causa.
In particolare, parte appellante attraverso il doc. all. 3 del fascicolo di primo grado,
ovvero l'atto di revoca degli affidamenti in essere alla data del 25 gennaio 2017, ha provato la sussistenza di affidamenti connessi ai contratti di conto corrente.
Tutto quanto considerato la Corte dispone la rimessione della causa in istruttoria,
affinchè il CTU svolga le verifiche ritenute opportune, indicate come da separata ordinanza.
***
Con il quinto motivo parte appellante eccepisce l'illegittimità della capitalizzazione applicata per tutta la durata del rapporto.
Il motivo è fondato;
in conformità al proprio consolidato orientamento il Collegio
preso atto della illegittimità della prassi anatocistica ante 2000, quanto pagina 22 di 25 all'adeguamento alla Delibera CIRC del 09/02/2000, osserva che la Corte di
Cassazione ha chiarito che “l'invio al correntista degli estratti conto recanti
l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche
sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo
successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola
regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita
convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti
soggetti alla nuova disciplina.” (Cassazione civile sez. I, 21/06/2021, n.17634) .
In considerazione di quanto premesso, va disposto accertamento peritale al fine di verificare se, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, vi sia stata stipulazione di apposita clausola anatocistica, recante previsione di pari periodicità di capitalizzazione ed indicazione di TAN e TAE, e che risulti sorretta da specifica approvazione per iscritto, ex art.1341, secondo comma, cc (in caso contrario dovendosi depurare il saldo del c/c dall'effetto anatocistico per tutta la durata del rapporto.
Ciò s'intende per i restanti rapporti contrattuali di conto corrente, mentre per quello a n.11374, per il quale non consta prova della stipulazione in forma scritta del contratto, tanto meno può ritenersi dimostrata la presenza in contratto di una clausola recante specifica pattuizione dell'interesse anatocistico di pari periodicità, in conformità alla disciplina di cui alla Delibera CICR del 09/02/2000, in combinato disposto con l'art.120 TUB in allora novellato.
Pertanto, accertata l'invalidità della pattuizione anatocistica quanto al c/c 11374,
pagina 23 di 25 nonché per tutti i rapporti contrattuali con riferimento al periodo temporale antecedente l'entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art.120 TUB novellato in combinato disposto con il DM 9/02/2000, occorre procedere alla rideterminazione del saldo fatta esclusione per tutta la durata del rapporto dell'interesse anatocistico quanto al predetto conto 11374 e viceversa andando a verificare a mezzo CTU la sussistenza o meno dei presupposti di fatto per la valida pattuizione dell'interesse anatocistico sino al 2014 per gli altri rapporti di c/c oggetto di causa.
Per tale motivo il Collegio dispone la rimessione in istruttoria della causa ai fini della rideterminazione del saldo dei conti correnti per cui è causa secondo i criteri dianzi esposti.
Preso atto della rimessione della controversia in istruttoria, il Collegio riserva l'analisi degli ulteriori motivi proposti, a seguito delle risultanze istruttorie, come disposte da separata ordinanza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta il primo motivo di appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza Tribunale di Parte_2 Parte_3
Mantova. Sez. II pubblicata in data 14 maggio 2021 con il n.483/2021,
- in parziale accoglimento del quinto motivo di gravame, dichiara nulla la pattuizione anatocistica per tutti i rapporti quanto al periodo temporale antecedente l'entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art.120 TUB novellato in combinato disposto con il DM 9/02/2000 e per il solo c/c n.11374 quanto all'intera durata del contratto,
pagina 24 di 25 ed indebiti gli addebiti a tale titolo effettuati a tale titolo dalla banca;
dispone ulteriori accertamenti in ordine alla validità o meno della pattuizione anatocistica con riguardo agli altri rapporti di conto corrente oggetto di causa;
-dispone quindi la rimessione della causa in istruttoria, come da quesito in separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 25 di 25
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 1069/2021 iscritto a ruolo in data 20 ottobre 2021 e posta
in decisione all'udienza collegiale del 29 gennaio 2025
d a
in persona dell'Amministratore Unico Parte_1 Parte_2
con sede in Porto Mantovano (MN), Via Pasolini n. 7,
[...]
(C.F. , e la signora nata a [...] il 19 P.IVA_1 Parte_2
pagina 1 di 25 marzo 1957, residente a [...], (C.F.
), e il signor , nato a [...], il [...] C.F._1 Parte_3
e residente a [...], (C.F.
) tutti rappresentati e difesi nel presente procedimento dagli C.F._2
avv.ti ZANUSO ALBERTO (C.F. ) e ZANUSO ELENA (C.F. C.F._3
) del Foro di Verona, procuratori domiciliatari. C.F._4
APPELLANTE
c o n t r o
C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del Dott. nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_2
) nella qualità di responsabile di settore di capogruppo C.F._5
bancaria con funzione “recupero crediti” della Controparte_1
e come tale legale rappresentante della medesima in forza della procura
[...]
