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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/12/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2539/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- IN CA Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2539/2023, promossa
DA
(codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione Parte_1 al Registro Imprese ), con sede legale in Firenze, via Jacopo da Diacceto 48, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio (C.F.: C.F._1
), in forza di procura generale alle TI rep. 84341 del 07.10.2015, ed elettivamente
[...] domiciliata presso l'avv. Francesco Campodoni (C.F.: ) in Firenze, C.F._2
Via Lamarmora n. 14 (indirizzi di PEC: Email_1
. Email_2
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea C.F._3
Ruocco, domiciliatario con studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec:
[...]
, per mandato in calce alla comparsa di costituzione. Email_3
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
1 Ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze resa in data 16/11/2023 nel procedimento avente n.7149/2022 R.G., rep.6343/23, comunicata in data 17/11/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 16.11.2023 nel procedimento avente n. R.G. 7149/2023, - In via preliminare, dichia- rare inammissibile il ricorso e la domanda avversaria per assenza/inesistenza insanabile di procura alla lite in favore dell'avv. Andrea Ruocco difettando in essa ogni riconducibilità alla parte ricorrente apparentemente rappresentata (Regolamento UE eIDAS n. 910/2014 e
Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. n. 82/2005); - In via preliminare subordina- ta, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100
c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi;
- In via incidentale, si solleva questione di le- gittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della que- stione alla Corte Costituzionale;
- In via subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto: o per insussistente violazione della nor- mativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei con- tratti di natura finanziaria (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o in ogni caso o per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto (Cass. SS.UU n.
33719/2022, n. 8472/2022 e n. 26724 del 2007); - Conseguentemente, condannare la parte appellata, ovvero l'avv. Andrea Ruocco, alla restituzione di quanto corrisposto da
[...] in adempimento dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, oltre Parte_2 al rimborso della tassa di registro per € 200,00; - In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compen- sazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di Parte_1 ad essere risarcita del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta da controparte stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor
2 oggi) il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.); - In ogni caso, condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ov- vero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. 1) Rigettare l'appello poiché infondato in fat- to e destituito di giuridico fondamento. 2) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anti- cipatario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze, me- Parte_1 glio individuata in epigrafe, emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione proposto da . CP_1
Con tale ordinanza il giudice di primo grado, respinte le eccezioni di inesistenza della procura alle TI conferita al difensore del ricorrente (la nullità della procura era stata sanata ex art.182 cpc) e di difetto di interesse agire ex art.100 cpc, ha accertato la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving concluso dalle parti in data
05.07.2009 (e meglio individuato in atti), ha accertato il diritto di parte ricorrente di rim- borsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente, ha respinto, infine, la domanda riconvenzionale di danni.
Ricostruita la vicenda nei termini proposti dal ricorrente, ovvero nel senso che in data 05.07.2009, in occasione dell'acquisto di materiale informatico presso un negozio del- la grande distribuzione e grazie alla promozione di un addetto dello stesso negozio,
[...]
aveva concluso con un contratto per la concessione di Pt_3 Parte_1 una linea di credito utilizzabile mediante carta revolging usata per la prima volta per l'acquisto del predetto materiale informatico, e richiamandosi all'orientamento adottato dal- lo stesso ufficio giudiziario in precedenti decisioni, il giudice di primo grado ha ritenuto:
(a) che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 riserva ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n) dello stesso decreto”;
(b) che tale disciplina può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e conclu- sione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari
3 (c.d. credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclu- sione di finanziamenti utilizzabili mediante carta di credito c.d. revolving, né queste ultime rientrano tra le carte di pagamento, altra ipotesi eccettuata dalla disciplina di riferimento;
(c) che, nel caso di specie, l'attività del negoziante non si era limitata alla distribu- zione di una carta di pagamento, ma lo stesso aveva raccolto una proposta contrattuale rela- tiva alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito, di tipo revolving;
(d) che la disciplina del d.lgs. 374/1999 ha rilevanza pubblicistica, sicché il contrat- to concluso in violazione della stessa è nullo ex art.1418 c.c.;
(e) che, per effetto della dichiarata nullità contrattuale, le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento c.d. revolving devono essere restituite non al tasso di interesse pat- tuito, dichiarato nullo, ma al tasso legale di interesse ex art. 1284 co. 3 c.c., quale corrispet- tivo minimo per aver goduto delle somme ricevute;
(f) che la domanda riconvenzionale subordinata di compensazione “del diritto invo- cato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita del danno derivante dalla condotta con- Parte_1 traria a buona fede tenuta dal ricorrente stesso, nell'averle taciuto per anni la causa di in- validità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzan- do a piacimento la linea di credito (art. 1227 c.c.)” non potesse essere accolta, mancando
“del tutto sia l'attualità che la liquidità degli elementi da compensare, dato che non sono liquidi gli interessi corrisposti dal ricorrente né è attuale e liquido, oltreché non provato, il danno asseritamente subito da parte convenuta. Ad ogni buon conto, in merito alla conte- stata violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte del per aver agito CP_1 nonostante la consapevolezza dell'invalidità del finanziamento, basti richiamare quanto af- fermato da questo Tribunale su fattispecie analoga (Trib. Di Firenze, 17.05.2023 est.
[...]
RG 3144/2022), nel quale si è evidenziato che gravava su in qualità di Per_1 Parte_1 operatore professionale, e non sul consumatore “l'obbligo di conoscere, ovvero di prende- re informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui opera” e che la stessa si sarebbe dovuta astenere “dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati. Nessuna violazione del principio di buona fede, nella fase della esecuzione del contratto, ovvero precontrattuale, è pertanto, in termini giu- ridici, ascrivibile alla parte ricorrente (così a pag.
2-3 dell'ordinanza)”.
2. ha proposto tempestivo appello, censurando l'ordinanza Parte_1 de qua
per questi motivi
:
4 i) Primo motivo: Violazione del principio di insanabilità dell'assenza/inesistenza di procura alle TI espresso da Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 21/12/2022 n. 37434 sulla base dell'art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.
L'appellante assume che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere la procura alle TI allegata al ricorso soltanto nulla e non anche inesistente e a consentirne la sanatoria ex art.182 cpc.
Osserva, al riguardo, che “la stampigliatura in corsivo ” che essa CP_1 reca non vale quale firma olografa (non essendo tale) né quale firma digitale né quale fir- ma elettronica qualificata o avanzata (di cui non possiede alcun requisito) ma neppure co- me “firma elettronica semplice”, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. L'art. 24 del
Regolamento UE eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) n.
910/2014 e l'art. 20 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. n. 82/2005) attribuiscono infatti valore legale alla firma digitale (o firma elettronica qualificata o avanzata) a condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco. Ta- le condizione non risulta qui soddisfatta. La richiamata stampigliatura si limita infatti a ri- portare il nome del sito “YOUSIGN” (che peraltro dichiaratamente non fornisce servizi di firma digitale/elettronica avanzata) senza alcun elemento che la possa ricondurre alla per- sona del ricorrente di cui nessuno ha verificato l'identità e senza che, cliccando su tale stampigliatura, sia possibile reperire alcun certificato o altra forma di attestazione dell'avvenuta identificazione né di apposizione di alcun tipo di firma da parte del signor
[…] In sostanza la stampigliatura ” che reca sotto la dizione CP_1 CP_1
“Certified by yousign” è una mera scansione, statica, che non consente alcun accesso al relativo certificato, difatti inesistente, né altra verifica: si tratta in altre parole di un mero segno grafico non riconducibile ad alcun genere di sottoscrizione neppure apparente […]”.
ii) Secondo motivo subordinato: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2
D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di fi- nanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi.
Secondo l'appellante, il ruolo del venditore del materiale informatico non è stato quello di chi ha promosso e concluso un contratto in nome e per conto di essa banca, essen- dosi limitato a identificare il cliente e a raccoglierne la domanda di finanziamento senza nulla disporre in ordine alla concessione del credito. In altre parole, il contratto fu concluso direttamente da con il cliente grazie alla promozione del rivenditore ma non Parte_1
5 tramite il rivenditore. Di conseguenza, la riserva di legge prevista dal D.M. n. 485 del 2001 non veniva in rilievo, tale riserva essendo riferita ai casi di promozione e conclusione. Pe- raltro, all'epoca la distribuzione delle carte revolving, quali carte di pagamento, era esclusa dall'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria. In senso contrario non rilevavano le carat- teristiche delle carte revolving, che solo la normativa successiva aveva escluso dalla possi- bilità di collocamento da parte degli esercenti commerciali.
iii) Terzo motivo subordinato: errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo.
Secondo l'appellante, la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving va censurata anche sotto un ulteriore profilo: il primo giudice ha comminato la sanzione della nullità ex art. 1418 c.c., la più drastica prevista dall'ordinamento civile, ri- scontrando una presunta violazione di “norme imperative di natura pubblicistica che rego- lano l'agenzia in attività finanziaria”, senza tuttavia precisare quale sia la norma pubblici- stica che verrebbe in rilievo. iv) Quarto motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraver- so l'espediente della frammentazione dei giudizi.
Secondo l'appellante, il Tribunale, nel valutare le eccezioni preliminari svolte da es- sa esponente, “ha ritenuto di dover prescindere dall'eventuale fase restitutoria, sulla quale non si è pronunciato, avendo accertato “il diritto del ricorrente a restituire solo le somme in capitale ricevute al tasso legale tempo per tempo vigente”. Tale pronuncia costituisce evidente presupposto della preannunciata successiva azione di liquidazione delle somme che sarebbero state pagate in eccesso a titolo di interessi. Sebbene formulata in maniera oscura e contraddittoria, la domanda proposta da controparte come conseguenza della domanda di nullità del contratto di finanziamento tramite carta, deve infatti essere qualifi- cata come domanda restitutoria, della quale è stata rinviata ad un successivo giudizio la sola fase di liquidazione del quantum debeatur. […] Tale domanda doveva e deve pertanto imporre la pronuncia sull'eccezione di prescrizione svolta, senza che assuma rilievo l'imprescrittibilità dell'azione di nullità. In proposito, pare opportuno rimarcare che, seb- bene l'azione di nullità sia sicuramente imprescrittibile, è altrettanto certo che l'azione di ripetizione delle somme versate in adempimento di un contratto nullo si prescrive nel ter- mine ordinario decennale (ex art. 1422 c.c.). Non ha invece alcun senso affermare che
6 un'azione di mero accertamento sarebbe per sua natura imprescrittibile, in quanto nell'azione di accertamento di un preteso diritto è evidente che l'eccepita prescrizione ri- guarda il diritto che si vorrebbe accertato, per sua natura soggetto a prescrizione qualun- que esso sia. In ogni caso, qualora si ritenga che controparte non abbia svolto alcuna azione di ripetizione ma solo di accertamento di nullità, ciò comunque non toglie che, al fi- ne della verifica del necessario requisito dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., occorra necessariamente valutare l'utilità concreta che il medesimo ricaverebbe da una pronuncia di nullità del contratto di finanziamento tramite carta intercorso fra le parti. Ebbene, è evi- dente che controparte, il cui contratto fu stipulato oltre 14 anni fa (05.07.2009), non pos- siede alcun concreto interesse alla presente azione di nullità, dalla quale non può ricevere alcuna utilità concreta, visto che ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio (co- munque contestato) sarebbe in ogni caso irrimediabilmente prescritto da anni”.
