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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/09/2025, n. 6872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6872 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 9756/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Relatore Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/03/2025 da 1) Parte_1 nato Verona (VR) il 25/06/1967 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Claudia Menin presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata Torino (TO) il 22/11/1959 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Ursula Benetti Genolini presso il quale ha eletto domicilio telematico divorziati con sentenza n. 9823/2015 del Tribunale di Milano, alle condizioni successivamente modificate con accordo di negoziazione assistita in data 11/06/2024 e provvedimento del PM del 21/06/2024
con i seguenti figli: (nata a [...], il [...], cittadina italiana) e (nato a Persona_1 Persona_2
Milano il 26/07/2004, cittadino italiano)
FATTO Parte In data 14/03/2025 il signor ha depositato ricorso ex art. 432 bis 29 c.p.c. chiedendo al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 9823/2025 del Tribunale di Milano e successiva modifica intervenuta a seguito di accordo di negoziazione assistita in data 11/06/2024 chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta a favore della signora
[...]
. Parte_2
La signora si è costituita aderendo alla richiesta di revoca e le parti hanno Parte_2 successivamente depositato in data 23/07/2025 istanza congiunta per la modifica delle condizioni di divorzio in accoglimento delle seguenti:
CONCLUSIONI Voglia il Tribunale modificare le condizioni accessorie alla sentenza di divorzio n. 9823/2015, emessa il 08/07/2015 da codesto Tribunale, così provvedendo:
- revocare dalla data del 31/10/2025 l'assegnazione alla Signora di della casa Pt_2 Part familiare sita in Milano, Via De Alessandri n. 1, di proprietà esclusiva del Signor
- prendere atto delle seguenti pattuizioni intervenute tra le parti:
o La Signora di rilascerà entro la data del 31/10/2025 l'immobile di Via De Alessandri Pt_2
n. 1, di proprietà del signor , identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano Parte_1 al foglio 382, part. 327 sub 705, cat. A/2, cl. 3, riconsegnandolo al proprietario , senza Parte_1 richiesta da parte del proprietario di interventi di manutenzione/ripristino/imbiancatura o altro a condizione che l'immobile si trovi in buono stato di manutenzione, salvo il degrado d'uso;
o Ai fini di cui al punto precedente, le parti effettueranno una verifica in contraddittorio all'atto della riconsegna, redigendo apposito verbale;
o La Signora di asporterà dall'abitazione tutti gli arredi e suppellettili ivi contenute che Pt_2 sono riconosciute di sua esclusiva proprietà ad esclusione della lampada/opera d'arte di Per_3 Part
di proprietà del Signor e del divano che è destinato alla figlia;
[...] Per_1 Part
o Al fine di permettere al Signor di mettere in vendita l'immobile, dalla sottoscrizione del presente atto e la Signora di garantirà visite all'abitazione due mezze giornate settimanali, Pt_2 ad esclusione del mese di agosto, con accordi presi direttamente con l'agenzia eventualmente Part incaricata o in mancanza con lo stesso dott.
o Le parti danno atto che, per quanto riguarda i figli, sta per terminare il proprio Per_1 percorso formativo ma non è ancora autosufficiente economicamente e è ancora studente. Per_2
Allo stato rimangono fermi gli impegni concordati nell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 11/06/2024;
o Con la sottoscrizione del presente atto le parti rinunciano al deposito delle memorie integrative previste dall'art. 473 bis n. 17 c.p.c.
o Le parti si danno atto che l'emanando provvedimento di recepimento degli accordi di modifica costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
o Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti. Il Giudice, letta l'istanza congiunta, ha disposto la revoca del precedente provvedimento di fissazione udienza e ha fissato, ex art. 473 bis 51 c.p.c., l'udienza del 10 settembre 2025 da tenersi con modalità cartolare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Ritenuto che: - l'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
- le spese legali devono essere compensate come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 9823/2015 del Tribunale di Milano del 08/07/2015 e successiva modifica intervenuta in forza di accordo di negoziazione assistita dell'11/06/2024 e provvedimento del PM del 21/06/2024:
1) Revoca dalla data del 31/10/2025 l'assegnazione alla Signora di della casa Parte_2 Part familiare sita in Milano, Via De Alessandri n. 1, di proprietà esclusiva del Signor identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio 382, part. 327 sub 705, cat. A/2, cl. 3, disponendone il rilascio entro il 31/10/2025;
2) prende atto delle ulteriori pattuizioni intervenute tra le parti come contenute nell'istanza congiunta depositata in data 23/07/2025, sopra ritrascritte.
