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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/07/2025, n. 3411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3411 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15890 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
- in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
ROBERTO PORTO per procura in atti
attore
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. GIOVANNA MUSCAGLIONE per procura in atti
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNA MUSCAGLIONE per procura in atti
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
CHRISTIAN ROMEO, MARCO PESENTI, ALBERTO TOFFOLETTO, LUCIANA
CIPOLLA, FLORA LETTENMAYER E SIMONA DAMINELLI per procura in atti pagina 1 di 11
(C.F. Controparte_4
), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_2 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di CATANIA
convenuti
(C.F. ) e Controparte_5 C.F._3 CP_6
(C.F. )
[...] C.F._4
convenuti contumaci
OGGETTO: Azione di inefficacia ex art, 44 l.f..
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a il 10.12.2021, all' il CP_2 Controparte_4
15.12.2021, alla il 16.12.2021, ad e a il 23.12.2021, il CP_3 CP_1 CP_5 Parte_1 conveniva in giudizio i predetti soggetti dinanzi all'intestato Tribunale per ottenere la
[...] dichiarazione di inefficacia, ex art. 44 l.f., nei propri confronti, dei pagamenti eseguiti dalla e, per essa, dalla Parte_2
quale Tesoreria in favore di per Controparte_3 CP_4 Controparte_1
l'importo di € 14.055,20, di per l'importo di € 6.255,56, di Controparte_5 per l'importo di € 29.297,73 e di per l'importo Controparte_2 CP_6 di € 16.013,27, il tutto per la complessiva somma di € 65.621,76, e la conseguente condanna dei predetti convenuti alla restituzione delle superiori somme, nonché la condanna di in solido con la Controparte_3 Controparte_7
al pagamento delle predette somme;
in via subordinata chiedeva la condanna di
[...]
e dell' , ex art. 2033 c.c., alla restituzione delle somme Controparte_3 Controparte_4 indicate e, in via ulteriormente subordinata, ne chiedeva la condanna ex art. 2043 c.c. per avere, con i loro colposi comportamenti, cagionato un danno ingiusto alla Curatela.
A sostegno delle domande l'attore dichiarava: che con sentenza di questo Tribunale n. 139 del 25.9.2017 era stato dichiarato il fallimento della che il 4.11.2017, dopo la Pt_1
pagina 2 di 11 declaratoria di fallimento, il Tribunale di Palermo, Sezione Esecuzioni Civili, nel procedimento esecutivo r.g.n. 5323/2017, in cui erano intervenuti i convenuti , e CP_1 CP_5 CP_2
, aveva ordinato l'assegnazione di somme in favore degli stessi, creditori di CP_6 Pt_1 sulla base di titoli emessi in precedenza, relativi a procedimenti in cui l Controparte_4 era terzo pignorato;
che quale tesoreria dell' , in data 29.11.2017, Controparte_3 CP_4 aveva effettuato i seguenti pagamenti: € 8.733,21 ad;
€ 23.460,00 Controparte_1
a € 13.263,58 a;
€ 5.054,53 a Controparte_2 CP_6 [...]
e aveva operato la ritenuta d'acconto (€ 2.361,20 per la posizione Controparte_5 [...]
; € 5.837,73 per la posizione € 2.749,69 Controparte_1 Controparte_2 per la posizione;
€ 1.201,03 per la posizione;
CP_6 Controparte_5 che in data 26/09/2018, nel procedimento celebrato presso il Tribunale di Palermo, R.G. n.
3754/2018, aveva eseguito un ulteriore pagamento di € 2.960,79 in favore di Controparte_3
. Controparte_1
Evidenziava che i predetti pagamenti erano avvenuti in violazione dell'art. 51 l.f., che i convenuti beneficiari dei pagamenti erano ex lavoratori di e che e Pt_1 CP_3
l' erano stati informati dell'intervenuto fallimento con comunicazioni Controparte_4 del 5.10.2017 e del 12.10.2017.
Si costituiva in giudizio rilevando l'erronea quantificazione della Controparte_2 somma ad essa richiesta, pari a € 29.297,73, anziché € 28.500,00, indicata nell'ordinanza di assegnazione;
in ogni caso contestava il pregiudizio lamentato dalla Curatela, che aveva potuto disporre di considerevoli somme, idonee a soddisfare i creditori privilegiati. Al riguardo dichiarava che era stata alle dipendenze di dunque, il suo credito (per TFR e Pt_1 retribuzioni) risultava privilegiato e garantito dal fondo di garanzia dell' e la Regione non CP_8 aveva provveduto alla compensazione delle somme erogate con quelle dovute in favore della curatela.