Inoltre, secondo l'appellante, la condotta processuale del ricorrente in primo grado concreta l'espediente di frammentare le pretese in giudizi separati, espediente che è noto- riamente illecito e contrario ad ogni principio di economia processuale, sicché, anche sotto questo profilo, puntualmente eccepito in primo grado, ma trascurato dal tribunale di Firen- ze, la decisione merita di essere riformata.
v) Quinto motivo subordinato: Sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.
Con tale motivo l'appellante censura il capo della decisione di primo grado che ha ritenuto non sussistenti i presupposti della responsabilità precontrattuale del esclu- CP_1 dendo la malafede del medesimo o un suo concorso di colpa nell'aver eseguito il contratto, anche dopo che ne era stata denunciata la nullità (comportamento quest'ultimo rilevante anche quale rinuncia all'azione intrapresa). Censura, inoltre, la parte della decisione in cui il tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti della compensazione, per assenza dei ca- ratteri della liquidità dei crediti.
3. Si è costituita in giudizio parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, opponendosi nel merito ai singoli motivi e chiedendone il rigetto.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 26-11-2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello.
7 L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata inizialmente ex art.348 bis cpc con la comparsa di costituzione, deve intendersi rinunciata siccome non riproposta al mo- mento della precisazione delle conclusioni.
6. La questione di legittimità costituzionale dell'art.3 del d.lgs.374/1999.
Nel precisare le conclusioni l'appellante ha sollevato questione di legittimità costitu- zionale dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, per violazione degli artt.76 e 77 Cost., con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
Nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dare conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente su- scettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 feb- braio 1996, n. 52”.
La legge n.52/1996 è la c.d. legge comunitaria per l'anno 1994 che, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il governo ad integrare l'attuazione del- la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett.c, del comma primo, che la dele- ga sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo
12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di ri- ciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della cri- minalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di en- trata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al com- ma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le di- sposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti comples- sivamente indicati come: "legge n. 197/1991, si applicano, nei limiti e con le modalità in-
8 dicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al posses- so delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiara- zione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:[…]
n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settem- bre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di se- guito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo
3”.
L'art.3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art.3, co.2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bi- lancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, speci- fica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'e- sercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi l'art.3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
L'art.2 DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art.3, co.2 del decreto delegato, ha stabilito: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confron- ti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'e- sercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico ban- cario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni con- trattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività fi- nanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finan- ziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acqui- sto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari fi- nanziari”.
Ciò premesso sul quadro normativo di rilievo, l'eccezione di incostituzionalità è ma- nifestamente infondata, palese essendo che la definizione delle attività cui estendere, ai sen- si dei principi e criteri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge comunitaria per l'anno 1994, l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle atti-
9 vità di riciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la defini- zione della normativa secondaria, di dettaglio.
E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stesso articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità stabiTI negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trattasi di attivi- tà di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente.
In considerazione di quanto esposto deve concludersi che il decreto legislativo abbia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto. E ciò è perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art.76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «[con il] decreto dele- gato […] di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizio- ni di carattere tecnico (sentenza n. 106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordi- nanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del
1957)” (sentenza n. 104 del 2017)» (così, Corte cost. n. 79 del 2019, in motivazione).
D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vieta affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo svi- luppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già prevista e
10 giudicata ammissibile da questa Corte (sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost. n. 261 del
2017, in motivazione).
Non giova a evocare il precedente di cui alla sentenza n. 104 del 2017 Parte_1 della Corte costituzionale, atteso che in quell'occasione il legislatore delegato si era sostan- zialmente limitato a riprodurre il contenuto della delega senza aggiungervi pressoché nulla
– diversamente dalla fattispecie in esame, in cui, alla luce di quanto in precedenza illustra- to, il decreto legislativo ha direttamente ossequiato la delega, limitandosi ad affidare al re- golamento l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali a livello di fon- te primaria – dislocando di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti.
L'eccezione d'incostituzionalità è dunque manifestamente infondata e va pertanto di- sattesa.
7. Il primo e il quarto motivo d'appello.
L'esame del primo e del quarto motivo d'appello è pregiudiziale in ordine logico- giuridico.
7.1. Il primo motivo è infondato e va respinto.
Nell'esaminare il motivo de quo va ricordato che con il ricorso introduttivo del giudi- zio di primo grado era stata depositata una procura alle TI che risultava apparentemente sottoscritta dalla parte conferente con il software Yousign ed era autenticata dal difensore,
Avv. Andrea Ruocco.
A fronte dell'eccezione di inesistenza della procura alle TI proposta dalla banca resi- stente, sollevata nella memoria depositata in data 12-5-2023, con ordinanza istruttoria
24.5.2023, poi confermata con l'ordinanza impugnata, il giudice istruttore ebbe così a stabi- lire: “nella fattispecie non ha errato, il difensore della banca resistente convenuta, a rileva- re che la procura alle TI prodotta in atti, non è affatto conforme a quanto previsto dal pre- citato art. 83 cpc., dato che, essendo stata rilasciata dal mediante firma digitale, CP_1 doveva essere prodotta nel relativo “pdf nativo” firmato digitalmente dal ricorrente, e, non, come avvenuto a cura del difensore Ruocco, mediante la scansione del foglio, già sot- toscritto di pugno dallo stesso Avv. Ruocco, e, non però dal mandante. In particolare, nel caso di specie, la procura consiste in un documento, denominato “mandato”, prodotto nel fascicolo telematico di parte ricorrente, in formato “pdf.p7m”, dunque firmato digitalmen- te dal difensore della stessa ricorrente, che contiene un foglio ove è riportata la procura, l' indicazione del luogo e della data del nome e cognome del ricorrente , poi la dicitura “E' autentica” e ancora il nome e cognome del ricorrente con sottostante stampigliatura della
11 certificazione “Yousign”, infine il nome e cognome del difensore e la raffigurazione della firma autografa del medesimo difensore. Secondo quanto disposto al comma III dell'art. 83
c.p.c., come riformato dall'art. 45 co. IX della L. 69/2009, la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. L'art. 18 co. V del D.M. 44/2001 stabilisce che la procura alle TI si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata tra- mite il quale l'atto è notificato. La medesima disposizione si applica anche quando la pro- cura alle TI è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. Se la procura alle TI è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sot- toscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via te- lematica. Invero, il testo del citato art. 83 cpc non prevede alcuna certificazione della firma da parte del difensore, quando la procura, come nella fattispecie, è apposta su “documento informatico separato sottoscritto con firma digitale”, a differenza della procura rilasciata su supporto cartaceo, dove la certificazione della firma del mandante è espressamente ri- chiesta;
peraltro il potere di autenticare la firma, disciplinato dal secondo comma dell'art. 83 cpc e dall'art. 25 CAD per la sottoscrizione digitale, compete solo ai notai e ai pubblici ufficiali a ciò autorizzati. Nessuna traccia agli atti del giudizio della procura sottoscritta digitalmente dal ricorrente-mandante mediante il sistema di firma digitale “You- CP_1 sign”, dato che non è stato prodotto il file in formato pdf.p7m della medesima procura. Al riguardo va detto che detto tipo di file si origina a seguito di una procedura che dapprima provvede a salvare il file firmato nella stessa cartella di quello originario e non sosvrascri- ve, non consente di posizionare la firma su una o più parti del documento, non permette di aggiungere un segno grafico visibile sul documento. Detto file, se prodotto, avrebbe con- sentito la verifica dei requisiti del certificato mediante gli appositi software di lettura, così da poterne appurare la validità al tempo del rilascio della procura (Foggia 20 giugno
2022, si legge nella procura in atti), dato che infatti come detto quando come nel caso pro- cura sia stata sottoscritta con firma digitale, essendo questa già certificata da un soggetto accreditato, la stessa non abbisogna di nessuna ulteriore certificazione. La sottoscrizione autografa del difensore Ruocco dell'autentica della procura in atti, è attività non sorretta
12 da alcuna norma giuridica, posto che l'art. 83 cpc contempla detta autentica con riguardo alla procura sottoscritta in cartaceo di pugno dal mandante. Quanto alla sottoscrizione di- gitale della procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio da parte del Ruocco, è ri- sultata positivamente verificata dal sistema del Ministero di Giustizia, che lo effettua auto- maticamente, al momento dell'iscrizione al ruolo, emettendo la terza pec attestante l'esito di detta verifica;
trattasi di controlli automatici assolutamente efficaci che tuttavia interes- sano la sola validità del certificato di firma dell'avvocato difensore e non quella del clien- te-mandante. La procura alla TI depositata in telematico in allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre a non valere come procura digitale, dato che il difensore Ruoc- co non è abilitato a certificare la validità della firma digitale utilizzata dal per il CP_1 conferimento della procura legittimante i poteri esercitati in giudizio dal Ruocco, difatti, non può valere neppure come procura analogica, dato che non contiene la firma autografa del cliente e pertanto a nulla vale la firma autografa dell'avvocato per autentica della fir- ma del primo. -rilevato che il difensore del ricorrente ha chiesto di poter regolarizzare la procura;
-ritenuto di invitare il difensore a voler regolarizzare la procura […]”, e quindi assegnò termine per la sanatoria ex art.182 cpc.
Sempre nel corso del giudizio di primo grado il difensore del ricorrente, con nota del
14.6.2023, depositava altra procura alle TI conferita con modalità analogiche.
Nell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario, in relazione alla reiterata ec- cezione di inesistenza della procura alle TI, il giudice di primo grado ha motivato il rigetto aggiungendo, rispetto a quanto indicato nell'ordinanza istruttoria del maggio 2023, quanto segue: “Chiarito che la procura conferita con il sistema di firma digitale “You Sign” e cer- tificata dal difensore è stata conferita in una modalità non ammessa dal nostro ordinamen- to, perché tale da non consentire la relativa verificabilità, va comunque rilevato l'avvenuta sanatoria di detta nullità, mediante appunto la produzione della nuova procura cartacea, autenticata con firma autografa e digitale dal difensore”.