3) Conferma nel resto per quanto di ragione
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura Si comunichi. Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Laura Maria Cosmai Presidente Relatore Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14/03/2025 da 1) Parte_1 nato Verona (VR) il 25/06/1967 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Claudia Menin presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata Torino (TO) il 22/11/1959 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Maria Ursula Benetti Genolini presso il quale ha eletto domicilio telematico divorziati con sentenza n. 9823/2015 del Tribunale di Milano, alle condizioni successivamente modificate con accordo di negoziazione assistita in data 11/06/2024 e provvedimento del PM del 21/06/2024
con i seguenti figli: (nata a [...], il [...], cittadina italiana) e (nato a Persona_1 Persona_2
Milano il 26/07/2004, cittadino italiano)
FATTO Parte In data 14/03/2025 il signor ha depositato ricorso ex art. 432 bis 29 c.p.c. chiedendo al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 9823/2025 del Tribunale di Milano e successiva modifica intervenuta a seguito di accordo di negoziazione assistita in data 11/06/2024 chiedendo la revoca dell'assegnazione della casa coniugale disposta a favore della signora
[...]
. Parte_2
La signora si è costituita aderendo alla richiesta di revoca e le parti hanno Parte_2 successivamente depositato in data 23/07/2025 istanza congiunta per la modifica delle condizioni di divorzio in accoglimento delle seguenti:
CONCLUSIONI Voglia il Tribunale modificare le condizioni accessorie alla sentenza di divorzio n. 9823/2015, emessa il 08/07/2015 da codesto Tribunale, così provvedendo:
- revocare dalla data del 31/10/2025 l'assegnazione alla Signora di della casa Pt_2 Part familiare sita in Milano, Via De Alessandri n. 1, di proprietà esclusiva del Signor
- prendere atto delle seguenti pattuizioni intervenute tra le parti:
o La Signora di rilascerà entro la data del 31/10/2025 l'immobile di Via De Alessandri Pt_2
n. 1, di proprietà del signor , identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Milano Parte_1 al foglio 382, part. 327 sub 705, cat. A/2, cl. 3, riconsegnandolo al proprietario , senza Parte_1 richiesta da parte del proprietario di interventi di manutenzione/ripristino/imbiancatura o altro a condizione che l'immobile si trovi in buono stato di manutenzione, salvo il degrado d'uso;
o Ai fini di cui al punto precedente, le parti effettueranno una verifica in contraddittorio all'atto della riconsegna, redigendo apposito verbale;
o La Signora di asporterà dall'abitazione tutti gli arredi e suppellettili ivi contenute che Pt_2 sono riconosciute di sua esclusiva proprietà ad esclusione della lampada/opera d'arte di Per_3 Part
di proprietà del Signor e del divano che è destinato alla figlia;
[...] Per_1 Part
o Al fine di permettere al Signor di mettere in vendita l'immobile, dalla sottoscrizione del presente atto e la Signora di garantirà visite all'abitazione due mezze giornate settimanali, Pt_2 ad esclusione del mese di agosto, con accordi presi direttamente con l'agenzia eventualmente Part incaricata o in mancanza con lo stesso dott.
o Le parti danno atto che, per quanto riguarda i figli, sta per terminare il proprio Per_1 percorso formativo ma non è ancora autosufficiente economicamente e è ancora studente. Per_2
Allo stato rimangono fermi gli impegni concordati nell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto in data 11/06/2024;
o Con la sottoscrizione del presente atto le parti rinunciano al deposito delle memorie integrative previste dall'art. 473 bis n. 17 c.p.c.
o Le parti si danno atto che l'emanando provvedimento di recepimento degli accordi di modifica costituisce titolo esecutivo per il rilascio.
o Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti. Il Giudice, letta l'istanza congiunta, ha disposto la revoca del precedente provvedimento di fissazione udienza e ha fissato, ex art. 473 bis 51 c.p.c., l'udienza del 10 settembre 2025 da tenersi con modalità cartolare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Ritenuto che: - l'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
- le spese legali devono essere compensate come concordato tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 9823/2015 del Tribunale di Milano del 08/07/2015 e successiva modifica intervenuta in forza di accordo di negoziazione assistita dell'11/06/2024 e provvedimento del PM del 21/06/2024:
1) Revoca dalla data del 31/10/2025 l'assegnazione alla Signora di della casa Parte_2 Part familiare sita in Milano, Via De Alessandri n. 1, di proprietà esclusiva del Signor identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Milano al foglio 382, part. 327 sub 705, cat. A/2, cl. 3, disponendone il rilascio entro il 31/10/2025;
2) prende atto delle ulteriori pattuizioni intervenute tra le parti come contenute nell'istanza congiunta depositata in data 23/07/2025, sopra ritrascritte.
3) Conferma nel resto per quanto di ragione
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Compensa tra le parti le spese di procedura Si comunichi. Così deciso in Milano, il 10.9.2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
IL PM IL PG