Si costituiva in giudizio anche , rappresentando che aveva Controparte_1 provveduto all'integrale restituzione della somma di € 10.500,00 (per TFR), con conseguente diritto all'insinuazione al passivo del fallimento;
quanto alla residua somma di € 3.555,20 (€
pagina 3 di 11 2.960,79 oltre € 594,41) escludeva la legittimazione della Curatela, in quanto esse derivavano da una procedura esecutiva cui non aveva partecipato l'associazione o la curatela.
Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva. Evidenziava che l'attore aveva omesso di produrre l'ordinanza di assegnazione per la somma di € 2.960,79 in favore di . Controparte_1
Per il caso di accoglimento della domanda chiedeva l'accertamento del proprio diritto di regresso nei confronti dei convenuti , , nonché della CP_1 CP_5 CP_2 CP_6
, con conseguente condanna di questi ultimi a manlevarla. Controparte_7
Escludeva l'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei propri confronti, non avendo ricevuto la somma, e la fondatezza della domanda ex art. 2043 c.c., avendo essa agito in ottemperanza di un provvedimento giurisdizionale (ordinanza di assegnazione) e, non essendo la Banca legata da alcun rapporto obbligatorio con la fallita, quest'ultima non avrebbe potuto richiederle nulla.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_9
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, potendo l'azione di
[...] inefficacia ex art. 44 l.fall. essere proposta solo nei confronti dell'accipiens. Escludeva la fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e della domanda ex art. 2043
c.c., avendo ottemperato all'ordinanza di assegnazione.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., all'udienza del 28.9.2022 – sostituita dal deposito di note - la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19.10.2022, poi differita all'udienza del 9.11.2022 e, quindi, all'udienza del 1.2.2023.
Seguivano ulteriori rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare. Infine, all'udienza del
20.11.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la
Curatela attrice precisava le conclusioni dichiarando che nei confronti di Controparte_1 risultava cessata la materia del contendere, che nei confronti di
[...] Controparte_2 il giudizio era proseguito solo per le spese, avendo quest'ultima eseguito il
[...]
pagina 4 di 11 pagamento della sorte capitale, e che nei confronti di aveva rinunciato agli atti Controparte_3
e l' aveva accettato, come da documentazione in atti. CP_3
Visto il carico di ruolo, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8.1.2025 – sostituita dal deposito di note – e con ordinanza del 10.1.2025 veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con comparsa del 7.3.2025 dichiarava di costituirsi in Controparte_5 giudizio affermando di essere venuto a conoscenza dell'esistenza del presente procedimento solo in data 23.11.2024, a seguito della pubblicazione del 6° piano di riparto del Parte_1 nel quale si faceva menzione della pendenza della presente procedura;
affermava
[...] che la cartolina attestante la notificazione della citazione nei suoi confronti era riferibile ad altro atto giudiziario e recava una data sul timbro postale riferibile al 2011. Dunque, eccepiva la nullità di tutti gli atti.
Affermava che era intervenuta la cessazione della materia del contendere, avendo pagato le somme prima dell'introduzione del presente giudizio, in quanto il aveva trattenuto Parte_1 in data 4 giugno 2021 - con il terzo piano di riparto - la somma di € 7.390,09 compensando le somme che il avrebbe dovuto corrispondere e liquidare al a titolo di retribuzione, giusta Parte_1 CP_5 domanda di ammissione al passivo, con le somme oggetto della presente azione di inefficacia (€ 6.255,56).
*****
Va preliminarmente esclusa la legittima costituzione in giudizio del convenuto , in CP_5 quanto avvenuta, in violazione dell'art. 293 c.p.c., dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.1.2025, sostituita dal deposito di note.
Al riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che La preclusione della costituzione del contumace successiva all'udienza di rimessione della causa al collegio, sancita dall'art. 293 cod. proc. civ., risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché, una volta chiusa tale udienza, la costituzione del contumace non è più ammessa, salvo che la causa, per qualsiasi ragione, torni alla fase istruttoria (C. Cass., n. 22618/2012).
pagina 5 di 11 Il superiore principio, enunciato con riguardo a un giudizio soggetto al rito anteriore alla legge n. 353 del 1990, risulta applicabile al rito successivo, in considerazione della identità di ratio, ovvero l'esigenza di garantire il diritto di difesa delle altre parti.