Ciò premesso, il motivo d'appello non è fondato.
E' corretto il passaggio argomentativo dell'ordinanza istruttoria del 24.5.2023, con- fermato dall'ordinanza definitoria del giudizio, secondo cui la procura iniziale esisteva nel- la sua materialità (e, quindi, non era inesistente materialmente) ma non era stata prodotta nel relativo “pdf nativo”.
Così testualmente: “[…] essendo stata rilasciata dal mediante firma digitale, CP_1 doveva essere prodotta nel relativo “pdf nativo” firmato digitalmente dal ricorrente, e, non, come avvenuto a cura del difensore Ruocco, mediante la scansione del foglio, già sot-
13 toscritto di pugno dallo stesso Avv. Ruocco, e, non però dal mandante. In particolare, nel caso di specie, la procura consiste in un documento, denominato “mandato”, prodotto nel fascicolo telematico di parte ricorrente, in formato “pdf.p7m”, dunque firmato digitalmen- te dal difensore della stessa ricorrente, che contiene un foglio ove è riportata la procura, l' indicazione del luogo e della data del nome e cognome del ricorrente , poi la dicitura “E' autentica” e ancora il nome e cognome del ricorrente con sottostante stampigliatura della certificazione “Yousign”, infine il nome e cognome del difensore e la raffigurazione della firma autografa del medesimo difensore”.
In altre parole il difensore della parte ricorrente anziché produrre la procura in forma- Cont to digitale (fermo restando che la procura sarebbe stata nulla in quanto sottoscritta con e non con firma digitale qualificata), ne ha estratto copia analogica, ha apposto la sua auten- tica e, quindi, l'ha prodotta in giudizio mediante apposita busta telematica.
Questo l'antefatto, corretta è l'applicazione dell'art.182 cpc, nel testo ante riforma
RT (che, com'è noto, oggi consente anche la sanatoria in caso di procura inesistente), avendo il tribunale ritenuto che la procura alle TI allegata al ricorso introduttivo fosse sol- tanto nulla e non anche inesistente giuridicamente, donde la possibilità di sanatoria della stessa, come effettivamente avvenuto con il deposito di nuova procura alle TI (la cui validi- tà non è contestata dall'appellante).
Al riguardo, va considerato che la categoria dell'inesistenza, non prevista espressa- mente dal codice di rito, è una categoria residuale e di stretta interpretazione, così come ri- petutamente affermato dal corte di legittimità (cfr., ad esempio, in tema di inesistenza della notifica, Cass. civ. S.U. 14916/16; Cass. civ. S.U. 26655/21, e in tema di procura alle TI,
Cass. civ. S.U. 37434/22).
Corretto il rilievo dell'appellante che quella in esame non è una firma elettronica qua- lificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art.24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE
910/14, cd, reg. eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato, non è altrettanto corretto l'assunto che la firma de qua, e cioè una firma elettronica semplice (infra, FES), autenticata dal difensore, non possa stabilire quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle TI nulla e non inesistente. Cont Infatti, in termini generali, la è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS.
14 Ad esempio, il considerando 49 del regolamento stabilisce che “ Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero esse- re negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuri- dico equivalente a quello di una firma autografa”. E il successivo art.25, co.1 del regola- mento prevede che “A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate”. Cont Pertanto, se la può avere tali effetti (ad esempio, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle TI firmata con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualifi- cata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma tutt'al più nulla per violazione del disposto dell'art.82, co.3, terzo periodo.
E tale conclusione permane anche quando, come nel caso di specie, il difensore, anzi- Cont ché produrre in giudizio la procura sottoscritta con in formato digitale, né estragga co- pia per immagine, apponendo la sua firma per autentica e, quindi, produca il tutto con busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
D'altro canto, pur essendo corretto che il difensore non ha un potere di autenticare la firma digitale, è anche vero che l'autenticazione della firma sulla procura alle TI apposta nel caso di specie vale ad attestare in termini di equivalenza che il difensore ne ha estratto copia per immagine. E ciò vale a dimostrare l'esistenza della procura nella sua materialità.
Circostanza, quest'ultima, confermata indirettamente anche dal fatto che lo stesso cliente ha rilasciato poi la procura in formato analogico ai fini dell'art.182 cpc: se non avesse in pre- cedenza rilasciato quella con firma digitale semplice e, quindi, se un avvocato avesse agito in giudizio senza il suo mandato alle TI, avrebbe sollevato evidentemente questioni per es- sere stato fatto attore di un giudizio che non avrebbe voluto proporre.
La decisione di primo grado merita pertanto conferma.
7.2. Anche il quarto motivo d'appello è privo di pregio giuridico, in relazione ad en- trambi i profili coltivati dall'appellante.
7.2.1. Sussiste, anzitutto, l'interesse ad agire dell'appellato in ordine alle domande proposte (nullità del contratto di finanziamento;
accertamento del diritto alla ridetermina- zione degli interessi al tasso legale).
15 Come precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'even- tuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nel- la loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass. 05/02/2020,
n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Risulta comunque documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo grado, in cui sono annotate operazione in maniera ininterrotta dal 2009 al 2021) e ciò
è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., a prescin- dere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla quantificazio- ne dell'indebito e sarà spendibile nel relativo giudizio, posto che, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, nessuna azione di indebito oggettivo è stata proposta.
7.2.2. L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del cor- relato diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale e non a quello convenzio- nale, ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripeti- zione, non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez.Un. 19/03/2025, n.7299) e non può pertanto preclude- re la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del di- ritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantificazione delle stesse, ipote- si distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ov- vero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riser- va di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un., 12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un.
23/11/1995, n. 12103).
8. Il secondo e il terzo motivo d'appello.
Nell'esaminare e respingere il secondo e il terzo motivo d'appello, che possono esse- re trattati congiuntamente, occorre dare conto dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, a cui si è fatto cenno in precedenza.
Questa corte, in diversa composizione, in altra causa in cui era parte sempre Pt_2
, con riferimento ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella in esa-
[...]
16 me e per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiudiziale alla
Corte di Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025, n.12838, ha così statuito:
“nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormen- te all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzio- nato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”.
In motivazione la Corte di nomofilachia ha osservato, tra l'altro: “la richiamata nor- mativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e con- clusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla pro- mozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipu- late con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di paga- mento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costi- tuzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei sog- getti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del siste- ma finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli con- sumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di interme- diazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperativi- tà ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la di- stribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vie-
17 tare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finan- ziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […]
Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'in- tervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'inter- mediario finanziario”.
La pronuncia de qua, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclu- sione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizza- to” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'uti- lizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non as- sume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limita a pro- muovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finan- ziario autorizzato e convenzionato;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
Tale pronuncia, alla cui ampia motivazione di rinvia ex art.118 disp. att. cpc, risolve le questioni di diritto poste con il terzo motivo d'appello, come sopra sintetizzato. E
l'appellante non offre argomenti nuovi, cioè non esaminati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una rivalutazione delle questioni.
Può aggiungersi che la Corte, intervenendo in sede di rinvio pregiudiziale in una causa in cui era parte proprio , ha anche affrontato implicitamente Parte_1 la questione dell'estensione soggettiva, ritenendo evidentemente che la banca non si potesse avvalere del fornitore del bene per un'operazione di credito al consumo che non si esauriva con la vendita del bene, ma che si concretava in una messa a disposizione di una somma di
18 danaro che poteva essere utilizzata continuamente previo rimborso dei prelievi precedenti, che andavano a ricostituire la disponibilità (c.d. credito rotativo).
E, in effetti, in questo senso vanno interpretate le Istruzioni di Vigilanza della Banca
d'Italia ratione temporis applicabili.
Le Istruzioni del 1999 (antecedenti al d.lgs.374/1999) – sezione III Attività Bancaria fuori sede § 2.1., co.4 – stabilivano, fra l'altro, circa la promozione e il collocamento dei prodotti e servizi bancari e finanziari, che “Limitatamente alle operazioni di credito al con- sumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio com- merciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo formulari, non modificabili, for- niti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfezionano solo con il successivo con- senso della banca stessa. Il processo di valutazione del rischio deve rimanere di esclusiva competenza della banca”.
La formulazione letterale di tali istruzioni rende evidente che la banca poteva utiliz- zare come collocatore il fornitore del bene ma limitatamente alle sole operazioni di credito al consumo effettuate per l'acquisto del bene stesso (cd. credito al consumo finalizzato).
Nel caso di carte revolving, invece, il credito al consumo non è limitato all'acquisto del bene de quo, ma è esteso ad una serie potenzialmente indefinita e non limitata di opera- zioni di finanziamento. Con il che si viola le stesse Istruzioni di Vigilanza (§ 2.1., co.1-3) che riservano l'attività di promozione e collocazione dei prodotti e servizi bancari fuori se- de “[agli stessi] dipendenti [della banca], ai promotori finanziari, nonché ad altre banche o SIM e rispettive reti di promotori finanziati ed enti assicurativi e rispettivi agenti assicu- rativi”.
Con successivo comunicato del 9.9.2002, emanato dopo l'entrata in vigore del d.lgs.374/1999 e del DM 485/2001, la Banca d'Italia confermò tale impianto, prevedendo, tuttavia, che gli intermediari finanziari, di cui agli artt.106 e 107 TUB, come i relativi agen- ti in attività finanziaria, fossero ricompresi “tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede
(promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche” (punto 1.2., co.1, del comunicato). Per lo svolgimento di tale attività era necessaria la stipula di “apposita convenzione con la banca”; convenzione che “deve limitare l'operatività degli intermedia- ri a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili;
…” (punto 1.2, co.2).
Con successivo comunicato del 14.1.2006, la Banca d'Italia non introdusse partico- lari innovazioni nel settore de quo, ma si limitò a precisare, per quanto interessa nel presen-
19 te giudizio, che la banca potesse avvalersi anche direttamente di agenti in attività finanzia- ria per la collocazione fuori sede dei propri prodotti ma con limitazioni.
Così testualmente: “Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si tratta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più in- termediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti ri- conducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, sen- za disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (decreto ministeriale n. 485 del 2001), oltre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107 TUB, possono svol- gere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, del TUB.