15.06.2021 nn. 40124/20466, rappresentata e difesa dall'Avv. BRIGNONE
DANIELA (C.F. ) procuratore domiciliatario. C.F._6
APPELLATO
e già Controparte_3 Controparte_4
con sede legale in Napoli, Via Santa Brigida n. 39, (C.F.
[...]
), in persona del suo procuratore dott. (C.F. P.IVA_3 Controparte_5
, rappresentata e difesa dall'avv. LIMATOLA C.F._7
pagina 2 di 25 (C.F. ) procuratore domiciliatario come da CP_6 C.F._8
procura in atti.
TERZO INTERVENUTO EX ART. 111 C.P.C.
e posta in decisione all'udienza collegiale del 29 gennaio 2025 avente ad oggetto:
Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario,
anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova. Sez. II pubblicata in data 14
maggio 2021 con il n.483/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Si chiede:
• Che venga disposta la rinnovazione della ctu
contabile a cui demandare il seguente quesito: a) per il conto corrente n. 11374,
considerata la nullità dei contratti di credito collegati al rapporto per difetto di
forma scritta, ricostruire il rapporto dalla prima contabile agli atti (1998)
eliminando ogni addebito di competenze e capitalizzazione degli interessi operato
dalla con azzeramento del primo saldo negativo;
CP_1
b) per il conto corrente n. 100874, considerata la nullità dei contratti di credito
collegati al rapporto per difetto di forma scritta (non essendo i documenti 16 e 17 del
fascicolo controparte i documenti costitutivi delle linee di credito per mancanza degli pagina 3 di 25 elementi essenziali), ricostruire il rapporto dalla prima contabile agli atti (2004)
eliminando ogni addebito di competenze e capitalizzazione degli interessi operato
dalla con azzeramento del primo saldo negativo, salvo dall'8 aprile 2014 per CP_1
quanto regolamentato nel doc.all.25 quale unico contratto di credito predisposto in
forma scritta.
c) per il conto corrente n. 103982, dichiarare la nullità delle aperture di credito per
difetto di forma scritta (non essendo i documenti 20 e 22 del fascicolo controparte i
documenti costitutivi delle linee di credito per mancanza degli elementi essenziali),
ricostruire il rapporto dalla prima contabile agli atti (2004) eliminando ogni
addebito di competenze operato dalla con azzeramento del primo saldo CP_1
negativo, salvo che per quanto regolamentato dall'8 aprile 2014 nel doc.all.25, quale
unico contratto di credito predisposto in forma scritta.
• Ordinare alla Banca convenuta la produzione degli eventuali contratti bancari
conclusi in forma scritta dal 1996 al 2017 aventi ad oggetto la regolamentazione
delle aperture di credito collegate ai rapporti di conto corrente nn. 100874 103982
11374, nonché gli estratti dei conti correnti, completi dei relativi scalari, dalla data
di apertura alla revoca.
****
Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle formulate istanze istruttorie, in
riforma della impugnata sentenza n. 483/2021 emessa dal Tribunale di Mantova, per
i motivi di impugnazione esposti nell'atto introduttivo:
1) Accertare e dichiarare la nullità delle aperture di credito connesse ai rapporti nn.
100874, 103982 11374 e dei contratti modificativi delle condizioni economiche
pagina 4 di 25 essendo stati conclusi in forma verbale sino al contratto concluso l'8 aprile 2014
(doc.all.25 fascicolo controparte).
2) Accertare e dichiarare che i signori e non Parte_2 Parte_3
garantivano, per i motivi esposti in narrativa, la complessa posizione debitoria
oggetto della presente controversia.
3) Accertare e dichiarare, in relazione ai rapporti di conto corrente 100874 - 103982
- 11374 di corrispondenza assistiti da aperture di credito, meglio descritte nella
parte narrativa dell'atto di citazione di primo grado riprodotto nel presente atto di
appello, l'illegittima applicazione:
a) di interessi e remunerazioni in quanto applicati in assenza di una valida
pattuizione (1284, III comma, c.c. – 117 Tub - 1346 c.c.);
b) della capitalizzazione trimestrale di interessi e remunerazioni parallele in assenza
di valida pattuizione regolatrice dell'effetto anatocistico (1346 c.c. – 1283 c.c. - artt.
1- 3 -6 Delibera CICR 9.02.2000);
c) di commissioni di massimo scoperto in quanto non dovute e, comunque, in assenza
di una valida pattuizione regolatrice dei rapporti (1346 c.c. – 1418 c.c.);
d) di movimenti negativi effettuati con indicazioni di date di valute non pattuite e non
con le date contabili di ogni singola operazione;
e) di interessi a credito del correntista in misura inferiore al tasso legale;
f) di ogni altra spesa a qualsiasi titolo richiesta in quanto non espressamente
pattuita; e, per l'effetto, rideterminare il saldo dei menzionati conti correnti e dei
rapporti ad esso connessi (partendo da un saldo pari a zero rispetto a quelli negativi
indicati nelle prime contabili agli atti), per i motivi in fatto e in diritto esposti.
pagina 5 di 25 ****
4) Condannare la società convenuta alla rifusione di compensi e spese di lite, oltre
rimborso forfetario e accessori come per legge del presente grado e del precedente.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe le pronunzie e le declaratorie del
caso, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, a totale conferma della
sentenza n. 483/2021 del Tribunale di Mantova, così giudicare:
In via pregiudiziale
- Dichiarare l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c., o secondo la formula ritenuta più
opportuna di legge o di giustizia, della domanda nuova proposta dagli appellanti
nella citazione 12.10.2021, con ogni conseguente pronuncia e statuizione.