In ragione di ciò va dichiarata la contumacia del che risulta ritualmente evocato in CP_5 giudizio.
Invero, l'atto di citazione risulta notificato al a mezzo posta, mediante CP_5 raccomandata n. 66840969809-2, ricevuta il 23/12/2021, come da sottoscrizione apposta dal nell'avviso di ricevimento (cfr. deposito del 3.2.2022). CP_5
Ad abundantiam, comunque, si rileva che lo stesso ha dichiarato di avere appreso CP_5 del presente giudizio a novembre 2024, quindi avrebbe ben potuto costituirsi prima che la causa fosse trattenuta in decisione.
Analogamente, deve essere dichiarata la contumacia di , anch'egli CP_6 ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande formulate dall'attore nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
[...]
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (C. Cass. n.
2567/2007).
Nel caso di specie, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire si ricava dalle dichiarazioni rese dal procuratore del all'udienza del 20.11.2024, ribadite nella Parte_1 comparsa conclusionale e dalla dichiarazione di avvenuta restituzione dell'importo oggetto di causa resa dal medesimo e dalla . CP_1 CP_2
Dunque, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 6 di 11 Le spese di lite vanno compensate tra l'attore e il convenuto come richiesto. Con CP_1 riguardo alla , invece, vista l'assenza di accordo al riguardo, occorre procedere CP_2 secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Deve essere, altresì, dichiarata l'estinzione del giudizio, ex art. 306 c.p.c., tra il e Parte_1
in considerazione dell'avvenuta rinuncia agli atti del giudizio, operata dalla Controparte_3
Curatela, e dell'intervenuta accettazione da parte dei procuratori di muniti dei Controparte_3 relativi poteri, come da procura all. A in atti (cfr. accettazione e rinuncia depositate dall'attore il 10.11.2023), con compensazione delle spese, come richiesto.
Occorre, a questo punto, esaminare le domande proposte nei confronti di , di CP_5
e dell' . CP_6 Controparte_4
Com'è noto, l'azione ex art. 44 l.f., ai commi 1 e 2, volta a conseguire l'inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti, nonché di quelli da lui ricevuti, dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso, di cui al precedente art. 42 l. fall., assicurando la par condicio creditorum (cfr. C. Cass. n. 377/2021; n. 3086 del 2018).
Nel caso di specie la dichiarazione di fallimento è intervenuta il 25/9/2017 (all. 4 all'atto introduttivo), è stata annotata presso la Camera di Commercio in data 26/9/2017 (all. 18 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice), è stata comunicata all' CP_4 con pec del 5.10.2017, mentre l'ordinanza di assegnazione è del 4.11.2017, e i
[...] pagamenti sono stati eseguiti in favore di e di il 29.11.2017, dunque CP_6 CP_5 successivamente alla dichiarazione di fallimento, tempestivamente annotata presso la Camera di Commercio.
I predetti pagamenti risultano effettuati in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione somme resa dal Tribunale di Palermo all'esito del procedimento esecutivo nel quale, tra l'altro, erano intervenuti il e il , dipendenti di e suoi debitori, come si CP_5 CP_6 Pt_1 evince dalla lettura dell'ordinanza di assegnazione del 4.11.2017.
La Suprema Corte ha affermato che In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto
pagina 7 di 11 l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo (C. Cass., n. 1227/2016); Ed ancora: Poiché nel procedimento di espropriazione presso il terzo debitore l'effetto dell'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione "pro solvendo" o una "datio in solutum" condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. È a quest'ultimo momento, pertanto, che occorre fare riferimento, in caso di fallimento del debitore assoggettato ad esecuzione, ai fini della verifica in ordine della dichiarazione
d'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 44 della legge fall., ovvero alla sua revocabilità ai sensi dell'art. 67 della stessa legge, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'assegnazione abbia avuto luogo in epoca anteriore ai termini previsti da dette disposizioni (C. Cass., n. 1544/2006).
Sulla base dei superiori principi anche i pagamenti eseguiti in virtù delle ordinanze di assegnazione risultano inefficaci, in quanto successivi alla dichiarazione di fallimento, e l'obbligo restitutorio va posto anche a carico dell' terzo pignorato, Controparte_4 come affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 10867/2020: In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.
pagina 8 di 11 fall., qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine,
l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, essendo l'effetto satisfattivo per il creditore procedente rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un momento che, in quanto posteriore alla declaratoria fallimentare, sconta la sanzione dell'inefficacia.
