TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/09/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2371/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
promossa congiuntamente da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Marcella ROSSI
e
CC IO, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo ZULIAN
In punto: Modifica condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli.
1 Conclusioni comuni delle parti: i ricorrenti congiuntamente chiedono che Il Tribunale
di Vicenza, verificate le condizioni di legge ed esperiti gli incombenti di rito - voglia,
tenuto conto delle sopravvenute circostanze, modificare le condizioni relative al collocamento del minore presso i genitori, disponendo indicativamente che Per_1
stia con il padre:
-a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle ore 16.30, quando verrà
accompagnato dalla madre presso l'abitazione paterna, fino alle ore 18.00 del sabato,
quando la madre andrà a prendere il figlio dal padre;
in ogni caso i genitori potranno eccezionalmente concordare con congruo anticipo la modifica degli orari sopra indicati;
-a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle ore 16.30, quando verrà Per_1
accompagnato dalla madre presso l'abitazione paterna, fino alle 21.00 della domenica,
quando il padre riporterà il figlio presso l'abitazione della madre;
in ogni caso i genitori potranno eccezionalmente concordare con congruo anticipo la modifica degli orari sopra indicati;
-al di fuori del periodo scolastico (vacanze natalizie, pasquali ed estive) i giorni e gli orari di visita saranno modificati nell'interesse del figlio e in base alle esigenze lavorative dei genitori.
- il figlio rimarrà presso il padre per un periodo di quindici giorni, anche non continuativi,
durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze invernali, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali,
alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per
2 l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 24/06/2025 Pt_1
e CC IO hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui al Decreto
[...]
del Tribunale di Vicenza n. 285/2019 del 14/01/2019 già modificate con Decreto del
Tribunale di Vicenza n. 2161/2023 del 23/02/2023.
In particolare, le parti, alla luce del trasferimento del posto di lavoro della madre nonché
della conseguente iscrizione scolastica del figlio minore in Arsiero, chiedono Per_1
la modifica delle condizioni di visita per il padre.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al Decreto del Tribunale di Vicenza n. 285/2019 del
14/01/2019 già modificate con Decreto del Tribunale di Vicenza n. 2161/2023 del
23/02/2023 vengano modificate nei termini seguenti:
- dispone che il padre possa vedere il figlio secondo il seguente Persona_2
calendario, così come rivisto e concordato tra le parti:
-a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle ore 16.30, quando verrà
accompagnato dalla madre presso l'abitazione paterna, fino alle ore 18.00 del sabato,
3 quando la madre andrà a prendere il figlio dal padre;
in ogni caso i genitori potranno eccezionalmente concordare con congruo anticipo la modifica degli orari sopra indicati;
-a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle ore 16.30, quando verrà Per_1
accompagnato dalla madre presso l'abitazione paterna, fino alle 21.00 della domenica,
quando il padre riporterà il figlio presso l'abitazione della madre;
in ogni caso i genitori potranno eccezionalmente concordare con congruo anticipo la modifica degli orari sopra indicati;
-al di fuori del periodo scolastico (vacanze natalizie, pasquali ed estive) i giorni e gli orari di visita saranno modificati nell'interesse del figlio e in base alle esigenze lavorative dei genitori.
- il figlio rimarrà presso il padre per un periodo di quindici giorni, anche non continuativi,
durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze invernali, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali,
alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- fermo il resto;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2371/2025 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione
promossa congiuntamente da:
C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avvocato Marcella ROSSI
e
CC IO, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo ZULIAN
In punto: Modifica condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli.
1 Conclusioni comuni delle parti: i ricorrenti congiuntamente chiedono che Il Tribunale
di Vicenza, verificate le condizioni di legge ed esperiti gli incombenti di rito - voglia,
tenuto conto delle sopravvenute circostanze, modificare le condizioni relative al collocamento del minore presso i genitori, disponendo indicativamente che Per_1
stia con il padre:
-a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle ore 16.30, quando verrà
accompagnato dalla madre presso l'abitazione paterna, fino alle ore 18.00 del sabato,
quando la madre andrà a prendere il figlio dal padre;
in ogni caso i genitori potranno eccezionalmente concordare con congruo anticipo la modifica degli orari sopra indicati;
-a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle ore 16.30, quando verrà Per_1
accompagnato dalla madre presso l'abitazione paterna, fino alle 21.00 della domenica,
quando il padre riporterà il figlio presso l'abitazione della madre;
in ogni caso i genitori potranno eccezionalmente concordare con congruo anticipo la modifica degli orari sopra indicati;
-al di fuori del periodo scolastico (vacanze natalizie, pasquali ed estive) i giorni e gli orari di visita saranno modificati nell'interesse del figlio e in base alle esigenze lavorative dei genitori.
- il figlio rimarrà presso il padre per un periodo di quindici giorni, anche non continuativi,
durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze invernali, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali,
alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per
2 l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 24/06/2025 Pt_1
e CC IO hanno chiesto la modifica delle condizioni di cui al Decreto
[...]
del Tribunale di Vicenza n. 285/2019 del 14/01/2019 già modificate con Decreto del
Tribunale di Vicenza n. 2161/2023 del 23/02/2023.
In particolare, le parti, alla luce del trasferimento del posto di lavoro della madre nonché
della conseguente iscrizione scolastica del figlio minore in Arsiero, chiedono Per_1
la modifica delle condizioni di visita per il padre.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse del figlio minore.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando,
a) dispone che le condizioni di cui al Decreto del Tribunale di Vicenza n. 285/2019 del
14/01/2019 già modificate con Decreto del Tribunale di Vicenza n. 2161/2023 del
23/02/2023 vengano modificate nei termini seguenti:
- dispone che il padre possa vedere il figlio secondo il seguente Persona_2
calendario, così come rivisto e concordato tra le parti:
-a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle ore 16.30, quando verrà
accompagnato dalla madre presso l'abitazione paterna, fino alle ore 18.00 del sabato,
3 quando la madre andrà a prendere il figlio dal padre;
in ogni caso i genitori potranno eccezionalmente concordare con congruo anticipo la modifica degli orari sopra indicati;
-a settimane alterne dal venerdì pomeriggio alle ore 16.30, quando verrà Per_1
accompagnato dalla madre presso l'abitazione paterna, fino alle 21.00 della domenica,
quando il padre riporterà il figlio presso l'abitazione della madre;
in ogni caso i genitori potranno eccezionalmente concordare con congruo anticipo la modifica degli orari sopra indicati;
-al di fuori del periodo scolastico (vacanze natalizie, pasquali ed estive) i giorni e gli orari di visita saranno modificati nell'interesse del figlio e in base alle esigenze lavorative dei genitori.
- il figlio rimarrà presso il padre per un periodo di quindici giorni, anche non continuativi,
durante le vacanze estive, una settimana durante le vacanze invernali, alternando di anno in anno i giorni di Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali,
alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- fermo il resto;
b) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza il 2.9.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4