In via preliminare
- Con riferimento ai rapporti di conto corrente n. 11374 e n. 100874 accertare e
dichiarare la prescrizione decennale del diritto di parte attrice alla ripetizione
(anche tramite il mero accertamento del nuovo saldo di conto corrente) di tutte le
somme contabilizzate ed annotate dalla banca, nessuna esclusa, in esecuzione di tutte
le operazioni concluse tra le parti in data anteriore al decimo anno precedente il
13.3.2017 (e quindi ante 13.03.2007), corrispondente alla data di notifica dell'atto di
citazione, o la diversa data che verrà accertata in corso di causa.
Nel merito
pagina 6 di 25 - Ferme restando le precedenti assorbenti eccezioni, respingere le domande tutte
avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
In ogni caso
- Con condanna alla rifusione delle spese di lite del doppio grado.
In sede istruttoria
- L'appellata reitera poi la propria opposizione all'accoglimento delle istanze
istruttorie degli attori, per le ragioni sopra evidenziate.
- Si fa salva ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione.”
Del terzo intervenuto ex art. 111 c.p.c.
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza e/o
eccezione, così giudicare:
Nel merito:
Respingere le domande formulate ex adverso in quanto infondate in fatto e in diritto
e comunque non provate, per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare
in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Mantova n. 483/2021 emessa in data
14/05/2021.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 7 di 25 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convennero in giudizio educendo: CP_7
- che la società attrice aveva stipulato nel mese di ottobre 1996 contratto verbale di c/c n. 11374 collegato a una apertura di credito di euro 250.000,00, nel mese di gennaio 2000 un contratto verbale di c/c n. 100874 collegato ad una apertura di credito di euro 600.000,00, nel mese di settembre 2007 un contratto verbale di c/c n.
103982 collegato ad una apertura di credito di euro 700.000,00 e infine nel mese di luglio 2009 un contratto di mutuo ipotecario di euro 1.700.000,00, la cui erogazione era avvenuta con accredito sul c/c n. 100874;
- che in relazione a detti rapporti di c/c, anche mediante perizia di parte, veniva accertata la sussistenza di usura (originaria e sopravvenuta), di illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale, in assenza peraltro di determinazione del tasso di interessi ultralegale, di invalidità della c.m.s. con riguardo al c/c 100874 e di erroneo conteggio delle date delle valute;
- che venivano contestati i saldi iniziali dei predetti rapporti di c/c;
- la nullità delle condizioni economiche del mutuo per carenza di determinatezza e
Par determinabilità, l'erronea indicazione dell' nonché l'effetto anatocistico derivante dall'accredito delle rate su conto sul quale è acceso fido di cassa;
- l'assenza di obbligazione di garanzia in capo agli attori persone fisiche.
Costituendosi in giudizio la banca convenuta contestava le suddette eccezioni, dopo aver eccepito preliminarmente la prescrizione con riguardo ai rapporti di c/c n. 11374 pagina 8 di 25 e 100874, ed evidenziando che: gli estratti conto erano stati tacitamente approvati;
la capitalizzazione trimestrale era legittima;
le condizioni applicate erano state concordate;
l'infondatezza dell'eccezione di usurarietà; gravava sul correntista l'onere dalla prova inerente all'illegittimità del saldo iniziale;
la natura di contratti autonomi di garanzia dei negozi conclusi dai due attori persone fisiche.
Con la seconda memoria ex art. 183/6 c.p.c. l'istituto di credito provvedeva a depositare tutta la documentazione relativa ai rapporti contrattuali intrattenuti.
Con la successiva terza memoria gli attori disconoscevano la sottoscrizione pposta sui docc. 16,17,22,25,26. Parte_2
Nel corso del giudizio di prime cure è stata svolta una consulenza grafologica, nonché
CTU contabile.
Quanto al merito della controversia il tribunale osservava che era fondata l'eccezione di prescrizione svolta dalla banca, in quanto l'azione di ripetizione dell'indebito è
soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite del 13/6/2019 n. 15895
relativamente ai versamenti solutori e ripristinatori.
Rispetto a tale accertamento risulta dirimente la verifica della pattuizione di contratti di apertura di credito, ed il tribunale riteneva che l'onere probatorio relativo alla dimostrazione della loro stipulazione gravava sul correntista.