Nel caso di specie, peraltro, come già esposto, l'ordinanza di assegnazione somme è successiva alla dichiarazione di fallimento, come lo è il pagamento effettuato dalla – Pt_2 debitor debitoris – che era stata appositamente edotta dell'intervenuta dichiarazione di fallimento
(cfr. pec del 5.10.2017, in atti).
In presenza dei presupposti indicati, gli atti dispositivi vanno dichiarati inefficaci, non occorrendo che il fallimento fornisca ulteriori prove, e ciò in quanto l'art. 44 l.f., come già chiarito, è posto a presidio della par condicio creditorum.
Il , inoltre, nella memoria di replica ha affermato di avere operato solo degli Parte_1 accantonamenti nei piani di riparto, senza procedere ad alcuna compensazione con i crediti vantati dai convenuti nei confronti della massa, in attesa dell'emissione della presente sentenza.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, all'accoglimento delle domande nei confronti di , di e dell' pertanto CP_5 CP_6 Controparte_4 Controparte_5
e l' vanno condannati, in solido, alla restituzione della somma
[...] Controparte_4 di € 6.255,56 in favore dell'attore e e l' vanno CP_6 Controparte_4 condannati, in solido, alla restituzione della somma di € 16.013,27.
Gli interessi legali sono dovuti dalla domanda, applicando sul punto la disciplina prevista per la revocatoria. La Suprema Corte ha infatti stabilito che in tema di azione revocatoria fallimentare, l'obbligazione restitutoria dell'"accipiens" soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito;
ne consegue che pure gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia
pagina 9 di 11 stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito (C. Cass., n. 12850/2018, n. 5495/22).
Le spese di lite tra l'attore e i convenuti , e seguono la CP_5 CP_6 CP_4 soccombenza come per legge, dunque i predetti convenuti, in solido, vanno condannati al pagamento delle spese in favore della Curatela.
Nei confronti della le spese vanno compensate per metà, tenuto conto CP_2 dell'intervenuto versamento, da parte della , della sorte capitale, idoneo a CP_2 determinare la cessazione della materia del contendere sulla relativa domanda. Al riguardo si evidenzia che alla somma portata dall'assegno circolare occorre aggiungere la ritenuta d'acconto.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 26.000,00), nel seguente modo: € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase decisionale, € 1.300,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 3.700,00, oltre € 786,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 15890/2021, vertente tra in persona del Curatore pro tempore (attore), , Parte_1 Controparte_1
in CP_2 Controparte_2 Controparte_4 persona dell'Assessore pro tempore, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore (convenuti), e (convenuti contumaci), CP_6 Controparte_5 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di e di CP_6 Controparte_5
- Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande proposte nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
[...]
- Dichiara l'estinzione del giudizio tra e Parte_1 Controparte_3
pagina 10 di 11 - Accoglie le domande nei confronti di , CP_6 [...]
, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, Parte_3 ex art. 44 l.f., dei pagamenti eseguiti nei confronti di e di CP_6 [...] in data 29.11.2017; Controparte_5
- Condanna e l' in solido, alla Controparte_5 Controparte_4
restituzione della somma di € 6.255,56, oltre interessi come in motivazione, in favore dell'attore;
- Condanna, altresì, e l' , in solido, alla restituzione CP_6 Controparte_4 della somma di € 16.013,27, oltre interessi come in motivazione, in favore dell'attore;
- Compensa le spese di lite tra l'attore e e tra l'attore e Controparte_1
Controparte_3
- Condanna , e l' al CP_6 Controparte_5 Controparte_4
pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 3.700,00 per compensi e € 786,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- Compensa per metà le spese di lite tra l'attore e e, nei Controparte_2
limiti dell'importo di cui al superiore capo, condanna quest'ultima al pagamento, in solido con , e l' CP_6 Controparte_5 Controparte_4 della residua metà, pari a € 1.850,00 per compensi e € 393,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 04/07/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 15890 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
Parte_1
- in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
ROBERTO PORTO per procura in atti
attore
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. GIOVANNA MUSCAGLIONE per procura in atti
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. GIOVANNA MUSCAGLIONE per procura in atti
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati
CHRISTIAN ROMEO, MARCO PESENTI, ALBERTO TOFFOLETTO, LUCIANA
CIPOLLA, FLORA LETTENMAYER E SIMONA DAMINELLI per procura in atti pagina 1 di 11
(C.F. Controparte_4
), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_2 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di CATANIA
convenuti
(C.F. ) e Controparte_5 C.F._3 CP_6
(C.F. )
[...] C.F._4
convenuti contumaci
OGGETTO: Azione di inefficacia ex art, 44 l.f..