Cio' posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto mini- steriale, non possano svolgere per conto delle banche attività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che resterebbe comunque esclusa. Si conferma infine - ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione - quanto previsto dalle dispo- sizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa. Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Le disposizioni ratione temporis applicabili erano chiare: la collocazione del pro- dotto bancario fuori sede per mezzo del fornitore del bene poteva avvenire unicamente per il c.d. credito al consumo finalizzato (cioè per l'operazione di finanziamento funzionale all'acquisto del bene di consumo venduto dallo stesso fornitore del bene); un'operazione di finanziamento mediante carta di credito revolving, come quella avvenuta nel caso di specie e sopra descritta, trascende il credito finalizzato e non poteva essere collocata se non me- diante gli altri soggetti abilitati, la cui attività era un'attività riservata (tra costoro, gli agenti in attività finanziaria).
Tale riserva d'attività ha rilievo pubblicistico ed è presidiata da norme penali. Ad esempio, quanto all'attività degli agenti in attività finanziaria, rileva la disciplina dell'art.5 del d.lgs. 153/1997, che è intervenuto a dettare – in attuazione della delega contenuta nella
20 legge comunitaria per il 1994 – le prime norme di integrazione alla direttiva 91/ 308/CEE prevedendo: "1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del- la legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo artico- lo [tra cui il d.lg.s 374/1999], in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti dispo- nibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 2. Ai fini delle attività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attività sia subordi- nato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli pro- fessionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del teso- ro".
3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscrit- to nell'elenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni".
Nei fatti la banca appellante ha utilizzato, per la collocazione dei propri prodotti, i fornitori dei beni che hanno svolto, niente più niente meno, come ritenuto dalla Corte di
Cassazione nel precedente richiamato, che attività di agente in attività finanziaria diretta- mente per conto della banca, pur non essendo iscritti nell'elenco tenuto presso l'UIC.
9. Il quinto motivo d'appello.
Il motivo è infondato e va respinto.
La decisione di primo grado può essere confermata con questa correzione della mo- tivazione.
Come già osservato da questa corte, la responsabilità ex art.1338 c.c. deve essere esclusa quando la nullità deriva dalla violazione di norme imperative che devono essere co- nosciute e considerate da entrambe i contraenti, “posto che, ai fini di ravvisare la responsa- bilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto, [e che] il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme impe-
21 rative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza” (cfr., in termini, Cass. 03/09/2021,
n.23887, ma vedi pure Cass. 26/06/2020, n.12836). Inoltre, nel caso di specie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali ele- menti vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finan- ziaria da un lato, consumatore dall'altro), non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale. Anche in relazione agli elementi appena esposti circa la na- tura e la conoscibilità dell'invalidità e la qualità dei contraenti non vi è alcuna concreta ra- gione per considerare contrario a buona fede e correttezza avere utilizzato per un periodo di tempo più o meno lungo la linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli inte- ressi al tasso contrattualmente previsto.
Esclusa l'esistenza di un credito risarcitorio, non ha nemmeno senso porsi il tema della sussistenza dei presupposti della compensazione (liquidità dei crediti, attualità, etc.).
Non può, infine, individuarsi una qualche forma di rinuncia all'azione di nullità nel fatto che, dopo il reclamo stragiudiziale del cliente del 2020, questi abbia per pochi mesi continuato ad usare la carta revolving in attesa che la banca prendesse le proprie decisioni.
In simile comportamento non può essere individuata alcuna rinuncia preventiva all'azione giudiziale.
10. Conclusioni.
In conclusione, l'appello è infondato e va respinto, con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifi- co motivo di appello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado.
Le spese di grado seguono la soccombenza.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liquidate a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, applicando il DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, con questi importi: fase 1: euro 1543,50; fase
2: 1.063,50 euro;
fase 4: 1735,00 euro. Nulla per la fase 3 (trattazione/istruttoria), da consi- derarsi non effettivamente tenuta. Totale: 4.342,00.
22 La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass. 12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà.
Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, l'ordinanza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida
(al netto della disposta compensazione) in € 2.171,00, oltre al 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali (come per legge), da distrarsi a favore del difensore dell'appellato, Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.
Dà atto, infine, che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 28-11-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
IN CA
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- IN CA Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 2539/2023, promossa
DA
(codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione Parte_1 al Registro Imprese ), con sede legale in Firenze, via Jacopo da Diacceto 48, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Massimo D'Argenio (C.F.: C.F._1
), in forza di procura generale alle TI rep. 84341 del 07.10.2015, ed elettivamente
[...] domiciliata presso l'avv. Francesco Campodoni (C.F.: ) in Firenze, C.F._2
Via Lamarmora n. 14 (indirizzi di PEC: Email_1
. Email_2
APPELLANTE
CONTRO
, residente in [...], C.F. CP_1
, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea C.F._3
Ruocco, domiciliatario con studio in Foggia alla Via Lustro n. 29 (pec:
[...]
, per mandato in calce alla comparsa di costituzione. Email_3
APPELLATO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
1 Ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze resa in data 16/11/2023 nel procedimento avente n.7149/2022 R.G., rep.6343/23, comunicata in data 17/11/2023.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 16.11.2023 nel procedimento avente n. R.G. 7149/2023, - In via preliminare, dichia- rare inammissibile il ricorso e la domanda avversaria per assenza/inesistenza insanabile di procura alla lite in favore dell'avv. Andrea Ruocco difettando in essa ogni riconducibilità alla parte ricorrente apparentemente rappresentata (Regolamento UE eIDAS n. 910/2014 e
Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs. n. 82/2005); - In via preliminare subordina- ta, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100
c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi;
- In via incidentale, si solleva questione di le- gittimità costituzionale dell'art. 3 del D. Lgs. n. 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della que- stione alla Corte Costituzionale;
- In via subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infondate in fatto e in diritto: o per insussistente violazione della nor- mativa che riserva agli agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei con- tratti di natura finanziaria (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o in ogni caso o per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nullità virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto (Cass. SS.UU n.
33719/2022, n. 8472/2022 e n. 26724 del 2007); - Conseguentemente, condannare la parte appellata, ovvero l'avv. Andrea Ruocco, alla restituzione di quanto corrisposto da
[...] in adempimento dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, oltre Parte_2 al rimborso della tassa di registro per € 200,00; - In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compen- sazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di Parte_1 ad essere risarcita del danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta da controparte stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor
2 oggi) il contratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.); - In ogni caso, condannare l'appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ov- vero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio”.
Per la parte appellata: “Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere. 1) Rigettare l'appello poiché infondato in fat- to e destituito di giuridico fondamento. 2) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anti- cipatario”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Firenze, me- Parte_1 glio individuata in epigrafe, emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione proposto da . CP_1
Con tale ordinanza il giudice di primo grado, respinte le eccezioni di inesistenza della procura alle TI conferita al difensore del ricorrente (la nullità della procura era stata sanata ex art.182 cpc) e di difetto di interesse agire ex art.100 cpc, ha accertato la nullità del contratto di concessione di linea di credito con carta revolving concluso dalle parti in data
05.07.2009 (e meglio individuato in atti), ha accertato il diritto di parte ricorrente di rim- borsare il capitale con applicazione degli interessi calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente, ha respinto, infine, la domanda riconvenzionale di danni.
Ricostruita la vicenda nei termini proposti dal ricorrente, ovvero nel senso che in data 05.07.2009, in occasione dell'acquisto di materiale informatico presso un negozio del- la grande distribuzione e grazie alla promozione di un addetto dello stesso negozio,
[...]
aveva concluso con un contratto per la concessione di Pt_3 Parte_1 una linea di credito utilizzabile mediante carta revolging usata per la prima volta per l'acquisto del predetto materiale informatico, e richiamandosi all'orientamento adottato dal- lo stesso ufficio giudiziario in precedenti decisioni, il giudice di primo grado ha ritenuto:
(a) che la disciplina di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999 riserva ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n) dello stesso decreto”;
(b) che tale disciplina può essere derogata solo nell'ipotesi di promozione e conclu- sione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari
3 (c.d. credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclu- sione di finanziamenti utilizzabili mediante carta di credito c.d. revolving, né queste ultime rientrano tra le carte di pagamento, altra ipotesi eccettuata dalla disciplina di riferimento;
(c) che, nel caso di specie, l'attività del negoziante non si era limitata alla distribu- zione di una carta di pagamento, ma lo stesso aveva raccolto una proposta contrattuale rela- tiva alla apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito, di tipo revolving;
(d) che la disciplina del d.lgs. 374/1999 ha rilevanza pubblicistica, sicché il contrat- to concluso in violazione della stessa è nullo ex art.1418 c.c.;
(e) che, per effetto della dichiarata nullità contrattuale, le somme ricevute in prestito a titolo di finanziamento c.d. revolving devono essere restituite non al tasso di interesse pat- tuito, dichiarato nullo, ma al tasso legale di interesse ex art. 1284 co. 3 c.c., quale corrispet- tivo minimo per aver goduto delle somme ricevute;
(f) che la domanda riconvenzionale subordinata di compensazione “del diritto invo- cato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita del danno derivante dalla condotta con- Parte_1 traria a buona fede tenuta dal ricorrente stesso, nell'averle taciuto per anni la causa di in- validità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzan- do a piacimento la linea di credito (art. 1227 c.c.)” non potesse essere accolta, mancando
“del tutto sia l'attualità che la liquidità degli elementi da compensare, dato che non sono liquidi gli interessi corrisposti dal ricorrente né è attuale e liquido, oltreché non provato, il danno asseritamente subito da parte convenuta. Ad ogni buon conto, in merito alla conte- stata violazione dei canoni di correttezza e buona fede da parte del per aver agito CP_1 nonostante la consapevolezza dell'invalidità del finanziamento, basti richiamare quanto af- fermato da questo Tribunale su fattispecie analoga (Trib. Di Firenze, 17.05.2023 est.
[...]
RG 3144/2022), nel quale si è evidenziato che gravava su in qualità di Per_1 Parte_1 operatore professionale, e non sul consumatore “l'obbligo di conoscere, ovvero di prende- re informazione, della legislazione concernente l'attività ed il settore in cui opera” e che la stessa si sarebbe dovuta astenere “dalla conclusione di contratti di credito stipulato con la collaborazione di soggetti non legittimati. Nessuna violazione del principio di buona fede, nella fase della esecuzione del contratto, ovvero precontrattuale, è pertanto, in termini giu- ridici, ascrivibile alla parte ricorrente (così a pag.
2-3 dell'ordinanza)”.
2. ha proposto tempestivo appello, censurando l'ordinanza Parte_1 de qua
per questi motivi
:
4 i) Primo motivo: Violazione del principio di insanabilità dell'assenza/inesistenza di procura alle TI espresso da Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 21/12/2022 n. 37434 sulla base dell'art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis.