Conseguentemente il tribunale concludeva che nel presente caso in assenza di specifica prova della esistenza di contratti di apertura di conto corrente, le singole rimesse, in relazione ai due contratti stipulati in data anteriore al 13/3/2007, dovevano pagina 9 di 25 essere considerarsi tutte solutorie e la prescrizione decorreva dal decennio anteriore alla data di notifica dell'atto di citazione.
Il tribunale riteneva invece infondata l'eccezione relativa alla tacita approvazione degli estratti conto.
Rispetto ai documenti disconosciuti il giudice di prime cure prendeva atto delle risultanze istruttorie, le quali avevano chiarito che risultavano autografe le seguenti firme: tutte le 4 sottoscrizioni (X1, X2, X5 e X6) apposte al doc. 11, recante i contratti “fideiussione” sottoscritti da e Parte_2 Pt_3
; entrambe le sottoscrizioni apposte al doc. 16, recante la scheda relativa al
[...]
contratto di conto corrente n. 100874; quanto al doc. 17, le sottoscrizioni apposte in data 30/08/2011 (X7) e in data 09.02.2016 (X23), recanti modifiche alle condizioni economiche del conto n. 100874; quanto al doc. 22, le sottoscrizioni apposte sulle modifiche delle condizioni economiche al c.c. 103982 del 30/08/2011 (X8) e
09.02.2016 (x24); tutte le sottoscrizioni apposte al doc. 25, relativo a contratto di credito dell'8/4/2014 (X9, X10, X11).
Mentre, tutte le sigle apposte in calce ai documenti di nr. 17 Controparte_1
del 2.12.15, 15.12.2014, 19.11.2015 e 29.3.2016 e al documento nr. 22 del 6.6.2014,
15.12.2014, 2.12.2015, 19.11.2015 e 29.3.2016 sono state ritenute apocrife, cioè non riconducibili alla mano di Parte_2
Ciò premesso, il tribunale quanto alla validità dei contratti di conto corrente sottoscritti, rilevava che, essendo oggetto di giudizio tre contratti di conto corrente pacificamente stipulati in epoca in cui era in vigore l'obbligo di forma scritta ad
pagina 10 di 25 substantiam, introdotto con L. 154/1992, doveva essere preliminarmente valutato il profilo inerente alla validità dei suddetti rapporti.
In merito al contratto di c/c n. 11374 non risultava prodotta la scheda negoziale, né
invero le condizioni di cui al doc. 12 potevano integrarne i contenuti, atteso che si limitavano ad una regolamentazione delle commissioni;
quindi veniva accertata la nullità di tale contratto per difetto di forma scritta ad substantiam.
Il tribunale precisava che “se è noto che dalla nullità del titolo deriva che nessun
interesse è dovuto, nel presente caso tale principio va coordinato con la domanda di
parte attrice, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., che ha limitato la domanda di accertamento
e ripetizione agli interessi “ultralegali”, sicché entro tale confine andrà
rideterminato il saldo di c.c., tenuto conto delle eventuali condizioni di cui al
predetto doc. 12”
Per quanto concerne invece gli altri due contratti di conto corrente, le eccezioni di illegittimità dei tassi di interesse per difetto di accordo erano infondate, in quanto gli stessi risultano validamente e specificamente stipulati, al pari delle commissioni.
Egualmente non era fondata la doglianza relativa alla distorta applicazione delle date contabili delle valute, concernente il presupposto che la banca convenuta avrebbe illegittimamente calcolato valute antecedenti rispetto alle date dei prelevamenti e ritardate rispetto alle date dei versamenti, in quanto era stata proposta in modo generico.
Ulteriormente il tribunale riteneva infondata l'eccezione di usurarietà oggettiva originaria del rapporto per difetto di allegazione, così come era infondata l'eccezione pagina 11 di 25 di usurarietà sopravvenuta, in conformità a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Per quanto riguardava invece l'eccezione relativa all'illegittimità dell'anatocismo, il tribunale rilevava che i contratti 100874 e 103982 recavano l'espressa previsione di pari periodicità di capitalizzazione trimestrale, ed in adesione all'orientamento che riteneva che la pratica dell'anatocismo fosse stata vietata con la formulazione di cui all'art. 120 entrata in vigore il 1/1/2014, il rapporto di conto corrente veniva epurato dalla stessa a partire da tale data, ritenendosene invece valida la regolamentazione per il periodo precedente.
Preso atto che la CTU svolta aveva accertato la sussistenza di un credito della banca,
seppur ridotto, il tribunale rilevava che nessuna azione di ripetizione poteva essere accolta a favore del debitore principale.
Infine, il tribunale riteneva infondate le eccezioni di illegittimità del contratto di mutuo ipotecario prodotto in giudizio, in quanto risultava dalla scheda negoziale l'indicazione del tasso variabile pattuito, poi rideterminato con atto in data 20/4/2020,
recante specifico piano di ammortamento sottoscritto dalle parti. Ulteriormente la
Par allegazione relativa alla discrepanza fra l' indicato in contratto e quello rilevato risultava generica, né vi era una specifica allegazione in merito a quale sarebbe stato l'effetto distorsivo derivante dall'addebito delle rate del mutuo in conto corrente.