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a il 10.12.2021, all' il CP_2 Controparte_4
15.12.2021, alla il 16.12.2021, ad e a il 23.12.2021, il CP_3 CP_1 CP_5 Parte_1 conveniva in giudizio i predetti soggetti dinanzi all'intestato Tribunale per ottenere la
[...] dichiarazione di inefficacia, ex art. 44 l.f., nei propri confronti, dei pagamenti eseguiti dalla e, per essa, dalla Parte_2
quale Tesoreria in favore di per Controparte_3 CP_4 Controparte_1
l'importo di € 14.055,20, di per l'importo di € 6.255,56, di Controparte_5 per l'importo di € 29.297,73 e di per l'importo Controparte_2 CP_6 di € 16.013,27, il tutto per la complessiva somma di € 65.621,76, e la conseguente condanna dei predetti convenuti alla restituzione delle superiori somme, nonché la condanna di in solido con la Controparte_3 Controparte_7
al pagamento delle predette somme;
in via subordinata chiedeva la condanna di
[...]
e dell' , ex art. 2033 c.c., alla restituzione delle somme Controparte_3 Controparte_4 indicate e, in via ulteriormente subordinata, ne chiedeva la condanna ex art. 2043 c.c. per avere, con i loro colposi comportamenti, cagionato un danno ingiusto alla Curatela.
A sostegno delle domande l'attore dichiarava: che con sentenza di questo Tribunale n. 139 del 25.9.2017 era stato dichiarato il fallimento della che il 4.11.2017, dopo la Pt_1
pagina 2 di 11 declaratoria di fallimento, il Tribunale di Palermo, Sezione Esecuzioni Civili, nel procedimento esecutivo r.g.n. 5323/2017, in cui erano intervenuti i convenuti , e CP_1 CP_5 CP_2
, aveva ordinato l'assegnazione di somme in favore degli stessi, creditori di CP_6 Pt_1 sulla base di titoli emessi in precedenza, relativi a procedimenti in cui l Controparte_4 era terzo pignorato;
che quale tesoreria dell' , in data 29.11.2017, Controparte_3 CP_4 aveva effettuato i seguenti pagamenti: € 8.733,21 ad;
€ 23.460,00 Controparte_1
a € 13.263,58 a;
€ 5.054,53 a Controparte_2 CP_6 [...]
e aveva operato la ritenuta d'acconto (€ 2.361,20 per la posizione Controparte_5 [...]
; € 5.837,73 per la posizione € 2.749,69 Controparte_1 Controparte_2 per la posizione;
€ 1.201,03 per la posizione;
CP_6 Controparte_5 che in data 26/09/2018, nel procedimento celebrato presso il Tribunale di Palermo, R.G. n.
3754/2018, aveva eseguito un ulteriore pagamento di € 2.960,79 in favore di Controparte_3
. Controparte_1
Evidenziava che i predetti pagamenti erano avvenuti in violazione dell'art. 51 l.f., che i convenuti beneficiari dei pagamenti erano ex lavoratori di e che e Pt_1 CP_3
l' erano stati informati dell'intervenuto fallimento con comunicazioni Controparte_4 del 5.10.2017 e del 12.10.2017.
Si costituiva in giudizio rilevando l'erronea quantificazione della Controparte_2 somma ad essa richiesta, pari a € 29.297,73, anziché € 28.500,00, indicata nell'ordinanza di assegnazione;
in ogni caso contestava il pregiudizio lamentato dalla Curatela, che aveva potuto disporre di considerevoli somme, idonee a soddisfare i creditori privilegiati. Al riguardo dichiarava che era stata alle dipendenze di dunque, il suo credito (per TFR e Pt_1 retribuzioni) risultava privilegiato e garantito dal fondo di garanzia dell' e la Regione non CP_8 aveva provveduto alla compensazione delle somme erogate con quelle dovute in favore della curatela.
Si costituiva in giudizio anche , rappresentando che aveva Controparte_1 provveduto all'integrale restituzione della somma di € 10.500,00 (per TFR), con conseguente diritto all'insinuazione al passivo del fallimento;
quanto alla residua somma di € 3.555,20 (€
pagina 3 di 11 2.960,79 oltre € 594,41) escludeva la legittimazione della Curatela, in quanto esse derivavano da una procedura esecutiva cui non aveva partecipato l'associazione o la curatela.