L'appellante assume che il giudice di primo grado ha errato nel ritenere la procura alle TI allegata al ricorso soltanto nulla e non anche inesistente e a consentirne la sanatoria ex art.182 cpc.
Osserva, al riguardo, che “la stampigliatura in corsivo ” che essa CP_1 reca non vale quale firma olografa (non essendo tale) né quale firma digitale né quale fir- ma elettronica qualificata o avanzata (di cui non possiede alcun requisito) ma neppure co- me “firma elettronica semplice”, come erroneamente ritenuto dal Tribunale. L'art. 24 del
Regolamento UE eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) n.
910/2014 e l'art. 20 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. n. 82/2005) attribuiscono infatti valore legale alla firma digitale (o firma elettronica qualificata o avanzata) a condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco. Ta- le condizione non risulta qui soddisfatta. La richiamata stampigliatura si limita infatti a ri- portare il nome del sito “YOUSIGN” (che peraltro dichiaratamente non fornisce servizi di firma digitale/elettronica avanzata) senza alcun elemento che la possa ricondurre alla per- sona del ricorrente di cui nessuno ha verificato l'identità e senza che, cliccando su tale stampigliatura, sia possibile reperire alcun certificato o altra forma di attestazione dell'avvenuta identificazione né di apposizione di alcun tipo di firma da parte del signor
[…] In sostanza la stampigliatura ” che reca sotto la dizione CP_1 CP_1
“Certified by yousign” è una mera scansione, statica, che non consente alcun accesso al relativo certificato, difatti inesistente, né altra verifica: si tratta in altre parole di un mero segno grafico non riconducibile ad alcun genere di sottoscrizione neppure apparente […]”.
ii) Secondo motivo subordinato: Errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2
D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di fi- nanziamento tramite carta revolving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi.
Secondo l'appellante, il ruolo del venditore del materiale informatico non è stato quello di chi ha promosso e concluso un contratto in nome e per conto di essa banca, essen- dosi limitato a identificare il cliente e a raccoglierne la domanda di finanziamento senza nulla disporre in ordine alla concessione del credito. In altre parole, il contratto fu concluso direttamente da con il cliente grazie alla promozione del rivenditore ma non Parte_1
5 tramite il rivenditore. Di conseguenza, la riserva di legge prevista dal D.M. n. 485 del 2001 non veniva in rilievo, tale riserva essendo riferita ai casi di promozione e conclusione. Pe- raltro, all'epoca la distribuzione delle carte revolving, quali carte di pagamento, era esclusa dall'esercizio dell'agenzia in attività finanziaria. In senso contrario non rilevavano le carat- teristiche delle carte revolving, che solo la normativa successiva aveva escluso dalla possi- bilità di collocamento da parte degli esercenti commerciali.
iii) Terzo motivo subordinato: errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del benché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomentativo.
Secondo l'appellante, la declaratoria di nullità del contratto di finanziamento tramite carta revolving va censurata anche sotto un ulteriore profilo: il primo giudice ha comminato la sanzione della nullità ex art. 1418 c.c., la più drastica prevista dall'ordinamento civile, ri- scontrando una presunta violazione di “norme imperative di natura pubblicistica che rego- lano l'agenzia in attività finanziaria”, senza tuttavia precisare quale sia la norma pubblici- stica che verrebbe in rilievo. iv) Quarto motivo: Inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già versate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraver- so l'espediente della frammentazione dei giudizi.
Secondo l'appellante, il Tribunale, nel valutare le eccezioni preliminari svolte da es- sa esponente, “ha ritenuto di dover prescindere dall'eventuale fase restitutoria, sulla quale non si è pronunciato, avendo accertato “il diritto del ricorrente a restituire solo le somme in capitale ricevute al tasso legale tempo per tempo vigente”. Tale pronuncia costituisce evidente presupposto della preannunciata successiva azione di liquidazione delle somme che sarebbero state pagate in eccesso a titolo di interessi. Sebbene formulata in maniera oscura e contraddittoria, la domanda proposta da controparte come conseguenza della domanda di nullità del contratto di finanziamento tramite carta, deve infatti essere qualifi- cata come domanda restitutoria, della quale è stata rinviata ad un successivo giudizio la sola fase di liquidazione del quantum debeatur. […] Tale domanda doveva e deve pertanto imporre la pronuncia sull'eccezione di prescrizione svolta, senza che assuma rilievo l'imprescrittibilità dell'azione di nullità. In proposito, pare opportuno rimarcare che, seb- bene l'azione di nullità sia sicuramente imprescrittibile, è altrettanto certo che l'azione di ripetizione delle somme versate in adempimento di un contratto nullo si prescrive nel ter- mine ordinario decennale (ex art. 1422 c.c.). Non ha invece alcun senso affermare che
6 un'azione di mero accertamento sarebbe per sua natura imprescrittibile, in quanto nell'azione di accertamento di un preteso diritto è evidente che l'eccepita prescrizione ri- guarda il diritto che si vorrebbe accertato, per sua natura soggetto a prescrizione qualun- que esso sia. In ogni caso, qualora si ritenga che controparte non abbia svolto alcuna azione di ripetizione ma solo di accertamento di nullità, ciò comunque non toglie che, al fi- ne della verifica del necessario requisito dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., occorra necessariamente valutare l'utilità concreta che il medesimo ricaverebbe da una pronuncia di nullità del contratto di finanziamento tramite carta intercorso fra le parti. Ebbene, è evi- dente che controparte, il cui contratto fu stipulato oltre 14 anni fa (05.07.2009), non pos- siede alcun concreto interesse alla presente azione di nullità, dalla quale non può ricevere alcuna utilità concreta, visto che ogni suo ipotetico diritto restitutorio o risarcitorio (co- munque contestato) sarebbe in ogni caso irrimediabilmente prescritto da anni”.
Inoltre, secondo l'appellante, la condotta processuale del ricorrente in primo grado concreta l'espediente di frammentare le pretese in giudizi separati, espediente che è noto- riamente illecito e contrario ad ogni principio di economia processuale, sicché, anche sotto questo profilo, puntualmente eccepito in primo grado, ma trascurato dal tribunale di Firen- ze, la decisione merita di essere riformata.
v) Quinto motivo subordinato: Sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.
Con tale motivo l'appellante censura il capo della decisione di primo grado che ha ritenuto non sussistenti i presupposti della responsabilità precontrattuale del esclu- CP_1 dendo la malafede del medesimo o un suo concorso di colpa nell'aver eseguito il contratto, anche dopo che ne era stata denunciata la nullità (comportamento quest'ultimo rilevante anche quale rinuncia all'azione intrapresa). Censura, inoltre, la parte della decisione in cui il tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti della compensazione, per assenza dei ca- ratteri della liquidità dei crediti.
3. Si è costituita in giudizio parte appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art.348 bis cpc, opponendosi nel merito ai singoli motivi e chiedendone il rigetto.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 26-11-2025 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello.
7 L'eccezione di inammissibilità dell'appello, formulata inizialmente ex art.348 bis cpc con la comparsa di costituzione, deve intendersi rinunciata siccome non riproposta al mo- mento della precisazione delle conclusioni.
6. La questione di legittimità costituzionale dell'art.3 del d.lgs.374/1999.
Nel precisare le conclusioni l'appellante ha sollevato questione di legittimità costitu- zionale dell'art. 3 del d.lgs. 374/1999, per violazione degli artt.76 e 77 Cost., con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
Nell'esaminare la questione posta dall'appellante occorre preventivamente dare conto del quadro normativo di riferimento.
Il d.lgs. 374/1999 reca norme in materia di “Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente su- scettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 feb- braio 1996, n. 52”.
La legge n.52/1996 è la c.d. legge comunitaria per l'anno 1994 che, per quanto rileva nel presente giudizio, all'art.15, nel delegare il governo ad integrare l'attuazione del- la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, stabilisce alla lett.c, del comma primo, che la dele- ga sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi: “c) estendere, ai sensi dell'articolo
12 della direttiva 91/308/CEE, in tutto od in parte, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di ri- ciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti disponibilità economiche o finanziarie o risultare comunque esposte ad infiltrazioni da parte della cri- minalità organizzata. La formazione o l'integrazione dell'elenco di tali attività e categorie di imprese, con gli eventuali requisiti di onorabilità e misure di controllo, avverrà con uno o più decreti legislativi da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, entro due anni dalla data di en- trata in vigore del decreto attuativo della presente delega, con la procedura di cui al com- ma 4 dell'articolo 1 della presente legge”.
In sede di attuazione della delega, l'art.1 del d.lgs. 374/1999 ha previsto che “le di- sposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, e quelle del predetto decreto-legge n. 143 dei 1991, d'ora in avanti comples- sivamente indicati come: "legge n. 197/1991, si applicano, nei limiti e con le modalità in-
8 dicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al posses- so delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiara- zione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate:[…]
n) agenzia in attività finanziaria prevista dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settem- bre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di se- guito indicato come: "testo unico bancario", all'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo
3”.
L'art.3, co.1 del decreto delegato ha poi stabilito che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
L'art.3, co.2 del decreto delegato ha ancora previsto: “Il Ministro del tesoro, del bi- lancio e della programmazione economica, con regolamento, adottato sentito l'UIC, speci- fica il contenuto dell'attività indicata al comma 1, stabilisce le condizioni di compatibilità con lo svolgimento di altre attività professionali, prevede in quali circostanze ricorra l'e- sercizio nei confronti del pubblico e ne disciplina l'esercizio nel territorio della Repubblica da parte di soggetti aventi sede legale all'estero”.
Nei successivi commi l'art.3 prevede i criteri per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco e che sia l'UIC a dettare le disposizioni per la tenuta dell'elenco stesso.
L'art.2 DM 485/2001, emanato in attuazione dell'art.3, co.2 del decreto delegato, ha stabilito: “1. Ai fini del decreto legislativo e del presente regolamento, esercita nei confron- ti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria chi viene stabilmente incaricato da uno o più intermediari finanziari di promuovere e concludere contratti riconducibili all'e- sercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico ban- cario, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni con- trattuali.
2. Ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività fi- nanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento;
b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finan- ziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acqui- sto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari fi- nanziari”.
Ciò premesso sul quadro normativo di rilievo, l'eccezione di incostituzionalità è ma- nifestamente infondata, palese essendo che la definizione delle attività cui estendere, ai sen- si dei principi e criteri direttivi previsti nell'art.15, co.1 lett.c) della legge comunitaria per l'anno 1994, l'attuazione della direttiva europea sulla prevenzione e sul contrasto delle atti-
9 vità di riciclaggio, è contenuta nell'art.1, co.1 del decreto delegato, e per quanto rileva nel caso specifico, nella lettera n), essendo demandato al decreto ministeriale soltanto la defini- zione della normativa secondaria, di dettaglio.