Inoltre, risultavano infondate le eccezioni di inesistenza di garanzia prestata dai e in quanto vi era la prova documentale delle fideiussioni Pt_3 Parte_2
omnibus dagli stessi rese, estese in ultimo fino all'importo di € 2.000.000,00 e con la pagina 12 di 25 precisazione che la garanzia era stata assunta anche per l'ipotesi di invalidità dei titoli, e con riguardo alla restituzione delle somme comunque erogate dalla banca.
Inoltre, l'istanza ex art. 210 c.p.c. relativa alla documentazione contrattuale e contabile dei rapporti oggetto di causa dall'anno 1996 al 2017 per poter procedere
alla ricostruzione integrale del rapporto era inammissibile nella misura in cui non veniva specificato l'oggetto di tale ordine, oltre che superflua.
In considerazione della reciproca soccombenza in relazione alle domande svolte, le spese di lite venivano integralmente compensate tra le parti, mentre le spese di CTU
venivano definitivamente poste a carico della banca.
In conclusione, il tribunale i) accertata la nullità del contratto di conto corrente n.
100874 per difetto di forma scritta nonché la illegittimità degli addebiti effettuati sui contratti di conto corrente n.11374 e n. 103982 a titolo di anatocismo e a far data dal
1/1/2014, rideterminava il saldo dei detti contratti rispettivamente in € 4.516,27, in € -
242.151,91 e in €-698.997,12; ii) rigettava le ulteriori domande di parte attrice;
iii)
compensava integralmente tra le parti le spese di lite;
iv) poneva definitivamente a carico di le spese di CTU, come Controparte_1
liquidate con i due separati decreti in atti;
v) condannava
[...]
al pagamento in favore dello Stato di una somma pari al Controparte_1
contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8/4 bis del D.lgs 28/2010.
***
Propongono appello avverso la predetta sentenza Parte_1
per i seguenti motivi: Parte_2 Parte_3
pagina 13 di 25 1)Violazione art. 116 c.p.c., art 119 Tub e art. 210 c.p.c per aver omesso di valutare la condotta della Banca che non consegnava i documenti bancari richiesti dal correntista e per aver rigettato l'istanza di esibizione formulata nel corso del giudizio dall'attore:
parte appellante eccepisce che è stata proposta istanza stragiudiziale ex art. 119 TUB
per la consegna da parte della banca delle copie dei contratti conclusi dal 1996 al
2017 e degli estratti dei conti correnti, ed afferma che la banca sarebbe obbligata alla conservazione della documentazione bancaria senza limiti di tempo.
Dunque, parte appellante ritiene che l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. dovesse essere accolta.
2) Violazione art. 2697 c.c. - artt. 2727 – 2729 c.c. - art. 115 c.p.c. per aver omesso la valutazione delle prove documentali atte a provare l'esistenza degli affidamenti collegati ai rapporti distinti con i nn. 100874 – 103982 – 11374 ed aver accolto l'eccezione di prescrizione: parte appellante afferma che è pacifico che l'esistenza di un affidamento possa essere dimostrata non soltanto tramite il documento costitutivo ma anche ove si alleghi la stipula in forma verbale, per il tramite di prove indirette quali estratti conto, riassunti scalari, e sia desumibile ciò da elementi come la stabilità
e non occasionalità dell'esposizione a debito, l'entità del saldo, la mancanza di iniziative di rientro da parte della banca, la previsione di cms e di un tasso debitore ultra fido.
Dunque, era onere della banca dimostrare la mancata stipulazione.
Nel caso di specie parte attrice indica come prove dirette a dimostrare l'esistenza delle aperture di credito l'atto di revoca degli affidamenti in essere datato 25 gennaio pagina 14 di 25 ; gli estratti conto e i riassunti scalari che riportavano dall'anno 1998 CP_8
l'applicazione di cms e un costante saldo;
gli estratti conto al 30 settembre 1998 e al 3
settembre 2004 che riportavano i tassi debitori e l'aliquota delle cms.
Inoltre, gli atti di fideiussione rilasciati erano stati posti a garanzia anche delle aperture di credito concesse dalla banca, così come l'esistenza delle aperture di credito è confermata dalle modifiche contrattuali intervenute.
Parte appellante afferma che l'unico contratto di credito prodotto dalla banca, datato 8
aprile 2004, è rappresentato dall'apertura di credito allegata al doc. n. 25,
conseguentemente, in accoglimento del motivo, dovrà essere disposta la ricostruzione della prima contabile agli atti all'8 aprile 2004, prevedendo l'eliminazione di ogni addebito non essendo supportato da una valida pattuizione, e successivamente applicare le remunerazioni, per quanto valide, determinate convenzionalmente ai rapporti di credito connessi ai c/c n. 100874 e n. 103982.
Dunque, parte appellante espone che, a fronte delle presunzioni gravi, precise e concordanti a sostegno dell'esistenza delle aperture di credito, gravava sulla banca l'onere di dimostrare il limite degli affidamenti e la validità delle pattuizioni fonti degli addebiti annotati nei rapporti oggetto di causa.