Si costituiva in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva. Evidenziava che l'attore aveva omesso di produrre l'ordinanza di assegnazione per la somma di € 2.960,79 in favore di . Controparte_1
Per il caso di accoglimento della domanda chiedeva l'accertamento del proprio diritto di regresso nei confronti dei convenuti , , nonché della CP_1 CP_5 CP_2 CP_6
, con conseguente condanna di questi ultimi a manlevarla. Controparte_7
Escludeva l'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei propri confronti, non avendo ricevuto la somma, e la fondatezza della domanda ex art. 2043 c.c., avendo essa agito in ottemperanza di un provvedimento giurisdizionale (ordinanza di assegnazione) e, non essendo la Banca legata da alcun rapporto obbligatorio con la fallita, quest'ultima non avrebbe potuto richiederle nulla.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_9
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, potendo l'azione di
[...] inefficacia ex art. 44 l.fall. essere proposta solo nei confronti dell'accipiens. Escludeva la fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e della domanda ex art. 2043
c.c., avendo ottemperato all'ordinanza di assegnazione.
Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, e assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c., all'udienza del 28.9.2022 – sostituita dal deposito di note - la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 19.10.2022, poi differita all'udienza del 9.11.2022 e, quindi, all'udienza del 1.2.2023.
Seguivano ulteriori rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare. Infine, all'udienza del
20.11.2024, la prima tenuta dallo scrivente giudice, subentrato nella titolarità del ruolo, la
Curatela attrice precisava le conclusioni dichiarando che nei confronti di Controparte_1 risultava cessata la materia del contendere, che nei confronti di
[...] Controparte_2 il giudizio era proseguito solo per le spese, avendo quest'ultima eseguito il
[...]
pagina 4 di 11 pagamento della sorte capitale, e che nei confronti di aveva rinunciato agli atti Controparte_3
e l' aveva accettato, come da documentazione in atti. CP_3
Visto il carico di ruolo, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8.1.2025 – sostituita dal deposito di note – e con ordinanza del 10.1.2025 veniva trattenuta in decisione assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con comparsa del 7.3.2025 dichiarava di costituirsi in Controparte_5 giudizio affermando di essere venuto a conoscenza dell'esistenza del presente procedimento solo in data 23.11.2024, a seguito della pubblicazione del 6° piano di riparto del Parte_1 nel quale si faceva menzione della pendenza della presente procedura;
affermava
[...] che la cartolina attestante la notificazione della citazione nei suoi confronti era riferibile ad altro atto giudiziario e recava una data sul timbro postale riferibile al 2011. Dunque, eccepiva la nullità di tutti gli atti.
Affermava che era intervenuta la cessazione della materia del contendere, avendo pagato le somme prima dell'introduzione del presente giudizio, in quanto il aveva trattenuto Parte_1 in data 4 giugno 2021 - con il terzo piano di riparto - la somma di € 7.390,09 compensando le somme che il avrebbe dovuto corrispondere e liquidare al a titolo di retribuzione, giusta Parte_1 CP_5 domanda di ammissione al passivo, con le somme oggetto della presente azione di inefficacia (€ 6.255,56).
*****
Va preliminarmente esclusa la legittima costituzione in giudizio del convenuto , in CP_5 quanto avvenuta, in violazione dell'art. 293 c.p.c., dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'8.1.2025, sostituita dal deposito di note.
Al riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che La preclusione della costituzione del contumace successiva all'udienza di rimessione della causa al collegio, sancita dall'art. 293 cod. proc. civ., risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l'attività difensiva delle parti e l'esercizio della funzione decisoria, sicché, una volta chiusa tale udienza, la costituzione del contumace non è più ammessa, salvo che la causa, per qualsiasi ragione, torni alla fase istruttoria (C. Cass., n. 22618/2012).
pagina 5 di 11 Il superiore principio, enunciato con riguardo a un giudizio soggetto al rito anteriore alla legge n. 353 del 1990, risulta applicabile al rito successivo, in considerazione della identità di ratio, ovvero l'esigenza di garantire il diritto di difesa delle altre parti.
In ragione di ciò va dichiarata la contumacia del che risulta ritualmente evocato in CP_5 giudizio.