E' l'art.1, infatti, che prevede che le disposizioni del complesso normativo, definito nella stesso articolo 1, come "legge n. 197/1991", si applicano, nei limiti e con le modalità stabiTI negli articoli 3 e 4, alle attività indicate nello stesso articolo, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richiesti dalle norme a fianco di esse riportate.
Tra le attività de quibus l'art.1, lett.n) include l'agenzia in attività finanziaria prevista dall'art.106 TUB, in relazione alla quale lo stesso articolo 1 richiede l'iscrizione all'elenco previsto dall'articolo 3.
Quest'ultimo, al comma primo, stabilisce che “l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC”.
In altre parole, l'individuazione e la definizione dell'attività inclusa nell'elenco tenuto dall'UIC sono contenute nel decreto legislativo (art.1, co.1 lett.n, e art.3), e trattasi di attivi- tà di agenzia, cioè di attività, come definita dall'art.1742 c.c., di promozione, per conto di altra parte, della conclusione di contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1 TUB, che può essere con o senza rappresentanza della preponente.
In considerazione di quanto esposto deve concludersi che il decreto legislativo abbia rispettato la delega, demandando al decreto ministeriale solo la specificazione e lo sviluppo in dettaglio di quanto già previsto. E ciò è perfettamente compatibile con il parametro di cui all'art.76 Cost.
Infatti, secondo la giurisprudenza costituzionale, è consentito «[con il] decreto dele- gato […] di emanare normative di tipo regolamentare (sentenza n. 79 del 1966), disposizio- ni di carattere tecnico (sentenza n. 106 del 1967) o atti amministrativi di esecuzione (ordi- nanza n. 176 del 1998; per ulteriori esemplificazioni, sentenze n. 66 del 1965 e n. 103 del
1957)” (sentenza n. 104 del 2017)» (così, Corte cost. n. 79 del 2019, in motivazione).
D'altra parte, per ripetere le parole della Corte costituzionale, «la legge delega, in parte qua, non vieta affatto al legislatore delegato di devolvere a fonti secondarie lo svi- luppo delle norme primarie ivi contenute, secondo una modalità in passato già prevista e
10 giudicata ammissibile da questa Corte (sentenza n. 33 del 2011)» (Corte cost. n. 261 del
2017, in motivazione).
Non giova a evocare il precedente di cui alla sentenza n. 104 del 2017 Parte_1 della Corte costituzionale, atteso che in quell'occasione il legislatore delegato si era sostan- zialmente limitato a riprodurre il contenuto della delega senza aggiungervi pressoché nulla
– diversamente dalla fattispecie in esame, in cui, alla luce di quanto in precedenza illustra- to, il decreto legislativo ha direttamente ossequiato la delega, limitandosi ad affidare al re- golamento l'esecuzione di scelte già delineate nelle loro linee fondamentali a livello di fon- te primaria – dislocando di fatto l'esercizio della funzione normativa dal Governo, nella sua collegialità, ai singoli Ministri competenti.
L'eccezione d'incostituzionalità è dunque manifestamente infondata e va pertanto di- sattesa.
7. Il primo e il quarto motivo d'appello.
L'esame del primo e del quarto motivo d'appello è pregiudiziale in ordine logico- giuridico.
7.1. Il primo motivo è infondato e va respinto.
Nell'esaminare il motivo de quo va ricordato che con il ricorso introduttivo del giudi- zio di primo grado era stata depositata una procura alle TI che risultava apparentemente sottoscritta dalla parte conferente con il software Yousign ed era autenticata dal difensore,
Avv. Andrea Ruocco.
A fronte dell'eccezione di inesistenza della procura alle TI proposta dalla banca resi- stente, sollevata nella memoria depositata in data 12-5-2023, con ordinanza istruttoria
24.5.2023, poi confermata con l'ordinanza impugnata, il giudice istruttore ebbe così a stabi- lire: “nella fattispecie non ha errato, il difensore della banca resistente convenuta, a rileva- re che la procura alle TI prodotta in atti, non è affatto conforme a quanto previsto dal pre- citato art. 83 cpc., dato che, essendo stata rilasciata dal mediante firma digitale, CP_1 doveva essere prodotta nel relativo “pdf nativo” firmato digitalmente dal ricorrente, e, non, come avvenuto a cura del difensore Ruocco, mediante la scansione del foglio, già sot- toscritto di pugno dallo stesso Avv. Ruocco, e, non però dal mandante. In particolare, nel caso di specie, la procura consiste in un documento, denominato “mandato”, prodotto nel fascicolo telematico di parte ricorrente, in formato “pdf.p7m”, dunque firmato digitalmen- te dal difensore della stessa ricorrente, che contiene un foglio ove è riportata la procura, l' indicazione del luogo e della data del nome e cognome del ricorrente , poi la dicitura “E' autentica” e ancora il nome e cognome del ricorrente con sottostante stampigliatura della
11 certificazione “Yousign”, infine il nome e cognome del difensore e la raffigurazione della firma autografa del medesimo difensore. Secondo quanto disposto al comma III dell'art. 83
c.p.c., come riformato dall'art. 45 co. IX della L. 69/2009, la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. L'art. 18 co. V del D.M. 44/2001 stabilisce che la procura alle TI si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata tra- mite il quale l'atto è notificato. La medesima disposizione si applica anche quando la pro- cura alle TI è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine. Se la procura alle TI è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sot- toscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via te- lematica. Invero, il testo del citato art. 83 cpc non prevede alcuna certificazione della firma da parte del difensore, quando la procura, come nella fattispecie, è apposta su “documento informatico separato sottoscritto con firma digitale”, a differenza della procura rilasciata su supporto cartaceo, dove la certificazione della firma del mandante è espressamente ri- chiesta;
peraltro il potere di autenticare la firma, disciplinato dal secondo comma dell'art. 83 cpc e dall'art. 25 CAD per la sottoscrizione digitale, compete solo ai notai e ai pubblici ufficiali a ciò autorizzati. Nessuna traccia agli atti del giudizio della procura sottoscritta digitalmente dal ricorrente-mandante mediante il sistema di firma digitale “You- CP_1 sign”, dato che non è stato prodotto il file in formato pdf.p7m della medesima procura. Al riguardo va detto che detto tipo di file si origina a seguito di una procedura che dapprima provvede a salvare il file firmato nella stessa cartella di quello originario e non sosvrascri- ve, non consente di posizionare la firma su una o più parti del documento, non permette di aggiungere un segno grafico visibile sul documento. Detto file, se prodotto, avrebbe con- sentito la verifica dei requisiti del certificato mediante gli appositi software di lettura, così da poterne appurare la validità al tempo del rilascio della procura (Foggia 20 giugno
2022, si legge nella procura in atti), dato che infatti come detto quando come nel caso pro- cura sia stata sottoscritta con firma digitale, essendo questa già certificata da un soggetto accreditato, la stessa non abbisogna di nessuna ulteriore certificazione. La sottoscrizione autografa del difensore Ruocco dell'autentica della procura in atti, è attività non sorretta
12 da alcuna norma giuridica, posto che l'art. 83 cpc contempla detta autentica con riguardo alla procura sottoscritta in cartaceo di pugno dal mandante. Quanto alla sottoscrizione di- gitale della procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio da parte del Ruocco, è ri- sultata positivamente verificata dal sistema del Ministero di Giustizia, che lo effettua auto- maticamente, al momento dell'iscrizione al ruolo, emettendo la terza pec attestante l'esito di detta verifica;
trattasi di controlli automatici assolutamente efficaci che tuttavia interes- sano la sola validità del certificato di firma dell'avvocato difensore e non quella del clien- te-mandante. La procura alla TI depositata in telematico in allegato al ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre a non valere come procura digitale, dato che il difensore Ruoc- co non è abilitato a certificare la validità della firma digitale utilizzata dal per il CP_1 conferimento della procura legittimante i poteri esercitati in giudizio dal Ruocco, difatti, non può valere neppure come procura analogica, dato che non contiene la firma autografa del cliente e pertanto a nulla vale la firma autografa dell'avvocato per autentica della fir- ma del primo. -rilevato che il difensore del ricorrente ha chiesto di poter regolarizzare la procura;
-ritenuto di invitare il difensore a voler regolarizzare la procura […]”, e quindi assegnò termine per la sanatoria ex art.182 cpc.
Sempre nel corso del giudizio di primo grado il difensore del ricorrente, con nota del
14.6.2023, depositava altra procura alle TI conferita con modalità analogiche.
Nell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario, in relazione alla reiterata ec- cezione di inesistenza della procura alle TI, il giudice di primo grado ha motivato il rigetto aggiungendo, rispetto a quanto indicato nell'ordinanza istruttoria del maggio 2023, quanto segue: “Chiarito che la procura conferita con il sistema di firma digitale “You Sign” e cer- tificata dal difensore è stata conferita in una modalità non ammessa dal nostro ordinamen- to, perché tale da non consentire la relativa verificabilità, va comunque rilevato l'avvenuta sanatoria di detta nullità, mediante appunto la produzione della nuova procura cartacea, autenticata con firma autografa e digitale dal difensore”.
Ciò premesso, il motivo d'appello non è fondato.
E' corretto il passaggio argomentativo dell'ordinanza istruttoria del 24.5.2023, con- fermato dall'ordinanza definitoria del giudizio, secondo cui la procura iniziale esisteva nel- la sua materialità (e, quindi, non era inesistente materialmente) ma non era stata prodotta nel relativo “pdf nativo”.
Così testualmente: “[…] essendo stata rilasciata dal mediante firma digitale, CP_1 doveva essere prodotta nel relativo “pdf nativo” firmato digitalmente dal ricorrente, e, non, come avvenuto a cura del difensore Ruocco, mediante la scansione del foglio, già sot-
13 toscritto di pugno dallo stesso Avv. Ruocco, e, non però dal mandante. In particolare, nel caso di specie, la procura consiste in un documento, denominato “mandato”, prodotto nel fascicolo telematico di parte ricorrente, in formato “pdf.p7m”, dunque firmato digitalmen- te dal difensore della stessa ricorrente, che contiene un foglio ove è riportata la procura, l' indicazione del luogo e della data del nome e cognome del ricorrente , poi la dicitura “E' autentica” e ancora il nome e cognome del ricorrente con sottostante stampigliatura della certificazione “Yousign”, infine il nome e cognome del difensore e la raffigurazione della firma autografa del medesimo difensore”.