3) Violazione art. 117 - 127 TUB per aver omesso di dichiarare la nullità dei contratti di apertura di credito stipulati in forma verbale e dei connessi accordi modificativi delle condizioni economiche e conseguentemente accolto l'eccezione di prescrizione formulata dalla controparte formulando, sulla base dell'indicato presupposto, un quesito errato al ctu chiamato a ricostruire i rapporti oggetto di causa: parte appellante pagina 15 di 25 contesta che il tribunale ha erroneamente limitato il ricalcolo a far data dal 13 marzo
2007 e applicato le condizioni determinate in accordi modificativi di condizioni economiche delle preesistenti aperture di credito. Accordi modificativi indicati dal ctu come validi, nonostante siano funzionalmente collegati ad aperture di credito stipulate in forma verbale, dunque che dovevano essere ritenuti nulli, unitamente ai contratti costitutivi.
Quindi parte appellante afferma che la domanda di ricostruzione avrebbe dovuto essere istruita, pertanto, indicando al CTU di procedere dalla prima contabile agli atti,
previo azzeramento del saldo negativo, stante l'omessa consegna dei documenti richiesti ex art. 119 TUB. Quindi al CTU si sarebbe dovuto chiedere di procedere:
- all'integrale espunzione degli addebiti operati dalla per l'arco temporale non CP_1
coperto da valide pattuizioni (art. 117, comma III, TUB);
- all' applicazione delle condizioni contrattuali contenute nei contratti costitutivi delle linee di credito (unico contratto valido: doc.all.25 fascicolo controparte) prodotti da controparte contenenti firme non apocrife;
- all'azzeramento dei saldi iniziali delle prime contabili agli atti dei tre conti correnti oggetto di causa.
Dunque, la prova dell'esistenza dei rapporti di credito neutralizza l'eccezione di prescrizione essendo i versamenti in conto corrente tutti ripristinatori, considerato che la banca non ha allegato il limite di utilizzo delle linee di credito connesse ai rapporti oggetto di causa.
4) Violazione art. 1418 c.c. – 1325 n. 4 c.c. - art. 117 TUB per aver correttamente pagina 16 di 25 dichiarato la nullità del contratto relativo al c/c n. 11374, errando, tuttavia, nella qualificazione dello stesso, nell'accogliere l'eccezione di prescrizione e nell'applicare le condizioni economiche riportate nel contratto dichiarato nullo: parte appellante eccepisce che il tribunale, dopo aver erroneamente dichiarato che l'attrice non aveva dato prova dell'esistenza delle linee di credito collegate ai rapporti 11374 e 100874,
ha qualificato, altrettanto erroneamente, il contratto rappresentato dal doc.all.12,
prodotto da controparte, come contratto di conto corrente di corrispondenza, in luogo di accordo modificativo delle condizioni economiche di una preesistente linea di credito. Tale errata qualificazione è stata posta a fondamento dell'inesistenza di rapporti di credito.
Inoltre, parte appellante censura il fatto che il tribunale, in considerazione della nullità del titolo, abbia sostituito l'interesse applicato dalla banca con l'interesse legale, in quanto l'art. 117 TUB consente l'applicazione del tasso sostitutivo esclusivamente nel caso di clausole contrattuali che rinviano agli usi.
5) Violazione art. 1283 c.c. e 120 Tub avendo disposto la ricostruzione del rapporto eliminando la capitalizzazione dall'anno 2014 in luogo che dalla prima contabile e applicato cms, cdf e civ e spese illegittime: parte appellante eccepisce che, rispetto ai contratti in essere alla data di entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000 la modifica introdotta dalla banca senza approvazione scritta del cliente deve essere considerata inefficace.
Inoltre, parte appellante afferma che risultano nulle per indeterminatezza le previsioni negli accordi modificativi delle condizioni economiche della cms, delle commissioni pagina 17 di 25 di disponibilità fondi, in quanto, pur essendo stata indicata la base di calcolo, è stato omesso ogni meccanismo operativo.
In conclusione, si chiede che venga eliminato l'anatocismo: per il conto corrente
103982 dal 7 settembre 2007 e per il periodo successivo al 1 gennaio 2014; per il conto corrente 11374 dalla prima contabile agli atti;
per il conto corrente 100874
dalla prima contabile agli atti.
6) Violazione art 1342 c.c. – artt. 1939 - 1418 c.c. non avendo dichiarato la nullità
delle fideiussioni connesse funzionalmente ai contratti di credito conclusi in forma verbale e per cui nulli ex art. 117 Tub in forza di una clausola vessatoria inefficace applicata in assenza di domanda di parte convenuta: parte appellante afferma che l'accertamento della nullità dei rapporti di credito collegata ai contratti di apertura di credito, si dovrà estendere anche ai rapporti accessori, ovvero alle fideiussioni.
Infatti, in ragione del carattere di accessorietà della garanzia fideiussoria all'obbligazioni principale, l'invalidità di questa si riverbera anche sulla fideiussione.