Invero, l'atto di citazione risulta notificato al a mezzo posta, mediante CP_5 raccomandata n. 66840969809-2, ricevuta il 23/12/2021, come da sottoscrizione apposta dal nell'avviso di ricevimento (cfr. deposito del 3.2.2022). CP_5
Ad abundantiam, comunque, si rileva che lo stesso ha dichiarato di avere appreso CP_5 del presente giudizio a novembre 2024, quindi avrebbe ben potuto costituirsi prima che la causa fosse trattenuta in decisione.
Analogamente, deve essere dichiarata la contumacia di , anch'egli CP_6 ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande formulate dall'attore nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_2
[...]
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (C. Cass. n.
2567/2007).
Nel caso di specie, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire si ricava dalle dichiarazioni rese dal procuratore del all'udienza del 20.11.2024, ribadite nella Parte_1 comparsa conclusionale e dalla dichiarazione di avvenuta restituzione dell'importo oggetto di causa resa dal medesimo e dalla . CP_1 CP_2
Dunque, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
pagina 6 di 11 Le spese di lite vanno compensate tra l'attore e il convenuto come richiesto. Con CP_1 riguardo alla , invece, vista l'assenza di accordo al riguardo, occorre procedere CP_2 secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale.
Deve essere, altresì, dichiarata l'estinzione del giudizio, ex art. 306 c.p.c., tra il e Parte_1
in considerazione dell'avvenuta rinuncia agli atti del giudizio, operata dalla Controparte_3
Curatela, e dell'intervenuta accettazione da parte dei procuratori di muniti dei Controparte_3 relativi poteri, come da procura all. A in atti (cfr. accettazione e rinuncia depositate dall'attore il 10.11.2023), con compensazione delle spese, come richiesto.
Occorre, a questo punto, esaminare le domande proposte nei confronti di , di CP_5
e dell' . CP_6 Controparte_4
Com'è noto, l'azione ex art. 44 l.f., ai commi 1 e 2, volta a conseguire l'inefficacia, rispetto ai creditori, degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti, nonché di quelli da lui ricevuti, dopo la dichiarazione di fallimento, costituisce un logico corollario della perdita della disponibilità dei beni acquisiti al fallimento stesso, di cui al precedente art. 42 l. fall., assicurando la par condicio creditorum (cfr. C. Cass. n. 377/2021; n. 3086 del 2018).
Nel caso di specie la dichiarazione di fallimento è intervenuta il 25/9/2017 (all. 4 all'atto introduttivo), è stata annotata presso la Camera di Commercio in data 26/9/2017 (all. 18 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice), è stata comunicata all' CP_4 con pec del 5.10.2017, mentre l'ordinanza di assegnazione è del 4.11.2017, e i
[...] pagamenti sono stati eseguiti in favore di e di il 29.11.2017, dunque CP_6 CP_5 successivamente alla dichiarazione di fallimento, tempestivamente annotata presso la Camera di Commercio.
I predetti pagamenti risultano effettuati in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione somme resa dal Tribunale di Palermo all'esito del procedimento esecutivo nel quale, tra l'altro, erano intervenuti il e il , dipendenti di e suoi debitori, come si CP_5 CP_6 Pt_1 evince dalla lettura dell'ordinanza di assegnazione del 4.11.2017.
La Suprema Corte ha affermato che In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto
pagina 7 di 11 l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l.fall., il principio della "par condicio creditorum", la cui salvaguardia costituisce la "ratio" della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito ex art. 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo (C. Cass., n. 1227/2016); Ed ancora: Poiché nel procedimento di espropriazione presso il terzo debitore l'effetto dell'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione "pro solvendo" o una "datio in solutum" condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. È a quest'ultimo momento, pertanto, che occorre fare riferimento, in caso di fallimento del debitore assoggettato ad esecuzione, ai fini della verifica in ordine della dichiarazione
d'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 44 della legge fall., ovvero alla sua revocabilità ai sensi dell'art. 67 della stessa legge, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'assegnazione abbia avuto luogo in epoca anteriore ai termini previsti da dette disposizioni (C. Cass., n. 1544/2006).
Sulla base dei superiori principi anche i pagamenti eseguiti in virtù delle ordinanze di assegnazione risultano inefficaci, in quanto successivi alla dichiarazione di fallimento, e l'obbligo restitutorio va posto anche a carico dell' terzo pignorato, Controparte_4 come affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 10867/2020: In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal "debitor debitoris" al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c., è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l.
pagina 8 di 11 fall., qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine,
l'anteriorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, essendo l'effetto satisfattivo per il creditore procedente rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un momento che, in quanto posteriore alla declaratoria fallimentare, sconta la sanzione dell'inefficacia.