In altre parole il difensore della parte ricorrente anziché produrre la procura in forma- Cont to digitale (fermo restando che la procura sarebbe stata nulla in quanto sottoscritta con e non con firma digitale qualificata), ne ha estratto copia analogica, ha apposto la sua auten- tica e, quindi, l'ha prodotta in giudizio mediante apposita busta telematica.
Questo l'antefatto, corretta è l'applicazione dell'art.182 cpc, nel testo ante riforma
RT (che, com'è noto, oggi consente anche la sanatoria in caso di procura inesistente), avendo il tribunale ritenuto che la procura alle TI allegata al ricorso introduttivo fosse sol- tanto nulla e non anche inesistente giuridicamente, donde la possibilità di sanatoria della stessa, come effettivamente avvenuto con il deposito di nuova procura alle TI (la cui validi- tà non è contestata dall'appellante).
Al riguardo, va considerato che la categoria dell'inesistenza, non prevista espressa- mente dal codice di rito, è una categoria residuale e di stretta interpretazione, così come ri- petutamente affermato dal corte di legittimità (cfr., ad esempio, in tema di inesistenza della notifica, Cass. civ. S.U. 14916/16; Cass. civ. S.U. 26655/21, e in tema di procura alle TI,
Cass. civ. S.U. 37434/22).
Corretto il rilievo dell'appellante che quella in esame non è una firma elettronica qua- lificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art.24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE
910/14, cd, reg. eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato, non è altrettanto corretto l'assunto che la firma de qua, e cioè una firma elettronica semplice (infra, FES), autenticata dal difensore, non possa stabilire quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle TI nulla e non inesistente. Cont Infatti, in termini generali, la è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS.
14 Ad esempio, il considerando 49 del regolamento stabilisce che “ Il presente regolamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non dovrebbero esse- re negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i requisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuri- dico equivalente a quello di una firma autografa”. E il successivo art.25, co.1 del regola- mento prevede che “A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate”. Cont Pertanto, se la può avere tali effetti (ad esempio, può essere prodotta nel giudizio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle TI firmata con firma elettronica semplice, e non con firma elettronica qualifi- cata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma tutt'al più nulla per violazione del disposto dell'art.82, co.3, terzo periodo.
E tale conclusione permane anche quando, come nel caso di specie, il difensore, anzi- Cont ché produrre in giudizio la procura sottoscritta con in formato digitale, né estragga co- pia per immagine, apponendo la sua firma per autentica e, quindi, produca il tutto con busta telematica allegata al ricorso introduttivo.
D'altro canto, pur essendo corretto che il difensore non ha un potere di autenticare la firma digitale, è anche vero che l'autenticazione della firma sulla procura alle TI apposta nel caso di specie vale ad attestare in termini di equivalenza che il difensore ne ha estratto copia per immagine. E ciò vale a dimostrare l'esistenza della procura nella sua materialità.
Circostanza, quest'ultima, confermata indirettamente anche dal fatto che lo stesso cliente ha rilasciato poi la procura in formato analogico ai fini dell'art.182 cpc: se non avesse in pre- cedenza rilasciato quella con firma digitale semplice e, quindi, se un avvocato avesse agito in giudizio senza il suo mandato alle TI, avrebbe sollevato evidentemente questioni per es- sere stato fatto attore di un giudizio che non avrebbe voluto proporre.
La decisione di primo grado merita pertanto conferma.
7.2. Anche il quarto motivo d'appello è privo di pregio giuridico, in relazione ad en- trambi i profili coltivati dall'appellante.
7.2.1. Sussiste, anzitutto, l'interesse ad agire dell'appellato in ordine alle domande proposte (nullità del contratto di finanziamento;
accertamento del diritto alla ridetermina- zione degli interessi al tasso legale).
15 Come precisato dai giudici di legittimità “con riferimento alla domanda (o all'even- tuale eccezione) di nullità di un contratto … per le parti contraenti l'interesse ad agire è in re ipsa, in dipendenza dell'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità ad incidere nel- la loro sfera giuridica” (vedi Cass. 23/01/2023, n.1897; vedi anche Cass. 05/02/2020,
n.2670; Cass. 27/07/1994, n.7017).
Risulta comunque documentato l'addebito di interessi entro il termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione (vedi estratto conto prodotto da parte ricorrente in primo grado, in cui sono annotate operazione in maniera ininterrotta dal 2009 al 2021) e ciò
è di per sé sufficiente a fondare un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c., a prescin- dere dall'eccezione di intervenuta prescrizione che potrà al più incidere sulla quantificazio- ne dell'indebito e sarà spendibile nel relativo giudizio, posto che, nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, nessuna azione di indebito oggettivo è stata proposta.
7.2.2. L'introduzione del giudizio di accertamento della nullità contrattuale e del cor- relato diritto alla rideterminazione degli interessi al tasso legale e non a quello convenzio- nale, ma senza richiesta di quantificazione degli stessi e conseguente condanna alla ripeti- zione, non configura poi un abuso dello strumento processuale.
Il divieto di frazionamento si riferisce infatti alla proposizione di separati giudizi per crediti relativi medesimo rapporto di durata tra le stesse parti o comunque fondati sugli stessi o analoghi fatti costitutivi (e salvo che il giudizio unitario non sia più possibile per un precedente giudicato: vedi Cass. Sez.Un. 19/03/2025, n.7299) e non può pertanto preclude- re la proposizione di una autonoma domanda di nullità contrattuale ed accertamento del di- ritto alla ripetizione delle prestazioni, salva la successiva quantificazione delle stesse, ipote- si distinta dal frazionamento dei crediti e casomai assimilabile alla condanna generica, ov- vero una “domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riser- va di accertamento del "quantum" in un separato giudizio”, proponibile anche in assenza del consenso del convenuto (vedi Cass. Sez. Un., 12/10/2022, n.29862; Cass. Sez. Un.
23/11/1995, n. 12103).
8. Il secondo e il terzo motivo d'appello.
Nell'esaminare e respingere il secondo e il terzo motivo d'appello, che possono esse- re trattati congiuntamente, occorre dare conto dell'esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, a cui si è fatto cenno in precedenza.
Questa corte, in diversa composizione, in altra causa in cui era parte sempre Pt_2
, con riferimento ad una fattispecie concreta del tutto sovrapponibile a quella in esa-
[...]
16 me e per la risoluzione di identiche questioni di diritto, ha proposto rinvio pregiudiziale alla
Corte di Cassazione che, con la recente pronuncia 13/5/2025, n.12838, ha così statuito:
“nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del D.M. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormen- te all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l'apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzio- nato con l'intermediario finanziario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'U.I.C. ex art. 3 D.Lgs. n. 374 del 1999; il relativo contratto è nullo ex art. 1418, primo comma c.c.”.
In motivazione la Corte di nomofilachia ha osservato, tra l'altro: “la richiamata nor- mativa riserva l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria - per tale dovendosi intendere anche quella consistente nella promozione e con- clusione di contratti di finanziamento - ai soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C. La deroga ivi prevista all'obbligo di iscrizione in tale albo è circoscritta alla pro- mozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipu- late con intermediari finanziari (cd. credito finalizzato). 17. Da ciò consegue che l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito cd. revolving, in quanto estranea alla fattispecie del credito finalizzato, non rientra nella richiamata deroga e non può pertanto essere esercitata da qualsiasi fornitore di beni e servizi, ma solo da quelli che sono iscritti nell'albo istituito presso l'U.I.C. e, in quanto tali, abilitati allo svolgimento di una siffatta attività di agenzia […] la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di paga- mento, differenziandosi da quest'ultima per la funzione di finanziamento che le è propria e che conforma la relativa disciplina negoziale […] Siffatti interessi attingono a valori costi- tuzionali o, comunque, a preminenti interessi generali della collettività, riferendosi sia alla modalità di svolgimento dell'attività finanziaria, in relazione alla individuazione dei sog- getti che possono intervenire, quali intermediari, nelle operazioni, sia alla tutela del siste- ma finanziario da infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela dei singoli con- sumatori, e, in quanto tali, connotano la disposizione in esame, sufficientemente chiara nel richiedere l'iscrizione all'albo tenuto dall'U.I.C. per lo svolgimento dell'attività di interme- diazione nella distribuzione delle carte di credito cd. revolving, del carattere di imperativi- tà ai fini dell'applicazione dell'art. 1418, primo comma, cod. civ. e della causa di nullità ivi prevista […] è corretta l'affermazione secondo la quale il venditore che promuove la di- stribuzione della carta di credito cd. revolving, non assume, per ciò stesso, la qualità di parte del contratto di finanziamento. Ritiene, tuttavia, il Collegio che il legislatore, nel vie-
17 tare lo svolgimento di una siffatta attività ai soggetti non iscritti nell'albo tenuto dall'U.I.C. abbia, sia pure indirettamente, inteso vietare anche l'avvalimento di tale attività da parte dell'intermediario finanziario e, conseguentemente, la conclusione di un contratto di finan- ziamento mediante l'utilizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato. […]
Infatti, le rammentate finalità sottese al divieto imposto dalla norma in esame verrebbero frustrate laddove si consentisse il valido perfezionamento dell'operazione nonostante l'in- tervento, in funzione promozionale, del venditore a ciò non autorizzato dall'ordinamento, tanto più laddove tale suo intervento sia disciplinato da apposita convenzione con l'inter- mediario finanziario”.
La pronuncia de qua, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, ha chiarito che:
a) anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010 la promozione e conclu- sione di contratti di finanziamento era attività riservata ai soli soggetti iscritti nell'elenco istituito presso l'U.I.C.;
b) la carta di credito revolving non è assimilabile alla carta di pagamento ex art. 2, comma 2, lettera a) D.M. 13 dicembre 2001 n. 485 e l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving è estranea alla fattispecie del credito al consumo “finalizza- to” ex art. 2, comma 2, lettera b) del medesimo D.M.;
c) il divieto è esteso alla conclusione di un contratto di finanziamento mediante l'uti- lizzo dell'attività promozionale del venditore non autorizzato, anche se quest'ultimo non as- sume la qualità di parte, cioè il divieto opera anche quando il negoziante si limita a pro- muovere la conclusione del contratto di finanziamento, presentando l'offerta di credito all'acquirente del bene e trasmettendo la richiesta di finanziamento all'intermediario finan- ziario autorizzato e convenzionato;
d) trattasi di violazione di norma imperativa, con conseguente nullità ex art. 1418, comma primo c.c.
Tale pronuncia, alla cui ampia motivazione di rinvia ex art.118 disp. att. cpc, risolve le questioni di diritto poste con il terzo motivo d'appello, come sopra sintetizzato. E
l'appellante non offre argomenti nuovi, cioè non esaminati dalla Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale, che possano portare ad una rivalutazione delle questioni.