7) Violazione art. 91 c.p.c.: parte appellante contesta la statuizione di compensazione delle spese di lite, chiedendo che controparte sia condannata all'integrale refusione delle spese di lite del primo grado.
***
Costituendosi in giudizio parte appellata eccepisce la novità delle conclusioni rassegnate in riferimento ai contratti di apertura di credito ex art. 345 c.p.c., nonché
l'infondatezza in fatto ed in diritto dell'appello proposto.
In data 4 marzo 2022 è intervenuta in giudizio ex art. 111 c.p.c. CP_3 pagina 18 di 25 in quanto, in forza di un atto di scissione stipulato con Controparte_3
in data 25 novembre 2020 Controparte_1 [...]
con sede sociale in Napoli, via Santa Brigida 39 (C.F. Controparte_3
) diveniva beneficiaria, con effetto dal 1° dicembre 2020, di un P.IVA_3
compendio di attività e passività, e tra i crediti ed i rapporti contrattuali inclusi nel compendio scisso in favore di vi sono quelli nei confronti della società CP_3
Cont (C.F./P.IVA e dei signori Controparte_10 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._9 Parte_3
, limitatamente ai contratti di conto corrente n. 100874 – C.F._10
103982 - 11374, e alle garanzie prestate dai signori e Parte_2 Pt_3
, con esclusione dunque del mutuo ipotecario n. 741531702.
[...]
Il terzo intervenuto domanda il rigetto delle eccezioni formulate essendo infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 gennaio 2025 la causa è stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che parte appellata ha contestato l'inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle conclusioni rassegnate con riferimento ai contratti di apertura di credito.
L'eccezione è infondata, in quanto le conclusioni rassegnate non introducono nuove tematiche, censurando le specifiche statuizioni sul punto contenute nella sentenza pagina 19 di 25 impugnata.
***
Con il primo motivo parte appellante censura la pronuncia di prime cure nella parte in cui non ha accolto la richiesta ex art. 210 c.p.c.
Il motivo è infondato, rilevato che in primo luogo che non grava in capo alla banca un onere perpetuo di conservazione della documentazione, ma unicamente per dieci anni.
Inoltre, si rileva che, come riportato anche nella pronuncia impugnata, la banca ha prodotto in giudizio tutta la documentazione relativa i rapporti intrattenuti,
concernente il decennio antecedente alla proposizione del giudizio di prime cure,
nello specifico:
-rispetto al contratto di conto corrente n. 11374: i documenti nn. 12) accordo del
03/06/2016 sulla modifica delle condizioni economiche;
13) documenti di sintesi dal
31/12/2008 al 31/12/2016; 14) estratto Gazzetta Ufficiale 30/06/2000 Foglio
Inserzioni n. 151 (comunicazione adeguamento delibera CICR 09.02.2000); 15)
estratto conto corrente al 30/06/2000 (comunicazione adeguamento delibera CICR
09.02.2000);
- relativamente al conto corrente n. 100874: i documenti nn. 16) contratto di conto corrente del 05/11/2003; 17) accordi di modifica delle condizioni economiche del
30/08/2011, del 27/05/2014, del 26/06/2014, del 15/12/2014, del 02/01/2015, del
31/03/2015, del 14/05/2015, del 02/12/2015, del 19/11/2015, del 09/02/2016, del
29/03/2016; 18) documenti di sintesi dal 31/12/2008 al 31/12/2016; 19) rigenerazione pagina 20 di 25 estratto conto al 31/12/2003 e al 31/03/2004;
- con riferimento al contratto di conto corrente n. 103982: 20) contratto di conto corrente del 07/09/2007 – conferimento delega ad operare – scheda firma;
21)
documenti di sintesi dal 31/12/2008 al 31/12/2016; 22) accordi di modifica delle condizioni economiche del 27/05/2014, del 30/08/2011, del 06/06/2014, del
26/06/2014, del 15/12/2014, del 02/01/2015, del 31/03/2015, del 14/05/2015,
02/12/2015, del 19/11/2015, del 09/02/2016, del 29/03/2016; 23) rigenerazione estratto conto al 30/09/2007 e al 31/12/2007;
- ulteriori documenti sui rapporti di conto corrente: i documenti: 24) Lettere revoca degli affidamenti del 25/01/2017 inviata ai garanti;
25) Lettera contratto di credito del
08/04/2014 utilizzabile mediante apertura di credito regolata su c/c n. 100874 -
103982; 26) Lettera contratto di credito del 12/05/2015 utilizzabile mediante apertura di credito regolata su c/c n. 103982 - 100874;
-sul contratto di mutuo: i documenti: 27) contratto di mutuo del 02/07/2009; 28) atto di erogazione parziale del 30/07/2009; 29) atto di erogazione parziale del 06/11/2009;
30) atto di erogazione e quietanza finale del 20/04/2010; 31) sospensione pagamento rate del 03/05/2013; 32) piano di ammortamento;
33) Lettere decadenza dal beneficio del termine – intimazione di pagamento 21/02/2017 inviata ai garanti.
Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello.