Nel caso di specie, peraltro, come già esposto, l'ordinanza di assegnazione somme è successiva alla dichiarazione di fallimento, come lo è il pagamento effettuato dalla – Pt_2 debitor debitoris – che era stata appositamente edotta dell'intervenuta dichiarazione di fallimento
(cfr. pec del 5.10.2017, in atti).
In presenza dei presupposti indicati, gli atti dispositivi vanno dichiarati inefficaci, non occorrendo che il fallimento fornisca ulteriori prove, e ciò in quanto l'art. 44 l.f., come già chiarito, è posto a presidio della par condicio creditorum.
Il , inoltre, nella memoria di replica ha affermato di avere operato solo degli Parte_1 accantonamenti nei piani di riparto, senza procedere ad alcuna compensazione con i crediti vantati dai convenuti nei confronti della massa, in attesa dell'emissione della presente sentenza.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, all'accoglimento delle domande nei confronti di , di e dell' pertanto CP_5 CP_6 Controparte_4 Controparte_5
e l' vanno condannati, in solido, alla restituzione della somma
[...] Controparte_4 di € 6.255,56 in favore dell'attore e e l' vanno CP_6 Controparte_4 condannati, in solido, alla restituzione della somma di € 16.013,27.
Gli interessi legali sono dovuti dalla domanda, applicando sul punto la disciplina prevista per la revocatoria. La Suprema Corte ha infatti stabilito che in tema di azione revocatoria fallimentare, l'obbligazione restitutoria dell'"accipiens" soccombente ha natura di debito di valuta e non di valore, in quanto l'atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva, avendo ad oggetto un diritto potestativo e non un diritto di credito;
ne consegue che pure gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia
pagina 9 di 11 stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l'attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito (C. Cass., n. 12850/2018, n. 5495/22).
Le spese di lite tra l'attore e i convenuti , e seguono la CP_5 CP_6 CP_4 soccombenza come per legge, dunque i predetti convenuti, in solido, vanno condannati al pagamento delle spese in favore della Curatela.
Nei confronti della le spese vanno compensate per metà, tenuto conto CP_2 dell'intervenuto versamento, da parte della , della sorte capitale, idoneo a CP_2 determinare la cessazione della materia del contendere sulla relativa domanda. Al riguardo si evidenzia che alla somma portata dall'assegno circolare occorre aggiungere la ritenuta d'acconto.
Le spese sono liquidate applicando il d.l. n. 1/2012 ed il d.m. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 26.000,00), nel seguente modo: € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase decisionale, € 1.300,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 3.700,00, oltre € 786,00 per esborsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 15890/2021, vertente tra in persona del Curatore pro tempore (attore), , Parte_1 Controparte_1
in CP_2 Controparte_2 Controparte_4 persona dell'Assessore pro tempore, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore (convenuti), e (convenuti contumaci), CP_6 Controparte_5 disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara la contumacia di e di CP_6 Controparte_5
- Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle domande proposte nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2
[...]
- Dichiara l'estinzione del giudizio tra e Parte_1 Controparte_3
pagina 10 di 11 - Accoglie le domande nei confronti di , CP_6 [...]
, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, Parte_3 ex art. 44 l.f., dei pagamenti eseguiti nei confronti di e di CP_6 [...] in data 29.11.2017; Controparte_5
- Condanna e l' in solido, alla Controparte_5 Controparte_4
restituzione della somma di € 6.255,56, oltre interessi come in motivazione, in favore dell'attore;
- Condanna, altresì, e l' , in solido, alla restituzione CP_6 Controparte_4 della somma di € 16.013,27, oltre interessi come in motivazione, in favore dell'attore;
- Compensa le spese di lite tra l'attore e e tra l'attore e Controparte_1
Controparte_3
- Condanna , e l' al CP_6 Controparte_5 Controparte_4
pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite, che liquida in € 3.700,00 per compensi e € 786,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- Compensa per metà le spese di lite tra l'attore e e, nei Controparte_2
limiti dell'importo di cui al superiore capo, condanna quest'ultima al pagamento, in solido con , e l' CP_6 Controparte_5 Controparte_4 della residua metà, pari a € 1.850,00 per compensi e € 393,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Catania il 04/07/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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