Può aggiungersi che la Corte, intervenendo in sede di rinvio pregiudiziale in una causa in cui era parte proprio , ha anche affrontato implicitamente Parte_1 la questione dell'estensione soggettiva, ritenendo evidentemente che la banca non si potesse avvalere del fornitore del bene per un'operazione di credito al consumo che non si esauriva con la vendita del bene, ma che si concretava in una messa a disposizione di una somma di
18 danaro che poteva essere utilizzata continuamente previo rimborso dei prelievi precedenti, che andavano a ricostituire la disponibilità (c.d. credito rotativo).
E, in effetti, in questo senso vanno interpretate le Istruzioni di Vigilanza della Banca
d'Italia ratione temporis applicabili.
Le Istruzioni del 1999 (antecedenti al d.lgs.374/1999) – sezione III Attività Bancaria fuori sede § 2.1., co.4 – stabilivano, fra l'altro, circa la promozione e il collocamento dei prodotti e servizi bancari e finanziari, che “Limitatamente alle operazioni di credito al con- sumo, le banche possono utilizzare, come collocatore, il fornitore del bene per il quale si effettua l'affidamento, sulla base di apposita convenzione tra la banca e l'esercizio com- merciale. Deve trattarsi di proposte contrattuali, secondo formulari, non modificabili, for- niti dalla banca all'esercizio commerciale, che si perfezionano solo con il successivo con- senso della banca stessa. Il processo di valutazione del rischio deve rimanere di esclusiva competenza della banca”.
La formulazione letterale di tali istruzioni rende evidente che la banca poteva utiliz- zare come collocatore il fornitore del bene ma limitatamente alle sole operazioni di credito al consumo effettuate per l'acquisto del bene stesso (cd. credito al consumo finalizzato).
Nel caso di carte revolving, invece, il credito al consumo non è limitato all'acquisto del bene de quo, ma è esteso ad una serie potenzialmente indefinita e non limitata di opera- zioni di finanziamento. Con il che si viola le stesse Istruzioni di Vigilanza (§ 2.1., co.1-3) che riservano l'attività di promozione e collocazione dei prodotti e servizi bancari fuori se- de “[agli stessi] dipendenti [della banca], ai promotori finanziari, nonché ad altre banche o SIM e rispettive reti di promotori finanziati ed enti assicurativi e rispettivi agenti assicu- rativi”.
Con successivo comunicato del 9.9.2002, emanato dopo l'entrata in vigore del d.lgs.374/1999 e del DM 485/2001, la Banca d'Italia confermò tale impianto, prevedendo, tuttavia, che gli intermediari finanziari, di cui agli artt.106 e 107 TUB, come i relativi agen- ti in attività finanziaria, fossero ricompresi “tra i soggetti abilitati all'offerta fuori sede
(promozione e collocamento) di prodotti e servizi per conto delle banche” (punto 1.2., co.1, del comunicato). Per lo svolgimento di tale attività era necessaria la stipula di “apposita convenzione con la banca”; convenzione che “deve limitare l'operatività degli intermedia- ri a prodotti standardizzati, i cui schemi contrattuali siano predefiniti dalla banca e non modificabili;
…” (punto 1.2, co.2).
Con successivo comunicato del 14.1.2006, la Banca d'Italia non introdusse partico- lari innovazioni nel settore de quo, ma si limitò a precisare, per quanto interessa nel presen-
19 te giudizio, che la banca potesse avvalersi anche direttamente di agenti in attività finanzia- ria per la collocazione fuori sede dei propri prodotti ma con limitazioni.
Così testualmente: “Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si tratta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più in- termediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti ri- conducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, sen- za disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali. In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (decreto ministeriale n. 485 del 2001), oltre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107 TUB, possono svol- gere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, del TUB.
Cio' posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto mini- steriale, non possano svolgere per conto delle banche attività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che resterebbe comunque esclusa. Si conferma infine - ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione - quanto previsto dalle dispo- sizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa. Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”.
Le disposizioni ratione temporis applicabili erano chiare: la collocazione del pro- dotto bancario fuori sede per mezzo del fornitore del bene poteva avvenire unicamente per il c.d. credito al consumo finalizzato (cioè per l'operazione di finanziamento funzionale all'acquisto del bene di consumo venduto dallo stesso fornitore del bene); un'operazione di finanziamento mediante carta di credito revolving, come quella avvenuta nel caso di specie e sopra descritta, trascende il credito finalizzato e non poteva essere collocata se non me- diante gli altri soggetti abilitati, la cui attività era un'attività riservata (tra costoro, gli agenti in attività finanziaria).
Tale riserva d'attività ha rilievo pubblicistico ed è presidiata da norme penali. Ad esempio, quanto all'attività degli agenti in attività finanziaria, rileva la disciplina dell'art.5 del d.lgs. 153/1997, che è intervenuto a dettare – in attuazione della delega contenuta nella
20 legge comunitaria per il 1994 – le prime norme di integrazione alla direttiva 91/ 308/CEE prevedendo: "1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del- la legge 6 febbraio 1996, n. 52, le attività individuate nei decreti di cui al medesimo artico- lo [tra cui il d.lg.s 374/1999], in quanto particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio per il fatto di realizzare l'accumulazione o il trasferimento di ingenti dispo- nibilità economiche o finanziarie o di risultare comunque esposte a infiltrazioni da parte della criminalità organizzata è estesa, nei limiti di cui ai successivi commi, l'applicazione delle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. 2. Ai fini delle attività individuate ai sensi del comma 1 è istituito un elenco di operatori, suddiviso per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi. Ove l'esercizio delle predette attività sia subordi- nato all'iscrizione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità da ordini o da consigli pro- fessionali, tali ruoli o albi sostituiscono l'elenco di cui sopra tenuto dal Ministro del teso- ro".
3. Chiunque esercita le attività individuate dai decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, senza essere iscrit- to nell'elenco di cui al comma 2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni".
Nei fatti la banca appellante ha utilizzato, per la collocazione dei propri prodotti, i fornitori dei beni che hanno svolto, niente più niente meno, come ritenuto dalla Corte di
Cassazione nel precedente richiamato, che attività di agente in attività finanziaria diretta- mente per conto della banca, pur non essendo iscritti nell'elenco tenuto presso l'UIC.
9. Il quinto motivo d'appello.
Il motivo è infondato e va respinto.
La decisione di primo grado può essere confermata con questa correzione della mo- tivazione.
Come già osservato da questa corte, la responsabilità ex art.1338 c.c. deve essere esclusa quando la nullità deriva dalla violazione di norme imperative che devono essere co- nosciute e considerate da entrambe i contraenti, “posto che, ai fini di ravvisare la responsa- bilità ex art. 1338 c.c., è necessaria la induzione dolosa o colposa per un contraente e, per l'altro, l'affidamento senza colpa nella validità del contratto, [e che] il concorso di colpa del presunto danneggiato, che negligentemente abbia ignorato una causa di invalidità del contratto, esclude pertanto automaticamente la responsabilità di cui all'art. 1338 c.c. in capo al danneggiante;
ne consegue che la responsabilità ex art. 1338 c.c. non può essere invocata tutte le volte in cui l'invalidità del contratto derivi dalla violazione di norme impe-
21 rative delle quali può presumersi la conoscenza e la cui ignoranza avrebbe potuto essere superata attraverso l'uso della normale diligenza” (cfr., in termini, Cass. 03/09/2021,
n.23887, ma vedi pure Cass. 26/06/2020, n.12836). Inoltre, nel caso di specie, tenuto conto della non univocità dell'interpretazione delle norme, della conoscenza o conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l'invalidità o inefficacia (per il rilievo di tali ele- menti vedi Cass. 05/02/2016, n.2327), della qualità soggettiva dei contraenti (società finan- ziaria da un lato, consumatore dall'altro), non vi è alcun elemento che consenta di ritenere che il consumatore sin dall'inizio conoscesse o potesse conoscere con l'ordinaria diligenza la causa di invalidità negoziale. Anche in relazione agli elementi appena esposti circa la na- tura e la conoscibilità dell'invalidità e la qualità dei contraenti non vi è alcuna concreta ra- gione per considerare contrario a buona fede e correttezza avere utilizzato per un periodo di tempo più o meno lungo la linea di credito, peraltro corrispondendo ed anticipando gli inte- ressi al tasso contrattualmente previsto.
Esclusa l'esistenza di un credito risarcitorio, non ha nemmeno senso porsi il tema della sussistenza dei presupposti della compensazione (liquidità dei crediti, attualità, etc.).
Non può, infine, individuarsi una qualche forma di rinuncia all'azione di nullità nel fatto che, dopo il reclamo stragiudiziale del cliente del 2020, questi abbia per pochi mesi continuato ad usare la carta revolving in attesa che la banca prendesse le proprie decisioni.
In simile comportamento non può essere individuata alcuna rinuncia preventiva all'azione giudiziale.
10. Conclusioni.
In conclusione, l'appello è infondato e va respinto, con conferma del provvedimento impugnato, anche per la liquidazione delle spese, per le quali non vi è tempestivo e specifi- co motivo di appello se non la richiesta di condanna della controparte correlata alla riforma nel merito del provvedimento di primo grado.
Le spese di grado seguono la soccombenza.
Tenuto conto della serialità della controversia (solo presso questa corte pendono oltre cento procedimenti in cui sono poste questioni del tutto identiche con l'assistenza, quanto ai consumatori, del medesimo difensore e con atti fotocopia), esse sono liquidate a favore del difensore dell'appellato, dichiaratosi antistatario, applicando il DM 55/14 e ss. mod., causa di valore indeterminato - complessità bassa, con questi importi: fase 1: euro 1543,50; fase
2: 1.063,50 euro;
fase 4: 1735,00 euro. Nulla per la fase 3 (trattazione/istruttoria), da consi- derarsi non effettivamente tenuta. Totale: 4.342,00.
22 La novità della questione di diritto (con orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito ed assenza di precedenti di legittimità sino alla richiamata Cass. 12838/2025, resa ex art.363 bis cpc) giustifica, inoltre, la compensazione delle spese nella misura della metà.
Il residuo importo, pari ad euro 2.171,00, è posto a carico della soccombente.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma, per l'effetto, l'ordinanza impugnata;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che liquida
(al netto della disposta compensazione) in € 2.171,00, oltre al 15% per spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali (come per legge), da distrarsi a favore del difensore dell'appellato, Avv. Andrea Ruocco, dichiaratosi antistatario.
Dà atto, infine, che sussistono i presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 28-11-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
IN CA
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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