***
Preso atto della connessione del secondo, terzo e quarto motivo di appello, il Collegio
reputa opportuna la trattazione congiunta degli stessi. pagina 21 di 25 Con essi parte appellante afferma la sussistenza di contratti di apertura di credito connessi ai contratti di conto corrente oggetto di causa, nonché la rilevanza degli stessi rispetto alla valutazione della prescrizione.
In primo luogo, il Collegio rileva che, in conformità all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, il correntista può dimostrare l'esistenza di un affidamento anche tramite l'allegazione della stipulazione in forma verbale e attraverso prove indirette, mentre è onere della banca la dimostrazione della prova scritta del contratto e delle pattuizioni in esso previste.
Nel caso di specie, parte appellante tramite indizi gravi, precisi e concordanti ha fornito la prova della presenza di aperture di credito connesse ai contratti di conto corrente oggetto di causa.
In particolare, parte appellante attraverso il doc. all. 3 del fascicolo di primo grado,
ovvero l'atto di revoca degli affidamenti in essere alla data del 25 gennaio 2017, ha provato la sussistenza di affidamenti connessi ai contratti di conto corrente.
Tutto quanto considerato la Corte dispone la rimessione della causa in istruttoria,
affinchè il CTU svolga le verifiche ritenute opportune, indicate come da separata ordinanza.
***
Con il quinto motivo parte appellante eccepisce l'illegittimità della capitalizzazione applicata per tutta la durata del rapporto.
Il motivo è fondato;
in conformità al proprio consolidato orientamento il Collegio
preso atto della illegittimità della prassi anatocistica ante 2000, quanto pagina 22 di 25 all'adeguamento alla Delibera CIRC del 09/02/2000, osserva che la Corte di
Cassazione ha chiarito che “l'invio al correntista degli estratti conto recanti
l'indicazione dell'adeguamento alla Delibera CICR 9 febbraio 2000 pubblicato anche
sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente ad assicurare, neppure per il periodo
successivo alla entrata in vigore del provvedimento, la validità della clausola
regolante la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo invece un'apposita
convenzione scritta al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti
soggetti alla nuova disciplina.” (Cassazione civile sez. I, 21/06/2021, n.17634) .
In considerazione di quanto premesso, va disposto accertamento peritale al fine di verificare se, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, vi sia stata stipulazione di apposita clausola anatocistica, recante previsione di pari periodicità di capitalizzazione ed indicazione di TAN e TAE, e che risulti sorretta da specifica approvazione per iscritto, ex art.1341, secondo comma, cc (in caso contrario dovendosi depurare il saldo del c/c dall'effetto anatocistico per tutta la durata del rapporto.
Ciò s'intende per i restanti rapporti contrattuali di conto corrente, mentre per quello a n.11374, per il quale non consta prova della stipulazione in forma scritta del contratto, tanto meno può ritenersi dimostrata la presenza in contratto di una clausola recante specifica pattuizione dell'interesse anatocistico di pari periodicità, in conformità alla disciplina di cui alla Delibera CICR del 09/02/2000, in combinato disposto con l'art.120 TUB in allora novellato.
Pertanto, accertata l'invalidità della pattuizione anatocistica quanto al c/c 11374,
pagina 23 di 25 nonché per tutti i rapporti contrattuali con riferimento al periodo temporale antecedente l'entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art.120 TUB novellato in combinato disposto con il DM 9/02/2000, occorre procedere alla rideterminazione del saldo fatta esclusione per tutta la durata del rapporto dell'interesse anatocistico quanto al predetto conto 11374 e viceversa andando a verificare a mezzo CTU la sussistenza o meno dei presupposti di fatto per la valida pattuizione dell'interesse anatocistico sino al 2014 per gli altri rapporti di c/c oggetto di causa.
Per tale motivo il Collegio dispone la rimessione in istruttoria della causa ai fini della rideterminazione del saldo dei conti correnti per cui è causa secondo i criteri dianzi esposti.
Preso atto della rimessione della controversia in istruttoria, il Collegio riserva l'analisi degli ulteriori motivi proposti, a seguito delle risultanze istruttorie, come disposte da separata ordinanza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta il primo motivo di appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza Tribunale di Parte_2 Parte_3
Mantova. Sez. II pubblicata in data 14 maggio 2021 con il n.483/2021,
- in parziale accoglimento del quinto motivo di gravame, dichiara nulla la pattuizione anatocistica per tutti i rapporti quanto al periodo temporale antecedente l'entrata in vigore della nuova disciplina di cui all'art.120 TUB novellato in combinato disposto con il DM 9/02/2000 e per il solo c/c n.11374 quanto all'intera durata del contratto,
pagina 24 di 25 ed indebiti gli addebiti a tale titolo effettuati a tale titolo dalla banca;
dispone ulteriori accertamenti in ordine alla validità o meno della pattuizione anatocistica con riguardo agli altri rapporti di conto corrente oggetto di causa;
-dispone quindi la rimessione della causa in istruttoria, come da quesito in separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 25 di 25